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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 30/06/2025, n. 1260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1260 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Seconda Civile
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Valentina Giasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 5198 del ruolo generale dell'anno 2019 promossa
DA P.I. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Igino Rugiero e Lucia Pacini, come da procura in atti;
-parte attrice-
CONTRO
(C.F. ), in persona del pro Controparte_1 P.IVA_2 CP_2 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio Maria Mellone, come da procura in atti;
-parte convenuta-
FATTO E DIRITTO conveniva in giudizio il e Parte_1 Controparte_1 rappresentava che in data 19.12.2017, in ore notturne, CP_3 conducente del ciclomotore Piaggio Liberty tg. AZ64941, di proprietà di e , in qualità di terzo trasportato, Controparte_4 Controparte_5 rovinavano a terra a causa di una buca presente su via Aurunci, in . CP_1 Allegava che nel corso di detto sinistro il terzo trasportato CP_5
subiva gravi lesioni all'integrità psicofisica.
[...] Deduceva di aver liquidato in favore del terzo trasportato la somma di € 40.000,00, in ragione di tutti i danni, di tipo patrimoniale e non patrimoniale, spese mediche e compensi di patrocinio difensivo, e chiedeva al comune, previo accertamento della responsabilità ex art. 2051 c.c. nella causazione del sinistro, la ripetizione delle somme risarcitorie corrisposte in favore del terzo trasportato. Così concludeva: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, così statuire: nel merito: accertata e dichiarata, per i motivi tutti esposti in atti, la responsabilità dell'Amministrazione comunale convenuta nella produzione dell'evento dannoso, condannare il , in Controparte_1 persona del proprio Sindaco o del proprio legale pro tempore, al pagamento della somma di € 40.000,00 o di quella minore e maggiore che risulterà dovuta in corso di causa, in favore della Parte_1
oltre interessi legali e rivalutazione monetario dal dì del pagamento
[...] ( 1.6.2018) al saldo effettivo;
Il tutto oltre liquidazione di spese, diritti ed onorari sia della fase stragiudiziale che della presente, oltre accessori di legge tutti.”.
1 Si costituiva in giudizio il , eccependo in via preliminare Controparte_1 l'improcedibilità della domanda per assenza dell'invito alla stipula della negoziazione assistita e nel merito, chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata. Rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia il Giudice adito, contrariis reiectis, così dichiarare e provvedere: accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda introdotta dall'odierno attore per violazione di quanto disposto dalla l. 162/2014; in subordine, rigettare la domanda avanzata dall in quanto Parte_1 assolutamente infondata nonché sfornita di idoneo supporto probatorio, condannando parte attrice al pagamento delle spese e competenze di giudizio.”.
Conclusa l'istruttoria mediante produzione documentale e prove orali, il giudizio è stato assegnato alla scrivente in data 05.09.2024 a seguito di trasferimento ad altro ufficio giudiziario del giudice precedentemente assegnatario. All'udienza del 17.12.2024, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con assegnazione di termini ex art. 190 c.p.c.
Va in primo luogo dato atto che parte convenuta ha rinunciato all'eccezione di improcedibilità della domanda, con dichiarazioni rese a verbale dell'udienza del 14.02.2020 in ragione dell'invio effettuato dall'attore dell'invito alla negoziazione assistita regolarmente ricevuto.
Nel merito la domanda è infondata.
Parte attrice chiede, con il presente giudizio, la ripetizione delle somme corrisposte in favore del danneggiato del sinistro, in ragione dell'asserita responsabilità dell'ente convenuto ex art. 2051 c.c., per omessa manutenzione del manto stradale. Occorre verificare, dunque, la ricorrenza della invocata responsabilità sul nella causazione del fatto. Controparte_1
La responsabilità per danni ex art. 2051 c.c. si fonda sul mero rapporto di custodia e, in particolare, sulla relazione intercorrente fra la cosa dannosa e colui il quale ha l'effettivo potere su di essa (come il proprietario, il possessore o anche il detentore) e non sulla presunzione di colpa, restando estraneo alla fattispecie il comportamento tenuto dal custode (Cass., n. 8229/2010; Cass., n. 4279/2008; Cass., n. 28811/2008). Tale qualificazione ha trovato una definitiva conferma dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali hanno recentemente ribadito che “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (cfr. da ultimo, Cass. Sez. U , Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022). Perché possa dirsi operante la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. occorrono, quindi, tre presupposti: a) che la domanda di risarcimento sia rivolta contro il custode della cosa;
b) che il danno lamentato sia stato cagionato dalla cosa;
c) che il danno non sia stato cagionato dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato. In merito al primo profilo, si ritiene che parte attrice abbia correttamente agito nei confronti del quale custode del bene, in Controparte_1 2 particolare della via Aurunci, in , ove ha dedotto che il conducente CP_1 del motociclo è caduto per effetto di una buca presente sul manto stradale e che il terzo trasportato ha riportato danni all'integrità psicofisica.
In secondo luogo, in merito alla sussistenza del nesso eziologico si deve precisare che la disposizione di cui all'art. 2051 cod. civ., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima (Cass. Sez. U - , Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022). Affinché si possa riconoscere la responsabilità del custode deve sussistere il rapporto di causalità tra cosa ed evento;
tale rapporto di causalità deve ritenersi tanto più labile, fino alla completa elisione, quanto più le anomalie della cosa risultino pienamente visibili, prevedibili e quindi evitabili;
ed infine che è onere del danneggiato, prima ancora che si possa invocare l'inversione dell'onere della prova del fortuito in capo al custode, dimostrare il nesso di causalità tra la cosa e il danno. Inoltre, anche in ipotesi di responsabilità del custode, si deve comunque ritenere che la visibilità, la conoscenza delle anomalie della cosa o l'uso incauto della stessa da parte del danneggiato costituiscano elementi da cui desumere la mancanza o la interruzione del nesso di causalità (ovvero di sussistenza di un caso fortuito), poiché in tal caso il sinistro dipende dal fatto dello stesso danneggiato, il quale, con il proprio comportamento, ha assorbito ogni aspetto causale eventualmente presente anche nella cosa. Recentemente la Suprema Corte ha affermato sul punto “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 12760 del 09/05/2024; Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 21675 del 20/07/2023; Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 25766 del 04/09/2023; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 34886 del 17/11/2021; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17873 del 27/08/2020; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9315 del 03/04/2019; Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 2480 del 01/02/2018). Gli ultimi arresti giurisprudenziali confermano un precedente orientamento, già consolidato, secondo cui “Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo (alla cosa in custodia) deve essere adeguato alla natura e alla pericolosità della cosa, sicché quanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso 3 l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, pertanto, la responsabilità del custode.” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4279 del 19/02/2008, in motivazione). È peraltro assolutamente pacifico in giurisprudenza che nel comportamento colposo del danneggiato vada ricompreso anche l'uso del bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15779 del 12/07/2006 nonché Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23939 del 12/11/2009). I principi appena evocati sanciscono in via definitiva l'attuale statuto della responsabilità del custode, il cui fondamento riposa, pertanto, su elementi di fatto individuati tanto in positivo – la dimostrazione che il danno è in nesso di derivazione causale con la cosa custodita (la sequenza è quella che muove dell'accertamento di un danno giuridicamente rilevante per risalire alla sussistenza di una relazione causale tra l'evento dannoso e la cosa custodita e si chiude con l'imputazione in capo al custode dell'obbligazione risarcitoria, dalla quale il custode si libera giusta il disposto dell'art. 2051 c.c., provando il caso fortuito) – quanto in negativo (l'inaccettabilità di una mera presunzione di colpa in capo al custode e l'irrilevanza della prova di una sua condotta diligente) (ex multis Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 15447 del 31/05/2023).
Tanto premesso in diritto, passando all'esame in fatto del sinistro, si ritiene che parte attrice abbia provato il fatto storico, consistente nella caduta del motorino condotto da il quale in data 19.12.2017, CP_3 mentre percorreva via Aurunci in , cadeva a terra e determinava CP_1 anche la caduta del terzo trasportato. Parte attrice, tuttavia, non ha introdotto in giudizio elementi probatori sufficienti a dimostrare che il danno subito dal terzo trasportato, e liquidato in suo favore, sia causalmente riconducibile alla buca presente sul manto stradale ed alla conseguente condotta omissiva del custode. Le dichiarazioni testimoniali, infatti, non forniscono elementi di prova adeguati in merito alla esistenza del nesso di causalità tra il fatto, inteso come caduta dal motociclo, ed il danno alla salute complessivamente lamentato. Quanto allo stato dei luoghi, dall'istruttoria svolta (materiale fotografico e prove orali) è emerso che la buca, a causa della quale sarebbe avvenuta la caduta, non presentava le caratteristiche di insidiosità e di non visibilità dedotte dalla parte attrice. Le fotografie prodotte in atti, la cui corrispondenza ai luoghi di causa è stata peraltro confermata dai testi indicati da parte attrice, rappresentano una buca di ampie dimensioni posizionata su parte della strada con conformazione, misure e profondità tali da consentirne la visione da parte dell'accorto utente della strada. Le caratteristiche della buca, infatti, risultano confermate anche dal rapporto della Polizia Locale, intervenuta sui luoghi di causa, ove rileva la buca è di circa 1 mt x 0,80 cm, con profondità di circa 10 cm, e posta in corrispondenza del civico n.14 di via Aurunci. Inoltre, nello stesso rapporto, che fa fede fino a querela di falso ex art. 2700 c.c. sullo stato dei luoghi al momento del fatto oggetto di controversia, viene attestato che il sinistro è avvenuto in un tratto di strada rettilineo, caratterizzato dalla presenza della segnaletica verticale ed orizzontale, con condizioni di visibilità sufficiente, data la presenza di illuminazione.
4 Tali circostanze non appaiono smentite dalle dichiarazioni rese dai testi escussi in istruttoria. In particolare, il teste conducente del motociclo, ha CP_3 confermato lo stato dei luoghi, riferendo di aver visto la buca e di aver rallentato senza riuscire ad evitare la caduta. Duque, la buca era visibile e, come tale, è stata vista dal conducente del motociclo, il quale, pur rallentando, non è riuscito ad evitare la caduta. Ritiene, dunque, il Tribunale che, se il conducente del motociclo avesse mantenuto una velocità moderata e adeguata allo stato dei luoghi, avrebbe potuto evitare - o quantomeno ridurre - i danni derivanti dal sinistro, ravvedersi sulle condizioni della strada e sulla presenza di eventuali ostacoli, superando la possibile situazione di danno. Può quindi concludersi che, secondo quanto emerso dalle complessive risultanze istruttorie, l'estensione della buca, la posizione sul manto stradale, la sua collocazione sul tratto di strada rettilineo, l'ampiezza e la profondità fossero tali da consentirne la visibilità da parte del conducente del ciclomotore e tali da permettere all'utente della strada diligente una condotta idonea ad evitare la buca stessa. Valutati complessivamente gli elementi istruttori acquisiti in giudizio, deve concludersi che la situazione di pericolo, costituita, dalla presenza di una buca sul manto stradale in via Aurunci in , fosse pienamente CP_1 prevedibile ed evitabile dall'accorto utente della strada. La condotta del conducente del motociclo ha quindi avuto efficacia causale autonoma nella determinazione dell'evento lesivo. Come recentemente precisato dalla Suprema Corte, in tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 14228 del 23/05/2023).
Dalle precedenti valutazioni e facendo applicazione dei principi giurisprudenziali prima esposti deve concludersi che non vi è prova del nesso di causalità tra omessa custodia da parte del convenuto e danno subito dal terzo trasportato del motociclo condotto da poiché la CP_3 condotta imprudente del conducente ha interrotto il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso ed il sinistro può essere ricondotto esclusivamente al fatto dello stesso.
La domanda deve quindi essere integralmente rigettata.
Le spese di lite devono essere compensate tra le parti ex art. 92 c.p.c., come interpretato dalla Corte Costituzionale con la sent. n. 77/2018, in considerazione della reciproca soccombenza e del fatto che, a prescindere dall'esito della lite, il danno dedotto da parte attrice ha ottenuto, quanto al suo storico verificarsi, riscontro probatorio.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione;
- rigetta la domanda;
- compensa tra le parti le spese di lite. Latina, 30.06.2025 Il Giudice dott.ssa Valentina Giasi
5
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Valentina Giasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 5198 del ruolo generale dell'anno 2019 promossa
DA P.I. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Igino Rugiero e Lucia Pacini, come da procura in atti;
-parte attrice-
CONTRO
(C.F. ), in persona del pro Controparte_1 P.IVA_2 CP_2 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio Maria Mellone, come da procura in atti;
-parte convenuta-
FATTO E DIRITTO conveniva in giudizio il e Parte_1 Controparte_1 rappresentava che in data 19.12.2017, in ore notturne, CP_3 conducente del ciclomotore Piaggio Liberty tg. AZ64941, di proprietà di e , in qualità di terzo trasportato, Controparte_4 Controparte_5 rovinavano a terra a causa di una buca presente su via Aurunci, in . CP_1 Allegava che nel corso di detto sinistro il terzo trasportato CP_5
subiva gravi lesioni all'integrità psicofisica.
[...] Deduceva di aver liquidato in favore del terzo trasportato la somma di € 40.000,00, in ragione di tutti i danni, di tipo patrimoniale e non patrimoniale, spese mediche e compensi di patrocinio difensivo, e chiedeva al comune, previo accertamento della responsabilità ex art. 2051 c.c. nella causazione del sinistro, la ripetizione delle somme risarcitorie corrisposte in favore del terzo trasportato. Così concludeva: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, così statuire: nel merito: accertata e dichiarata, per i motivi tutti esposti in atti, la responsabilità dell'Amministrazione comunale convenuta nella produzione dell'evento dannoso, condannare il , in Controparte_1 persona del proprio Sindaco o del proprio legale pro tempore, al pagamento della somma di € 40.000,00 o di quella minore e maggiore che risulterà dovuta in corso di causa, in favore della Parte_1
oltre interessi legali e rivalutazione monetario dal dì del pagamento
[...] ( 1.6.2018) al saldo effettivo;
Il tutto oltre liquidazione di spese, diritti ed onorari sia della fase stragiudiziale che della presente, oltre accessori di legge tutti.”.
1 Si costituiva in giudizio il , eccependo in via preliminare Controparte_1 l'improcedibilità della domanda per assenza dell'invito alla stipula della negoziazione assistita e nel merito, chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata. Rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia il Giudice adito, contrariis reiectis, così dichiarare e provvedere: accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda introdotta dall'odierno attore per violazione di quanto disposto dalla l. 162/2014; in subordine, rigettare la domanda avanzata dall in quanto Parte_1 assolutamente infondata nonché sfornita di idoneo supporto probatorio, condannando parte attrice al pagamento delle spese e competenze di giudizio.”.
Conclusa l'istruttoria mediante produzione documentale e prove orali, il giudizio è stato assegnato alla scrivente in data 05.09.2024 a seguito di trasferimento ad altro ufficio giudiziario del giudice precedentemente assegnatario. All'udienza del 17.12.2024, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con assegnazione di termini ex art. 190 c.p.c.
Va in primo luogo dato atto che parte convenuta ha rinunciato all'eccezione di improcedibilità della domanda, con dichiarazioni rese a verbale dell'udienza del 14.02.2020 in ragione dell'invio effettuato dall'attore dell'invito alla negoziazione assistita regolarmente ricevuto.
Nel merito la domanda è infondata.
Parte attrice chiede, con il presente giudizio, la ripetizione delle somme corrisposte in favore del danneggiato del sinistro, in ragione dell'asserita responsabilità dell'ente convenuto ex art. 2051 c.c., per omessa manutenzione del manto stradale. Occorre verificare, dunque, la ricorrenza della invocata responsabilità sul nella causazione del fatto. Controparte_1
La responsabilità per danni ex art. 2051 c.c. si fonda sul mero rapporto di custodia e, in particolare, sulla relazione intercorrente fra la cosa dannosa e colui il quale ha l'effettivo potere su di essa (come il proprietario, il possessore o anche il detentore) e non sulla presunzione di colpa, restando estraneo alla fattispecie il comportamento tenuto dal custode (Cass., n. 8229/2010; Cass., n. 4279/2008; Cass., n. 28811/2008). Tale qualificazione ha trovato una definitiva conferma dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali hanno recentemente ribadito che “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (cfr. da ultimo, Cass. Sez. U , Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022). Perché possa dirsi operante la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. occorrono, quindi, tre presupposti: a) che la domanda di risarcimento sia rivolta contro il custode della cosa;
b) che il danno lamentato sia stato cagionato dalla cosa;
c) che il danno non sia stato cagionato dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato. In merito al primo profilo, si ritiene che parte attrice abbia correttamente agito nei confronti del quale custode del bene, in Controparte_1 2 particolare della via Aurunci, in , ove ha dedotto che il conducente CP_1 del motociclo è caduto per effetto di una buca presente sul manto stradale e che il terzo trasportato ha riportato danni all'integrità psicofisica.
In secondo luogo, in merito alla sussistenza del nesso eziologico si deve precisare che la disposizione di cui all'art. 2051 cod. civ., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima (Cass. Sez. U - , Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022). Affinché si possa riconoscere la responsabilità del custode deve sussistere il rapporto di causalità tra cosa ed evento;
tale rapporto di causalità deve ritenersi tanto più labile, fino alla completa elisione, quanto più le anomalie della cosa risultino pienamente visibili, prevedibili e quindi evitabili;
ed infine che è onere del danneggiato, prima ancora che si possa invocare l'inversione dell'onere della prova del fortuito in capo al custode, dimostrare il nesso di causalità tra la cosa e il danno. Inoltre, anche in ipotesi di responsabilità del custode, si deve comunque ritenere che la visibilità, la conoscenza delle anomalie della cosa o l'uso incauto della stessa da parte del danneggiato costituiscano elementi da cui desumere la mancanza o la interruzione del nesso di causalità (ovvero di sussistenza di un caso fortuito), poiché in tal caso il sinistro dipende dal fatto dello stesso danneggiato, il quale, con il proprio comportamento, ha assorbito ogni aspetto causale eventualmente presente anche nella cosa. Recentemente la Suprema Corte ha affermato sul punto “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 12760 del 09/05/2024; Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 21675 del 20/07/2023; Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 25766 del 04/09/2023; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 34886 del 17/11/2021; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17873 del 27/08/2020; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9315 del 03/04/2019; Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 2480 del 01/02/2018). Gli ultimi arresti giurisprudenziali confermano un precedente orientamento, già consolidato, secondo cui “Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo (alla cosa in custodia) deve essere adeguato alla natura e alla pericolosità della cosa, sicché quanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso 3 l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, pertanto, la responsabilità del custode.” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4279 del 19/02/2008, in motivazione). È peraltro assolutamente pacifico in giurisprudenza che nel comportamento colposo del danneggiato vada ricompreso anche l'uso del bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15779 del 12/07/2006 nonché Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23939 del 12/11/2009). I principi appena evocati sanciscono in via definitiva l'attuale statuto della responsabilità del custode, il cui fondamento riposa, pertanto, su elementi di fatto individuati tanto in positivo – la dimostrazione che il danno è in nesso di derivazione causale con la cosa custodita (la sequenza è quella che muove dell'accertamento di un danno giuridicamente rilevante per risalire alla sussistenza di una relazione causale tra l'evento dannoso e la cosa custodita e si chiude con l'imputazione in capo al custode dell'obbligazione risarcitoria, dalla quale il custode si libera giusta il disposto dell'art. 2051 c.c., provando il caso fortuito) – quanto in negativo (l'inaccettabilità di una mera presunzione di colpa in capo al custode e l'irrilevanza della prova di una sua condotta diligente) (ex multis Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 15447 del 31/05/2023).
Tanto premesso in diritto, passando all'esame in fatto del sinistro, si ritiene che parte attrice abbia provato il fatto storico, consistente nella caduta del motorino condotto da il quale in data 19.12.2017, CP_3 mentre percorreva via Aurunci in , cadeva a terra e determinava CP_1 anche la caduta del terzo trasportato. Parte attrice, tuttavia, non ha introdotto in giudizio elementi probatori sufficienti a dimostrare che il danno subito dal terzo trasportato, e liquidato in suo favore, sia causalmente riconducibile alla buca presente sul manto stradale ed alla conseguente condotta omissiva del custode. Le dichiarazioni testimoniali, infatti, non forniscono elementi di prova adeguati in merito alla esistenza del nesso di causalità tra il fatto, inteso come caduta dal motociclo, ed il danno alla salute complessivamente lamentato. Quanto allo stato dei luoghi, dall'istruttoria svolta (materiale fotografico e prove orali) è emerso che la buca, a causa della quale sarebbe avvenuta la caduta, non presentava le caratteristiche di insidiosità e di non visibilità dedotte dalla parte attrice. Le fotografie prodotte in atti, la cui corrispondenza ai luoghi di causa è stata peraltro confermata dai testi indicati da parte attrice, rappresentano una buca di ampie dimensioni posizionata su parte della strada con conformazione, misure e profondità tali da consentirne la visione da parte dell'accorto utente della strada. Le caratteristiche della buca, infatti, risultano confermate anche dal rapporto della Polizia Locale, intervenuta sui luoghi di causa, ove rileva la buca è di circa 1 mt x 0,80 cm, con profondità di circa 10 cm, e posta in corrispondenza del civico n.14 di via Aurunci. Inoltre, nello stesso rapporto, che fa fede fino a querela di falso ex art. 2700 c.c. sullo stato dei luoghi al momento del fatto oggetto di controversia, viene attestato che il sinistro è avvenuto in un tratto di strada rettilineo, caratterizzato dalla presenza della segnaletica verticale ed orizzontale, con condizioni di visibilità sufficiente, data la presenza di illuminazione.
4 Tali circostanze non appaiono smentite dalle dichiarazioni rese dai testi escussi in istruttoria. In particolare, il teste conducente del motociclo, ha CP_3 confermato lo stato dei luoghi, riferendo di aver visto la buca e di aver rallentato senza riuscire ad evitare la caduta. Duque, la buca era visibile e, come tale, è stata vista dal conducente del motociclo, il quale, pur rallentando, non è riuscito ad evitare la caduta. Ritiene, dunque, il Tribunale che, se il conducente del motociclo avesse mantenuto una velocità moderata e adeguata allo stato dei luoghi, avrebbe potuto evitare - o quantomeno ridurre - i danni derivanti dal sinistro, ravvedersi sulle condizioni della strada e sulla presenza di eventuali ostacoli, superando la possibile situazione di danno. Può quindi concludersi che, secondo quanto emerso dalle complessive risultanze istruttorie, l'estensione della buca, la posizione sul manto stradale, la sua collocazione sul tratto di strada rettilineo, l'ampiezza e la profondità fossero tali da consentirne la visibilità da parte del conducente del ciclomotore e tali da permettere all'utente della strada diligente una condotta idonea ad evitare la buca stessa. Valutati complessivamente gli elementi istruttori acquisiti in giudizio, deve concludersi che la situazione di pericolo, costituita, dalla presenza di una buca sul manto stradale in via Aurunci in , fosse pienamente CP_1 prevedibile ed evitabile dall'accorto utente della strada. La condotta del conducente del motociclo ha quindi avuto efficacia causale autonoma nella determinazione dell'evento lesivo. Come recentemente precisato dalla Suprema Corte, in tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 14228 del 23/05/2023).
Dalle precedenti valutazioni e facendo applicazione dei principi giurisprudenziali prima esposti deve concludersi che non vi è prova del nesso di causalità tra omessa custodia da parte del convenuto e danno subito dal terzo trasportato del motociclo condotto da poiché la CP_3 condotta imprudente del conducente ha interrotto il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso ed il sinistro può essere ricondotto esclusivamente al fatto dello stesso.
La domanda deve quindi essere integralmente rigettata.
Le spese di lite devono essere compensate tra le parti ex art. 92 c.p.c., come interpretato dalla Corte Costituzionale con la sent. n. 77/2018, in considerazione della reciproca soccombenza e del fatto che, a prescindere dall'esito della lite, il danno dedotto da parte attrice ha ottenuto, quanto al suo storico verificarsi, riscontro probatorio.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione;
- rigetta la domanda;
- compensa tra le parti le spese di lite. Latina, 30.06.2025 Il Giudice dott.ssa Valentina Giasi
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