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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 1213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1213 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1213/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
02/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente e Relatore
DI LORENZO FABIO, Giudice
NOLA CATIA, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6447/2025 depositato il 19/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castel Volturno - Piazza Annunziata 1 81030 Castel Volturno CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 301/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
1 e pubblicata il 27/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5561 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5561 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5561 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5561 TARI 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5562 TARI 2020 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5562 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5562 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5562 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7400/2025 depositato il
05/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato con R. G. n 6447/2025, Ricorrente_1 ha appellato, nei confronti del Comune di Castel Volturno, la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Caserta n. 301/2025 con la quale è stato respinto il ricorso proposto dal contribuente.
Con l'originario ricorso il contribuente aveva impugnato l''avviso di Accertamento TARI 2020, 2021, 2022, 2023 n. 5561 del 22 febbraio 2024, notificato in data 25 giugno 2024 per l'importo di € 1150,00 relativo all'immobile sito in Indirizzo_1 al piano terra;
nonché l'avviso di accertamento TARI 2020, 2021, 2022, 2023 n. 5562 del 22 febbraio 2024 per l'immobile sito in Indirizzo_1 piano primo.
Sosteneva il contribuente la carenza del presupposto impositivo ex art. 62 comma 2 D.lgs 507/93 per la ricorrenza della particolare ipotesi di esclusione prevista dall'art. 6 comma 2 lett. a) del regolamento TIA adottato dall'Ente impositore, che prevedono l'esenzione dalla TARSU/TIA per tutti quegli immobili che risultino inutilizzabili, vuoti, chiusi e privi di allacciamenti alle utenze (acqua, luce e gas). Immobile che una perizia di parte qualificava in stato di abbandono e degrado. Aggiungeva ancora che nei confronti del precedente proprietario, e per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 la stessa Amministrazione aveva disposto la sospensione dei pagamenti.
Si era costituita la Amministrazione sostenendo che il ricorrente, erede del sig. Nominativo_1 deceduto il 19.05.2020, aveva omesso di presentare la comunicazione di intestazione dell'utenza dopo il decesso del genitore o la richiesta di esenzione per inutilizzabilità dell'immobile, corredata di tutta la documentazione richiesta dall'Ente.
Con la impugnata decisione la Corte di Giustizia, giudice monocratico, ha respinto il ricorso per la mancata comunicazione all'amministrazione dei presupposti per la esenzione.
Con l'appello in esame il contribuente sostiene che la comunicazione sia stata operata dal precedente proprietario, del quale egli è erede, sin dal 2017, come si ricava dalla mediazione operata in quel periodo con il de cuis e dal citato provvedimento di sospensione dei pagamenti di cui sopra.
Non si è costituito il Comune.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto registrato con R. G. n 6447/2025, Ricorrente_1 ha appellato, nei confronti del Comune di Castel Volturno, la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Caserta n. 301/2025 con la quale è stato respinto il ricorso proposto dal contribuente.
Con l'originario ricorso il contribuente aveva impugnato l''avviso di Accertamento TARI 2020, 2021, 2022, 2023 n. 5561 del 22 febbraio 2024, notificato in data 25 giugno 2024 per l'importo di € 1150,00 relativo all'immobile sito in Indirizzo_1 al piano terra;
nonché l'avviso di accertamento TARI 2020, 2021, 2022, 2023 n. 5562 del 22 febbraio 2024 per l'immobile sito in Indirizzo_1 piano primo.
Sosteneva il contribuente la carenza del presupposto impositivo ex art. 62 comma 2 D.lgs 507/93 per la ricorrenza della particolare ipotesi di esclusione prevista dall'art. 6 comma 2 lett. a) del regolamento TIA adottato dall'Ente impositore, che prevedono l'esenzione dalla TARSU/TIA per tutti quegli immobili che risultino inutilizzabili, vuoti, chiusi e privi di allacciamenti alle utenze (acqua, luce e gas). Immobile che una perizia di parte qualificava in stato di abbandono e degrado. Aggiungeva ancora che nei confronti del precedente proprietario, e per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 la stessa Amministrazione aveva disposto la sospensione dei pagamenti.
Si era costituita la Amministrazione sostenendo che il ricorrente, erede del sig. Nominativo_1 deceduto il 19.05.2020, aveva omesso di presentare la comunicazione di intestazione dell'utenza dopo il decesso del genitore o la richiesta di esenzione per inutilizzabilità dell'immobile, corredata di tutta la documentazione richiesta dall'Ente.
Con la impugnata decisione la Corte di Giustizia, giudice monocratico, ha respinto il ricorso per la mancata comunicazione all'amministrazione dei presupposti per la esenzione.
Con l'appello in esame il contribuente sostiene che la comunicazione sia stata operata dal precedente proprietario, del quale egli è erede, sin dal 2017, come si ricava dalla mediazione operata in quel periodo con il de cuis e dal citato provvedimento di sospensione dei pagamenti di cui sopra.
Non si è costituito il Comune.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e l'originario ricorso del contribuente. Condanna la Amministrazione al pagamento delle spese e competenze dell'intero giudizio, liquidate complessivamente in Euro 370,00 per il primo grado, ed in Euro 480,00 per il secondo grado, oltre accessori e CU, con distrazione in favore del difensore anticipatario..
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
02/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente e Relatore
DI LORENZO FABIO, Giudice
NOLA CATIA, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6447/2025 depositato il 19/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castel Volturno - Piazza Annunziata 1 81030 Castel Volturno CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 301/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
1 e pubblicata il 27/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5561 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5561 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5561 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5561 TARI 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5562 TARI 2020 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5562 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5562 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5562 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7400/2025 depositato il
05/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato con R. G. n 6447/2025, Ricorrente_1 ha appellato, nei confronti del Comune di Castel Volturno, la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Caserta n. 301/2025 con la quale è stato respinto il ricorso proposto dal contribuente.
Con l'originario ricorso il contribuente aveva impugnato l''avviso di Accertamento TARI 2020, 2021, 2022, 2023 n. 5561 del 22 febbraio 2024, notificato in data 25 giugno 2024 per l'importo di € 1150,00 relativo all'immobile sito in Indirizzo_1 al piano terra;
nonché l'avviso di accertamento TARI 2020, 2021, 2022, 2023 n. 5562 del 22 febbraio 2024 per l'immobile sito in Indirizzo_1 piano primo.
Sosteneva il contribuente la carenza del presupposto impositivo ex art. 62 comma 2 D.lgs 507/93 per la ricorrenza della particolare ipotesi di esclusione prevista dall'art. 6 comma 2 lett. a) del regolamento TIA adottato dall'Ente impositore, che prevedono l'esenzione dalla TARSU/TIA per tutti quegli immobili che risultino inutilizzabili, vuoti, chiusi e privi di allacciamenti alle utenze (acqua, luce e gas). Immobile che una perizia di parte qualificava in stato di abbandono e degrado. Aggiungeva ancora che nei confronti del precedente proprietario, e per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 la stessa Amministrazione aveva disposto la sospensione dei pagamenti.
Si era costituita la Amministrazione sostenendo che il ricorrente, erede del sig. Nominativo_1 deceduto il 19.05.2020, aveva omesso di presentare la comunicazione di intestazione dell'utenza dopo il decesso del genitore o la richiesta di esenzione per inutilizzabilità dell'immobile, corredata di tutta la documentazione richiesta dall'Ente.
Con la impugnata decisione la Corte di Giustizia, giudice monocratico, ha respinto il ricorso per la mancata comunicazione all'amministrazione dei presupposti per la esenzione.
Con l'appello in esame il contribuente sostiene che la comunicazione sia stata operata dal precedente proprietario, del quale egli è erede, sin dal 2017, come si ricava dalla mediazione operata in quel periodo con il de cuis e dal citato provvedimento di sospensione dei pagamenti di cui sopra.
Non si è costituito il Comune.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto registrato con R. G. n 6447/2025, Ricorrente_1 ha appellato, nei confronti del Comune di Castel Volturno, la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Caserta n. 301/2025 con la quale è stato respinto il ricorso proposto dal contribuente.
Con l'originario ricorso il contribuente aveva impugnato l''avviso di Accertamento TARI 2020, 2021, 2022, 2023 n. 5561 del 22 febbraio 2024, notificato in data 25 giugno 2024 per l'importo di € 1150,00 relativo all'immobile sito in Indirizzo_1 al piano terra;
nonché l'avviso di accertamento TARI 2020, 2021, 2022, 2023 n. 5562 del 22 febbraio 2024 per l'immobile sito in Indirizzo_1 piano primo.
Sosteneva il contribuente la carenza del presupposto impositivo ex art. 62 comma 2 D.lgs 507/93 per la ricorrenza della particolare ipotesi di esclusione prevista dall'art. 6 comma 2 lett. a) del regolamento TIA adottato dall'Ente impositore, che prevedono l'esenzione dalla TARSU/TIA per tutti quegli immobili che risultino inutilizzabili, vuoti, chiusi e privi di allacciamenti alle utenze (acqua, luce e gas). Immobile che una perizia di parte qualificava in stato di abbandono e degrado. Aggiungeva ancora che nei confronti del precedente proprietario, e per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 la stessa Amministrazione aveva disposto la sospensione dei pagamenti.
Si era costituita la Amministrazione sostenendo che il ricorrente, erede del sig. Nominativo_1 deceduto il 19.05.2020, aveva omesso di presentare la comunicazione di intestazione dell'utenza dopo il decesso del genitore o la richiesta di esenzione per inutilizzabilità dell'immobile, corredata di tutta la documentazione richiesta dall'Ente.
Con la impugnata decisione la Corte di Giustizia, giudice monocratico, ha respinto il ricorso per la mancata comunicazione all'amministrazione dei presupposti per la esenzione.
Con l'appello in esame il contribuente sostiene che la comunicazione sia stata operata dal precedente proprietario, del quale egli è erede, sin dal 2017, come si ricava dalla mediazione operata in quel periodo con il de cuis e dal citato provvedimento di sospensione dei pagamenti di cui sopra.
Non si è costituito il Comune.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e l'originario ricorso del contribuente. Condanna la Amministrazione al pagamento delle spese e competenze dell'intero giudizio, liquidate complessivamente in Euro 370,00 per il primo grado, ed in Euro 480,00 per il secondo grado, oltre accessori e CU, con distrazione in favore del difensore anticipatario..