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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/06/2025, n. 2187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2187 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. 5804/2025 V .G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MI
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 12.05.2025 da
1) Parte_1 nato/a: MI (MI) cittadino/a: CP_1
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], VIA FONTANELLI ACHILLE n. 10 con l'Avv. MERIGGI ALESSANDRA presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) CP_2 nato/a: (POLONIA) C.F._2 cittadino/a: POLACCA
Cod. Fisc. C.F._3 residente in [...], VIA BAVENO n. 2 con l'Avv. GRASSINI MARTINA presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano (MI)
(anno 2006 atto n. 1560 reg. 01 parte 1)
☑ separati consensualmente con verbale in data 13.03.2023 omologato con decreto del 20.03.2023 con i seguenti figli: nato il [...], . Persona_1 CP_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12.05.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1)RESIDENZA / COLLOCAMENTO DEL FIGLIO
- il figlio continua a risiedere con la madre presso l'abitazione assegnata alla stessa Per_1
(di proprietà del padre) sita in Milano (MI), Via Baveno n. 2;
2) Controparte_3
- sceglierà liberamente quanto tempo trascorrere con il padre, mettendosi d'accordo Per_1
direttamente con lui nel rispetto degli impegni precedentemente assunti, delle attività organizzate e dell'attività di studio;
- il sig. deve considerarsi legittimato a formulare ogni più opportuna richiesta, sia alla Pt_1 sig.ra sia al figlio , in merito all'andamento scolastico/universitario di CP_2 Per_1 quest'ultimo.
3)MANTENIMENTO DEL FIGLIO
- Il sig. contribuirà al mantenimento del figlio a mezzo del Parte_1 Per_1 pagamento della somma mensile di € 807,00 da corrispondersi in via anticipata alla sig.ra
[...]
entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente CP_2
intestato alla stessa, Iban [...];
- il pagamento della somma di cui sopra avrà decorrenza a partire dal mese successivo al deposito del presente ricorso;
- la somma verrà rivalutata annualmente, solo in aumento, secondo gli indici Istat, con decorrenza dall'anno successivo al deposito del presente ricorso;
Quanto alle spese straordinarie:
- I genitori gestiranno le comunicazioni afferenti alle spese straordinarie a mezzo e-mail, ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
Sig. Sig.ra Pt_1 Email_1 CP_2 Email_2 con l'impegno di entrambi i ricorrenti di comunicarsi tempestivamente qualsiasi variazione riguardante i suddetti indirizzi e-mail;
- le spese straordinarie, sia che richiedano il preventivo accordo sia che non lo richiedano, si intendono ripartite tra le parti nella misura del 70% a carico del padre e nella misura del 30%
a carico alla madre, queste saranno rimborsate al genitore anticipatario entro 15 giorni dalla consegna della relativa documentazione giustificativa, la quale dovrà essere inviata all'altro genitore entro 30 giorni dall'esborso;
- per quanto concerne le spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di un messaggio propositivo ed esplicativo dell'altro genitore dovrà, eventualmente, manifestare il proprio dissenso alla richiesta entro 10 giorni dalla stessa;
in mancanza il silenzio verrà considerato come consenso alla richiesta;
- fermo restando quanto sopra previsto, le spese straordinarie saranno regolamentate secondo le seguenti modalità:
o Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal SSN;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante o dallo specialista anche se non coperti dal SSN;
o Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche (es. apparecchio dentale) e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal SSN ovvero previsti dal SSN ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
o Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale scolastico di inizio anno;
d) assicurazione scolastica;
e) fondo cassa richiesto dalla scuola;
f) trasferte scolastiche senza pernottamento;
g) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
o Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) trasferte scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione / master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
o Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)
campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali;
o Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (compresi i costi di noleggio, spese per iscrizioni a gare e tornei, etc ...); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, etc…); e) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi;
f) vacanze/viaggi senza i genitori;
h) dotazione informatica (pc, tablet e cellulare).
***
I ricorrenti convengono inoltre che la detrazione fiscale per le spese afferenti il figlio Per_1
verrà effettuata nella misura del 50% ciascuno.
4)ULTERIORI RAPPORTI TRA I CONIUGI
- I coniugi confermano di essere autonomi e titolari di un proprio reddito e di non avere nulla da pretendere o richiedere uno nei confronti dell'altro a titolo di mantenimento.
- Le parti confermano che quanto disposto in separazione in favore della Sig.ra CP_2
è stato puntualmente eseguito.
5)SPESE DI LITE
- I compensi professionali e le spese vive di cui al presente ricorso si intendono compensati fra le parti.
- Il costo del contributo unificato verrà equamente ripartito nella misura del 50% fra le parti e quindi rimborsato alla parte che ha affrontato la relativa spesa entro e non oltre il termine di
5 giorni dalla richiesta.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Milano (MI) in data 15.09.2006 tra e Parte_1 CP_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 4.6.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MI
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 12.05.2025 da
1) Parte_1 nato/a: MI (MI) cittadino/a: CP_1
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], VIA FONTANELLI ACHILLE n. 10 con l'Avv. MERIGGI ALESSANDRA presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) CP_2 nato/a: (POLONIA) C.F._2 cittadino/a: POLACCA
Cod. Fisc. C.F._3 residente in [...], VIA BAVENO n. 2 con l'Avv. GRASSINI MARTINA presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano (MI)
(anno 2006 atto n. 1560 reg. 01 parte 1)
☑ separati consensualmente con verbale in data 13.03.2023 omologato con decreto del 20.03.2023 con i seguenti figli: nato il [...], . Persona_1 CP_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12.05.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1)RESIDENZA / COLLOCAMENTO DEL FIGLIO
- il figlio continua a risiedere con la madre presso l'abitazione assegnata alla stessa Per_1
(di proprietà del padre) sita in Milano (MI), Via Baveno n. 2;
2) Controparte_3
- sceglierà liberamente quanto tempo trascorrere con il padre, mettendosi d'accordo Per_1
direttamente con lui nel rispetto degli impegni precedentemente assunti, delle attività organizzate e dell'attività di studio;
- il sig. deve considerarsi legittimato a formulare ogni più opportuna richiesta, sia alla Pt_1 sig.ra sia al figlio , in merito all'andamento scolastico/universitario di CP_2 Per_1 quest'ultimo.
3)MANTENIMENTO DEL FIGLIO
- Il sig. contribuirà al mantenimento del figlio a mezzo del Parte_1 Per_1 pagamento della somma mensile di € 807,00 da corrispondersi in via anticipata alla sig.ra
[...]
entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente CP_2
intestato alla stessa, Iban [...];
- il pagamento della somma di cui sopra avrà decorrenza a partire dal mese successivo al deposito del presente ricorso;
- la somma verrà rivalutata annualmente, solo in aumento, secondo gli indici Istat, con decorrenza dall'anno successivo al deposito del presente ricorso;
Quanto alle spese straordinarie:
- I genitori gestiranno le comunicazioni afferenti alle spese straordinarie a mezzo e-mail, ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
Sig. Sig.ra Pt_1 Email_1 CP_2 Email_2 con l'impegno di entrambi i ricorrenti di comunicarsi tempestivamente qualsiasi variazione riguardante i suddetti indirizzi e-mail;
- le spese straordinarie, sia che richiedano il preventivo accordo sia che non lo richiedano, si intendono ripartite tra le parti nella misura del 70% a carico del padre e nella misura del 30%
a carico alla madre, queste saranno rimborsate al genitore anticipatario entro 15 giorni dalla consegna della relativa documentazione giustificativa, la quale dovrà essere inviata all'altro genitore entro 30 giorni dall'esborso;
- per quanto concerne le spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di un messaggio propositivo ed esplicativo dell'altro genitore dovrà, eventualmente, manifestare il proprio dissenso alla richiesta entro 10 giorni dalla stessa;
in mancanza il silenzio verrà considerato come consenso alla richiesta;
- fermo restando quanto sopra previsto, le spese straordinarie saranno regolamentate secondo le seguenti modalità:
o Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal SSN;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante o dallo specialista anche se non coperti dal SSN;
o Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche (es. apparecchio dentale) e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal SSN ovvero previsti dal SSN ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
o Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale scolastico di inizio anno;
d) assicurazione scolastica;
e) fondo cassa richiesto dalla scuola;
f) trasferte scolastiche senza pernottamento;
g) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
o Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) trasferte scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione / master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
o Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)
campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali;
o Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (compresi i costi di noleggio, spese per iscrizioni a gare e tornei, etc ...); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, etc…); e) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi;
f) vacanze/viaggi senza i genitori;
h) dotazione informatica (pc, tablet e cellulare).
***
I ricorrenti convengono inoltre che la detrazione fiscale per le spese afferenti il figlio Per_1
verrà effettuata nella misura del 50% ciascuno.
4)ULTERIORI RAPPORTI TRA I CONIUGI
- I coniugi confermano di essere autonomi e titolari di un proprio reddito e di non avere nulla da pretendere o richiedere uno nei confronti dell'altro a titolo di mantenimento.
- Le parti confermano che quanto disposto in separazione in favore della Sig.ra CP_2
è stato puntualmente eseguito.
5)SPESE DI LITE
- I compensi professionali e le spese vive di cui al presente ricorso si intendono compensati fra le parti.
- Il costo del contributo unificato verrà equamente ripartito nella misura del 50% fra le parti e quindi rimborsato alla parte che ha affrontato la relativa spesa entro e non oltre il termine di
5 giorni dalla richiesta.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Milano (MI) in data 15.09.2006 tra e Parte_1 CP_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 4.6.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG