Art. 2.
L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi secondo le tariffe vigenti, nonche' a far pagare le spese per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1962 al 30 giugno 1963 ai termini del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258 , convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3174 , in conformita' degli stati di previsione allegati alla presente legge (Appendice n. 1).
L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi secondo le tariffe vigenti, nonche' a far pagare le spese per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1962 al 30 giugno 1963 ai termini del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258 , convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3174 , in conformita' degli stati di previsione allegati alla presente legge (Appendice n. 1).