Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Puglia, sentenza 16/02/2026, n. 30
CCONTI
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Accolto
    Mancanza di obbligo di rendicontazione

    Il Collegio ha ritenuto che la convenuta non fosse un agente contabile tenuto alla resa del conto giudiziale, ma un agente amministrativo soggetto a mera vigilanza. La sentenza si basa sulla giurisprudenza consolidata della Corte dei Conti che distingue tra agenti contabili e agenti amministrativi ai fini dell'obbligo di rendicontazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Puglia, sentenza 16/02/2026, n. 30
    Giurisdizione : Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Puglia
    Numero : 30
    Data del deposito : 16 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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