Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 26/03/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Grosseto
Sezione Lavoro
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 26 marzo 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/2008, nella causa civile iscritta al n. 318 del Ruolo Generale
Affari Lavoro dell'anno 2024, vertente
TRA
, (C.F.: nata a [...] il Parte_1 C.F._1
28.08.1956 e residente in [...], elettivamente domiciliata in Grosseto Via Piave n° 7, presso e nello studio dell'Avv. Domenico Finamore, che la rappresenta e difende giusta delega in atti telematici.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1
domiciliato in Grosseto, alla via Mameli, n. 13, rappresentato e difeso dall'Avv.
Maria Elena MANCUSO SEVERINI, in virtù di mandato generale alle liti.
CONVENUTO
OGGETTO: malattia professionale.
Ricorrente: “Voglia il Tribunale di Grosseto, in funzione di Giudice del lavoro,
riconoscere che a seguito dell'infortunio occorso alla signora Parte_1
il giorno 21.11.2020, alla medesima è conseguita, una inabilità permanente intesa come menomazione all'integrità psico-fisica ai sensi e per gli effetti del
D.Lgs. n. 38 del 23.2.2000;conseguentemente tenuto conto delle preesistenze riconosciute da (limitazione funzionale del tratto cervicale 2%) accertare e CP_1
dichiarare che alla medesima, è conseguito, un ulteriore grado di menomazione pari al 18% e, comunque, in percentuale minima indennizzabile (con conseguente rivalutazione del danno complessivo da determinare tenendo presente l'odierna patologia) sotto il profilo del danno biologico (o menomazione all'integrità psicofisica) ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 38 del
23.2.2000, salva la diversa misura, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia;
per l'effetto:
- accogliere la domanda e condannare l' in persona del legale CP_1
rappresentante pro-tempore, alla corresponsione in favore dell'istante delle relative indennità, in rendita o capitale, nella misura di legge e con le maggiorazioni dovute, dal dì del dovuto con interessi legali e la rivalutazione monetaria sul capitale o sui ratei arretrati e scaduti sino al saldo effettivo, nei limiti della L. n. 412/91;
- condannare l' al pagamento delle spese, dei compensi per l'attività CP_1
giudiziaria svolta, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Convenuto: "Voglia il Giudice adito, contrariis reiectis:
- respingere il ricorso, così come specificato, perché infondato in fatto d in diritto;
Pag. 2 di 10 - spese e competenze del giudizio come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato l'11.4.2024, ha esposto (i) di Parte_1
essere pensionata, all'epoca dei fatti collaboratrice scolastica presso la scuola
Primaria di Bagno di Gavorrano, Istituto comprensivo G. Pascoli di Gavorrano;
(ii) che nel novembre 2020, mentre era in servizio, aveva contratto il virus
COVID-19 e (iii) che in data 25.11.2020 aveva presentato all' domanda di CP_1 riconoscimento dell'infortunio sul lavoro ma l'Istituto l'aveva rigettata anche a seguito di opposizione ex art. 104 T.U.
Chiedeva, quindi, che fosse giudizialmente accertato il proprio diritto all'indennizzo per danno biologico in rapporto a una invalidità del 18% ovvero a quella diversa, maggiore o minore risultante all'esito del giudizio, e così condannato l' alla corresponsione delle prestazioni previste dalla legge, CP_1
tenendo altresì conto di un danno preesistente pari al 2%.
2. L'Istituto, costituitosi in giudizio, richiamando gli accertamenti compiuti in sede amministrativa, ha chiesto il rigetto della domanda essendo essa infondata nel merito.
3. Veniva espletata CTU medica e all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa mediante sentenza di cui è stata data integrale lettura.
***
4. La domanda è infondata.
Il C.T.U. nominato dr. visitata la ricorrente ed esaminata la Persona_1
documentazione prodotta, ha così argomentato e concluso:
“La sig.a nel novembre 2020 contraeva infezione da Sars Covid 2 per Parte_1
cui si rendeva necessario ricovero dal 25 (giorno di positività all'infezione) al 27 novembre presso l'OBI del PS dell'ospedale di Grossewto per poi essere trasferita
Pag. 3 di 10 presso una struttura alberghiera covid in prossimità di Principina Mare. Qui rimaneva per tutto il periodo di isolamento, definito dal dipartimento della
Prevenzione della Asl Toscana sudest, che terminava il giorno 30.12.24.
La ritiene di aver contratto l'infezione virale durante la sua attività Parte_1
lavorativa di collaboratrice scolastica nella scuola R.Fucini di Bagno di
Gavorrano.
A fronte della domanda di riconoscimento di infortunio lavorativo, l' CP_1
rifiutava il riconoscimento ritenendo l'infezione come malattia comune. Anche a seguito di collegiale medica l'Istituto persisteva nel suo giudizio negativo.
Come possiamo stabilire se esiste un nesso causale fra lavoro dell'assicurata e la contrazione dell'infezione da covid.
L'epoca in cui la ha contratto la malattia infettiva era caratterizzata Parte_1
dalla pandemia virale (in data 8.3.20 è iniziato il lock down, in data 11.3.20 la ha dichiarato lo stato pandemico ed il 5 maggio 23 è stato dichiarata cessata la pandemia). Affermare con certezza che un soggetto possa aver contratto il virus in un determinato luogo è sicuramente difficile (ad eccezione dei casi di personale sanitario a costante contatto con soggetti infetti). Tuttavia nel caso della è necessario valutare alcuni aspetti che emergono dagli Parte_2
atti:
1- la positività alla infezione al Sars-Covid 2 è certificata attraverso il tampone orofaringeo del 25.11.20.
2-Nel plesso scolastico in cui la la sig.a presta servizio si sono verificati due Pt_3
casi di positività covid 19 tra il personale collaboratore scolastico. Il primo con inizio 26.10.20 e fine il 23.11.20, il secondo con inizio dal 30.10.20 e fine il
23.11.20, un altro caso fra il personale docente con inizio dal 17.11.20 e fine il
Pag. 4 di 10 17.12.20. La direzione scolastica afferma che “ comunque non è venuta in contatto con l'interessata”.
3-Il SINDACO del Comune di Gavorrano con ordinanza N. 83 del 27-11- 2020, disponeva “...la Parte_4
per il perdurare della fase di emergenza epidemiologica da COVID, la recrudescenza dei casi di contagio….ordina la chiusura del 28 novembre fino al 7 dicembre 2020 compreso..”.
Da quanto sopra riportato è ben difficile sostenere che nel plesso scolastico dove prestava la propria opera la non esistesse una emergenza Parte_1
epidemiologica con recrudescenza dei contagi (come affermato dal Sindaco), pertanto pare plausibile che la L. possa essere venuta in contatto con il virus proprio in ambiente lavorativo.
L' con la circolare n° 13 del 3 aprile 20 così si esprimeva “...Nell'attuale CP_1
situazione pandemica, l'ambito della tutela riguarda innanzitutto gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico. Per tali operatori vige, quindi, la presunzione semplice di origine professionale, considerata appunto la elevatissima probabilità che gli operatori sanitari vengano a contatto con il nuovo coronavirus.
(* )A una condizione di elevato rischio di contagio possono essere ricondotte anche altre attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l'utenza…..”.
Per inciso si ricordi che secondo l' l'infezione da SARS-CoV-2 contratta in CP_1
ambito lavorativo è equiparata a un infortunio sul lavoro, come stabilito dal
Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, noto come "Decreto Cura Italia".
Pag. 5 di 10 Ovviamente se l'origine professionale del contagio, non è nota o non è provata, si fonderà su presunzioni semplici e comunque sull'accertamento rigoroso dei fatti e sulla verifica di indizi precisi . Pertanto oltre alla documentazione medica rilasciata ai fini della certificazione di malattia deve ritenersi utile, ai fini del riconoscimento di infortunio sul lavoro, la storia lavorativa del soggetto. Tale certificazione dovrà essere supportata dal quegli elementi che, forniti dal lavoratore e/o dal datore di lavoro, potranno far comprendere la relazione causale fra lavoro ed infezione.
Tale nesso per alcune categorie di lavoratori si basa sulla presunzione di esposizione professionale, motivata ovviamente dalla rischiosità specifica del lavoro svolto.
Nel caso della pur trovandoci di fronte ad una diffusione rilevante della Parte_1
infezione da coronavirus tanto da potersi riconoscere la possibilità di contrarre l'infezione stessa in qualsiasi momento ed in ogni luogo, non si può negare che la frequentazione di ambienti affollati, non permanentemente ventilati quali sono le scuole può aver rappresentato un momento di elevato rischio per la possibilità di contrarre malattie infettive a trasmissione aerea quale è il
Coronavirus.
Questa condizione pare poter rappresentarsi nella fattispecie prevista dal secondo capoverso della precedente circolare.(*)
Ritengo pertanto che dalla descrizione della situazione ambientale in cui si è trovata a lavorare la L. possa individuarsi una relazione causale fra lavoro e infezione virale venendosi quindi a configurare la realtà dell'infortunio lavorativo.
Pag. 6 di 10 Verifichiamo quindi quali possano essere le conseguenze permanenti derivanti dalla infezione da Covid.
La ed il suo medico di parte affermano che la stessa presenta alvo Parte_1
alterno, con episodi ricorrenti di diarrea, astenia, addominalgia, dolori ossei diffusi.
I clinici definiscono con il termine "long COVID" una serie di sintomi persistenti che possono durare settimane mesi e/o anni dopo una infezione virale da Sars
Covid 2, tanto che il soggetto che ne risulta affetto può continuare ad avvertire sintomi che variano notevolmente e possono interessare diversi organi e apparati del corpo umano. Ad esempio i sintomi più comuni includono: affaticamento cronico, difficoltà di concentrazione e problemi di memoria, difficoltà respiratorie, dolori articolari e muscolari, disturbi dell'alvo , disturbi del sonno, ansia, mal di testa.
La nel corso delle operazioni di CTU ha riferito che da quando ha avuto Parte_1
l'infezione covid ha cominciato a soffrire di diarrea con 3-4 episodi mattutini, aerofagia, episodi ceflalagici non continui con localizzazione all'occhio dx ed alla tempia omolaterale fino alla regione temporo occipitale;
dolori osteoarticolari ed astenia che non sa se riferire alla fibromialgia.
Per quanto riguarda i disturbi dell'alvo che la perizianda riferisce consistere in episodi diarroici mattutini ed aerofagia si deve necessariamente sottolineare che tra i documenti sanitari visionati, ad eccezione della relazione medico legale del dott. e di un esame del 01.2.21 finalizzato alla ricerca di , Per_2 Per_3
salmonella e Campylobacter nelle feci (risultato negativo), non si repertano accertamenti strumentali e/o visite specialistiche volte ad indagare i motivi e gli eventuali rimedi terapeutici per i sintomi riferiti. E' lecito ritenere che nel caso in
Pag. 7 di 10 cui una sintomatologia, quale quella riferita dalla L., risulti essere particolarmente invadente e disagevole si cerchi di indagare in maniera approfondita le probabili cause della stessa. Nel caso specifico non pare esservi un approccio diagnostico atto ad esplorare la sintomatologia enterica.
Il consulente di parte, mediante pregevole scritto, riporta quanto viene descritto in letteratura riguardo alla sindrome “long covid” ma è fuori dubbio che in mancanza agli atti di notizie sanitarie che confermino la presenza post covid della patologia intestinale è difficoltoso poter ascrivere i disturbi dell'alvo alla pregressa infezione.
Da far presente che la sig.a per sua ammissione, è affetta da molto Parte_1
tempo da “fibromialgia”. Questa è una patologia particolarmente complessa, che colpisce in misura percentualmente prevalente il sesso femminile, caratterizzata da dolore muscolo scheletrico diffuso con rigidità muscolare, talora associato a una varietà di sintomi come affaticamento, disturbi del sonno, cefalea e segni somatici quali sindrome dell'intestino irritabile, ansia e depressione.
Per quanto concerne i disturbi dell'alvo nella fibromialgia si riportano di seguito due dei numerosi riferimenti bibliografici riguardanti l'argomento:
Fibromyalgia and Irritable Bowel Syndrome Interaction: A Possible Role for Gut
Microbiota and Gut-Brain Axis.
, , , , , , CP_3 CP_4 CP_5 CP_6 CP_7 CP_8
, , , CP_9 CP_10 CP_11 CP_12 CP_13 CP_14 [...]
2023 Jun 13;11(6):1701. doi: CP_15
.PMID: 37371796 Free PMC article. Review. Email_1
Pag. 8 di 10 Fibromyalgia (FM) is a serious chronic pain syndrome, characterised by muscle and joint stiffness, insomnia, fatigue, mood disorders, cognitive dysfunction, anxiety, depression and intestinal irritability. Irritable Bowel Syndrome (IBS) shares m …”
Fibromyalgia and Irritable Bowel Syndrome in Female Pelvic Pain.
, .Semin Reprod Med. 2018 Mar;
36(2):136-142. doi: CP_16 CP_17
. Epub 2018 Dec 19.PMID: 30566979 Review. NumeroDiPatente_1
Fibromyalgia and irritable bowel syndrome are common disorders which often coexist in women with chronic pelvic pain. ...Given the higher prevalence of fibromyalgia and irritable bowel syndrome in women with chronic pelvic pain..”.
Risulta essere evidente che la sintomatologia riferita dalla L. è caratteristica, anche se non esclusiva, della “fibromialgia” ed a fronte di tale condizione non è agevole ricondurre al post covid il quadro dei disturbi gastroenterici.
Nell'ambito della fibromialgia possiamo individuare anche gli altri sintomi che caratterizzano il “long covid” sopra descritto ( i dolori articolari, l'insonnia,
l'ansia etc.).
In definitiva se da un lato non si può disconoscere che, con elevata probabilità, la sig.a abbia contratto il covid in occasione di lavoro, non è possibile Parte_1
individuare con adeguata certezza che i sintomi da lei lamentati siano riconducibili alla sindrome “long covid” o piuttosto ad una patologia cronica di cui ella risulta essere affetta: la ”fibromialgia”.
Le risultanze della CTU medica appaiono pienamente condivisibili, essendo l'espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità,
Pag. 9 di 10 ivi compresi quelli sollevati dai consulenti di entrambe le parti, ai quali, peraltro, il CTU ha esaurientemente replicato.
La domanda deve essere quindi rigettata.
5. Irripetibili sono le spese di lite da parte dell' , tenuto conto della CP_1
dichiarazione contenuta nel ricorso introduttivo, dalla quale risultano soddisfatti i requisiti richiesti dall'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di consulenza, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, con ricorso depositato l'11.4.2024 nei confronti dell Parte_1 CP_1
disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda;
- dichiara irripetibili dall' le spese di lite;
CP_1
- pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica CP_1
d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Grosseto, 26 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Grosso
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