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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/08/2025, n. 2445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2445 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
N. 5394/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Gabriella Perrone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5394/2019 promossa da:
(C.F. ) in persona del legale rappresentante Parte_1 C.F._1 pro tempore, con l'avv MILLEFIORI TOMMASO;
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con l'avv. PADULA DIEGO;
OPPOSTO
A cui è riunito il giudizio rgn 4331/2020 promosso da
(C.F. ) in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_2 pro tempore, con l'avv MILLEFIORI TOMMASO;
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con l'avv. PADULA DIEGO;
MOTIVAZIONE
pagina 1 di 6 Il spiegava opposizione avverso il decreto ing. n. 808/2019 del Parte_1
02.04.2019 (su ric. iscritto al n. 2650/2019 r.g.), con il quale codesto Tribunale ingiungeva al
[...]
“di pagare … la somma di € 30764,07”, corrispondente alla rivalsa delle prime Parte_1 quattro rate di rimborso I.V.A. e interessi moratori, oltre alle spese della procedura” :
A sostegno dell'opposizione deduceva che erroneamente l'impresa aveva aderito al P.V.C. del
21.03.2017 elevato dalla Guardia di Finanza, con cui si era rilevata, rispetto alle fatture emesse in favore del per lavori di riqualificazione energetica ed efficientamento energetico presso Pt_1 immobili aventi destinazioni d'uso quali scuole e palazzi comunali, l'erronea applicazione dell'Iva al
10% in luogo di quella ritenuta dovuta del 20%, e ciò senza notiziare esso comune.
Riteneva, infatti, che l'Iva da applicarsi ai lavori posti a fondamento delle fatture fosse stata correttamente determinata in ragione della tipologia di interventi eseguiti sicché non sussistevano i presupposti per l'applicazione dell'iva nella maggiore misura del 22%, con conseguente inopponibilità ad esso dell'adesione al PVC della Guardia di Finanza ed insussistenza dell'opposto del diritto di avvalersi del disposto di cui all'art. 60, co. 7, d.P.R. n. 633/1972, ai sensi del quale “Il contribuente ha diritto di rivalersi … della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento … nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell'imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi”
Con separato giudizio, poi riunito al presente, il spiegava opposizione, Parte_1 per le medesime ragioni, avverso il decreto ing. n. 995/2020 del 18.05.2020 (su ric. iscritto al n.
3097/2020 r.g.), con il quale il Tribunale ingiungeva al “di pagare … la Parte_1 somma di € 31122,60”, corrispondente alla rivalsa delle ulteriori quattro rate di rimborso I.V.A. e interessi moratori, oltre alle sese della procedura
Concludeva chiedendo accertarsi e dichiararsi l'esatta applicazione dell'iva nella misura del 10%, con revoca dei decreti ingiuntivi opposti, in subordine condannarsi l'opposta al risarcimento del danno nella misura pari all'incremento per la maggiore iva applicata avendo essa opposta, con l'omessa contestazione all'PVC, causato un danno ingiusto ad esso comune
Si costituiva nei due giudizi parte opposta insistendo nelle proprie pretese
Nel corso del giudizio veniva espletata ctu
All'udienza dl 09.11.2023 le parti precisavano le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate i atti e la causa veniva riservata per la decisione con concessione dei termini ex art 190 c.p.c
Tanto premesso si osserva quanto segue pagina 2 di 6 Punto controverso del presente giudizio è la misura dell'iva da applicarsi ai lavori eseguiti dalla opposta in favore del in ragione delle fatture n. 176/2013, n. 213/2013, n. 65/2014, n. 78/2014, Pt_1
n. 120/2014, n. 121/2014, n. 168/2014, n. 230/2014, n 34/2015 e n. 109/2015, nonché note di credito n.
4/2014 e n. 5/2014, per un imponibile complessivo di €. 986.978,38 con iva calcolata al 10% per €
98.697,83.
L'art.127-duodecies) della Tabella A parte III allegata al DPR 26/10/1972, n. 633 prevede l'applicazione dell'aliquota Iva ridotta del 10% per le “prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 31, primo comma, lettera
b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, agli edifici di edilizia residenziale pubblica”
L'art. 127-quaterdecies della Tabella A parte III allegata al DPR 26/10/1972, n. 633 prevede l'applicazione dell'aliquota Iva ridotta del 10% anche per le “prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione di cui al n. 127-undecies) e alla realizzazione degli interventi di recupero di cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo”.
L'art 31 L 457/1978 individua i cd “interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente” suddividendoli in :
a) interventi di manutenzione ordinaria ( “quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
”)
b) interventi di manutenzione straordinaria, ( “le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
”)
c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, ( “quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili.
Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;”) pagina 3 di 6 d) interventi di ristrutturazione edilizia, (“quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto
o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;
”)
e) interventi di ristrutturazione urbanistica, (“quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.”)
In sostanza, ai fini di interesse, risultano assoggettati al regime agevolato dell'iva al 10% i lavori di manutenzione straordinaria di cui all'art 31 lett b L 457/1978 se riferiti agli edifici di edilizia residenziale pubblica e gli interventi di recupero di cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo.
Le tipologie di interventi di recupero del patrimonio edilizio definite dall'art. 31 della legge
457/1978 sono state sostanzialmente trasfuse e recepite dall'art. 3, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), che ha riorganizzato le definizioni degli interventi edilizi, mantenendo le stesse categorie previste dalla normativa precedente sicchè, oggi, il riferimento all'art 31 deve intendersi effettuato all'art 3, medesime categorie, del d.P.R. n.
380/2001 (in tal senso anche la la risposta dell'Agenzia delle Entrate all'interpello n.49/2019 e, più di recente, la risposta all'interpello n. 390 del 23 settembre 2020 in cui l'Agenzia delle Entrate si è così espressa: “il citato articolo 31, lettere c), d) ed e), della legge n. 457 del 1978, cui rinvia la predetta Tabella, è stato trasfuso nell'articolo 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (recante il Testo
Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e, pertanto, rappresenta attualmente la normativa di riferimento per l'individuazione delle diverse tipologie di interventi agevolati”)
Ai fini della controversia che ci occupa occorre verificare se gli interventi realizzati possano rientrare tra quelli, suindicati, per i quali soli è prevista l'aliquota agevolata del 10% nei limiti del richiamo effettuato dall'art 127 duodecies e quaterdecies .
All'esito dell'esame della documentazione in atti, della perizia di variante acquisita in data 18/03/2021
e degli elaborati tecnici relativi agli interventi realizzati acquisiti nel corso della ctu, il nominato ctu, a mezzo di ausiliario a tanto autorizzato, ha accertato che gli interventi realizzati dalla parte opposta siano da annoverarsi tra gli interventi di ristrutturazione edilizia, come tali assoggettati al regime iva agevolato del 10%. Sono stati, infatti, realizzati lavori che hanno importato una significativa modifica pagina 4 di 6 dei prospetti “alterando l'originaria fisionomia dell'edifico scolastico” ( vedasi , ad esempio pareti verdi, nuova centrale, aumento dell'altezza del parapetto, pensiline fotovoltaiche) … “L'area esterna risulta completamente trasformata dagli interventi previsti in progetto, in particolare dalla realizzazione della serra didattica, dello stagno didattico e delle pensiline fotovoltaiche. La copertura dell'edificio è stata attrezzata mediante la realizzazione delle pensiline fotovoltaiche dotate di panche e tavoli, insieme ad una serie di camminamenti per agevolare gli spostamenti all'interno del tetto- giardino, al fine di dotare l'edificio di nuovi spazi per la didattica assegnando così un nuovo utilizzo alla copertura stessa. La realizzazione dello stagno didattico e della serra didattica hanno attribuito anche a parte dell'area esterna una particolare destinazione didattica” dotando “ dotato l'edificio scolastico di nuovi impianti”
In sostanza, dai rilievi tecnici svolti dal ctu in ragione dei documenti in atti, risultano essere stati posti in essere, dalla parte opposta, interventi “. per la riqualificazione energetica della Scuola Primaria di
Minervino di Lecce consistenti in un insieme sistematico di opere che hanno modificato l'aspetto dell'edificio, realizzato nuovi spazi per la didattica sulla copertura e sull'area esterna e dotato
l'edificio scolastico di nuovi impianti. Pertanto i lavori eseguiti dall Controparte_2
[.
riqualificazione energetica sono riconducibili alla tipologia degli “Interventi di ristrutturazione edilizia” così definiti all'art. 3, comma 1, lett. d) del DPR 380/2001.( ripropositivo, ai fini che ci occupano, dell'art 31 lett d) della legge n. 457 del 1978).
Proprio il rilievo all'insieme sistematico di opere importanti la modifica dell'aspetto dell'edificio, se pur alcune opere, atomisticamente intese si sarebbero potute qualificare di “straordinaria manutenzione” ( vedi all4 alla ctu, pag 3), ha consentito al ctu di qualificare le opere realizzate come
“interventi di ristrutturazione edilizia” escludendone l'inquadramento nella categoria di cui all'art 31 lett b) per le quali non vi è luogo all'applicazione dell'iva agevolata salvo che non afferiscano a edifici di edilizia residenziale pubblica, tale non essendo la scuola.
Correttamente, pertanto, è stata applicata, e fatturata, l'iva al 10% in ragione del disposto dell'art L'art. 127-quaterdecies della Tabella A parte III allegata al DPR 26/10/1972, n. 633.
In ragione di ciò l'opposizione va accolta, con conseguente revoca dei due decreti opposti, insussistendo l'obbligo del pagamento dell'iva in misura ordinaria ed il conseguente diritto Cont dell'opposto a rivalersi per la differenza pagata all stante l'irrilevanza ed inopponibilità del rapporto tributario ( peraltro non accertato in sede giudiziaria) a quello privatistico intercorso tra le parti. Parte opposta va, altresì, condannata alla restituzione di quanto nelle more corrisposto dal a seguito della originaria concessione della provvisoria Pt_1 pagina 5 di 6 Le spese di lite, al pari di quelle di ctu, si compensano tra le parti in ragione dell'elevata indagine tecnica sottesa all'accertamento delle posizioni controverse.
Ptm
Revoca il decreto ing. n. 808/2019 del 02.04.2019 (su ric. iscritto al n. 2650/2019 r.g.) ed il decreto ing.
n. 995/2020 del 18.05.2020 (su ric. iscritto al n. 3097/2020 r.g.), con condanna della parte opposta alla restituzione all'opponente di quanto medio tempore pagato in ragione dei due decreti ingiuntivi.
Spese di lite e di ctu compensate
Lecce, 27 agosto 2025
Il Giudice
Dott. Maria Gabriella Perrone
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Gabriella Perrone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5394/2019 promossa da:
(C.F. ) in persona del legale rappresentante Parte_1 C.F._1 pro tempore, con l'avv MILLEFIORI TOMMASO;
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con l'avv. PADULA DIEGO;
OPPOSTO
A cui è riunito il giudizio rgn 4331/2020 promosso da
(C.F. ) in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_2 pro tempore, con l'avv MILLEFIORI TOMMASO;
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con l'avv. PADULA DIEGO;
MOTIVAZIONE
pagina 1 di 6 Il spiegava opposizione avverso il decreto ing. n. 808/2019 del Parte_1
02.04.2019 (su ric. iscritto al n. 2650/2019 r.g.), con il quale codesto Tribunale ingiungeva al
[...]
“di pagare … la somma di € 30764,07”, corrispondente alla rivalsa delle prime Parte_1 quattro rate di rimborso I.V.A. e interessi moratori, oltre alle spese della procedura” :
A sostegno dell'opposizione deduceva che erroneamente l'impresa aveva aderito al P.V.C. del
21.03.2017 elevato dalla Guardia di Finanza, con cui si era rilevata, rispetto alle fatture emesse in favore del per lavori di riqualificazione energetica ed efficientamento energetico presso Pt_1 immobili aventi destinazioni d'uso quali scuole e palazzi comunali, l'erronea applicazione dell'Iva al
10% in luogo di quella ritenuta dovuta del 20%, e ciò senza notiziare esso comune.
Riteneva, infatti, che l'Iva da applicarsi ai lavori posti a fondamento delle fatture fosse stata correttamente determinata in ragione della tipologia di interventi eseguiti sicché non sussistevano i presupposti per l'applicazione dell'iva nella maggiore misura del 22%, con conseguente inopponibilità ad esso dell'adesione al PVC della Guardia di Finanza ed insussistenza dell'opposto del diritto di avvalersi del disposto di cui all'art. 60, co. 7, d.P.R. n. 633/1972, ai sensi del quale “Il contribuente ha diritto di rivalersi … della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento … nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell'imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi”
Con separato giudizio, poi riunito al presente, il spiegava opposizione, Parte_1 per le medesime ragioni, avverso il decreto ing. n. 995/2020 del 18.05.2020 (su ric. iscritto al n.
3097/2020 r.g.), con il quale il Tribunale ingiungeva al “di pagare … la Parte_1 somma di € 31122,60”, corrispondente alla rivalsa delle ulteriori quattro rate di rimborso I.V.A. e interessi moratori, oltre alle sese della procedura
Concludeva chiedendo accertarsi e dichiararsi l'esatta applicazione dell'iva nella misura del 10%, con revoca dei decreti ingiuntivi opposti, in subordine condannarsi l'opposta al risarcimento del danno nella misura pari all'incremento per la maggiore iva applicata avendo essa opposta, con l'omessa contestazione all'PVC, causato un danno ingiusto ad esso comune
Si costituiva nei due giudizi parte opposta insistendo nelle proprie pretese
Nel corso del giudizio veniva espletata ctu
All'udienza dl 09.11.2023 le parti precisavano le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate i atti e la causa veniva riservata per la decisione con concessione dei termini ex art 190 c.p.c
Tanto premesso si osserva quanto segue pagina 2 di 6 Punto controverso del presente giudizio è la misura dell'iva da applicarsi ai lavori eseguiti dalla opposta in favore del in ragione delle fatture n. 176/2013, n. 213/2013, n. 65/2014, n. 78/2014, Pt_1
n. 120/2014, n. 121/2014, n. 168/2014, n. 230/2014, n 34/2015 e n. 109/2015, nonché note di credito n.
4/2014 e n. 5/2014, per un imponibile complessivo di €. 986.978,38 con iva calcolata al 10% per €
98.697,83.
L'art.127-duodecies) della Tabella A parte III allegata al DPR 26/10/1972, n. 633 prevede l'applicazione dell'aliquota Iva ridotta del 10% per le “prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 31, primo comma, lettera
b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, agli edifici di edilizia residenziale pubblica”
L'art. 127-quaterdecies della Tabella A parte III allegata al DPR 26/10/1972, n. 633 prevede l'applicazione dell'aliquota Iva ridotta del 10% anche per le “prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione di cui al n. 127-undecies) e alla realizzazione degli interventi di recupero di cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo”.
L'art 31 L 457/1978 individua i cd “interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente” suddividendoli in :
a) interventi di manutenzione ordinaria ( “quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
”)
b) interventi di manutenzione straordinaria, ( “le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
”)
c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, ( “quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili.
Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;”) pagina 3 di 6 d) interventi di ristrutturazione edilizia, (“quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto
o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;
”)
e) interventi di ristrutturazione urbanistica, (“quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.”)
In sostanza, ai fini di interesse, risultano assoggettati al regime agevolato dell'iva al 10% i lavori di manutenzione straordinaria di cui all'art 31 lett b L 457/1978 se riferiti agli edifici di edilizia residenziale pubblica e gli interventi di recupero di cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo.
Le tipologie di interventi di recupero del patrimonio edilizio definite dall'art. 31 della legge
457/1978 sono state sostanzialmente trasfuse e recepite dall'art. 3, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), che ha riorganizzato le definizioni degli interventi edilizi, mantenendo le stesse categorie previste dalla normativa precedente sicchè, oggi, il riferimento all'art 31 deve intendersi effettuato all'art 3, medesime categorie, del d.P.R. n.
380/2001 (in tal senso anche la la risposta dell'Agenzia delle Entrate all'interpello n.49/2019 e, più di recente, la risposta all'interpello n. 390 del 23 settembre 2020 in cui l'Agenzia delle Entrate si è così espressa: “il citato articolo 31, lettere c), d) ed e), della legge n. 457 del 1978, cui rinvia la predetta Tabella, è stato trasfuso nell'articolo 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (recante il Testo
Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e, pertanto, rappresenta attualmente la normativa di riferimento per l'individuazione delle diverse tipologie di interventi agevolati”)
Ai fini della controversia che ci occupa occorre verificare se gli interventi realizzati possano rientrare tra quelli, suindicati, per i quali soli è prevista l'aliquota agevolata del 10% nei limiti del richiamo effettuato dall'art 127 duodecies e quaterdecies .
All'esito dell'esame della documentazione in atti, della perizia di variante acquisita in data 18/03/2021
e degli elaborati tecnici relativi agli interventi realizzati acquisiti nel corso della ctu, il nominato ctu, a mezzo di ausiliario a tanto autorizzato, ha accertato che gli interventi realizzati dalla parte opposta siano da annoverarsi tra gli interventi di ristrutturazione edilizia, come tali assoggettati al regime iva agevolato del 10%. Sono stati, infatti, realizzati lavori che hanno importato una significativa modifica pagina 4 di 6 dei prospetti “alterando l'originaria fisionomia dell'edifico scolastico” ( vedasi , ad esempio pareti verdi, nuova centrale, aumento dell'altezza del parapetto, pensiline fotovoltaiche) … “L'area esterna risulta completamente trasformata dagli interventi previsti in progetto, in particolare dalla realizzazione della serra didattica, dello stagno didattico e delle pensiline fotovoltaiche. La copertura dell'edificio è stata attrezzata mediante la realizzazione delle pensiline fotovoltaiche dotate di panche e tavoli, insieme ad una serie di camminamenti per agevolare gli spostamenti all'interno del tetto- giardino, al fine di dotare l'edificio di nuovi spazi per la didattica assegnando così un nuovo utilizzo alla copertura stessa. La realizzazione dello stagno didattico e della serra didattica hanno attribuito anche a parte dell'area esterna una particolare destinazione didattica” dotando “ dotato l'edificio scolastico di nuovi impianti”
In sostanza, dai rilievi tecnici svolti dal ctu in ragione dei documenti in atti, risultano essere stati posti in essere, dalla parte opposta, interventi “. per la riqualificazione energetica della Scuola Primaria di
Minervino di Lecce consistenti in un insieme sistematico di opere che hanno modificato l'aspetto dell'edificio, realizzato nuovi spazi per la didattica sulla copertura e sull'area esterna e dotato
l'edificio scolastico di nuovi impianti. Pertanto i lavori eseguiti dall Controparte_2
[.
riqualificazione energetica sono riconducibili alla tipologia degli “Interventi di ristrutturazione edilizia” così definiti all'art. 3, comma 1, lett. d) del DPR 380/2001.( ripropositivo, ai fini che ci occupano, dell'art 31 lett d) della legge n. 457 del 1978).
Proprio il rilievo all'insieme sistematico di opere importanti la modifica dell'aspetto dell'edificio, se pur alcune opere, atomisticamente intese si sarebbero potute qualificare di “straordinaria manutenzione” ( vedi all4 alla ctu, pag 3), ha consentito al ctu di qualificare le opere realizzate come
“interventi di ristrutturazione edilizia” escludendone l'inquadramento nella categoria di cui all'art 31 lett b) per le quali non vi è luogo all'applicazione dell'iva agevolata salvo che non afferiscano a edifici di edilizia residenziale pubblica, tale non essendo la scuola.
Correttamente, pertanto, è stata applicata, e fatturata, l'iva al 10% in ragione del disposto dell'art L'art. 127-quaterdecies della Tabella A parte III allegata al DPR 26/10/1972, n. 633.
In ragione di ciò l'opposizione va accolta, con conseguente revoca dei due decreti opposti, insussistendo l'obbligo del pagamento dell'iva in misura ordinaria ed il conseguente diritto Cont dell'opposto a rivalersi per la differenza pagata all stante l'irrilevanza ed inopponibilità del rapporto tributario ( peraltro non accertato in sede giudiziaria) a quello privatistico intercorso tra le parti. Parte opposta va, altresì, condannata alla restituzione di quanto nelle more corrisposto dal a seguito della originaria concessione della provvisoria Pt_1 pagina 5 di 6 Le spese di lite, al pari di quelle di ctu, si compensano tra le parti in ragione dell'elevata indagine tecnica sottesa all'accertamento delle posizioni controverse.
Ptm
Revoca il decreto ing. n. 808/2019 del 02.04.2019 (su ric. iscritto al n. 2650/2019 r.g.) ed il decreto ing.
n. 995/2020 del 18.05.2020 (su ric. iscritto al n. 3097/2020 r.g.), con condanna della parte opposta alla restituzione all'opponente di quanto medio tempore pagato in ragione dei due decreti ingiuntivi.
Spese di lite e di ctu compensate
Lecce, 27 agosto 2025
Il Giudice
Dott. Maria Gabriella Perrone
pagina 6 di 6