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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 23/12/2025, n. 2758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2758 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del G.O.P. designato dott. Damiano Matarrelli, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3133/2023 R.G.; promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Corigliano;
Parte_1
- attore opponente - contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Rosario Frascella Controparte_1
- convenuta opposta -
OGGETTO: Opposizione a precetto ex art. 615, 1° comma, c.p.c.
.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbali in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di precetto del 08.05.2023, notificato il 17.05.2023, Controparte_1 intimava a il pagamento della somma complessiva di € Parte_1
20.190,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di ratei mensili di € 220,00 (di cui € 170,00 quale contributo per il mantenimento della moglie e €
50,00 per il figlio ), decorrenti da ottobre 2015, così come previsti Persona_1 nel verbale di comparizione dei coniugi omologato in sede di separazione avanti al Tribunale di Taranto, con adeguamento ISTAT. La allegava la CP_1 perdurante e pressoché totale inadempienza del (unico versamento Pt_1 riferito all'ottobre 2015, per € 50,00).
Il proponeva opposizione a precetto, deducendo: Pt_1
a) prescrizione quinquennale dei ratei anteriori al quinquennio rispetto alla notifica del precetto;
b) difetto di legittimazione attiva della opposta per la quota di € 50,00 mensili riferita al figlio maggiorenne;
c) difetto di titolo per i ratei successivi al 07.04.2021, cui risale il “verbale di comparizione dei coniugi” relativo al procedimento divorzile n. 5870/2020 del Tribunale di Taranto, in quanto le statuizioni economiche rese in tale sede costituirebbero nuovo titolo non notificato;
d) oscurità dei calcoli in ordine a rivalutazione e interessi.
Si costituiva l'opposta chiedendo il rigetto integrale dell'opposizione.
In particolare, sosteneva: – la sospensione del decorso della prescrizione tra coniugi ex art. 2941, n. 1, c.c.; in subordine, l'interruzione della prescrizione per effetto di denunce-querele nei confronti dell'odierno opponente e per la notifica ad essa in data 08.04.2021 da parte dell'opponente, tramite il suo difensore costituito, del “verbale di comparizione dei coniugi” relativo al procedimento n. 5870/2020 pendente innanzi al Tribunale di Taranto, con il quale il Giudice delegato dal
Presidente del Tribunale di Taranto “conferma i provvedimenti della separazione” ivi compresi quelli relativi alle statuizioni economiche a carico dello stesso Pt_1 ancora in subordine, l'applicabilità dell'art. 2953 c.c. (prescrizione decennale da giudicato); – la piena legittimazione concorrente del genitore convivente ad agire anche per la quota del figlio maggiorenne non autosufficiente;
– l'assenza di difetto di titolo, essendo le statuizioni del divorzio di mera conferma di quelle della separazione;
– la correttezza dei calcoli, quanto meno nella parte capitale.
Depositata documentazione dalle parti, la causa, non necessitando di ulteriore attività istruttoria, veniva rimessa in decisione con concessione dei termini ex art. 189 c.p.c. per comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione riguarda la legittimità e l'esigibilità delle somme precettate alla data del 17.05.2023. Le questioni sollevate in sostanza riguardano, come già visto, la prescrizione dei ratei, il titolo azionabile e la notifica del provvedimento del 08.04.2021, la legittimazione attiva della madre per la quota del figlio maggiorenne, la specificità dei calcoli (interessi/rivalutazione).
Sulla prescrizione dei ratei
È principio consolidato in giurisprudenza che i contributi di mantenimento integrino obbligazioni periodiche con prestazioni dovute in termini inferiori all'anno, per cui i singoli ratei si prescrivono nel termine quinquennale ex art. 2948, n. 4 c.c., con decorrenza dalla relativa scadenza e non già dalla pronuncia che li ha stabiliti, non rilevando, al fine dell'operatività di tale norma – anziché di quella dell'art. 2953
c.c. – il fatto che essi siano dovuti in forza di sentenza di separazione o divorzio passata in giudicato, costituendo questa fonte dell'obbligazione periodica e titolo esecutivo per l'esazione dei singoli ratei, ma non costituendo invece giudicato sulla debenza del singolo rateo, tenuto conto della particolare struttura delle obbligazioni in questione (ex multis, Cass. 13414/2010).
Non è quindi condivisibile la tesi dell'opposta secondo cui il termine sarebbe decennale ex art. 2953 c.c. per la presenza di un titolo giudiziale.
Del pari, l'invocata sospensione tra coniugi ex art. 2941, n. 1, c.c. non è applicabile in regime di separazione. L'odierno indirizzo prevalente della
Cassazione – che si condivide – esclude la sospensione poiché, una volta conclamata la crisi e cessata la convivenza, viene meno la ratio della norma
(evitare il turbamento dell'armonia familiare). In tal senso, tra le altre, recente Cass. 32212/2022.
Quanto agli atti interruttivi della prescrizione, l'art. 2943 c.c., dopo aver disposto al comma 1 che la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo, al successivo comma 4 prevede che la prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore, di fatto così rinviando all'art. 1219
c.c., il quale al primo comma a sua volta dispone che per interrompere la prescrizione occorre una intimazione o richiesta fatta per iscritto che costituisca in mora il debitore, nella cui fattispecie non possono farsi rientrare le denunce penali, le querele e similia.
Nel caso in esame, non sono stati prodotti idonei atti interruttivi anteriori al
17.05.2023.
Aggiungasi che interrompe la prescrizione un atto chiaro e inequivoco di riconoscimento del diritto da parte del debitore e che la mera notifica del verbale d'udienza del 07.04.2021, priva di una dichiarazione di riconoscimento, non integra ex se un riconoscimento ai sensi dell'art. 2944 c.c.
Pertanto, devono dichiararsi prescritti i ratei anteriori al 17.05.2018.
Sui ratei successivi al 07.04.2021 e sul titolo azionato.
L'opponente deduce il difetto di titolo per i ratei successivi al 07.04.2021 per mancata notifica del provvedimento reso in sede di giudizio divorzile.
Sul punto deve rilevarsi che, secondo l'orientamento giurisprudenziale già espresso da Cass. 3852/2021 (e di fatto ribadito da Cass. 9345/2023 e da recente
Cass. 1889/2025), in tema di regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi separati nella pendenza del giudizio divorzile, poiché l'assegno di divorzio traendo la sua fonte nel nuovo "status" delle parti ha efficacia costitutiva decorrente dal passaggio in giudicato della pronuncia di risoluzione del vincolo coniugale, i provvedimenti emessi nel giudizio di separazione continuano a regolare i rapporti economici tra i coniugi fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, salvo che (…) nella fase presidenziale o istruttoria del giudizio siano emessi provvedimenti provvisori temporanei ed urgenti, che si sostituiscano a quelli adottati nel giudizio di separazione.
Ne consegue che nel caso di specie, rimasta incontestata la circostanza addotta dalla opposta della pendenza del giudizio divorzile e non essendo stata apportata alcuna modifica in sede di tale giudizio al provvedimento sui rapporti economici tra i coniugi emesso nel giudizio di separazione, il titolo esecutivo rimane quello originario (provvedimento presidenziale di separazione), non ritenendosi necessaria la notifica del provvedimento presidenziale di divorzio, essendosi lo stesso limitato a confermare le condizioni economiche già stabilite in separazione.
Sulla legittimazione della madre ad agire per la quota del figlio maggiorenne
La giurisprudenza di legittimità riconosce legittimazione concorrente “iure proprio” del genitore convivente con il figlio maggiorenne non autosufficiente a richiedere all'altro genitore il contributo di mantenimento (ex multis,
Cass. 359/2014).
Tuttavia, tale legittimazione presuppone che il genitore alleghi e provi la convivenza con il figlio e la sua mancata autosufficienza economica. Nel caso di specie, l'opposta non ha prodotto documentazione idonea in tal senso.
Deve, pertanto, dichiararsi il difetto di legittimazione attiva dell'opposta limitatamente alla quota di € 50,00 mensili del figlio . Persona_1
Per tutto quanto precede, l'opposizione va parzialmente accolta ed il precetto parzialmente annullato, atteso che l'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito (Cass. 5515/2008; Cass. 24704/2020; Cass. 20238/2024).
In virtù del parziale accoglimento dell'opposizione, si ritiene infine congruo compensare le spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando sull'opposizione a precetto proposta da contro , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. Accoglie l'opposizione in parte e, per l'effetto:
- dichiara la prescrizione dei ratei di mantenimento anteriori al 17 maggio 2018, con conseguente annullamento del precetto in parte qua;
- dichiara il difetto di legittimazione attiva di per la quota di € Controparte_1 50,00 mensili riferita al figlio , con annullamento del precetto in parte Persona_1 qua;
- dichiara che il precetto conserva efficacia nei limiti dei ratei non prescritti a partire dal maggio 2018 limitatamente alla quota coniugale di € 170,00 mensili, oltre interessi legali e rivalutazione ISTAT da rideterminarsi analiticamente.
2. Compensa integralmente tra le parti le spese e i compensi di lite.
Taranto, 23.12.2025
Il Giudice On.
Dott. Damiano Matarrelli