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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/10/2025, n. 9384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9384 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 21051/22 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Undicesima Civile, in persona del Giudice onorario dott. Filippo Peluso, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 21051/2022 R.G.A.C. riservata per la decisione all'udienza cartolare ex art. 127ter c.p.c. del 5/6/2025 con decorrenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. a far data dal 23/06/2025 di comunicazione del provvedimento
TRA
(P. VA , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., con sede a Napoli in Via Pendino n. 19/A, elettivamente domiciliata a Napoli in Via Medina n. 40 presso lo studio degli Avv.ti
FA NL e ON AR che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
OPPONENTE
E
, (P. VA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rapp.te p.t., con sede legale ad Amburgo (D) in Via Randweide n. 13, elettivamente domiciliata a Milano in Via Visconti di Modrone n. 18 presso lo studio dell'Avv. Alexander Gebhard che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
OPPOSTA
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 5758/2022, R.g. 17153/22, emesso dal Tribunale di Napoli il 27/07/2022.
Conclusioni: per l'opponente, come dalle memorie istruttorie del 1/6/2023, in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della
; dichiararsi la nullità, annullamento, Controparte_1 revoca e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto n. 5758/2022 con ogni conseguenziale effetto di legge;
accertare e dichiarare la nullità del contratto di compravendita perché concluso in violazione di legge e/o la risoluzione dello stesso per vizi e mancanza di qualità essenziali;
con vittoria di spese e competenze professionali di causa.
Per l'opposta, come da comparsa di costituzione, in via principale e nel merito, respingere integralmente l'opposizione e la domanda riconvenzionale di per tutti i motivi e le eccezioni dedotte in atti, poiché Parte_1 infondate in fatto ed in diritto, e di conseguenza confermare il decreto ingiuntivo n. 5758/2022 del Tribunale di Napoli del 27 luglio 2022; in ulteriore via principale e nel merito, condannare al Parte_1 risarcimento in favore di dei danni, ai sensi e Controparte_1 per gli effetti cui all'art. 96 c.p.c., da determinarsi in via equitativa, per aver instaurato il presente giudizio di opposizione in mala fede per tutti i motivi esposti in atti;
in via subordinata, nell'ipotesi in cui si ritenesse di accogliere anche solo parzialmente i motivi di opposizione dell'opponente e/o la domanda riconvenzionale della stessa, si chiede di accertare e dichiarare che ha fornito regolarmente la merce di cui in Controparte_1 narrativa e alla documentazione prodotta e, conseguentemente, condannare quest'ultima al pagamento in favore dell'opposta di una somma equivalente alle rispettive posizioni di dare e avere;
con vittoria di spese e competenze professionali di causa, con attribuzione.
Motivi della decisione
La presente sentenza, resa a seguito dell'istruttoria in parte espletata dal G.U. dott.ssa F. Vollero, viene redatta ai sensi dell'art. 132, co.2 n. 4 c.p.c., come
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modificato dall'art. 45, co. 17 della legge 18 giugno 2009 n. 69, applicabile anche ai giudizi in corso al momento della entrata in vigore di tale legge di modifica (4 luglio 2009) ai sensi dell'art. 58 co. 2 della stessa legge, e viene motivata attraverso una "concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione". Rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. Civ n. 3636/07), la cui ammissibilità - così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art. 16 del D.lgs n. 5 del 2003, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp.att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamata adesivamente Cass. Civ. SS.UU. 16/01/2015 n.
642, secondo la quale nel processo civile -ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 D.lgs n. 546 del 1992- non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione
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di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti;
richiamato il contenuto assertivo dell'atto introduttivo di citazione e quello impeditivo, modificativo od estintivo della comparsa di risposta del convenuto;
richiamato il contenuto delle ordinanze istruttorie emesse in corso di causa;
ritenuta esaustiva l'attività istruttoria svolta.
In fatto ed in sintesi, la società (d'ora in avanti solo “la società Parte_1 opponente”) citava in giudizio la società (d'ora Controparte_1 innanzi solo “la società opposta”) proponendo opposizione al D.I. n. 5758/22 emesso dal Tribunale di Napoli il 27/07/2022, con il quale le era stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 315.600,00, oltre accessori e spese, richiesto a titolo di spettanze dovute per fornitura di prodotti medicali.
L'opponente, in particolare, eccepiva: la carenza di legittimazione attiva e passiva;
l'inidoneità delle fatture a provare l'esistenza del credito;
l'insussistenza del credito, non avendo mai avuto alcun concreto e valido rapporto contrattuale con l'opposta, non solo per mancanza di contratto, ma per l'inesistenza di forniture indicate astrattamente e genericamente.
Si costituiva in giudizio l'opposta che rilevava l'infondatezza dell'opposizione, atteso che la società opponente aveva depositato le bolle di accompagnamento e le lettere di vettura attestanti l'avvenuta consegna della merce ordinata alla società opponente, nonché le comunicazioni intercorse tra le parti.
Concessa la provvisoria esecutività del D.I. opposto, all'esito del deposito delle memorie istruttorie veniva ammessa la prova testimoniale di parte opponente, non espletata in quanto dichiarata decaduta la parte all'udienza del
25/11/2024; infine, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, assegnata allo scrivente per la trattazione a far data dall'udienza del 27/11/2023, riservata in decisione all'udienza del 5/6/2025 con la concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e
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le memorie di replica a far data dal 23/6/2025 di comunicazione del provvedimento.
In via preliminare occorre evidenziare che i procuratori della società opponente comunicavano in data 5/11/2024 la rinuncia al mandato a mezzo deposito al fascicolo telematico del giudizio;
con nota del 21/11/2024 gli stessi procuratori depositavano le intimazioni testimoniali per l'udienza del
24/11/2024; a tale udienza nessuno compariva per l'opponente, per cui la stessa veniva dichiarata decaduta dalla prova testimoniale come ammessa, senza che la società opponente provvedesse alla sostituzione dei procuratori rinunciatari per tutto il prosieguo del giudizio.
A proposito della revoca e rinuncia alla procura ex art. 85 c.p.c. occorre ricordare che “Le vicende della "procura alle liti" sono disciplinate, dall'art. 85 cod. proc. civ., in guisa diversa dalla disciplina della procura al compimento di atti di diritto sostanziale, perché, mentre nella disciplina sostanziale è previsto che chi ha conferito i poteri può revocarli (o chi li ha ricevuti, dismetterli) con efficacia immediata, invece né la revoca né la rinuncia privano - di per sé - il difensore della capacità di compiere o di ricevere atti, atteso che i poteri attribuiti dalla legge processuale al procuratore non sono quelli che liberamente determina chi conferisce la procura, ma sono attribuiti dalla legge al procuratore che la parte si limita a designare. Ne consegue che, in base all'art. 85 cod. proc. civ., ciò che priva il procuratore della capacità di compiere o ricevere atti, non sono dunque la revoca o la rinuncia di per sé soli, bensì il fatto che alla revoca o alla rinuncia si accompagni la sostituzione del difensore (Cass. Civ. 23/06/2020 n. 12249;
Cass. Civ. 28/07/2010 n. 17649; Cass. Civ. 29/10/1997 n. 10643).
Ancora, in via preliminare, occorre rilevare la legittimità del decreto ingiuntivo emesso, in quanto fondato su prova scritta, consistente, nel caso specifico, nella documentazione di cui al fascicolo della fase monitoria, ossia copia delle fatture, bolle di accompagnamento, lettere di vettura, richieste di pagamento.
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Tale documentazione costituisce prova scritta del diritto fatto valere a norma dell'art. 633 c.p.c..
Per giurisprudenza pacifica, nel procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo, in cui il contraddittorio è eventuale e posticipato, instaurandosi solo per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti.
Precisamente, il creditore mantiene la veste sostanziale di attore ed all'opponente compete la posizione tipica del convenuto, e ciò esplica i suoi effetti anche in tema di onere della prova (Cass. Civ., Sez. I, 27/06/2000, n.
8718; Cass. Civ. 05/03/1994, n. 2124).
Da ciò consegue che, secondo i principi generali in tema di onere della prova, incombe a chi fa valere il diritto in giudizio fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa (Cass. Civ., Sez. III, 03/03/2009, n. 5071; Cass.
Civ. Sez. II, 29/01/1999, n. 807).
In particolare, con riferimento al caso che ci occupa, la fattura, ove proveniente da un imprenditore esercente attività commerciale o professionale e relativa fornitura di merci o prestazioni di servizi (anche a cliente non esercente, a sua volta, la medesima attività), rappresenta idonea prova scritta del credito quale richiesta ex lege per l'emissione di un decreto ingiuntivo, sempre che ne risulti la regolarità amministrativa e fiscale.
Deve escludersi, peraltro, che la stessa fattura possa rappresentare nel giudizio di merito - e anche in quello di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto in base a essa - prova idonea in ordine così alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi, come ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa. La fattura, infatti, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, per cui quando tale rapporto sia contestato tra le parti, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, proprio per la sua formazione a opera della stessa parte che intende avvalersene, non può assurgere a prova del contratto, ma, al più, può
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rappresentare un mero indizio della stipulazione di esso e dell'esecuzione della prestazione, mentre nessun valore, neppure indiziario, le si può riconoscere in ordine alla rispondenza della prestazione stessa a quella pattuita, come agli altri elementi costitutivi del contratto (Cass. Civ.
03/04/2008, n. 8549, Cass. Civ. 04/03/2003, n. 3188; Cass. Civ. 08/06/2004,
n. 10830).
Con l'atto di opposizione al D.I. si instaura, quindi, un ordinario giudizio di cognizione nel quale le parti assumono in concreto la posizione processuale corrispondente alla effettiva situazione sostanziale. Al fine dell'applicazione della ripartizione dell'onere probatorio regolata dall'art. 2697 c.c. sul creditore opposto, da ritenersi attore in senso sostanziale, incombe l'onere di fornire adeguata prova della sussistenza dei fatti costitutivi del diritto azionato, mentre sull'opponente, convenuto in senso sostanziale, grava l'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza,
l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato "ex adverso" non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni
(Cass. Civ. 22/04/2003 n. 6421).
Non vi è dubbio, pertanto, che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la posizione dell'opponente è quella di convenuto in senso sostanziale, incombendo sull'opposto l'onere di provare il fondamento della sua pretesa.
L'opposizione è risultata infondata e va rigettata, nei limiti e per le motivazioni che, di seguito, si espongono.
Deve, innanzitutto, evidenziarsi l'evidente contraddizione delle affermazioni sostenute nell'atto di opposizione redatto dall'originario procuratore della società opponente, poi revocato in data 12/5/2023.
E, invero, nel mentre il difensore afferma (pag. 3) che le fatture non sono mai state recapitate alla subito dopo precisa che risulta Parte_2
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agli atti una regolare lettera di contestazione per ivi disconoscere il presunto diritto di credito, per cui non è dato comprendere come possa disconoscersi un credito di cui non si conoscono gli estremi;
e ciò senza considerare che non vi
è traccia di tale comunicazione nelle allegazioni documentali (mancando persino il foliario atti al fascicolo di parte opponente).
Agli atti depositati dalla difesa dell'opposta si rinviene una comunicazione e- mail del 17/2/2022 (doc. 15 allegato al fascicolo monitorio) inviata dalla Contr dott.ssa per ad avente ad oggetto Persona_1 Parte_1
Contr
“promemoria di pagamento per in cui viene evidenziata in grassetto sottolineata la frase “non sono in grado di pagare ora”, dal che si deduce in modo incontestabile l'esistenza di un rapporto contrattuale di tipo commerciale tra le parti (dal che ne deriva anche l'inconsistenza dell'eccezione di difetto di legittimazione delle parti sollevata dall'opponente).
Dalla corrispondenza intercorsa tra le parti, e già allegata al fascicolo monitorio, risulta provato che la società opponente, pur essendo consapevole che le istruzioni cartacee, ovvero i bugiardini del prodotto, fossero redatti in lingua tedesca ed inglese e che vi sarebbero stati i bugiardini in altre lingue, tra cui quella italiana, soltanto in formato digitale, confermava espressamente l'ordine del prodotto.
Inoltre, vi è prova della consegna della merce costituita dalle bolle di accompagnamento e lettere di vettura allegate al fascicolo monitorio, mentre i bonifici del 7/1/2022 e 21/1/2022 eseguiti dall'opponente in favore dell'opposta, per cui non vi è stata alcuna specifica contestazione da parte della società opponente, costituiscono la prova a conferma della fornitura dei prodotti medicali.
A tal proposito si deve ricordare che “l'onere di specifica contestazione, introdotto, per i giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della l. n. 353 del
1990, dall'art. 167, primo comma, c.p.c., imponendo al convenuto di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, comporta che
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i suddetti fatti, qualora non siano contestati dal convenuto, debbono essere considerati incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione”
(Cass. Civ. 19/4/2025 n. 10374; Cass. Civ. 20/11/2008 n. 27596).
In conclusione, deve rigettarsi l'opposizione con la conferma del D.I. opposto in quanto provata la domanda di pagamento dell'opposta.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenendo conto della natura e del valore della controversia
(importo medio dello scaglione di valore fino ad € 520.000,00), della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dai difensori sulla base dei parametri di cui al decreto del Ministro della Giustizia
10 marzo 2014, n. 55, aggiornati al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 G.U. n.
236 dell'8/10/2022).
Ciò detto, rileva altresì il Tribunale che la condotta processuale dell'opponente deve ritenersi assumere rilevanza ai sensi dell'art. 96 c.p.c, comma 3 c.p.c.
Come precisato dalla S.C. "La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione" (Cass. Civ. SS.UU. 20/04/2018 n.
9912).
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La Suprema Corte ha precisato, altresì, che "La responsabilità processuale aggravata si sostanzia in una forma di danno punitivo teso a scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia con la censura di iniziative giudiziarie avventate o meramente dilatorie. Il presupposto per l'applicabilità della norma è la presenza, in capo al destinatario della condanna, della mala fede o della colpa grave previsti per la lite temeraria di cui al comma 1 dell'art. 96 c.p.c." (Cass. Civ. 29/09/2016 n.
19285).
Nella specie, deve rilevarsi come la società opponente ha sviluppato una difesa dimostratasi del tutto priva di consistenza, tanto che veniva fissata l'udienza di prima comparizione (20/10/2023) a distanza di oltre un anno dalla notifica dell'atto di citazione del 12/09/2022, cui facevano seguito la revoca della procura al primo difensore e la rinuncia alla procura del secondo, che non veniva più sostituito dall'opponente; a ciò si aggiunga il mancato versamento degli oneri dovuti per l'iscrizione a ruolo del giudizio, come attestato dalla Cancelleria con annotazione al fascicolo telematico. Tale condotta integra quanto meno gli estremi della colpa grave, con abuso dello strumento processuale, ai danni della controparte e dello stesso sistema giustizia.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Napoli - XI Sezione civile - definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- conferma il decreto ingiuntivo n. 5758/2022 emesso dal Tribunale di Napoli il 27/07/2022, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- condanna parte opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di giudizio che si liquidano in € 22.457,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese forfettario 15%, VA e Cpa, con attribuzione;
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- condanna parte opponente ex art. 96 c.p.c. al pagamento in favore dell'opposta dell'importo di € 11.228,00, pari alla metà delle spese legali liquidate.
Così deciso in Napoli il 17 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Filippo Peluso
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Undicesima Civile, in persona del Giudice onorario dott. Filippo Peluso, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 21051/2022 R.G.A.C. riservata per la decisione all'udienza cartolare ex art. 127ter c.p.c. del 5/6/2025 con decorrenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. a far data dal 23/06/2025 di comunicazione del provvedimento
TRA
(P. VA , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., con sede a Napoli in Via Pendino n. 19/A, elettivamente domiciliata a Napoli in Via Medina n. 40 presso lo studio degli Avv.ti
FA NL e ON AR che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
OPPONENTE
E
, (P. VA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rapp.te p.t., con sede legale ad Amburgo (D) in Via Randweide n. 13, elettivamente domiciliata a Milano in Via Visconti di Modrone n. 18 presso lo studio dell'Avv. Alexander Gebhard che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
OPPOSTA
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 5758/2022, R.g. 17153/22, emesso dal Tribunale di Napoli il 27/07/2022.
Conclusioni: per l'opponente, come dalle memorie istruttorie del 1/6/2023, in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della
; dichiararsi la nullità, annullamento, Controparte_1 revoca e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto n. 5758/2022 con ogni conseguenziale effetto di legge;
accertare e dichiarare la nullità del contratto di compravendita perché concluso in violazione di legge e/o la risoluzione dello stesso per vizi e mancanza di qualità essenziali;
con vittoria di spese e competenze professionali di causa.
Per l'opposta, come da comparsa di costituzione, in via principale e nel merito, respingere integralmente l'opposizione e la domanda riconvenzionale di per tutti i motivi e le eccezioni dedotte in atti, poiché Parte_1 infondate in fatto ed in diritto, e di conseguenza confermare il decreto ingiuntivo n. 5758/2022 del Tribunale di Napoli del 27 luglio 2022; in ulteriore via principale e nel merito, condannare al Parte_1 risarcimento in favore di dei danni, ai sensi e Controparte_1 per gli effetti cui all'art. 96 c.p.c., da determinarsi in via equitativa, per aver instaurato il presente giudizio di opposizione in mala fede per tutti i motivi esposti in atti;
in via subordinata, nell'ipotesi in cui si ritenesse di accogliere anche solo parzialmente i motivi di opposizione dell'opponente e/o la domanda riconvenzionale della stessa, si chiede di accertare e dichiarare che ha fornito regolarmente la merce di cui in Controparte_1 narrativa e alla documentazione prodotta e, conseguentemente, condannare quest'ultima al pagamento in favore dell'opposta di una somma equivalente alle rispettive posizioni di dare e avere;
con vittoria di spese e competenze professionali di causa, con attribuzione.
Motivi della decisione
La presente sentenza, resa a seguito dell'istruttoria in parte espletata dal G.U. dott.ssa F. Vollero, viene redatta ai sensi dell'art. 132, co.2 n. 4 c.p.c., come
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modificato dall'art. 45, co. 17 della legge 18 giugno 2009 n. 69, applicabile anche ai giudizi in corso al momento della entrata in vigore di tale legge di modifica (4 luglio 2009) ai sensi dell'art. 58 co. 2 della stessa legge, e viene motivata attraverso una "concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione". Rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. Civ n. 3636/07), la cui ammissibilità - così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art. 16 del D.lgs n. 5 del 2003, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp.att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamata adesivamente Cass. Civ. SS.UU. 16/01/2015 n.
642, secondo la quale nel processo civile -ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 D.lgs n. 546 del 1992- non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione
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di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti;
richiamato il contenuto assertivo dell'atto introduttivo di citazione e quello impeditivo, modificativo od estintivo della comparsa di risposta del convenuto;
richiamato il contenuto delle ordinanze istruttorie emesse in corso di causa;
ritenuta esaustiva l'attività istruttoria svolta.
In fatto ed in sintesi, la società (d'ora in avanti solo “la società Parte_1 opponente”) citava in giudizio la società (d'ora Controparte_1 innanzi solo “la società opposta”) proponendo opposizione al D.I. n. 5758/22 emesso dal Tribunale di Napoli il 27/07/2022, con il quale le era stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 315.600,00, oltre accessori e spese, richiesto a titolo di spettanze dovute per fornitura di prodotti medicali.
L'opponente, in particolare, eccepiva: la carenza di legittimazione attiva e passiva;
l'inidoneità delle fatture a provare l'esistenza del credito;
l'insussistenza del credito, non avendo mai avuto alcun concreto e valido rapporto contrattuale con l'opposta, non solo per mancanza di contratto, ma per l'inesistenza di forniture indicate astrattamente e genericamente.
Si costituiva in giudizio l'opposta che rilevava l'infondatezza dell'opposizione, atteso che la società opponente aveva depositato le bolle di accompagnamento e le lettere di vettura attestanti l'avvenuta consegna della merce ordinata alla società opponente, nonché le comunicazioni intercorse tra le parti.
Concessa la provvisoria esecutività del D.I. opposto, all'esito del deposito delle memorie istruttorie veniva ammessa la prova testimoniale di parte opponente, non espletata in quanto dichiarata decaduta la parte all'udienza del
25/11/2024; infine, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, assegnata allo scrivente per la trattazione a far data dall'udienza del 27/11/2023, riservata in decisione all'udienza del 5/6/2025 con la concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e
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le memorie di replica a far data dal 23/6/2025 di comunicazione del provvedimento.
In via preliminare occorre evidenziare che i procuratori della società opponente comunicavano in data 5/11/2024 la rinuncia al mandato a mezzo deposito al fascicolo telematico del giudizio;
con nota del 21/11/2024 gli stessi procuratori depositavano le intimazioni testimoniali per l'udienza del
24/11/2024; a tale udienza nessuno compariva per l'opponente, per cui la stessa veniva dichiarata decaduta dalla prova testimoniale come ammessa, senza che la società opponente provvedesse alla sostituzione dei procuratori rinunciatari per tutto il prosieguo del giudizio.
A proposito della revoca e rinuncia alla procura ex art. 85 c.p.c. occorre ricordare che “Le vicende della "procura alle liti" sono disciplinate, dall'art. 85 cod. proc. civ., in guisa diversa dalla disciplina della procura al compimento di atti di diritto sostanziale, perché, mentre nella disciplina sostanziale è previsto che chi ha conferito i poteri può revocarli (o chi li ha ricevuti, dismetterli) con efficacia immediata, invece né la revoca né la rinuncia privano - di per sé - il difensore della capacità di compiere o di ricevere atti, atteso che i poteri attribuiti dalla legge processuale al procuratore non sono quelli che liberamente determina chi conferisce la procura, ma sono attribuiti dalla legge al procuratore che la parte si limita a designare. Ne consegue che, in base all'art. 85 cod. proc. civ., ciò che priva il procuratore della capacità di compiere o ricevere atti, non sono dunque la revoca o la rinuncia di per sé soli, bensì il fatto che alla revoca o alla rinuncia si accompagni la sostituzione del difensore (Cass. Civ. 23/06/2020 n. 12249;
Cass. Civ. 28/07/2010 n. 17649; Cass. Civ. 29/10/1997 n. 10643).
Ancora, in via preliminare, occorre rilevare la legittimità del decreto ingiuntivo emesso, in quanto fondato su prova scritta, consistente, nel caso specifico, nella documentazione di cui al fascicolo della fase monitoria, ossia copia delle fatture, bolle di accompagnamento, lettere di vettura, richieste di pagamento.
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Tale documentazione costituisce prova scritta del diritto fatto valere a norma dell'art. 633 c.p.c..
Per giurisprudenza pacifica, nel procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo, in cui il contraddittorio è eventuale e posticipato, instaurandosi solo per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti.
Precisamente, il creditore mantiene la veste sostanziale di attore ed all'opponente compete la posizione tipica del convenuto, e ciò esplica i suoi effetti anche in tema di onere della prova (Cass. Civ., Sez. I, 27/06/2000, n.
8718; Cass. Civ. 05/03/1994, n. 2124).
Da ciò consegue che, secondo i principi generali in tema di onere della prova, incombe a chi fa valere il diritto in giudizio fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa (Cass. Civ., Sez. III, 03/03/2009, n. 5071; Cass.
Civ. Sez. II, 29/01/1999, n. 807).
In particolare, con riferimento al caso che ci occupa, la fattura, ove proveniente da un imprenditore esercente attività commerciale o professionale e relativa fornitura di merci o prestazioni di servizi (anche a cliente non esercente, a sua volta, la medesima attività), rappresenta idonea prova scritta del credito quale richiesta ex lege per l'emissione di un decreto ingiuntivo, sempre che ne risulti la regolarità amministrativa e fiscale.
Deve escludersi, peraltro, che la stessa fattura possa rappresentare nel giudizio di merito - e anche in quello di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto in base a essa - prova idonea in ordine così alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi, come ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa. La fattura, infatti, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, per cui quando tale rapporto sia contestato tra le parti, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, proprio per la sua formazione a opera della stessa parte che intende avvalersene, non può assurgere a prova del contratto, ma, al più, può
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rappresentare un mero indizio della stipulazione di esso e dell'esecuzione della prestazione, mentre nessun valore, neppure indiziario, le si può riconoscere in ordine alla rispondenza della prestazione stessa a quella pattuita, come agli altri elementi costitutivi del contratto (Cass. Civ.
03/04/2008, n. 8549, Cass. Civ. 04/03/2003, n. 3188; Cass. Civ. 08/06/2004,
n. 10830).
Con l'atto di opposizione al D.I. si instaura, quindi, un ordinario giudizio di cognizione nel quale le parti assumono in concreto la posizione processuale corrispondente alla effettiva situazione sostanziale. Al fine dell'applicazione della ripartizione dell'onere probatorio regolata dall'art. 2697 c.c. sul creditore opposto, da ritenersi attore in senso sostanziale, incombe l'onere di fornire adeguata prova della sussistenza dei fatti costitutivi del diritto azionato, mentre sull'opponente, convenuto in senso sostanziale, grava l'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza,
l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato "ex adverso" non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni
(Cass. Civ. 22/04/2003 n. 6421).
Non vi è dubbio, pertanto, che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la posizione dell'opponente è quella di convenuto in senso sostanziale, incombendo sull'opposto l'onere di provare il fondamento della sua pretesa.
L'opposizione è risultata infondata e va rigettata, nei limiti e per le motivazioni che, di seguito, si espongono.
Deve, innanzitutto, evidenziarsi l'evidente contraddizione delle affermazioni sostenute nell'atto di opposizione redatto dall'originario procuratore della società opponente, poi revocato in data 12/5/2023.
E, invero, nel mentre il difensore afferma (pag. 3) che le fatture non sono mai state recapitate alla subito dopo precisa che risulta Parte_2
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agli atti una regolare lettera di contestazione per ivi disconoscere il presunto diritto di credito, per cui non è dato comprendere come possa disconoscersi un credito di cui non si conoscono gli estremi;
e ciò senza considerare che non vi
è traccia di tale comunicazione nelle allegazioni documentali (mancando persino il foliario atti al fascicolo di parte opponente).
Agli atti depositati dalla difesa dell'opposta si rinviene una comunicazione e- mail del 17/2/2022 (doc. 15 allegato al fascicolo monitorio) inviata dalla Contr dott.ssa per ad avente ad oggetto Persona_1 Parte_1
Contr
“promemoria di pagamento per in cui viene evidenziata in grassetto sottolineata la frase “non sono in grado di pagare ora”, dal che si deduce in modo incontestabile l'esistenza di un rapporto contrattuale di tipo commerciale tra le parti (dal che ne deriva anche l'inconsistenza dell'eccezione di difetto di legittimazione delle parti sollevata dall'opponente).
Dalla corrispondenza intercorsa tra le parti, e già allegata al fascicolo monitorio, risulta provato che la società opponente, pur essendo consapevole che le istruzioni cartacee, ovvero i bugiardini del prodotto, fossero redatti in lingua tedesca ed inglese e che vi sarebbero stati i bugiardini in altre lingue, tra cui quella italiana, soltanto in formato digitale, confermava espressamente l'ordine del prodotto.
Inoltre, vi è prova della consegna della merce costituita dalle bolle di accompagnamento e lettere di vettura allegate al fascicolo monitorio, mentre i bonifici del 7/1/2022 e 21/1/2022 eseguiti dall'opponente in favore dell'opposta, per cui non vi è stata alcuna specifica contestazione da parte della società opponente, costituiscono la prova a conferma della fornitura dei prodotti medicali.
A tal proposito si deve ricordare che “l'onere di specifica contestazione, introdotto, per i giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della l. n. 353 del
1990, dall'art. 167, primo comma, c.p.c., imponendo al convenuto di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, comporta che
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i suddetti fatti, qualora non siano contestati dal convenuto, debbono essere considerati incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione”
(Cass. Civ. 19/4/2025 n. 10374; Cass. Civ. 20/11/2008 n. 27596).
In conclusione, deve rigettarsi l'opposizione con la conferma del D.I. opposto in quanto provata la domanda di pagamento dell'opposta.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenendo conto della natura e del valore della controversia
(importo medio dello scaglione di valore fino ad € 520.000,00), della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dai difensori sulla base dei parametri di cui al decreto del Ministro della Giustizia
10 marzo 2014, n. 55, aggiornati al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 G.U. n.
236 dell'8/10/2022).
Ciò detto, rileva altresì il Tribunale che la condotta processuale dell'opponente deve ritenersi assumere rilevanza ai sensi dell'art. 96 c.p.c, comma 3 c.p.c.
Come precisato dalla S.C. "La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione" (Cass. Civ. SS.UU. 20/04/2018 n.
9912).
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La Suprema Corte ha precisato, altresì, che "La responsabilità processuale aggravata si sostanzia in una forma di danno punitivo teso a scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia con la censura di iniziative giudiziarie avventate o meramente dilatorie. Il presupposto per l'applicabilità della norma è la presenza, in capo al destinatario della condanna, della mala fede o della colpa grave previsti per la lite temeraria di cui al comma 1 dell'art. 96 c.p.c." (Cass. Civ. 29/09/2016 n.
19285).
Nella specie, deve rilevarsi come la società opponente ha sviluppato una difesa dimostratasi del tutto priva di consistenza, tanto che veniva fissata l'udienza di prima comparizione (20/10/2023) a distanza di oltre un anno dalla notifica dell'atto di citazione del 12/09/2022, cui facevano seguito la revoca della procura al primo difensore e la rinuncia alla procura del secondo, che non veniva più sostituito dall'opponente; a ciò si aggiunga il mancato versamento degli oneri dovuti per l'iscrizione a ruolo del giudizio, come attestato dalla Cancelleria con annotazione al fascicolo telematico. Tale condotta integra quanto meno gli estremi della colpa grave, con abuso dello strumento processuale, ai danni della controparte e dello stesso sistema giustizia.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Napoli - XI Sezione civile - definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- conferma il decreto ingiuntivo n. 5758/2022 emesso dal Tribunale di Napoli il 27/07/2022, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- condanna parte opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di giudizio che si liquidano in € 22.457,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese forfettario 15%, VA e Cpa, con attribuzione;
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- condanna parte opponente ex art. 96 c.p.c. al pagamento in favore dell'opposta dell'importo di € 11.228,00, pari alla metà delle spese legali liquidate.
Così deciso in Napoli il 17 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Filippo Peluso
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