TRIB
Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 06/10/2025, n. 970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 970 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Patti
Sez. 9 bis
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 06/10/2025 davanti al Giudice Onorario dott.ssa EL IN AR, assistito dal cancelliere e dal funzionario addetto all'Ufficio per il processo dott.ssa Giulia Milici, nel fascicolo iscritto al N. Rg. 26/2021, pendente tra
Cod. Fisc: ), con sede in Patti in Via Regina Elena, n. 3, in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore – legale rappresentante “pro tempore”, elettivamente domiciliato in Brolo, in Via
Dante, n. 3 presso lo studio dell'avv. Natale Bonfiglio (PEC: che Email_1 la rappresenta e difende come da procura in atti;
- opponente –
CONTRO
(P.I.: , in persona del legale rappr.te p.t., con sede in Librizzi, contrada CP_1 P.IVA_2
San Pancrazio 27/A, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Restifo Pecorella
( , unitamente e disgiuntamente all'Avv. Salvatore Condipodaro Email_2
Marchetta (avv. ed elettivamente domiciliata in Sant'Agata di Email_3
Militello, via Respighi, 14, presso il loro studio professionale;
- opposta –
Sono comparsi: l'avv. Bonfiglio nell'interesse di parte opponente e l'avv. Restifo Pecorella anche in sostituzione dell'avv. Condipodero per parte opposta, i quali si riportano a tutto quanto chesto, dedotto ed eccepito, in particolare alle note conclusive, discutono brevemente e chiedono la decisione.
L'avv. Bonfiglio evidenzia che l'eccezione di nullità del contratto di subappalto può essere rilevata anche in comparsa conclusionale come tutte le nullità rilevabili d'ufficio ed a tal proposito cita l'ordinanza della Cassazione Civile n. 1592/2025, nonché la sentenza della Cassazione, sez. I. n.
30885/22.
L'avv. Restifo Pecorella contesta e si riporta.
IL GIUDICE ONORARIO
Dato atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio. Riaperto il verbale all'esito della Camera di consiglio dà lettura della sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE 9 bis
In persona del gop EL IN AR ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Avente ad oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 444/2020 del 20.11.2020
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 444/2020, con cui il Tribunale di Patti aveva ingiunto all'opponente di pagare la somma di € 20.000,00 a favore di per la fornitura di merce e la prestazione di servizi da CP_1 quest'ultima poste in essere, oltre interessi di mora maturati e maturandi, spese ed accessori della procedura monitoria.
L'opponente chiedeva il rigetto della domanda creditoria della eccependo la nullità della CP_1 procura a distanza rilasciata per la fase monitoria per genericità della stessa, per omessa allegazione del documento d'identità e per la mancata certificazione dell'autografia mediante firma digitale;
l'improcedibilità del ricorso per decreto ingiuntivo per omesso espletamento della negoziazione assistita e, nel merito, rilevava l'inammissibilità del ricorso per genericità della domanda e insufficiente prova del credito richiesto.
Con comparsa di risposta si costituiva l'opposta, la quale contestava gli assunti dell'opponente e specificava che le somme chieste originavano da una scrittura privata che veniva contestualmente prodotta e, conseguentemente, chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, la causa veniva istruita mediante l'espletamento della prova orale e successivamente veniva rinviata all'odierna udienza di discussione, con termine per note conclusive, nelle quali l'opponente rilevava la nullità del contratto di subappalto per violazione di norme imperative e, segnatamente, dell'art. 21 della L. n. 646/1982 e s.m.i. e dell'art. 105 d. lgs. 50/2016. In via preliminare vanno analizzate le eccezioni relative alla procura alle liti rilasciata in favore dell'avv. Antonio Restivo Pecorella, le quali appaiono infondate.
In primo luogo, infatti, nella procura rilasciata per la fase monitoria è specificamente individuabile la controversia per cui si richiede il patrocinio del legale, essendo indicati sia il tipo di procedimento, sia la controparte (cfr., in particolare, procura alle liti del 14.07.2020).
Allo stesso modo, come correttamente evidenziato dall'opposto, il documento di identità rileva esclusivamente nei rapporti tra la parte e il legale, nella misura in cui consente a quest'ultimo di accertare l'identità di chi sottoscrive la procura ed ha, pertanto, un valore presuntivo circa la provenienza e la veridicità della firma autografa apposta sulla procura alle liti. Com'è noto, infatti, al momento della sottoscrizione della procura da parte del cliente, il difensore assume la veste di pubblico ufficiale, il quale certifica che la firma è stata apposta da un determinato soggetto. Pertanto, sia la sottoscrizione del cliente che la certificazione fatta dal difensore fanno piena prova fino a querela di falso.
A ciò si aggiunga che, come recentemente chiarito dalla giurisprudenza, ciò che è stato disposto dal legislatore in fase emergenziale non va inteso come una deroga temporanea ma come una conferma di quanto già ordinariamente disciplinato, per cui “è pacifico che il potere certificativo attribuito all'esercente la professione di avvocato abbia ad oggetto esclusivamente l'autografia della sottoscrizione e non anche l'apposizione in presenza della medesima”. (cfr. Cassazione, sez. V penale, n. 16214/2022).
Infine, la procura risulta sottoscritta non solo analogicamente ma anche digitalmente dal difensore, così come tutti gli altri atti prodotti e depositati nel fascicolo telematico.
Ancora, in via preliminare, non merita accoglimento l'eccezione circa il mancato esperimento della negoziazione assistita, la quale non è obbligatoria nel caso de quo.
Passando al merito, l'opposizione appare fondata e va accolta per quanto di ragione.
In via preliminare è doveroso premettere, in termini generali, che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione e dà luogo ad un ordinario giudizio a cognizione piena, avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti – pur apparentemente invertite
– conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così assoggettate ai rispettivi oneri probatori.
Pertanto, il creditore opposto assume la qualità di attore in senso sostanziale e, di conseguenza, è tenuto a dare la prova degli elementi costituitivi della domanda avanzata in sede monitoria e, più esattamente, della fonte negoziale della sua pretesa creditoria. La parte opponente (convenuto sostanziale), invece, ha l'onere della prova contraria ex art. 2697 comma 2 c.c. e deve quindi dimostrare i fatti estintivi e/o modificativi della pretesa avversaria (cfr. Cass. SS.UU. n. 13533/2001), dal momento che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice non si limita a valutare solo se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede alla valutazione della controversia nel merito (cfr. Cass. n. 15659/2011; Cass. n. 3373/2010; Cass. n. 9351/2007; Cass. n. 1743/2007;
Cass. n. 20073/2004).
Nel caso di specie, l'opposta ha prodotto in giudizio la fonte negoziale, la scrittura privata di subappalto, dalla quale origina la pretesa creditoria fatta valere mediante il decreto ingiuntivo, rispetto alla stessa, tuttavia, va accolta l'eccezione di nullità sollevata dall'opponente, seppur solo in sede di note conclusive. (cfr sul punto Cass., Sez. I, 19/10/2022, n. 30885…., in quanto potendo essere dedotta e quindi rilevata ex officio in ogni stato e grado del giudizio, la sua deduzione può avvenire anche nella comparsa conclusionale).
La normativa applicabile al caso de quo, pacificamente qualificabile come subappalto di opera pubblica, in ragione dell'oggetto del contratto stesso - riguardante l'“abbattimento di barriere architettoniche ed adeguamento alla normativa di sicurezza degli impianti del centro polifunzionale di Via Boccaccio – III lotto funzionale”, precedentemente affidati all'opponente dal Comune di Cerro
Maggiore - richiede la sussistenza di specifici requisiti, non rinvenuti che caso che ci occupa.
Il particolare, l'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 dispone che “il subappalto è il contratto con il quale
l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare [..]. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni”.
L'art. 32 di detto decreto prevede, inoltre, che il contratto d'appalto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata. Infine, l'art. 21 della legge n. 646 del 1982 vieta all'appaltatore di opera pubblica di cedere in subappalto o a cottimo l'esecuzione delle opere stesse o di una loro parte senza l'autorizzazione della autorità competente, prevedendo, a carico del contravventore, la sanzione penale della reclusione e della multa.
Deve trattarsi, in particolare, di un'autorizzazione specifica, con riferimento al singolo subappaltatore, ai fini di cui al secondo comma del citato art. 21 della legge n. 646/1982, che impone di verificare la idoneità tecnica del subappaltatore ed il possesso, da parte di quest'ultimo, dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per la tipologia dei lavori da eseguire.
La suddetta disposizione è finalizzata alla tutela preventiva della collettività dalla ingerenza mafiosa o della criminalità organizzata, nella esecuzione di opere pubbliche;
trattasi di norma imperativa sulla cui osservanza non può ammettersi esenzione.
L'autorizzazione, inoltre, quale tipico atto amministrativo deve essere emessa in forma scritta dall'Amministrazione, previa verifica dei presupposti di legge, non essendo consentita la sua sostituzione da comportamenti concludenti, quali l'aver dato esecuzione al negozio tenendo conto del subappalto nei relativi pagamenti (cfr. Corte di Appello di Messina n. 847 del 09.10.2023).
In mancanza di una tale preventiva autorizzazione, il contratto di subappalto di opera pubblica, o di parte di essa, è in contrasto con norma imperativa, e tale contrasto determina la nullità del contratto, ai sensi dell'art. 1418 c.c. (cfr. Cass. Civ. n. 22841 del 09.11.2016, Cass. Civ. n. 3950 del 18/02/2008).
Ne deriva che, anche a volere dare come dimostrato il compimento delle lavorazioni da parte della ditta e la loro puntuale individuazione, il relativo pagamento richiesto sarebbe comunque illegittimo, non essendo stata rispettata la normativa in materia di appalti pubblici che prevede la previa autorizzazione da parte della stazione appaltante per qualsiasi lavoro da eseguire, non potendo l'opposto trovare alcuna tutela giuridica neanche sotto il profilo dell'arricchimento ingiustificato ex art. 2041 c.c. (Cassazione civile, sez. II, 15/01/2014, n. 713, e, in senso conforme, cfr., inter alia, cfr.
Cass. Sez. 3 n. 9042/2010; Cass. Sez. 2 n. 7033/2005).
A ciò si aggiunga che, in ossequio agli oneri probatori sopra richiamati, spetta all'opposto, attore in senso sostanziale, dare la prova della autorizzazione da parte della stazione appaltante.
La nullità del contratto di subappalto determina l'accoglimento sul punto dell'opposizione e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. Le spese di lite, in ragione della reciproca soccombenza, ravvisabile anche in presenza di un'unica domanda articolata in più capi (Cass. sez. unite n. 32061/22), parte dei quali siano stati rigettati, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice adito, nella causa R.G. 26/2021 di opposizione a decreto ingiuntivo n. 444/2020, disattesa e respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, così provvede:
Rigetta le eccezioni preliminari sollevate dall'oppoente;
Accoglie l'opposizione per nullità del contratto di subappalto dal quale originerebbe il credito fatto valere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 444/2020;
Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Patti, il 06/10/2025
Il Giudice
EL IN AR
Sez. 9 bis
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 06/10/2025 davanti al Giudice Onorario dott.ssa EL IN AR, assistito dal cancelliere e dal funzionario addetto all'Ufficio per il processo dott.ssa Giulia Milici, nel fascicolo iscritto al N. Rg. 26/2021, pendente tra
Cod. Fisc: ), con sede in Patti in Via Regina Elena, n. 3, in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore – legale rappresentante “pro tempore”, elettivamente domiciliato in Brolo, in Via
Dante, n. 3 presso lo studio dell'avv. Natale Bonfiglio (PEC: che Email_1 la rappresenta e difende come da procura in atti;
- opponente –
CONTRO
(P.I.: , in persona del legale rappr.te p.t., con sede in Librizzi, contrada CP_1 P.IVA_2
San Pancrazio 27/A, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Restifo Pecorella
( , unitamente e disgiuntamente all'Avv. Salvatore Condipodaro Email_2
Marchetta (avv. ed elettivamente domiciliata in Sant'Agata di Email_3
Militello, via Respighi, 14, presso il loro studio professionale;
- opposta –
Sono comparsi: l'avv. Bonfiglio nell'interesse di parte opponente e l'avv. Restifo Pecorella anche in sostituzione dell'avv. Condipodero per parte opposta, i quali si riportano a tutto quanto chesto, dedotto ed eccepito, in particolare alle note conclusive, discutono brevemente e chiedono la decisione.
L'avv. Bonfiglio evidenzia che l'eccezione di nullità del contratto di subappalto può essere rilevata anche in comparsa conclusionale come tutte le nullità rilevabili d'ufficio ed a tal proposito cita l'ordinanza della Cassazione Civile n. 1592/2025, nonché la sentenza della Cassazione, sez. I. n.
30885/22.
L'avv. Restifo Pecorella contesta e si riporta.
IL GIUDICE ONORARIO
Dato atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio. Riaperto il verbale all'esito della Camera di consiglio dà lettura della sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE 9 bis
In persona del gop EL IN AR ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Avente ad oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 444/2020 del 20.11.2020
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 444/2020, con cui il Tribunale di Patti aveva ingiunto all'opponente di pagare la somma di € 20.000,00 a favore di per la fornitura di merce e la prestazione di servizi da CP_1 quest'ultima poste in essere, oltre interessi di mora maturati e maturandi, spese ed accessori della procedura monitoria.
L'opponente chiedeva il rigetto della domanda creditoria della eccependo la nullità della CP_1 procura a distanza rilasciata per la fase monitoria per genericità della stessa, per omessa allegazione del documento d'identità e per la mancata certificazione dell'autografia mediante firma digitale;
l'improcedibilità del ricorso per decreto ingiuntivo per omesso espletamento della negoziazione assistita e, nel merito, rilevava l'inammissibilità del ricorso per genericità della domanda e insufficiente prova del credito richiesto.
Con comparsa di risposta si costituiva l'opposta, la quale contestava gli assunti dell'opponente e specificava che le somme chieste originavano da una scrittura privata che veniva contestualmente prodotta e, conseguentemente, chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, la causa veniva istruita mediante l'espletamento della prova orale e successivamente veniva rinviata all'odierna udienza di discussione, con termine per note conclusive, nelle quali l'opponente rilevava la nullità del contratto di subappalto per violazione di norme imperative e, segnatamente, dell'art. 21 della L. n. 646/1982 e s.m.i. e dell'art. 105 d. lgs. 50/2016. In via preliminare vanno analizzate le eccezioni relative alla procura alle liti rilasciata in favore dell'avv. Antonio Restivo Pecorella, le quali appaiono infondate.
In primo luogo, infatti, nella procura rilasciata per la fase monitoria è specificamente individuabile la controversia per cui si richiede il patrocinio del legale, essendo indicati sia il tipo di procedimento, sia la controparte (cfr., in particolare, procura alle liti del 14.07.2020).
Allo stesso modo, come correttamente evidenziato dall'opposto, il documento di identità rileva esclusivamente nei rapporti tra la parte e il legale, nella misura in cui consente a quest'ultimo di accertare l'identità di chi sottoscrive la procura ed ha, pertanto, un valore presuntivo circa la provenienza e la veridicità della firma autografa apposta sulla procura alle liti. Com'è noto, infatti, al momento della sottoscrizione della procura da parte del cliente, il difensore assume la veste di pubblico ufficiale, il quale certifica che la firma è stata apposta da un determinato soggetto. Pertanto, sia la sottoscrizione del cliente che la certificazione fatta dal difensore fanno piena prova fino a querela di falso.
A ciò si aggiunga che, come recentemente chiarito dalla giurisprudenza, ciò che è stato disposto dal legislatore in fase emergenziale non va inteso come una deroga temporanea ma come una conferma di quanto già ordinariamente disciplinato, per cui “è pacifico che il potere certificativo attribuito all'esercente la professione di avvocato abbia ad oggetto esclusivamente l'autografia della sottoscrizione e non anche l'apposizione in presenza della medesima”. (cfr. Cassazione, sez. V penale, n. 16214/2022).
Infine, la procura risulta sottoscritta non solo analogicamente ma anche digitalmente dal difensore, così come tutti gli altri atti prodotti e depositati nel fascicolo telematico.
Ancora, in via preliminare, non merita accoglimento l'eccezione circa il mancato esperimento della negoziazione assistita, la quale non è obbligatoria nel caso de quo.
Passando al merito, l'opposizione appare fondata e va accolta per quanto di ragione.
In via preliminare è doveroso premettere, in termini generali, che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione e dà luogo ad un ordinario giudizio a cognizione piena, avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti – pur apparentemente invertite
– conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così assoggettate ai rispettivi oneri probatori.
Pertanto, il creditore opposto assume la qualità di attore in senso sostanziale e, di conseguenza, è tenuto a dare la prova degli elementi costituitivi della domanda avanzata in sede monitoria e, più esattamente, della fonte negoziale della sua pretesa creditoria. La parte opponente (convenuto sostanziale), invece, ha l'onere della prova contraria ex art. 2697 comma 2 c.c. e deve quindi dimostrare i fatti estintivi e/o modificativi della pretesa avversaria (cfr. Cass. SS.UU. n. 13533/2001), dal momento che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice non si limita a valutare solo se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede alla valutazione della controversia nel merito (cfr. Cass. n. 15659/2011; Cass. n. 3373/2010; Cass. n. 9351/2007; Cass. n. 1743/2007;
Cass. n. 20073/2004).
Nel caso di specie, l'opposta ha prodotto in giudizio la fonte negoziale, la scrittura privata di subappalto, dalla quale origina la pretesa creditoria fatta valere mediante il decreto ingiuntivo, rispetto alla stessa, tuttavia, va accolta l'eccezione di nullità sollevata dall'opponente, seppur solo in sede di note conclusive. (cfr sul punto Cass., Sez. I, 19/10/2022, n. 30885…., in quanto potendo essere dedotta e quindi rilevata ex officio in ogni stato e grado del giudizio, la sua deduzione può avvenire anche nella comparsa conclusionale).
La normativa applicabile al caso de quo, pacificamente qualificabile come subappalto di opera pubblica, in ragione dell'oggetto del contratto stesso - riguardante l'“abbattimento di barriere architettoniche ed adeguamento alla normativa di sicurezza degli impianti del centro polifunzionale di Via Boccaccio – III lotto funzionale”, precedentemente affidati all'opponente dal Comune di Cerro
Maggiore - richiede la sussistenza di specifici requisiti, non rinvenuti che caso che ci occupa.
Il particolare, l'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 dispone che “il subappalto è il contratto con il quale
l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare [..]. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni”.
L'art. 32 di detto decreto prevede, inoltre, che il contratto d'appalto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata. Infine, l'art. 21 della legge n. 646 del 1982 vieta all'appaltatore di opera pubblica di cedere in subappalto o a cottimo l'esecuzione delle opere stesse o di una loro parte senza l'autorizzazione della autorità competente, prevedendo, a carico del contravventore, la sanzione penale della reclusione e della multa.
Deve trattarsi, in particolare, di un'autorizzazione specifica, con riferimento al singolo subappaltatore, ai fini di cui al secondo comma del citato art. 21 della legge n. 646/1982, che impone di verificare la idoneità tecnica del subappaltatore ed il possesso, da parte di quest'ultimo, dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per la tipologia dei lavori da eseguire.
La suddetta disposizione è finalizzata alla tutela preventiva della collettività dalla ingerenza mafiosa o della criminalità organizzata, nella esecuzione di opere pubbliche;
trattasi di norma imperativa sulla cui osservanza non può ammettersi esenzione.
L'autorizzazione, inoltre, quale tipico atto amministrativo deve essere emessa in forma scritta dall'Amministrazione, previa verifica dei presupposti di legge, non essendo consentita la sua sostituzione da comportamenti concludenti, quali l'aver dato esecuzione al negozio tenendo conto del subappalto nei relativi pagamenti (cfr. Corte di Appello di Messina n. 847 del 09.10.2023).
In mancanza di una tale preventiva autorizzazione, il contratto di subappalto di opera pubblica, o di parte di essa, è in contrasto con norma imperativa, e tale contrasto determina la nullità del contratto, ai sensi dell'art. 1418 c.c. (cfr. Cass. Civ. n. 22841 del 09.11.2016, Cass. Civ. n. 3950 del 18/02/2008).
Ne deriva che, anche a volere dare come dimostrato il compimento delle lavorazioni da parte della ditta e la loro puntuale individuazione, il relativo pagamento richiesto sarebbe comunque illegittimo, non essendo stata rispettata la normativa in materia di appalti pubblici che prevede la previa autorizzazione da parte della stazione appaltante per qualsiasi lavoro da eseguire, non potendo l'opposto trovare alcuna tutela giuridica neanche sotto il profilo dell'arricchimento ingiustificato ex art. 2041 c.c. (Cassazione civile, sez. II, 15/01/2014, n. 713, e, in senso conforme, cfr., inter alia, cfr.
Cass. Sez. 3 n. 9042/2010; Cass. Sez. 2 n. 7033/2005).
A ciò si aggiunga che, in ossequio agli oneri probatori sopra richiamati, spetta all'opposto, attore in senso sostanziale, dare la prova della autorizzazione da parte della stazione appaltante.
La nullità del contratto di subappalto determina l'accoglimento sul punto dell'opposizione e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. Le spese di lite, in ragione della reciproca soccombenza, ravvisabile anche in presenza di un'unica domanda articolata in più capi (Cass. sez. unite n. 32061/22), parte dei quali siano stati rigettati, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice adito, nella causa R.G. 26/2021 di opposizione a decreto ingiuntivo n. 444/2020, disattesa e respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, così provvede:
Rigetta le eccezioni preliminari sollevate dall'oppoente;
Accoglie l'opposizione per nullità del contratto di subappalto dal quale originerebbe il credito fatto valere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 444/2020;
Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Patti, il 06/10/2025
Il Giudice
EL IN AR