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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VIII, sentenza 17/02/2026, n. 2491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2491 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2491/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 8, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
NICASTRO EP, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 407/2025 depositato il 08/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401501693 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401501693 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401501693 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401501693 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401501693 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401501693 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1748/2026 depositato il
16/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio per omessa dichiarazione n. 112401501693 per gli anni dal 2018 al 2023, notificatogli il 12/11/2024, con il quale Roma Capitale ha accertato l'omessa dichiarazione ai fini della TARI e della TEFA con riguardo all'unità immobiliare sita in
Roma, Indirizzo_1, della superficie di mq. 82 e due occupanti, determinando un'imposta dovuta e non versata di € 1.984,80, importo comprensivo degli interessi, oltre alla sanzione di € 965,73, per un importo complessivo, comprensivo di spese di notifica, di € 2.958,00.
Il ricorrente deduce che i tributi di cui all'avviso di accertamento esecutivo impugnato sarebbero stati regolarmente pagati a nome di sua moglie Nominativo_1.
Il Ricorrente_1 chiede pertanto alla Corte: 1) in via principale, di dichiarare nullo e illegittimo lo stesso avviso di accertamento esecutivo e di condannare Roma Capitale alla restituzione di quanto da lui medio tempore cautelativamente pagato;
2) in via subordinata, di dichiarare non dovuto quanto richiesto in pagamento ai sensi dell'art. 10 della legge n. 212 del 2000, per essersi egli conformato alle indicazioni contenute nella circolare 3 maggio 2002, n. 3/DPF del Ministero dell'economia e delle finanze.
Roma Capitale non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'unico motivo è fondato.
Il ricorrente ha infatti fornito la prova dell'effettuazione dei pagamenti relativi ai tributi dovuti per l'immobile in questione da parte della moglie Nominativo_1 (Allegato 5 al ricorso), pagamenti che Roma Capitale, non costituendosi, non ha contestato.
L'avviso di accertamento esecutivo impugnato deve, pertanto, essere annullato e Roma Capitale deve essere condannata a restituire al ricorrente l'importo di € 2.315,00 da lui cautelativamente pagato il
19/12/2024 (Allegato 8 al ricorso).
Nulla per le spese, atteso che il ricorrente si è difeso personalmente.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso: a) annulla l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio impugnato;
b) condanna Roma Capitale a restituire al ricorrente l'importo di € 2.315,00; c) nulla per le spese.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 8, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
NICASTRO EP, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 407/2025 depositato il 08/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401501693 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401501693 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401501693 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401501693 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401501693 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401501693 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1748/2026 depositato il
16/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio per omessa dichiarazione n. 112401501693 per gli anni dal 2018 al 2023, notificatogli il 12/11/2024, con il quale Roma Capitale ha accertato l'omessa dichiarazione ai fini della TARI e della TEFA con riguardo all'unità immobiliare sita in
Roma, Indirizzo_1, della superficie di mq. 82 e due occupanti, determinando un'imposta dovuta e non versata di € 1.984,80, importo comprensivo degli interessi, oltre alla sanzione di € 965,73, per un importo complessivo, comprensivo di spese di notifica, di € 2.958,00.
Il ricorrente deduce che i tributi di cui all'avviso di accertamento esecutivo impugnato sarebbero stati regolarmente pagati a nome di sua moglie Nominativo_1.
Il Ricorrente_1 chiede pertanto alla Corte: 1) in via principale, di dichiarare nullo e illegittimo lo stesso avviso di accertamento esecutivo e di condannare Roma Capitale alla restituzione di quanto da lui medio tempore cautelativamente pagato;
2) in via subordinata, di dichiarare non dovuto quanto richiesto in pagamento ai sensi dell'art. 10 della legge n. 212 del 2000, per essersi egli conformato alle indicazioni contenute nella circolare 3 maggio 2002, n. 3/DPF del Ministero dell'economia e delle finanze.
Roma Capitale non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'unico motivo è fondato.
Il ricorrente ha infatti fornito la prova dell'effettuazione dei pagamenti relativi ai tributi dovuti per l'immobile in questione da parte della moglie Nominativo_1 (Allegato 5 al ricorso), pagamenti che Roma Capitale, non costituendosi, non ha contestato.
L'avviso di accertamento esecutivo impugnato deve, pertanto, essere annullato e Roma Capitale deve essere condannata a restituire al ricorrente l'importo di € 2.315,00 da lui cautelativamente pagato il
19/12/2024 (Allegato 8 al ricorso).
Nulla per le spese, atteso che il ricorrente si è difeso personalmente.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso: a) annulla l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio impugnato;
b) condanna Roma Capitale a restituire al ricorrente l'importo di € 2.315,00; c) nulla per le spese.