Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/03/2025, n. 1514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1514 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la
Rilasciata spedizione in seguente forma esecutiva all'Avv. SSEENNTTEENNZZAA
_____________________________ nella causa iscritta al n. 13701 / 2024 del Ruolo Generale vertente
TRA Parte_1
per (Avv. GULOTTA ANTONIO WALTER)
[...]
_____________________________
ricorrente
___________________________ CONTRO
Il Cancelliere (Avv. COLOMBO MARGHERITA) CP_1
Resistente
A seguito dell'udienza del 21/03/2025 sostituita con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria e il ricorrente ha depositato note di trattazione scritta, esaminate le medesime, ha pronunciato mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l' a corrispondere alla ricorrente le spese di lite che liquida in € CP_1
Tribunale di Palermo sez. Lavoro
◊
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Con ricorso depositato il 26.09.2024, il ricorrente, conveniva in giudizio l' chiedendo che l' fosse condannato al pagamento dei ratei CP_1 CP_2
dell'indennità di accompagnamento, riconosciuta con decreto del Tribunale di
Palermo emesso nel procedimento nr. R.G. 12321/22. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' chiedendo dichiararsi cessata la CP_1
materia del contendere atteso che nelle more aveva provveduto al pagamento delle somme dovute per la prestazione richiesta con compensazione delle spese di lite.
La causa veniva rinviata all'udienza sostituita con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.. Nelle note di trattazione scritta anche il procuratore del ricorrente chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere insistendo tuttavia nella vittoria delle spese atteso che la resistente aveva provveduto a disporre il pagamento solo nelle more del giudizio ( marzo 2025).
Va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere, essendo pacifico che quanto richiesto in ricorso è stato riconosciuto e corrisposto nel corso del giudizio.
Le spese di lite vanno poste a carico della parte resistente, soccombente virtuale,
in quanto la liquidazione è avvenuta dopo il deposito del ricorso.
◊
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite,
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro come in epigrafe
Così deciso in Palermo, all'udienza del 28/03/2025.
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IL GIUDICE
ANNA DIFALCO
Tribunale di Palermo sez. Lavoro