Ordinanza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, ordinanza 20/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VITERBO
Il Tribunale di Viterbo - Sez. Civ. - così composto:
dott. Eugenio Maria Turco - Presidente
dott.ssa Francesca Capuzzi - Giudice rel.
dott. Davide Palmieri - Giudice
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
ORDINANZA
nel procedimento n. 2436/2024 r.g. promosso
DA
quale procuratrice di Parte_1 Parte_2 rappresentata e difesa in forza di procura alle liti in calce all'atto di precetto dall'Avv. Matteo Abrignani (C.F.
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale sito in Roma, Piazzale C.F._1
delle Belle Arti n. 8.
Reclamanti
CONTRO
(c.f. ), nata a [...] il [...], residente in [...] C.F._2
Benedetti n. 14, .f. nata a [...] il [...], residente in Controparte_2 C.F._3
Vetralla, Via Croce di Pasquini n. 22, .f. ) nata a [...] il Controparte_3 C.F._4
22.08.1979, residente in [...], rappresentate e difese dall'Avv. Marco
Giuseppe Binetti (C.F. del Foro di Roma ed elettivamente domiciliate presso il suo C.F._5
studio legale in Roma, Via Boezio n.16, giusta procura speciale come da atto separato dall'atto di costituzione.
Reclamati
Premesso che quale mandataria di ha proposto Parte_1 Parte_2 reclamo avverso il provvedimento del 12 dicembre 2024 emesso dal Giudice delle esecuzioni Immobiliari del
Tribunale di Viterbo, con cui è stata disposta la sospensione del processo esecutivo RGN 199/2024 per mancanza di prova della titolarità del credito azionato da parte di e per difetto di legittimazione Pt_2
ad agire di deducendo di aver dimostrato la legittimazione sostanziale di quale Parte_1 Pt_2
cessionaria del credito per cui si agisce esecutivamente, giusta attestazione di Banca Monte dei Paschi di Siena
106 TUB ai fini della legittimazione alla riscossione dei crediti cartolarizzati;
inoltre, la reclamante, in relazione ai motivi proposti con l'istanza di sospensione, ha dedotto la pacifica sussistenza del contratto di mutuo e l'adesione all'accollo da parte del signor a cui consegue Parte_3
il diritto di agire in executivis nei confronti di quest'ultimo, nonché l'irrilevanza, ai fini della sospensione, delle contestazioni relative alla quantificazione degli interessi, eventualmente idonee ad incidere in maniera parziale sull'efficacia del precetto;
i reclamati hanno dedotto la mancanza di prova della cessione del credito in favore di e il difetto di Pt_2
capacità di stare in giudizio della poiché autorizzata a svolgere solo attività di recupero stragiudiziale ex Pt_1 art. 115 TUPS e non anche abilitata alla riscossione del credito, per mancanza di iscrizione all'Albo di cui all'art. 106 TUB e di un contratto di esternalizzazione con il servicer che assicuri l'esercizio dei poteri di controllo da parte del soggetto vigilato;
i reclamati hanno poi dedotto l'inidoneità del contratto di mutuo a fungere da titolo esecutivo, l'estraneità ad esso del signor la totale indeterminatezza del tasso di interesse applicato. CP_4
OSSERVA
Le contestazioni degli odierni reclamati in ordine alla titolarità del credito da parte della si fondano Pt_2 sulla mancata prova dell'avvenuta cessione poiché non si ritiene sufficiente a tal fine nè la pubblicazione dell'avviso di avvenuta cessione in Gazzetta Ufficiale, ove i crediti sono indicati solo genericamente e per macrocategorie, né la comunicazione del 30.10.2024 di Monte dei Pachi di Siena (d'ora in avanti MPS), in quanto documento privo di data certa, autoreferenziale e privo dei dati identificativi del credito;
invero, la giurisprudenza di legittimità distingue nettamente tra l'avviso della cessione e la prova dell'esistenza di essa, ritenendo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione in blocco ex art. 58 del d.lgs.
n. 385 del 1993 un adempimento che esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma non prova l'esistenza del negozio da cui deriva il trasferimento della posizione giuridica soggettiva
(ex multis Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del
05/09/2019; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5997 del 17/03/2006; Sez. 1, Sentenza n. 4116 del 02/03/2016);
in ogni caso, tale prova non è soggetta a particolari vincoli di forma e può essere fornita con qualsiasi mezzo, anche indiziario, che è senza dubbio integrato dalla dichiarazione del creditore cedente dell'avvenuto trasferimento della posizione giuridica soggettiva;
il forte valore indiziario di tale dichiarazione deriva proprio dalla natura del dichiarante che, evidentemente, non ha interesse a manifestare un inesistente trasferimento del proprio diritto in favore di terzi;
pertanto, poiché è incontestato che il contratto di mutuo è stato stipulato con MPS, la dichiarazione rilasciata da quest'ultima in ordine al trasferimento del credito di cui è causa in favore di e in occasione della Pt_2 scissione della stessa Banca creditrice è sufficiente a dimostrare la legittimazione attiva dell'odierna reclamante, a nulla rilevando che tale dichiarazione sia di epoca successiva all'avvenuta cessione, poiché essa non integra la fattispecie costitutiva del negozio, ma costituisce solo l'indizio grave e preciso della sua conclusione;
venendo all'altro motivo di sospensione, il giudice dell'esecuzione ha ritenuto il difetto di legittimazione di alla riscossione dei crediti cartolarizzati accogliendo l'eccezione dei reclamati che hanno evidenziato Pt_1
l'assenza di iscrizione della all'albo ex articolo 106 TUB, essendo società abilitata alla sola riscossione Pt_1 stragiudiziale, con conseguente difetto di operatività dello specifico regime di vigilanza, equivalente a quello delle banche, necessario per operare nel settore;
invero, sebbene la riscossione dei crediti può essere esercitata solo da società iscritte al predetto albo, nella prassi le attività di recupero sono state esternalizzate a società non vigilate e titolari della mera licenza di recupero stragiudiziale ex art. 115 TULPS, tuttavia il collegio ritiene che tale circostanza non precluda l'esperimento dell'azione esecutiva intrapresa;
infatti, secondo la prospettazione dei reclamati il difetto di legittimazione deriverebbe dalla natura imperativa dell'art. 106 TUB e però la Corte di Cassazione, con l'ordinanza numero 7243 del 2024, ha chiarito che non basta la mera afferenza di una norma al settore bancario e la rilevanza economica delle attività bancarie per far assurgere la disposizione alla qualità di norma imperativa, con conseguente nullità dell'atto adottato in sua violazione;
sulla scorta di tale premessa, prosegue il giudice di legittimità con ragionamento pienamente condiviso da questo collegio, deve concludersi che l'art. 106 TUB non ha valenza civilistica, ma meramente amministrativa, essendo la rilevanza pubblicistica del settore bancario riferita al sistema di controlli e poteri esercitati dall'autorità di vigilanza sul titolare del credito, con conseguente impossibilità di ritenere viziati da invalidità derivata gli atti civilistici di cessione e recupero del credito;
la valenza di tali affermazioni, sussistente anche rispetto a quanto previsto dal d.lgs., n. 116 del 2024, non può essere superata dalla mancanza di un contratto di esternalizzazione della riscossione da parte di Pt_2
l'eccezione è del tutto artificiosa poiché la procura speciale conferita da a è sufficiente a Pt_2 Pt_1
configurare quest'ultima quale soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti né la scelta di una determinata forma giuridica (contratto di esternalizzazione piuttosto che procura speciale) è foriera di alcuna nullità derivata o assume specifico rilievo ai fini della violazione di norme che, come si è detto, non hanno valenza imperativa;
parimenti infondata è l'eccezione relativa alla impossibilità del mutuo di fungere da titolo esecutivo, essendo l'erogazione della somma condizionata ai SAL delle opere a cui il mutuo era destinato, poiché dall'atto di erogazione e quietanza del 26 luglio 2002 emerge in maniera incontrovertibile che la somma originariamente pattuita in € 723.039,66 è stata rideterminata in € 387.342,68 e la banca aveva già erogato la somma in eccedenza, tanto da aver ricevuto in restituzione l'importo di € 21.177,15;
neppure è fondata la contestazione relativa all'estraneità al mutuo di ante causa degli odierni Parte_3
reclamati, poiché è versato in atti un atto, sottoscritto da quest'ultimo e da MPS in data 30 dicembre 2011, da cui si evince in modo chiaro che lo stesso cquirente dell'immobile gravato dal mutuo fondiario Pt_3
se lo è accollato e infatti, non avendo pagato n. 4 rate semestrali, ha chiesto e ottenuto dalla Banca di non pagare gli interessi di mora maturati sul capitale residuo;
peraltro, va rilevato che, in allegato al suddetto documento, la banca ha consegnato il nuovo piano di ammortamento cosicché non possono esservi dubbi in merito all'esistenza dell'accollo;
infine, poiché la questione relativa alla corretta determinazione degli interessi viene in rilievo al momento della distribuzione delle somme e, comunque, i reclamati hanno formulato una contestazione generica senza allegare specifici conteggi da cui poter evincere l'errore asseritamente commesso dal creditore, la sospensione della procedura esecutiva va revocata;
le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo:
- accoglie il reclamo e per l'effetto revoca la sospensione della procedura esecutiva RGN 199/2024;
- condanna i reclamati al pagamento delle spese di lite in favore della reclamante e le liquida in € 174 per esborsi ed € 5.224 per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Viterbo nella Camera di Consiglio del 20 marzo 2025.
Il giudice relatore Il presidente
Francesca Capuzzi Eugenio Maria Turco