Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 15/05/2025, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1197 /2024
RE PVBBLICATALINA
TRIBUNALE di MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA R.G. 1197 /2024
tra
Parte_1 (C.F. C.F. 1
ATTORE/I
e P.IVA_1 ) Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi, 15.5.2025, innanzi alla dott. Simona Improta, è comparsa, a seguito di collegamento da remoto mediante il programma Microsoft Teams e previa ammissione dell'aula di udienza virtuale assegnata al Giudice, per il ricorrente l'avv. FERRARA Parte_1
ANNA MARIA;
nessuno per il Controparte_1
Su invito del giudice, il difensore procede alla discussione della causa, insistendo nell'accoglimento del ricorso.
Il giudice dopo essersi ritirato in Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 429, comma primo, c.p.c. dandone lettura in udienza.
Il Giudice
dott. Simona Improta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
La dott.ssa Simona Improta, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al N. 1197/2024 di R.G. promossa da
Parte_1 (C.F. C.F. 1 (), con il patrocinio degli avv.ti
FERRARA ANNA MARIA, ZAMPIERI NICOLA, MICELI WALTER, RINALDI GIOVANNI,
GANCI FABIO e domicilio eletto in Varese via Bussola 2
-ricorrente-
contro P.IVA 1 ) con il patrocinio Controparte_1
dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano rappresentata dalla dott.ssa FACLO
GIUSEPPINA e dalla dott.ssa DI CAPRIO DANIELA e domicilio eletto in Monza via Grigna
13
-resistente-
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 07/05/2024, Parte_1 esponeva quanto segue:
"parte ricorrente ha prestato servizio con contratti a tempo determinato alle dipendenze del
Controparte_2 svolgendo mansioni identiche a quelle espletate dal personale di ruolo e con i medesimi obblighi formativi, come da prospetto riassuntivo che segue:
a. s. 2017/2018 I contratto dal 10/10/2017 al 30/06/2018 per n. 18 ore di servizio settimanali presso l'I.P.S.I.A. "ANTONIO PARMA" di Saranno;
- a. s. 2018/2019 - contratto dal 11/10/2018 al 30/06/2019 per n. 18 ore di servizio settimanali presso I. S. "C. FACCHINETTI" di Castellanza;
- a. s. 2020/2021 - contratto dal 11/09/2020 al 31/08/2021 per n. 9 ore di servizio settimanali presso l'I.S. "EZIO VANONI” di Vimercate e completamento, per n. 9 ore di servizio settimanale, presso l'I.S. "M. BIANCHI" di Monza;
-a. s. 2021/2022 - contratto dal 08/09/2021 al 31/08/2022 per n. 18 ore settimanali di servizio presso l'I.S. "EZIO VANONI" di Vimercate;
- a.s. 2022/2023 - contratto dal 12/09/2022 al 30/06/2023 per n. 18 ore settimanali di lezione presso l'I.S. "EZIO VANONI❞ di Vimercate;
Il ricorrente ha convenuto innanzi a questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, il Controparte_1 lamentando che, ciò nonostante, l'Amministrazione "
convenuta, agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non gli aveva accordato per detti anni scolastici la somma annua di euro 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. Carta elettronica del docente), prevista dall'art. 1, comma 121, della I. 107/2015 per i soli docenti di ruolo delle scuole statali. Richiamati gli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 che, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato e la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70, che vieta qualsiasi discriminazione nelle condizioni di impiego tra lavoratori a termine e di ruolo, ivi compreso nell'ambito formativo, il ricorrente ha chiesto di accertare il suo diritto a usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1, comma 121, I.
107/2015 anche per dette annualità scolastiche di docenza a tempo determinato e di condannare l'amministrazione all'accredito sulla stessa dell'importo di euro 2.500,00, quale contributo da destinare alla formazione professionale, con vittoria delle spese, da distrarsi in favore del procuratore ex art. 93 c.p.c.. II Controparte_1 si costituiva con memoria difensiva depositata in data 13/03/2025, nella quale contestava l'attribuzione del beneficio per l'anno scolastico 2020/2021, essendo stato stipulato per un numero di ore settimanali di ore inferiore rispetto a quello previsto dal contratto per i docenti di ruolo. Contestava, altresì, l'attribuzione del diritto con riferimento all'anno scolastico 2022/2023, stante il riconoscimento in via amministrativa ai sensi dell'art. 15 del D.L. 69/2023. Eccepiva, inoltre, la prescrizione quinquennale per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019.
Per le ragioni di seguito esposte, il ricorso è meritevole di parziale accoglimento. La pretesa economica del ricorrente trova fondamento nell'art. 1, comma 121, della L. n.
107/2015, a mente del quale "al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico".
In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge il D.P.C.M. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai "docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova", limitando, come previsto dalla legge, la platea dei destinatari della carta ai soli docenti di ruolo.
La medesima limitazione è stata confermata dall'art. 3 del successivo D.P.C.M. 28.11.2016.
La normativa legislativa interna, là dove esclude dal beneficio i docenti a tempo determinato, si pone, tuttavia, in irrimediabile contrasto non solo con gli artt. 63 e 64 del CCNL di riferimento, che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza distinzione tra docenti a tempo indeterminato e docenti a tempo determinato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio, ma anche con il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che vieta ogni discriminazione tra docenti a tempo indeterminato e docenti a tempo determinato.
Investita della questione pregiudiziale, la Corte di giustizia UE sez. VI, si è pronunciata con ordinanza del 18/05/2022, n. 450 nei termini di seguito riportati: "La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente a tempo determinato di tale CP_1 Controparte_1 ' "
il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di 500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica, che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.". La normativa interna va, pertanto, disapplicata, risultando illegittima, per contrasto con i principi del diritto comunitario di diretta applicazione, con conseguente estensione del beneficio anche ai docenti che, come il ricorrente, siano state destinatarie di incarichi di docenza a tempo determinato per la prestazione di attività didattica continuativa non dissimile a quella resa dai docenti a tempo indeterminato.
Quanto alle questioni giuridiche oggetto di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., la Cassazione si è nel frattempo pronunciata con sentenza n. 29961 del 27.10.2023, enunciando i seguenti principi di diritto: "1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999
o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.". La Corte, inoltre, in motivazione ha chiarito "17.1 Intanto è da escludere che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore di lavoro.
È vero che il sistema prevede una registrazione sulla piattaforma web (art. 3, co. 2 del DPCM), sulla base di un'autenticazione attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, denominato «SPID» (art. 5, co. 1, e 3, co. 2, del
DPCM).
Si tratta però solo di modalità che condizionano in concreto l'esercizio del diritto, ma non di regole che onerino di una qualche formale istanza.
Anche perché, evidentemente, i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il CP_1 nega l'esistenza di un loro diritto in proposito.
17.2 Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice.” Ne risulta, pertanto, chiarito che la Carta Docente spetta anche nella fattispecie qui controversa, relativa a supplenze fino al termine dell'attività didattica e dell'anno scolastico. Considerato altresì che il docente è attualmente in servizio con un nuovo contratto di lavoro a tempo determinato dal 01/09/2024 al 30/06/2025 presso l' I.S."BIANCHI" di Monza, come da produzione in atti, compete allo stesso l'adempimento in forma specifica secondo il sistema proprio della Carta elettronica e per un valore corrispondente a quello perduto trattandosi di erogazione pecuniaria strettamente funzionale alla formazione e, quindi, fruibile mediante accredito del relativo valore sulla carta elettronica istituita a questo fine.
Ne risulta, inoltre, confermato che l'ottenimento del beneficio non può essere impedito dall'omessa presentazione a suo tempo della domanda (che, in ogni caso, per la docente precario non sarebbe stata neppure processata, trattandosi di categoria non annoverata dal
CP_1 tra i soggetti legittimati alla fruizione della Carta) e che, in difetto di esplicite previsioni di termini decadenziali, la richiesta non può essere circoscritta all'ultimo biennio. Il limite temporale del biennio di cui all'art. 6 comma 6 del D.P.C.M. del 28/11/2016 (nel quale si prevede che "le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate") invocato dal CP_1 non può, invero, applicarsi al personale docente che, in quanto assunto a tempo determinato, sia stato escluso dalla possibilità di fruire del beneficio.
Deve essere accolta l'eccezione di prescrizione in riferimento al solo anno scolastico 2017/2018, poiché rispetto alla data di stipulazione del contratto del 10.10.2017 è interamente maturato il termine quinquennale alla data del 18.10.2022, allorchè l'atto di diffida ad adempiere è stato comunicato e ricevuto dall'Amministrazione. E' destituita di fondamento la contestazione sollevata dal CP_2 in riferimento all'orario di lavoro prestato nell'anno 2020/2021, poiché trattasi complessivamente di 18 ore settimanali presso due diversi Istituti Scolastici, e dunque in linea con l'orario previsto per l'esercizio dell'attività preso gli Istituti Superiori. Analogamente, per l'annualità 2022/2023 non opera il riconoscimento del bonus, introdotto per la categoria di docenti dall'art. 15 D.L. 69/23 convertito in Legge n. 103 del 10/08/2023, e dunque valevole per l'annualità 2023/2024.
|| Controparte_1 va, dunque, condannato a mettere a disposizione del ricorrente, per la formazione relativa agli anni scolastici 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 la somma complessiva di euro 2.000,00, tramite il suo accredito sulla "Carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri di cui al DM 55/14 disponendone la distrazione in favore dei procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: Parte_1 ad usufruire del beneficio economico1. Accerta e dichiara il diritto di di 500.00 euro annui tramite la "carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione della docente di cui all'art. 1, comma 121, I. 107 del 13 luglio 2015 per gli anni scolastici 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; 2. Condanna il Controparte_1 a mettere a disposizione del ricorrente, tramite il suo accredito sulla “Carta elettronica”, la somma di euro 2.000,00 per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
3. Rigetta parzialmente l'eccezione di prescrizione sollevata dal CP_2 ;
4. condanna il Controparte_1 alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite liquidate in complessivi euro 1.030,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali ex art. 2 DM 55/2014, CPA e IVA disponendone la distrazione in favore dei procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c..
Monza, 15/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Simona Improta