Trib. Taranto, sentenza 23/12/2025, n. 2758
TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Prescrizione quinquennale dei ratei anteriori al quinquennio

    I contributi di mantenimento integrano obbligazioni periodiche con prestazioni dovute in termini inferiori all'anno, per cui i singoli ratei si prescrivono nel termine quinquennale ex art. 2948, n. 4 c.c. Non sono stati prodotti idonei atti interruttivi anteriori al 17.05.2023. Pertanto, devono dichiararsi prescritti i ratei anteriori al 17.05.2018.

  • Accolto
    Difetto di legittimazione attiva per la quota del figlio maggiorenne

    La giurisprudenza di legittimità riconosce legittimazione concorrente del genitore convivente con il figlio maggiorenne non autosufficiente a richiedere il contributo di mantenimento, ma tale legittimazione presuppone che il genitore alleghi e provi la convivenza e la mancata autosufficienza economica. Nel caso di specie, l'opposta non ha prodotto documentazione idonea in tal senso. Deve, pertanto, dichiararsi il difetto di legittimazione attiva dell'opposta limitatamente alla quota di € 50,00 mensili del figlio.

  • Rigettato
    Difetto di titolo per i ratei successivi al 07.04.2021

    I provvedimenti emessi nel giudizio di separazione continuano a regolare i rapporti economici tra i coniugi fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, salvo provvedimenti provvisori emessi nel giudizio divorzile. Nel caso di specie, il provvedimento divorzile si è limitato a confermare le condizioni economiche già stabilite in separazione, pertanto il titolo esecutivo rimane quello originario.

  • Accolto
    Oscurità dei calcoli in ordine a rivalutazione e interessi

    La contestazione relativa alla correttezza dei calcoli, quanto meno nella parte capitale, è stata parzialmente accolta in quanto il precetto è stato ritenuto eccessivo. Il precetto conserva efficacia nei limiti dei ratei non prescritti a partire dal maggio 2018 limitatamente alla quota coniugale di € 170,00 mensili, oltre interessi legali e rivalutazione ISTAT da rideterminarsi analiticamente.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Taranto, sentenza 23/12/2025, n. 2758
    Giurisdizione : Trib. Taranto
    Numero : 2758
    Data del deposito : 23 dicembre 2025

    Testo completo