Decreto 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, decreto 01/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
n. 2581/2019 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Elisabetta Meyer Presidente Relatore dott. Simone Luerti Giudice dott.ssa Olivia Condino Giudice ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento camerale ex artt. 35 bis D. Lgs. 25/08 e 737 e ss. c.p.c. iscritto al n. 2581/2019 R.G.A.C., promosso da
nato a Madaripur in [...] il [...] – CUI 054e15x - con Parte_1 so SCUTARI del foro di Como
- ammesso al patrocinio a spese dello Stato -
-ricorrente- contro
, in persona del Controparte_1 [...]
Controparte_2
-resistente - con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero
1. In Fatto
Con ricorso ex art. 35 bis D. Lgs. 25/2008 depositato telematicamente il 14/12/2018 notificato al (presso la competente ) e Controparte_1 Controparte_2 comunicato in sede, di Parte_1 Milano – Sezione specializzata in materia di rotezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea – proponendo opposizione avverso il provvedimento di diniego della domanda di protezione internazionale per manifesta infondatezza (in quanto il richiedente ha sollevato esclusivamente questioni che non hanno alcuna attinenza con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale) emesso dalla competente il 26/07/2018 e Controparte_2 notificato in data 21/11/2018.
1
Tutto ciò posto, risultando dunque contraddittoria l'indicazione del termine di impugnazione ed essendo comunque rispettato il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, il ricorso è da considerarsi tempestivamente proposto.
La convenuta si è costituita in giudizio in data 16/04/2019, Controparte_2 ha documentazione utilizzata nella fase amministrativa (art. 35 bis commi 7 e 8) e ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il Pubblico Ministero non ha presentato osservazioni né conclusioni.
Verificato il contraddittorio cartolare previsto dall'art. 35 bis comma 6 Dlgs 25/2008, è stata fissata udienza di comparizione delle parti per il giorno 11/06/2024. In udienza, tenutasi in presenza del ricorrente, si è reso necessario rinviare alle udienze del 10/09/2024 e del 24/10/2024, a seguito delle quali il Giudice si è riservato di riferire al Collegio.
In data 15/01/2025 con ordinanza collegiale è stata richiesta alla difesa la produzione di ulteriore documentazione al fine di valutare compiutamente l'inserimento del ricorrente sul territorio italiano, con assegnazione di termine.
La difesa ha provveduto a depositare tale documentazione il 27/02/2025.
La causa è stata decisa dal Collegio nella camera di consiglio del 19/03/2025.
2. In Diritto
Va premesso che la presente opposizione non si atteggia come un'impugnazione tecnicamente intesa, poiché l'autorità giudiziaria adita a seguito del diniego della domanda di riconoscimento di protezione internazionale non è vincolata ai motivi di opposizione ed è chiamata ad un completo riesame nel merito della domanda, inizialmente inoltrata in sede amministrativa.
Il presente giudizio di opposizione verte infatti sul diritto della persona ricorrente di vedersi riconoscere lo status di rifugiato ovvero la protezione sussidiaria a norma del D.Lgs. 251/2007, ovvero ancora il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 286/1998 (di seguito T.U.I.) come modificato dal D.L. n. 130/2020, convertito in L. n. 173/2020.
La difesa, come da conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo, ha chiesto di riconoscere lo status di rifugiato, la protezione sussidiaria a norma del D. L.vo n. 251
2 del 19/11/2007, ovvero ancora il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie ex art. 5 comma 6 T.U.I.
Nel modello C3 compilato il 12/05/2016 il ricorrente ha dichiarato di aver lasciato il Paese il 21/06/2010 e di essere giunto in Italia il 20/10/2015, viaggiando attraverso India, Pakistan, Iran, Turchia, Grecia, Macedonia, Serbia, Croazia, Austria.
In sede di audizione davanti alla Commissione Territoriale, il 25/07/2018, il ricorrente, esprimendosi in lingua bengalese, in ordine alle condizioni di vita in patria ha dichiarato:
► di essere nato a [...];
► di appartenere all'etnia bengalese;
► di essere di religione musulmana;
► di avere studiato per sei anni;
► di avere svolto l'attività di bracciante agricolo;
► di avere ancora in patria la moglie, tre figli e una sorella, con i quali è in contatto.
Quanto ai motivi che lo avevano indotto a espatriare ha dichiarato trattarsi di ragioni economiche.
In particolare, ha riferito che:
- lasciava il Bangladesh per motivi economici (“non riuscivo a vivere: avevo un grosso problema economico”3);
- il suo villaggio (Mirakandi) era vicino al fiume che, esondando, lo aveva Per_1 distrutto nel 1988 (“ha spazzato via l'intero villagg 4
-uno dei vicini gli permetteva di costruire una casa in bambù (“mi ha dato il permesso di costruire una casetta”5);
- i suoi terreni erano stati spazzati via dall'inondazione e non trovava lavoro (“non avevo niente e non trovavo lavoro”6);
-veniva aiutato dai parenti ma alla fine vendeva l'unico terreno rimasto e si recava all'estero (“ho preso un prestito dai parenti e avevo un piccolo pezzetto di terreno altrove, l'ho venduto e sono arrivato all'estero”7);
-la sua famiglia si trasferiva in un villaggio diverso da quello di origine (“vive in un villaggio che si chiama Shonapara”8);
-nel 2010 giungeva in Grecia, dove la sua domanda di protezione internazionale veniva rigettata;
proseguiva il viaggio in Austria per giungere poi in Italia (“dopo il rigetto sono rimasto per sei mesi, poi quando tutti andavano in Germania col treno li ho seguiti e sono sceso in Austria e sono venuto in Italia”9);
-si manteneva “vend[endo]o ortaggi al mercato”10) o bigiotteria in spiaggia (“se capita l'estate vado al mare per vendere bigiotteria”11).
3 In ordine al timore di ritornare nel proprio Paese ha riferito: “non riuscirò a vivere perché a questa età nessuno mi prenderà a lavorare nei campi12”.
*******************
La ha rigettato la domanda di protezione internazionale per Controparte_2 le ragioni di seguito riportate:
“CONSIDERATO che dall'analisi delle dichiarazioni rese dal richiedente e dall'esame delle fonti visionate dalla ai fini della valutazione dell'istanza di CP_2 protezione internazionale pre hiedente, la ritiene: CP_2
- credibili gli elementi relativi alla nazionalità bengalese e pertanto accettati, in quanto il profilo etnolinguistico del richiedente trova riscontro nelle fonti consultate dalla Commissione ( si veda in proposito https://www.ethnologue.com/country/BD) ;
RILEVATO che le vicende esposte dall'istante in relazione agli eventi che l'hanno indotto a lasciare il proprio Paese di origine, così come i timori esposti in caso di rimpatrio, hanno natura prettamente economica e che le difficoltà economiche lamentate non configurano la fattispecie dell'atto di persecuzione, di cui all'art. 7 del D.Lgs. 251/2007 né sono riconducibili ad uno dei motivi di cui alla Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati”.
La Commissione ha quindi ritenuto insussistente un timore fondato di persecuzione personale e diretta che presenti un nesso di causalità con i presupposti dello status di rifugiato, e ha altresì ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria o di altra forma residuale di protezione prevista dalla legge.
3. Sulla completezza degli atti
In ordine al profilo della completezza degli atti, particolarmente rilevante quando occorre valutare vicende nelle quali siano dedotti elementi potenzialmente riferibili a gravi atti di persecuzione, si deve ricordare il seguente principio di diritto affermato dalla Corte di Giustizia, Terza Sezione, nella causa C.560/2014 (sentenza resa il 9 febbraio 2017): “Deve essere organizzato un colloquio quando circostanze specifiche, che riguardano gli elementi di cui dispone l'autorità competente oppure la situazione personale o generale in cui si inserisce la domanda di protezione sussidiaria, lo rendano necessario al fine di esaminare con piena cognizione di causa tale domanda”.
Si vedano inoltre i seguenti punti della sentenza emessa dalla Corte di Giustizia (Seconda Sezione) il 26 luglio 2017 nella causa C 348/16, sull'esistenza (o meno) di un obbligo, ricavabile dalla direttiva “Procedure” e dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, in capo al giudice di procedere sempre e in ogni caso al rinnovo del colloquio personale:
42 Nel caso di specie, l'obbligo di procedere all'esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto, imposto al giudice competente dall'articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, deve essere interpretato nel contesto dell'intera procedura d'esame delle domande di protezione internazionale disciplinata da tale direttiva, tenendo conto della stretta connessione esistente tra la procedura di impugnazione dinanzi al giudice e la procedura di primo grado che la precede, nel corso della quale deve essere data facoltà al richiedente di sostenere un colloquio personale sulla sua domanda di protezione internazionale, a norma dell'articolo 14 della direttiva citata.
43 A questo proposito va constatato che, posto che il verbale o la trascrizione del colloquio personale con un richiedente, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, della
4 direttiva 2013/32, deve essere reso disponibile unitamente al fascicolo, il contenuto di tale verbale o di tale trascrizione rappresenta un importante elemento di valutazione per il giudice competente quando esso procede all'esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto previsto all'articolo 46, paragrafo 3, di tale direttiva.
44 Ne consegue che, come ha rilevato l'avvocato generale ai paragrafi 58 e 59 e da 65 a 67 delle conclusioni, la necessità che il giudice investito del ricorso ex articolo 46 della direttiva 2013/32 proceda all'audizione del richiedente deve essere valutata alla luce del suo obbligo di procedere all'esame completo ed ex nunc contemplato all'articolo 46, paragrafo 3, di tale direttiva, ai fini della tutela giurisdizionale effettiva dei diritti e degli interessi del richiedente. Tale giudice può decidere di non procedere all'audizione del richiedente nell'ambito del ricorso dinanzi ad esso pendente solo nel caso in cui ritenga di poter effettuare un esame siffatto in base ai soli elementi contenuti nel fascicolo, ivi compreso, se del caso, il verbale o la trascrizione del colloquio personale con il richiedente in occasione del procedimento di primo grado. In circostanze del genere, infatti, la possibilità di omettere lo svolgimento di un'udienza risponde all'interesse sia degli Stati membri sia dei richiedenti, menzionato al considerando 18 della direttiva citata, che sia presa una decisione quanto prima possibile in merito alle domande di protezione internazionale, fatto salvo lo svolgimento di un esame adeguato e completo.
Con un consolidato orientamento espresso sul punto la Corte di cassazione ha ribadito che non vi è automatismo, in caso di indisponibilità della videoregistrazione, tra obbligo del giudice di fissare udienza e necessità di ripetere l'audizione e che pertanto “all'obbligo di fissare l'udienza non consegue automaticamente quello di procedere all'audizione del richiedente, purché sia stata garantita a costui la facoltà di rendere le proprie dichiarazioni, o davanti alla Commissione territoriale o, se necessario, innanzi al Tribunale. Ne deriva che il Giudice può respingere una domanda di protezione internazionale, senza che sia necessario rinnovare l'audizione dello straniero, se tale domanda risulti manifestatamente infondata in base agli elementi di prova desumibili dal fascicolo e a quelli emersi attraverso l'audizione o la videoregistrazione svoltesi nella fase amministrativa”13 .
Sul punto si deve osservare che la difesa, richiamata la vicenda personale del ricorrente negli stessi termini che si ricavano dal verbale di audizione, non ha introdotto ulteriori temi di indagine né ha allegato fatti nuovi o segnalato specifiche carenze da colmare attraverso un nuovo colloquio. Lo stesso ricorrente ha dichiarato in udienza di confermare quanto già riferito alla Commissione.
Pertanto ritiene il Collegio che la fase di raccolta dei fatti rilevanti per l'esame della domanda di protezione internazionale debba considerarsi chiusa.
4. Sulla valutazione di credibilità
Come insegna la Suprema Corte, “la valutazione di credibilità o affidabilità del richiedente la protezione non è frutto di soggettivistiche opinioni del giudice di merito, ma il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, la quale dev'essere svolta non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri stabiliti nel D. Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5: verifica dell'effettuazione di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
deduzione di un'idonea motivazione sull'assenza di riscontri oggettivi;
non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione del Paese;
presentazione tempestiva della domanda;
attendibilità intrinseca. Inoltre, il giudice deve tenere conto "della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente", con riguardo alla sua condizione sociale e all'età (D. Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, comma 3, lett. c), e acquisire le informazioni sul contesto socio-politico del Paese di rientro, in correlazione
5 con i motivi di persecuzione o i pericoli dedotti, sulla base delle fonti di informazione indicate nel D. Lgs. n. 25 del 2008, ed in mancanza, o ad integrazione di esse, mediante l'acquisizione di altri canali informativi (Cass. n. 16202/2012). La credibilità delle dichiarazioni del richiedente la protezione non può essere esclusa sulla base di mere discordanze o contraddizioni nell'esposizione dei fatti su aspetti secondari o isolati, quando sia mancato un preliminare scrutinio dei menzionati criteri legali previsti per la valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni, specie quando il giudice di merito non abbia concluso per l'insussistenza dell'accadimento (Cass. n. 8282/2013)”14 .
Nella specie, non ci sono ragioni per dubitare che il ricorrente, come da lui dichiarato, sia cittadino del Bangladesh, come del resto accettato dalla Commissione e CP_2 non contestato dalla difesa.
È quindi rispetto a questo Paese che, valutati i fatti e la condizione personale del richiedente, deve essere esaminato il rischio connesso a un eventuale rimpatrio.
Ritiene il Collegio di condividere il giudizio della , dal Controparte_2 momento che le dichiarazioni del ricorrente, valu pi di interpretazione elaborati dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria, escludono la sussistenza o il fondato rischio di atti persecutori, in quanto le ragioni per cui egli ha lasciato il proprio Paese non sono riconducibili alle cinque fattispecie legali di persecuzione, né si ravvisano attuali concreti pericoli di persecuzione ove egli dovesse far rientro in patria.
La difesa ha contestato la decisione negativa della , ritenendo Controparte_2 che:
► i motivi economici che hanno spinto il ricorrente a lasciare il proprio Paese devono essere intesi come tentativo di elevarsi a livello economico e di garantire una vita migliore ai suoi familiari e sono sufficienti al rilascio del titolo di soggiorno.
Si deve osservare che il ricorrente ha motivato la sua decisione di partire a causa della situazione di estrema povertà della famiglia e della sua difficoltà a trovare un'occupazione stabile per mantenerla a seguito di una alluvione, di cui non vi è ragione di dubitare (“avevo un grosso problema economico, solo per questo motivo ho lasciato il paese”15).
La vicenda narrata, tuttavia, come più sotto verrà meglio esposto, non fa emergere situazioni di persecuzione ovvero gravi danni cui il ricorrente andrebbe incontro ove facesse ritorno nel paese di origine.
Il ricorrente ha infatti riferito di avere lasciato il paese per ragioni economiche: non possedendo più la propria abitazione e i propri terreni si è trovato senza alcuna fonte di sostentamento (“Ho perso la casa, i terreni da quel lato del fiume e sono riuscito a salvare una mucca, altre due sono morte”16). E' dunque da escludere la sussistenza di un fondato timore di subire attività persecutorie.
a. Sullo status di rifugiato
Per il riconoscimento dello status di rifugiato è necessario, secondo il D. lgs.n.251/2007 che venga adeguatamente dimostrato che il richiedente abbia un
“fondato timore” di subire:
6 da parte dei soggetti indicati dall'art. 517; atti persecutori come definiti dall'art.718; per motivi riconducibili alle ampie definizioni di cui all'art. 819.
Deve, altresì, apparire ragionevole l'esclusione dell'esistenza dei soggetti di cui all'art. 620.
Nel caso di specie non sono presenti gli elementi necessari per il riconoscimento di tale protezione, ovvero gli atti persecutori, i motivi di persecuzione e l'agente di persecuzione.
Pertanto, la vicenda narrata esula dalla fattispecie in esame e non consente di pronosticare un rischio di persecuzione in caso di rimpatrio.
b. Sulla protezione sussidiaria
Quanto alla protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 14 D. Lgs. 251/2007 è necessario che il richiedente rischi, in caso di rimpatrio, di subire:
- una condanna a morte o l'esecuzione di una condanna già emessa (lett. a);
- la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante (lett. b);
- un pericolo di vita o incolumità fisica a causa della violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale (lett. c).
Non ricorre nel caso in esame alcuna di tali ipotesi.
Con riferimento alle ipotesi di rischio di condanna a morte o trattamento inumano o degradante si deve, anzitutto richiamare la sentenza resa dalla Grande Sezione della Corte di Giustizia in data 17 febbraio 2009 (C – 465/07, . Per_2
Nell'individuare l'ambito di protezione offerta dall'art. 15 Direttiva 2004/83/CE (disposizione trasposta dal legislatore italiano con l'adozione dell'art. 14 D.lgs. n.251/2007 prima richiamato), la Corte di Giustizia, al punto 31 della motivazione, ha chiarito che, perché una persona possa essere considerata ammissibile alla protezione sussidiaria, devono sussistere, conformemente all'art. 2 lettera e) di tale Direttiva, fondati motivi di ritenere che incorra in un “rischio effettivo di subire un … danno nel caso di rientro nel Paese interessato”. I termini “condanna a morte” o “l'esecuzione”, nonché “la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente” devono essere riferiti a un rischio di danno concernente la particolare (individuale) posizione del richiedente, essendovi una evidente differenziazione tra questo rischio di danno e quello derivante da situazioni di violenza generalizzata (si vedano in particolare i punti da 32 a 35 della sentenza citata).
È quindi necessario che dal complesso della vicenda posta a base della domanda emerga l'esistenza di un fondato rischio per il richiedente di essere esposto a simili sanzioni a causa della propria situazione specifica, non essendo invece in questa sede
7 rilevante l'eventuale rischio di “trattamenti inumani o degradanti” derivante da una situazione di violenza generalizzata alla quale potrebbe essere esposta tutta la popolazione di una determinata zona.
Come si è in precedenza rilevato, nel presente caso il richiedente non ha allegato fatti che facciano fondatamente ritenere che, in caso di rimpatrio:
- corra il rischio di subire sanzioni sproporzionate o disumane da parte dell'autorità statale (per estraneità alle vicende narrate);
- rischi trattamenti inumani o degradanti da parte di uno specifico agente non statale di persecuzione, per motivi diversi da quelli elencati nel citato art. 8 Decreto Qualifiche (per estraneità alle vicende narrate).
Con riferimento al rischio di essere coinvolto nella violenza di un conflitto armato generalizzato, ricordato che l'art. 14 D. Lgs. n.251/2007 costituisce trasposizione della corrispondente disposizione contenuta nella direttiva 2004/83/CE, ossia l'art. 15 lettera c), si deve richiamare la definizione di “conflitto armato” quale deriva dalla sentenza della Corte di Giustizia (Quarta Sezione) del 30 gennaio 2014 (causa C– 285/12, ). Per_3
Secondo la Corte, “si deve ammettere l'esistenza di un conflitto armato interno, ai fini dell'applicazione di tale disposizione, quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro. Senza che sia necessario che tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e senza che l'intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione”.
La stessa decisione ha inoltre precisato che la protezione accordata dal legislatore dell'Unione con l'adozione dell'art. 15 lettera c) Direttiva Qualifiche non riguarda in modo esteso e generalizzato la minaccia contro la vita, la sicurezza o la libertà del richiedente che derivi sia da un conflitto armato, sia da “violazioni sistematiche e generalizzate dei diritti dell'uomo” avendo il legislatore comunitario optato “per la codifica della sola ipotesi della minaccia alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, secondo l'ampia definizione che la stessa Corte di Giustizia ha ricavato in via interpretativa (si vedano in particolare i punti 28 e 29 della sentenza citata).
Dunque, ai fini che qui interessano non è sufficiente, a integrare la fattispecie, l'esistenza di generiche situazioni di instabilità, essendo invece necessario che le pertinenti informazioni indichino che l'intero territorio del Paese o una parte rilevante di esso (nella quale lo straniero dovrebbe fare ritorno) sono interessati da una situazione di violenza generalizzata e indiscriminata di particolare intensità, tale per cui qualsiasi civile che si trovi ad essere al suo interno è concretamente esposto al rischio di perdere la propria vita o l'incolumità fisica a causa di tale situazione.
Si tratta, a questo punto, di stabilire se una situazione del genere sia nell'attualità rinvenibile in Bangladesh.
Secondo le informazioni aggiornate, la situazione generale del Bangladesh, per quanto indubbiamente caratterizzata da alcune criticità, non presenta un contesto che possa qualificarsi come generalizzata situazione di violenza indiscriminata.
Il 7 gennaio 2024 si sono svolte le elezioni legislative, vinte da , leader Persona_4 del partito Awami League (AL), giunta così al quarto mandato c l quinto
8 complessivo21. ha definito le elezioni “libere, giuste, neutrali”22, mentre Stati Per_4 Uniti e Regno Unito, di contro, hanno espresso preoccupazione e affermato che le elezioni non sarebbero state né libere, né giuste e che nel periodo elettorale non sarebbero stati rispettati gli standard democratici23.
Nei mesi precedenti le elezioni del gennaio 2024, il (BNP) Controparte_3 aveva organizzato manifestazioni, sit-in e protest Dacca, per chiedere le dimissioni di dalla carica di primo ministro – che ricopriva Per_4 ininterrottamente dal 2009 – c il voto si svolgesse sotto un governo provvisorio e neutrale. L'AL ha però negato qualsiasi forma di dialogo24.
Dopo le elezioni, le tensioni politiche sono diminuite;
il 15 febbraio due alti funzionari del Partito Nazionalista Bengalese (BNP) sono stati rilasciati su cauzione, dopo più di tre mesi di detenzione25.
Le manifestazioni contro il governo sono ricominciate nell'agosto 2024 e, negli scontri, sono morte circa 100 persone26. Le proteste sono tuttavia proseguite e, al rifiuto dell'esercito di far rispettare il coprifuoco, la premier si è dimessa, rifugiandosi Per_4 in India. Nei giorni successivi sono state uccise altre ia di persone, molte delle quali all'esito di rappresaglie contro i sostenitori dell'AL27.
Dopo le dimissioni del governo, dal punto di vista dell'ordine pubblico la situazione è rimasta instabile in tutto il Paese: le stazioni di polizia hanno smesso di funzionare e le forze dell'ordine si sono ritirate per paura di ritorsioni28. All'11 agosto 2024 599 stazioni di polizia su 639 avevano ripreso a funzionare in tutto il Paese;
di queste, 97 su 110 erano operative nelle città metropolitane, mentre 502 su 529 erano operative nei distretti29.
Il 7 agosto 2024 il premio è stato nominato leader ad interim Persona_5 all'esito dei colloqui tra gli organizzatori delle proteste studentesche, i capi militari e 21 BBC, Bangladesh election: PM KH AS wins fourth term in controversial vote, 8 gennaio 2024 https://www.bbc.com/news/world-asia-67889387 22 New Age Bangladesh, Jan 7 election is the most free, fair election so far after 1975: AS, 9 gennaio 2024 https://www.newagebd.net/article/222375/jan-7-election-is-the-most-free- fair-election-so-far-after-1975-hasina 23 Associated Press, The US and UK say Bangladesh's elections extending rule were Per_4 not credible, 9 gennaio 2024 https://apnews.com/article/sheikh-hasina-bangladesh-election- boycott-d6322274909fd53e92640a4ebc9d0c2b; ICG – International Crisis Group, Crisis Watch, Bangladesh, January 2024 https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location%5b%5d=37 24 ICG – International Crisis Group, Crisis Watch, Bangladesh, ottobre - novembre 2023 https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location%5B0%5D=37&crisis_state=&creat
Email_1 25 ICG – International Crisis Group, Crisis Watch, Bangladesh, febbraio 2024 https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location%5b%5d=37 26 ICG – International Crisis Group, Crisis Watch, Bangladesh, agosto 2024 https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location[]=37&created= 27 ICG – International Crisis Group, Crisis Watch, Bangladesh, agosto 2024 https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location[]=37&created= 28 OHCHR, REPORT “Preliminary Analysis of Recent Protests and Unrest in Bangladesh”, 16 agosto 2024, pag. 6 https://www.ohchr.org/sites/default/files/2024-08/OHCHR-Preliminary- Analysis-of-Recent-Protests-and-Unrest-in-Bangladesh-16082024_2.pdf 29 OHCHR, REPORT “Preliminary Analysis of Recent Protests and Unrest in Bangladesh”, 16 agosto 2024, pag. 6 https://www.ohchr.org/sites/default/files/2024-08/OHCHR-Preliminary- Analysis-of-Recent-Protests-and-Unrest-in-Bangladesh-16082024_2.pdf
9 gli attori della società civile. Il governo ad interim ha prestato giuramento l'8 agosto 2024, impegnandosi a intraprendere “riforme significative e profonde” e affermando che elezioni libere ed eque si sarebbero tenute dopo che il governo provvisorio avesse adempiuto al mandato di realizzare le riforme necessarie30. A dicembre 2024 ha Per_5 annunciato che le elezioni generali si terranno tra i mesi di dicembre 2025 e giugno 202631.
Il 15 gennaio 2025, quattro delle 15 commissioni di riforma istituite dal governo ad interim hanno presentato rapporti a delineando una serie di riforme politiche e Per_5 raccomandazioni per prevenire il rip i derive autoritarie. Il 7 gennaio le autorità hanno revocato il passaporto all'ex primo ministro e il 16 gennaio hanno Per_4 istituito una task force multi-agenzia per indagare sull e di corruzione formulate contro la medesima32.
Alla luce delle fonti consultate, pertanto, non sono rinvenibili in Bangladesh conflitti armati in corso (siano essi interni o internazionali) o situazioni di insicurezza generalizzata come sopra delineata, e in assenza di un elemento specifico individualizzante del rischio, si esclude la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, di cui alla lettera c) dell'art. 14 d.lgs. 251/2007.
c. Sulla protezione umanitaria
Quanto alla domanda tesa al riconoscimento di una forma di protezione complementare di natura nazionale (umanitaria o speciale), va anzitutto premesso che il terzo e il quarto periodo del comma 1.1 dell'art. 19 T.U.I. sono stati abrogati dall'art. 7 del d.l. 10.03.2023 n. 20, convertito nella Legge n. 50 del 5 maggio 2023 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 05.05.2023 ed entrata in vigore il giorno successivo. Tuttavia, al secondo comma, la stessa disposizione ha fatto espressamente salva la disciplina previgente - che qui, infatti, si applica - “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto” (vale a dire, l'11.03.2023).
Si procede quindi, di seguito, ad una breve ricognizione della disciplina applicabile al caso in esame.
In data 22 ottobre 2020 è entrato in vigore il D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare “a catalogo aperto”, ha modificato il testo dell'art. 5 comma 6 del Testo Unico Immigrazione, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali, contenuto nel testo originario e poi eliminato dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1 dicembre 2018, n. 132.
La protezione speciale si presenta prima facie caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento della Suprema Corte33.
10 La norma, all'art. 1 comma 1 lett. e), ha modificato in particolare l'art. 19 comma 1.1 del D. Lgs. 286/1998:
► estendendo espressamente l'ambito di applicazione del divieto di espulsione (già previsto qualora esistano fondati motivi di ritenere che il cittadino straniero rischi di essere sottoposto a tortura) anche ai casi in cui rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti;
► stabilendo il divieto di espulsione dello straniero, e correlativamente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale (di durata biennale, ex art. 32 terzo comma D. Lgs. 25/2008), anche nell'ipotesi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare della persona, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute, comunque nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
La disposizione trova immediata applicazione anche ai procedimenti in corso, in virtù dell'inequivoco tenore letterale della disposizione transitoria dell'art. 15 D.L. 130/2020, secondo il quale “le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), e) ed f)si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 384, secondo comma, del codice di procedura civile”.
La sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 24413/21 ha definitivamente sancito la retroattività della nuova formulazione dell'art. 19 alle cause pendenti.
Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle nuove previsioni dell'articolo 19.1.1. T.U.I., il giudice è chiamato a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto “della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”, al fine di stabilire se il suo respingimento o la sua espulsione determinino una violazione di tali diritti.
Tanto premesso, dalla documentazione in atti si evince che il ricorrente ha avuto notevoli difficoltà ad inserirsi in un contesto lavorativo regolare. Infatti, dall'estratto contributivo risulta unicamente un rapporto lavorativo di breve durata risalente CP_4 al 2018 e il te stesso, in udienza, ha affermato di mantenersi tramite attività irregolare, svolta presso il mercato agroalimentare di Milano e documentata dalla tessera di riconoscimento che gli permette di entrare nel luogo di lavoro35.
Dal punto di vista abitativo, il certificato di residenza prodotto36 documenta un domicilio in Milano, via Sammartini 19.
Gli ulteriori documenti prodotti dalla difesa37 non sono idonei a fornire maggiori indicazioni o confermare l'effettivo svolgimento di attività lavorativa da parte del ricorrente.
Nella valutazione delle risultanze acquisite, accanto a quelle che segnalano il precario inserimento nella società italiana del ricorrente, che in udienza si è espresso con
11 l'ausilio di un interprete, ed è privo di una accertata rete sociale di riferimento e di regolari fonti di reddito, è comunque necessario considerare che il predetto è lontano dal proprio Paese da oltre quindici anni, un periodo durante il quale si è trovato a compiere un tormentato percorso migratorio attraverso la rotta balcanica. E' dunque significativo elemento di valutazione lo sradicamento dal Paese di origine e l'evanescenza dei legami con esso, ad eccezione di quelli familiari.
In Italia, invece, il ricorrente risiede da dieci anni, nel corso dei quali, seppure non risulta un regolare inserimento lavorativo al contempo neppure risultano condotte illecite dalle quali avrebbe tratto le fonti del suo sostentamento e dei versamenti di denaro verso il Bangladesh, in particolare a favore di colei che nel modello C3 è stata indicata quale coniuge38. A proposito dei versamenti di denaro all'estero, si evidenzia altresì che sulle ricevute di alcuni di essi il ricorrente ha indicato come domicilio il lido di Catanzaro, circostanza che conferma quanto dal medesimo dichiarato in audizione circa lo svolgimento di attività quale ambulante sulle spiagge nei mesi estivi39.
Sulla scorta di tutto quanto sopra, il Collegio reputa che il pur limitato percorso di integrazione del ricorrente consenta di affermare che il di lui allontanamento determinerebbe la violazione del diritto alla tutela della sua vita privata, così come faticosamente e limitatamente costruita in Italia. Per tali ragioni, in applicazione dell'art. 19.1.1. T.U.I., al medesimo va riconosciuto il permesso di soggiorno di durata biennale per "protezione speciale", previsto dall'art. 32 terzo comma del D.lgs 25 del 2018.
5. Sulle spese
Considerato che il riconoscimento della protezione si basa su di una legge entrata in vigore a processo pendente, sussistono gravi motivi, ai sensi dell'articolo 92 c.p.c. come interpretato dalla sentenza della Corte costituzionale del 19/04/2018 n. 77, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
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Si provvede infine con contestuale separato provvedimento alla liquidazione dei compensi al difensore del ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso presentato da nato a Parte_1 Madaripur in Bangladesh il 15/04/1973 – CUI l'effetto, riconosce allo stesso il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, previsto dall'art. 32 comma 3, D.lgs. 25/08 in relazione all'art. 19, comma 1.1 TUI;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 19/03/2025.
Il Presidente estensore Dott.ssa Elisabetta Meyer
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. provvedimento: “Avverso la presente decisione della Commissione Territoriale è ammesso ricorso al competente Tribunale Ordinario - Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea -, entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento ovvero entro 60 giorni se il ricorrente risiede all'estero”. 2Cfr. provvedimento: “Nei casi previsti all'art.28-bis del d.lgs. n. 25/2008 e nei casi di trattenimento presso un centro di permanenza per i rimpatri, i termini per il ricorso sono ridotti della metà, ai sensi dell'art. 35-bis, comma 2, del d.lgs. n. 25/2008” 3 Cfr. verbale audizione pag. 3 4 Cfr. verbale audizione pag. 3 5 Cfr. verbale audizione pag. 3 6 Cfr. verbale audizione pag. 3 7 Cfr. verbale audizione pag. 3 8 Cfr. verbale audizione pag. 4 9 Cfr. verbale audizione pag. 5 10 Cfr. verbale audizione pag. 5 11 Cfr. verbale audizione pag. 5 12 Cfr. verbale audizione pag. 5 13 Cfr. ex multis Cass. civ. sez. I, ordinanza 11 febbraio 2021, n. 18311 14 Cfr. da ultimo Cass. civ. sez. I, ord. 19 luglio 2023, n. 21363 15 Cfr. verbale audizione pag. 3 16 Cfr. verbale audizione pag. 4 17 Stato, partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o gran parte del suo territorio, soggetti non statuali se i responsabili dello Stato o degli altri soggetti indicati dalla norma non possano o non vogliano fornire protezione. 18 come definiti dall'art. 7 (si deve trattare di atti sufficientemente gravi, per natura e frequenza, tali da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, ovvero costituire la somma di diverse misure, il cui impatto si deve risolvere in una grave violazione dei medesimi diritti e possono assumere anche le forme di cui al comma 2 art. 7) 19 gli atti di persecuzione devono essere riconducibili a motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un particolare gruppo sociale, opinione politica 20 Stato, partito e organizzazioni, anche internazionali, che controllino lo Stato o parte del suo territorio e che offrano protezione dalle condotte persecutorie 30OHCHR, REPORT “Preliminary Analysis of Recent Protests and Unrest in Bangladesh”, 16 agosto 2024, pag. 6 https://www.ohchr.org/sites/default/files/2024-08/OHCHR-Preliminary- Analysis-of-Recent-Protests-and-Unrest-in-Bangladesh-16082024_2.pdf 31 ICG – International Crisis Group, Crisis Watch, Bangladesh, dicembre 2024 https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location%5b%5d=37&created= 32 ICG – International Crisis Group, Crisis Watch, Bangladesh, gennaio 2024 https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location%5b%5d=37&created= 33 Cfr. Cass. sez. II, ord. 12 febbraio 2021, n. 3705 34 V. deposito 21/10/2024 35 V. deposito 21/10/2024 36 V. deposito 21/10/2024 37 V. deposito 27/02/2025 (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e proposta di contratto) 38 V. deposito 21/10/2024 39 Cfr. verbale audizione pag. 5