Art. 1.
Il Ministero della sanita' provvede all'assistenza sanitaria specifica diretta al recupero funzionale dei mutilati ed invalidi civili appartenenti alle categorie dei motulesi e dei neurolesi che versino in istato di bisogno e la cui invalidita' possa essere ridotta mediante idoneo trattamento di riabilitazione.
Le disposizioni della legge 10 giugno 1940, n. 932 , sono estese a favore dei motulesi e dei neurolesi fino alla eta' di 15 anni.
Ai fini dell'assistenza contemplata nei commi precedenti e dalle leggi 10 giugno 1940, n. 932, e 10 aprile 1954, n. 218 , il Ministero della sanita' ha facolta' di stipulare convenzioni con cliniche universitarie, con ospedali, con l'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili e con enti ed istituzioni pubblici o privati che gestiscano appositi centri di recupero.
Il Ministero della sanita' provvede all'assistenza sanitaria specifica diretta al recupero funzionale dei mutilati ed invalidi civili appartenenti alle categorie dei motulesi e dei neurolesi che versino in istato di bisogno e la cui invalidita' possa essere ridotta mediante idoneo trattamento di riabilitazione.
Le disposizioni della legge 10 giugno 1940, n. 932 , sono estese a favore dei motulesi e dei neurolesi fino alla eta' di 15 anni.
Ai fini dell'assistenza contemplata nei commi precedenti e dalle leggi 10 giugno 1940, n. 932, e 10 aprile 1954, n. 218 , il Ministero della sanita' ha facolta' di stipulare convenzioni con cliniche universitarie, con ospedali, con l'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili e con enti ed istituzioni pubblici o privati che gestiscano appositi centri di recupero.