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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 28/03/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2102 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. STARGIOTTI SIMONETTA (C.F. ) C.F._2
e nato a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_2 C.F._3 patrocinio dell'Avv. STARGIOTTI SIMONETTA ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 16/12/2024 con il quale e Parte_1 Parte_2
hanno proposto domanda congiunta per la disciplina dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei
Per_ confronti dei loro figli e , nati entrambi a Rimini (RN), rispettivamente in data 27.07.2013 e Per_2
27.09.2018, e per le relative questioni economiche;
- dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
- ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 5 -ritenuto che non vi siano ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle seguenti condizioni concordate dai genitori, di cui al ricorso congiunto e di seguito trascritte, dagli stessi confermate nelle note di trattazione scritta, essendo le stesse conformi alla legge e rispondenti agli interessi dei minori:
Quanto all'affidamento e al mantenimento dei figli;
Per_
1. I genitori sono consapevoli che e hanno diritto di mantenere un rapporto equilibrato e Per_2
continuativo, sia con il padre sia con la madre, di ricevere cura ed educazione da parte di entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Per_ Gli stessi danno atto che e hanno un ottimo rapporto con entrambi i genitori, nonché con le Per_2
rispettive famiglie di appartenenza ed intendono garantire loro la piena attuazione del loro diritto alla bigenitorialità, nonché di godere dell'apporto affettivo e della vicinanza delle famiglie d'origine di entrambi.
2. i SInori e concordano di assumere la responsabilità dell'affidamento condiviso di Pt_2 Pt_1
Per_ e i quali continueranno ad avere stabile dimora e residenza, anche ai fini anagrafici, insieme Per_2
alla madre, nell'abitazione familiare di Santarcangelo di Romagna, (RN), via Santarcangelo Bellaria n.
962;
3. I genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale sui figli in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria - quotidiana amministrazione, decisioni che saranno assunte da ciascun genitore nei periodi di permanenza dei figli presso di sé; le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dei figli verranno assunte di comune accordo tra i genitori. In ogni caso i sigg.ri e si terranno reciprocamente e costantemente aggiornati, anche Pt_2 Pt_1 telefonicamente, sulle questioni di maggiore interesse riguardanti la salute, l'istruzione e l'educazione di Per_ e;
Per_2
4. il SI. genitore non collocatario, salvo diversi migliori accordi, potrà vedere e Parte_2
tenere con sé i figli secondo le seguenti concrete modalità:
dalle ore 19.00 circa dal venerdì alla domenica, dopo cena.
- spetterà al SI. andare a prendere e riaccompagnare i figli presso la residenza Parte_2
materna;
- durante le vacanze natalizie, si individuano i seguenti periodi: dalla fine della scuola al 31 dicembre e dal primo gennaio alla ripresa dell'attività scolastica.
pagina 2 di 5 Per_ I genitori terranno con sé e nell'uno ovvero nell'altro periodo, con alternanza per l'anno Per_2
successivo, salvo diverso accordo tra le parti;
- durante le vacanze pasquali, si individuano i seguenti periodi: dalla fine della scuola al giorno di Pasqua
Per_ e dal Lunedì dell'Angelo alla ripresa dell'attività scolastica. I genitori terranno con sé e Per_2
nell'uno ovvero nell'altro periodo, con alternanza per l'anno successivo, salvo diverso accordo tra le parti;
- durante le vacanze scolastiche estive, il SI. potrà tenere con sé i figli per due Parte_2
settimane, anche non continuative, in periodo da concordarsi;
- In ogni caso i periodi di vacanza dei figli con entrambi i genitori dovranno essere dagli stessi preventivamente concordati, fatta salva la possibilità di diversi accordi sulla maggiore durata dei soggiorni e non dovranno confliggere con l'impegno ed il rendimento scolastico dei bambini;
- i compleanni e le ricorrenze dei figli potranno essere festeggiati congiuntamente dalla famiglia;
5. A titolo di contributo di mantenimento dei figli, il SI. Parte_2
-fino alla data del 31.12.2024, è tenuto a corrispondere, entro il 20 di ogni mese sul conto corrente della sig.ra , la somma di € 250,00 (duecentocinquanta) per ogni figlio da rivalutarsi annualmente Pt_1
secondo gli indici ISTAT;
- a far data dal 01.01.2025, il contributo di mantenimento mensile sarà rivisto ed integrato;
- a titolo di arretrati di mantenimento, il SI. si obbliga a versare sul conto corrente della sig.ra Pt_2
l' importo complessivo di €. 1.300,00 in due rate, di corrispondente importo di €.650,00 Parte_1
la prima entro la data del 31.12.2024 e la seconda entro la data del 30.06.2025;
- le spese straordinarie, intendendosi per queste quelle previste dal Protocollo della Corte di Appello di
Bologna, adottato dal Tribunale di Rimini, previamente concordate e documentate fra i genitori, saranno ripartite nella misura del 50 %.
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi.
- La documentazione fiscale dovrà essere intestata ai figli minori ai fini della corretta deducibilità della stessa;
pagina 3 di 5 6 Gli assegni famigliari, gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per le spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole andranno a beneficio della SI.ra
, in virtù della collocazione prevalente dei minori presso di sé; Parte_1
Quanto ai rapporti economici tra i ricorrenti;
7 I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere reciprocamente alcuna richiesta di mantenimento;
danno atto di aver già bonariamente definito ogni questione di carattere economico e patrimoniale e di non aver nulla da pretendere l'uno dall' altra ad alcun titolo, ragione o causa, nessuna esclusa.
8 I SIg.ri e il sig. sono tenuti a comunicarsi reciprocamente eventuali Parte_1 Parte_2
cambi di residenza;
9 I SIg.ri e il sig. si impegnano reciprocamente a mantenere un Parte_1 Parte_2
contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli;
10 I SIg.ri e il sig. prestano fin da ora reciproco consenso / assenso Parte_1 Parte_2 per l'espatrio autorizzando il rilascio e /o rinnovo del passaporto e di altri documenti validi per l'espatrio dei figli minori;
11 Le spese e le competenze legali del presente giudizio saranno interamente compensate tra le parti;
12 I SIg.ri e il sig. si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni Parte_1 Pt_2
che accettano e sottoscrivono.
Visto l'art. 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e gli artt. 337 ter s.s. del codice civile nonché l'473 bis.51. cpc
P.Q.M.
a) dispone che e nell'esercizio della responsabilità Parte_1 Parte_2
Per_ genitoriale nei confronti dei figli e , nati dall'unione, entrambi a Rimini (RN), rispettivamente Per_2
pagina 4 di 5 in data 27.07.2013 e 27.09.2018, si attengano alle condizioni concordi di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte;
b) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 27.03.2025.
Il Presidente Rel.
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. STARGIOTTI SIMONETTA (C.F. ) C.F._2
e nato a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_2 C.F._3 patrocinio dell'Avv. STARGIOTTI SIMONETTA ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 16/12/2024 con il quale e Parte_1 Parte_2
hanno proposto domanda congiunta per la disciplina dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei
Per_ confronti dei loro figli e , nati entrambi a Rimini (RN), rispettivamente in data 27.07.2013 e Per_2
27.09.2018, e per le relative questioni economiche;
- dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
- ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 5 -ritenuto che non vi siano ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle seguenti condizioni concordate dai genitori, di cui al ricorso congiunto e di seguito trascritte, dagli stessi confermate nelle note di trattazione scritta, essendo le stesse conformi alla legge e rispondenti agli interessi dei minori:
Quanto all'affidamento e al mantenimento dei figli;
Per_
1. I genitori sono consapevoli che e hanno diritto di mantenere un rapporto equilibrato e Per_2
continuativo, sia con il padre sia con la madre, di ricevere cura ed educazione da parte di entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Per_ Gli stessi danno atto che e hanno un ottimo rapporto con entrambi i genitori, nonché con le Per_2
rispettive famiglie di appartenenza ed intendono garantire loro la piena attuazione del loro diritto alla bigenitorialità, nonché di godere dell'apporto affettivo e della vicinanza delle famiglie d'origine di entrambi.
2. i SInori e concordano di assumere la responsabilità dell'affidamento condiviso di Pt_2 Pt_1
Per_ e i quali continueranno ad avere stabile dimora e residenza, anche ai fini anagrafici, insieme Per_2
alla madre, nell'abitazione familiare di Santarcangelo di Romagna, (RN), via Santarcangelo Bellaria n.
962;
3. I genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale sui figli in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria - quotidiana amministrazione, decisioni che saranno assunte da ciascun genitore nei periodi di permanenza dei figli presso di sé; le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dei figli verranno assunte di comune accordo tra i genitori. In ogni caso i sigg.ri e si terranno reciprocamente e costantemente aggiornati, anche Pt_2 Pt_1 telefonicamente, sulle questioni di maggiore interesse riguardanti la salute, l'istruzione e l'educazione di Per_ e;
Per_2
4. il SI. genitore non collocatario, salvo diversi migliori accordi, potrà vedere e Parte_2
tenere con sé i figli secondo le seguenti concrete modalità:
dalle ore 19.00 circa dal venerdì alla domenica, dopo cena.
- spetterà al SI. andare a prendere e riaccompagnare i figli presso la residenza Parte_2
materna;
- durante le vacanze natalizie, si individuano i seguenti periodi: dalla fine della scuola al 31 dicembre e dal primo gennaio alla ripresa dell'attività scolastica.
pagina 2 di 5 Per_ I genitori terranno con sé e nell'uno ovvero nell'altro periodo, con alternanza per l'anno Per_2
successivo, salvo diverso accordo tra le parti;
- durante le vacanze pasquali, si individuano i seguenti periodi: dalla fine della scuola al giorno di Pasqua
Per_ e dal Lunedì dell'Angelo alla ripresa dell'attività scolastica. I genitori terranno con sé e Per_2
nell'uno ovvero nell'altro periodo, con alternanza per l'anno successivo, salvo diverso accordo tra le parti;
- durante le vacanze scolastiche estive, il SI. potrà tenere con sé i figli per due Parte_2
settimane, anche non continuative, in periodo da concordarsi;
- In ogni caso i periodi di vacanza dei figli con entrambi i genitori dovranno essere dagli stessi preventivamente concordati, fatta salva la possibilità di diversi accordi sulla maggiore durata dei soggiorni e non dovranno confliggere con l'impegno ed il rendimento scolastico dei bambini;
- i compleanni e le ricorrenze dei figli potranno essere festeggiati congiuntamente dalla famiglia;
5. A titolo di contributo di mantenimento dei figli, il SI. Parte_2
-fino alla data del 31.12.2024, è tenuto a corrispondere, entro il 20 di ogni mese sul conto corrente della sig.ra , la somma di € 250,00 (duecentocinquanta) per ogni figlio da rivalutarsi annualmente Pt_1
secondo gli indici ISTAT;
- a far data dal 01.01.2025, il contributo di mantenimento mensile sarà rivisto ed integrato;
- a titolo di arretrati di mantenimento, il SI. si obbliga a versare sul conto corrente della sig.ra Pt_2
l' importo complessivo di €. 1.300,00 in due rate, di corrispondente importo di €.650,00 Parte_1
la prima entro la data del 31.12.2024 e la seconda entro la data del 30.06.2025;
- le spese straordinarie, intendendosi per queste quelle previste dal Protocollo della Corte di Appello di
Bologna, adottato dal Tribunale di Rimini, previamente concordate e documentate fra i genitori, saranno ripartite nella misura del 50 %.
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi.
- La documentazione fiscale dovrà essere intestata ai figli minori ai fini della corretta deducibilità della stessa;
pagina 3 di 5 6 Gli assegni famigliari, gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per le spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole andranno a beneficio della SI.ra
, in virtù della collocazione prevalente dei minori presso di sé; Parte_1
Quanto ai rapporti economici tra i ricorrenti;
7 I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere reciprocamente alcuna richiesta di mantenimento;
danno atto di aver già bonariamente definito ogni questione di carattere economico e patrimoniale e di non aver nulla da pretendere l'uno dall' altra ad alcun titolo, ragione o causa, nessuna esclusa.
8 I SIg.ri e il sig. sono tenuti a comunicarsi reciprocamente eventuali Parte_1 Parte_2
cambi di residenza;
9 I SIg.ri e il sig. si impegnano reciprocamente a mantenere un Parte_1 Parte_2
contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli;
10 I SIg.ri e il sig. prestano fin da ora reciproco consenso / assenso Parte_1 Parte_2 per l'espatrio autorizzando il rilascio e /o rinnovo del passaporto e di altri documenti validi per l'espatrio dei figli minori;
11 Le spese e le competenze legali del presente giudizio saranno interamente compensate tra le parti;
12 I SIg.ri e il sig. si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni Parte_1 Pt_2
che accettano e sottoscrivono.
Visto l'art. 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e gli artt. 337 ter s.s. del codice civile nonché l'473 bis.51. cpc
P.Q.M.
a) dispone che e nell'esercizio della responsabilità Parte_1 Parte_2
Per_ genitoriale nei confronti dei figli e , nati dall'unione, entrambi a Rimini (RN), rispettivamente Per_2
pagina 4 di 5 in data 27.07.2013 e 27.09.2018, si attengano alle condizioni concordi di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte;
b) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 27.03.2025.
Il Presidente Rel.
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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