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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 18/08/2025, n. 741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 741 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Rita Cuzzola ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1007 2017 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
PASSALACQUA BIANCA , come da procura in atti. opponente, contro
(c.f. ), Controparte_1 C.F._2
(c.f. ) Controparte_2 C.F._3
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. VENUTO ROSARIO come da procura in atti. opposto, avente ad oggetto: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso diverso.
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, proponeva opposizione al Parte_1
Decreto Ingiuntivo n. 214/2017, emesso dal Tribunale di Barcellona P.G. il 24.04.2017 con il quale era stato ingiunto il pagamento di € 71.400,00 per canoni non corrisposti relativi a due contratti di locazione stipulati tra l'opponente quale conduttore ed i locatori e e chiedeva Controparte_2 Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti domande:
1) In via preliminare, rigettare la richiesta di provvisoria efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 214/2017, oggi opposto, perché radicalmente nullo e/o annullabile, per tutto quanto sin qui esposto ed il grave danno economico che ne deriverebbe all'odierno opponente;
2) Revocare, annullare, o, con qualunque formula rendere inefficace e porre nel nulla il decreto Ingiuntivo opposto, poiché carente dei presupposti per la sua concessione;
3) Ritenere e dichiarare, l'inesistenza del debito del Sig. che nulla deve ai Sigg.ri Parte_1 CP_1
e a fronte di tutte le spese affrontate, anche a far data dagli ultimi contratti di locazione
[...] Controparte_2 sottoscritti nel 2004, pari a circa €. 112.000,00, non avendo mai gli odierni opposti partecipato al pagamento di tutte le spese di ristrutturazione e manutenzione straordinaria affrontate esclusivamente dal conduttore ed essendo, quindi, gli opposti sono privi di un valido titolo per ingiungere alcuna somma, sia con riferimento al contratto di locazione per uso abitativo, che a quello ad uso diverso, meglio specificati in narrativa, dovendo comunque compensarsi l'eventuale credito per canoni scaduti con le somme spese negli immobili locati;
4) Ritenere e dichiarare la non tenutezza al pagamento delle somme inserite nel decreto ingiuntivo opposto pari ad €.
71.400,00, sia con riferimento alla presunta morosità nascente dal mancato pagamento dei canoni di locazione relativi al contratto ad uso abitativo, che per quello ad uso commerciale, per i motivi esposti in narrativa;
5) Conseguentemente, condannare gli opposti alla restituzione di quanto effettivamente pagato dall'opponente per tutti i lavori strutturali eseguiti negli immobili locati e non dovuti, pari a circa €. 112.000,00, da portare in compensazione integrale con la cifra ingiunta dagli opposti pari ad €. 71.400,00 o, comunque, della somma che verrà ritenuta di giustizia dall'On.le Tribunale adito, in relazione a tutte le somme versate e non dovute dall'opponente, a fronte dei contratti di locazione richiamati in atti, tenuto conto anche dei vari acconti versati in contante dal Sig. compensando il Parte_1 dare/avere tra le parti, condannando gli oposti al pagamento a favore dell'opponente, dopo la compensazione, della somma di €. 40.000,00, o di quell'importo che risulterà provato in corso di causa o, comunque, liquidato in via equitativa;
6) Condannare gli opposti al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. 1° e 3° comma, anche d'ufficio, per avere temerariamente richiesto importi non dovuti;
Con ordinanza del 16.10.2018 veniva ammessa l'interrogatorio formale dei Sig.ri Parte_2
e e la prova testimoniale richiesta da parte attrice. Controparte_2
Si costituivano i creditori opposti i quali, eccependo la irritualità della notifica dell'opposizione e, nel merito, contestando le domande avversarie, chiedevano l'accoglimento delle seguenti domande:
1) Preliminalmente disporre la remissione in termini degli opposti per i motivi in premessa detti circa la non regolarità della notificazione dell'atto di opposizione;
2) Sempre in via preliminare , superata la questione sulla regolarità della notificazione dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo , autorizzare la provvisoria esecuzione del D.I. opposto non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione e sussistendo il “ grave pericolo nel ritardo” per come documentato;
3) Sempre ed ancora in via preliminare disporre la sospensione del procedimento disponendo sulla mediazione obbligatoria
e sulla negoziazione assistita;
4) Ancora in via preliminare si richiede la revoca dell'ordinanza istruttoria in quanto le circostanze di prova mirano a provare fatti preclusi dalle norme contrattuali di cui ai due contratti di locazione presupposti;
la CTU ha natura assolutamente esplorativa;
5) Nel merito riconoscere e dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza delle domande a sostegno dell'opposizione a decreto ingiuntivo , confermandolo di conseguenza;
6) Riconoscere e dichiarare la non ripetibilità delle spese eventualmente sostenute dall'opponente in quanto sono regolate dall'art. 4, 8 e 9 dei contratti di locazione presupposti;
7) In via solo meramente subordinata , per l'ipotesi non temuta di accoglimento delle domande di parte opponente ridurre al giusto e provato la richiesta di compensazione sempre nell'ambito del rapporto contrattuale come disciplinato dai contratti di locazione presupposti e compulsando quanto riconosciuto e sottoscritto dall'opponente con la lettera del 14.11.2010 ;
Disposta la mediazione obbligatoria e ordinato il mutamento di rito e rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto perché tardiva, la causa come istruita, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la discussione.
*****
Prima di tutto giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2^ comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della Sentenza
(cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02).
Da ciò deriva che il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere provato, indipendentemente dall'esistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivi (cfr. Cass. 20613/11).
Gli opposti hanno agito in via monitoria per ottenere il pagamento della complessiva somma di €
71.400,00 per canoni non corrisposti.
In seguito alla opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente e tempestivamente notificata, gli stessi opposti si sono costituiti tardivamente, contestando le domande avverse, ma non fornendo prova dell'esistenza del loro credito per il quale hanno ottenuto il decreto ingiuntivo.
A tal proposito è necessario premettere che l'opponente ha proposto tempestiva e regolare opposizione al decreto ingiuntivo, notificandola ritualmente presso l'indirizzo di posta certificata, al difensore domiciliatario, quale risulta nel decreto ingiuntivo stesso e negli elenchi ufficiali.
La costituzione degli opposti, pertanto, è da considerarsi tardiva e in considerazione di ciò tardive sono state ritenute le richieste istruttorie.
Posto che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore opposto assume la veste sostanziale di attore, egli è tenuto a fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto di credito azionato con la procedura monitoria. Nel caso di specie, per i motivi sopra specificati, i creditori opposti non hanno provato in alcun modo i fatti costitutivi della domanda di pagamento avanzata con il ricorso per decreto ingiuntivo contestati con l'opposizione e, di conseguenza, va accolta l'opposizione e va revocato il decreto ingiuntivo opposto.
In merito alla domanda riconvenzionale, formulata dall'opponente, di risarcimento per le spese sostenute in conseguenza delle migliorie da esso effettuate, la stessa non può trovare accoglimento.
E' utile precisare che come migliorie si intendono quelle “trasformazioni o sistemazioni diverse… “ che
“…apportano all'immobile un aumento di valore, accrescendone in modo durevole il godimento, la produttività e la redditività, senza presentare una propria individualità rispetto al bene in cui vanno ad incorporarsi… “ (Cass.
13070/2004).
Secondo l'art. 1592 del Codice Civile, “Salvo disposizioni particolari della legge o degli usi, il conduttore non ha diritto a indennità per i miglioramenti apportati alla cosa locata. Se però vi è stato il consenso del locatore, questi è tenuto a pagare un'indennità corrispondente alla minor somma tra l'importo della spesa e il valore del risultato utile al tempo della riconsegna. Anche nel caso in cui il conduttore non ha diritto a indennità, il valore dei miglioramenti può compensare i deterioramenti che si sono verificati senza colpa grave del conduttore”.
Il diritto del conduttore alla indennità per i miglioramenti della cosa locata presuppone, pertanto, che le relative opere siano state eseguite con il consenso del locatore, e tale consenso, importando cognizione dell'entità, anche economica, e della convenienza delle opere, non può essere implicito, né può desumersi da atti di tolleranza, ma deve concretarsi in una chiara ed inequivoca manifestazione di volontà volta ad approvare le eseguite innovazioni, così che la mera consapevolezza (o la mancata opposizione) del locatore riguardo alle stesse non legittima il conduttore alla richiesta dell'indennizzo (Cass. 2494/
2009; Cass. 5541/ 2012).
Inoltre, nel caso di specie, l'art. 8 del contratto di locazione sottoscritto da entrambe le parti, prevede che qualsiasi modifica ai locali affittati, che non potrà essere tolta senza provocare danni, è consentita solo previo accordo scritto rilasciato dai locatori.
Posto che alcuna prova è stata fornita da parte ricorrente circa il consenso esplicito e posto per iscritto da parte dei proprietari dell'immobile, la domanda non può trovare accoglimento.
Né i lavori indicati possono essere considerati quali lavori di manutenzione straordinaria in quanto, come risulta dal contratto di locazione, i locali sono stati riconosciuti dal conduttore in buono stato di manutenzione e indenni da difetti, si tratterebbe pertanto, invece, di lavori rientranti nelle migliorie sopra indicate.
Per i motivi sopra esposti, la semplice conoscenza o tolleranza del locatore circa la realizzazione dell'opera non è sufficiente ai fini dell'ottenimento della indennità, pertanto nulla è dovuto in relazione ai lavori eseguiti dal conduttore.
Alla luce di quanto sopra, ne deriva che la domanda riconvenzionale viene rigettata.
Le spese del presente giudizio, in conseguenza della reciproca soccombenza, vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando nel giudizio n. 1007 2017 R.G., così provvede: - accoglie la domanda principale di opposizione e revoca il Decreto Ingiuntivo n. 214/2017, emesso dal
Tribunale di Barcellona P.G. il 24.04.2017;
- rigetta la domanda di restituzione delle somme per spese di migliorie, formulata dal ricorrente;
- compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 18/08/2025 .
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maria Rita Cuzzola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Rita Cuzzola ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1007 2017 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
PASSALACQUA BIANCA , come da procura in atti. opponente, contro
(c.f. ), Controparte_1 C.F._2
(c.f. ) Controparte_2 C.F._3
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. VENUTO ROSARIO come da procura in atti. opposto, avente ad oggetto: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso diverso.
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, proponeva opposizione al Parte_1
Decreto Ingiuntivo n. 214/2017, emesso dal Tribunale di Barcellona P.G. il 24.04.2017 con il quale era stato ingiunto il pagamento di € 71.400,00 per canoni non corrisposti relativi a due contratti di locazione stipulati tra l'opponente quale conduttore ed i locatori e e chiedeva Controparte_2 Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti domande:
1) In via preliminare, rigettare la richiesta di provvisoria efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 214/2017, oggi opposto, perché radicalmente nullo e/o annullabile, per tutto quanto sin qui esposto ed il grave danno economico che ne deriverebbe all'odierno opponente;
2) Revocare, annullare, o, con qualunque formula rendere inefficace e porre nel nulla il decreto Ingiuntivo opposto, poiché carente dei presupposti per la sua concessione;
3) Ritenere e dichiarare, l'inesistenza del debito del Sig. che nulla deve ai Sigg.ri Parte_1 CP_1
e a fronte di tutte le spese affrontate, anche a far data dagli ultimi contratti di locazione
[...] Controparte_2 sottoscritti nel 2004, pari a circa €. 112.000,00, non avendo mai gli odierni opposti partecipato al pagamento di tutte le spese di ristrutturazione e manutenzione straordinaria affrontate esclusivamente dal conduttore ed essendo, quindi, gli opposti sono privi di un valido titolo per ingiungere alcuna somma, sia con riferimento al contratto di locazione per uso abitativo, che a quello ad uso diverso, meglio specificati in narrativa, dovendo comunque compensarsi l'eventuale credito per canoni scaduti con le somme spese negli immobili locati;
4) Ritenere e dichiarare la non tenutezza al pagamento delle somme inserite nel decreto ingiuntivo opposto pari ad €.
71.400,00, sia con riferimento alla presunta morosità nascente dal mancato pagamento dei canoni di locazione relativi al contratto ad uso abitativo, che per quello ad uso commerciale, per i motivi esposti in narrativa;
5) Conseguentemente, condannare gli opposti alla restituzione di quanto effettivamente pagato dall'opponente per tutti i lavori strutturali eseguiti negli immobili locati e non dovuti, pari a circa €. 112.000,00, da portare in compensazione integrale con la cifra ingiunta dagli opposti pari ad €. 71.400,00 o, comunque, della somma che verrà ritenuta di giustizia dall'On.le Tribunale adito, in relazione a tutte le somme versate e non dovute dall'opponente, a fronte dei contratti di locazione richiamati in atti, tenuto conto anche dei vari acconti versati in contante dal Sig. compensando il Parte_1 dare/avere tra le parti, condannando gli oposti al pagamento a favore dell'opponente, dopo la compensazione, della somma di €. 40.000,00, o di quell'importo che risulterà provato in corso di causa o, comunque, liquidato in via equitativa;
6) Condannare gli opposti al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. 1° e 3° comma, anche d'ufficio, per avere temerariamente richiesto importi non dovuti;
Con ordinanza del 16.10.2018 veniva ammessa l'interrogatorio formale dei Sig.ri Parte_2
e e la prova testimoniale richiesta da parte attrice. Controparte_2
Si costituivano i creditori opposti i quali, eccependo la irritualità della notifica dell'opposizione e, nel merito, contestando le domande avversarie, chiedevano l'accoglimento delle seguenti domande:
1) Preliminalmente disporre la remissione in termini degli opposti per i motivi in premessa detti circa la non regolarità della notificazione dell'atto di opposizione;
2) Sempre in via preliminare , superata la questione sulla regolarità della notificazione dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo , autorizzare la provvisoria esecuzione del D.I. opposto non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione e sussistendo il “ grave pericolo nel ritardo” per come documentato;
3) Sempre ed ancora in via preliminare disporre la sospensione del procedimento disponendo sulla mediazione obbligatoria
e sulla negoziazione assistita;
4) Ancora in via preliminare si richiede la revoca dell'ordinanza istruttoria in quanto le circostanze di prova mirano a provare fatti preclusi dalle norme contrattuali di cui ai due contratti di locazione presupposti;
la CTU ha natura assolutamente esplorativa;
5) Nel merito riconoscere e dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza delle domande a sostegno dell'opposizione a decreto ingiuntivo , confermandolo di conseguenza;
6) Riconoscere e dichiarare la non ripetibilità delle spese eventualmente sostenute dall'opponente in quanto sono regolate dall'art. 4, 8 e 9 dei contratti di locazione presupposti;
7) In via solo meramente subordinata , per l'ipotesi non temuta di accoglimento delle domande di parte opponente ridurre al giusto e provato la richiesta di compensazione sempre nell'ambito del rapporto contrattuale come disciplinato dai contratti di locazione presupposti e compulsando quanto riconosciuto e sottoscritto dall'opponente con la lettera del 14.11.2010 ;
Disposta la mediazione obbligatoria e ordinato il mutamento di rito e rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto perché tardiva, la causa come istruita, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la discussione.
*****
Prima di tutto giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2^ comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della Sentenza
(cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02).
Da ciò deriva che il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere provato, indipendentemente dall'esistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivi (cfr. Cass. 20613/11).
Gli opposti hanno agito in via monitoria per ottenere il pagamento della complessiva somma di €
71.400,00 per canoni non corrisposti.
In seguito alla opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente e tempestivamente notificata, gli stessi opposti si sono costituiti tardivamente, contestando le domande avverse, ma non fornendo prova dell'esistenza del loro credito per il quale hanno ottenuto il decreto ingiuntivo.
A tal proposito è necessario premettere che l'opponente ha proposto tempestiva e regolare opposizione al decreto ingiuntivo, notificandola ritualmente presso l'indirizzo di posta certificata, al difensore domiciliatario, quale risulta nel decreto ingiuntivo stesso e negli elenchi ufficiali.
La costituzione degli opposti, pertanto, è da considerarsi tardiva e in considerazione di ciò tardive sono state ritenute le richieste istruttorie.
Posto che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore opposto assume la veste sostanziale di attore, egli è tenuto a fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto di credito azionato con la procedura monitoria. Nel caso di specie, per i motivi sopra specificati, i creditori opposti non hanno provato in alcun modo i fatti costitutivi della domanda di pagamento avanzata con il ricorso per decreto ingiuntivo contestati con l'opposizione e, di conseguenza, va accolta l'opposizione e va revocato il decreto ingiuntivo opposto.
In merito alla domanda riconvenzionale, formulata dall'opponente, di risarcimento per le spese sostenute in conseguenza delle migliorie da esso effettuate, la stessa non può trovare accoglimento.
E' utile precisare che come migliorie si intendono quelle “trasformazioni o sistemazioni diverse… “ che
“…apportano all'immobile un aumento di valore, accrescendone in modo durevole il godimento, la produttività e la redditività, senza presentare una propria individualità rispetto al bene in cui vanno ad incorporarsi… “ (Cass.
13070/2004).
Secondo l'art. 1592 del Codice Civile, “Salvo disposizioni particolari della legge o degli usi, il conduttore non ha diritto a indennità per i miglioramenti apportati alla cosa locata. Se però vi è stato il consenso del locatore, questi è tenuto a pagare un'indennità corrispondente alla minor somma tra l'importo della spesa e il valore del risultato utile al tempo della riconsegna. Anche nel caso in cui il conduttore non ha diritto a indennità, il valore dei miglioramenti può compensare i deterioramenti che si sono verificati senza colpa grave del conduttore”.
Il diritto del conduttore alla indennità per i miglioramenti della cosa locata presuppone, pertanto, che le relative opere siano state eseguite con il consenso del locatore, e tale consenso, importando cognizione dell'entità, anche economica, e della convenienza delle opere, non può essere implicito, né può desumersi da atti di tolleranza, ma deve concretarsi in una chiara ed inequivoca manifestazione di volontà volta ad approvare le eseguite innovazioni, così che la mera consapevolezza (o la mancata opposizione) del locatore riguardo alle stesse non legittima il conduttore alla richiesta dell'indennizzo (Cass. 2494/
2009; Cass. 5541/ 2012).
Inoltre, nel caso di specie, l'art. 8 del contratto di locazione sottoscritto da entrambe le parti, prevede che qualsiasi modifica ai locali affittati, che non potrà essere tolta senza provocare danni, è consentita solo previo accordo scritto rilasciato dai locatori.
Posto che alcuna prova è stata fornita da parte ricorrente circa il consenso esplicito e posto per iscritto da parte dei proprietari dell'immobile, la domanda non può trovare accoglimento.
Né i lavori indicati possono essere considerati quali lavori di manutenzione straordinaria in quanto, come risulta dal contratto di locazione, i locali sono stati riconosciuti dal conduttore in buono stato di manutenzione e indenni da difetti, si tratterebbe pertanto, invece, di lavori rientranti nelle migliorie sopra indicate.
Per i motivi sopra esposti, la semplice conoscenza o tolleranza del locatore circa la realizzazione dell'opera non è sufficiente ai fini dell'ottenimento della indennità, pertanto nulla è dovuto in relazione ai lavori eseguiti dal conduttore.
Alla luce di quanto sopra, ne deriva che la domanda riconvenzionale viene rigettata.
Le spese del presente giudizio, in conseguenza della reciproca soccombenza, vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando nel giudizio n. 1007 2017 R.G., così provvede: - accoglie la domanda principale di opposizione e revoca il Decreto Ingiuntivo n. 214/2017, emesso dal
Tribunale di Barcellona P.G. il 24.04.2017;
- rigetta la domanda di restituzione delle somme per spese di migliorie, formulata dal ricorrente;
- compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 18/08/2025 .
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maria Rita Cuzzola