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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 364/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
GI OS, Giudice monocratico in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4677/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20250002179381117642878 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6447/2025 depositato il 29/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato dinanzi a questa Corte, Ricorrente_1 proponeva opposizione contro l'intimazione di pagamento n. 20250002179381117642878, notificatagli dalla Rti Abaco spa-Municipia spa in data 10 settembre 2025, deducendo la carente motivazione dell'atto impugnato, l'omessa notifica degli atti presupposti e la conseguente prescrizione della pretesa impositiva.
Si costituiva la società Rti Abaco spa-Municipia spa eccependo l'incompetenza per territorio, deducendo l'inammissibilità del ricorso e in subordine contestandone la fondatezza.
La causa era decisa all'udienza del 22 dicembre 2025.
La causa era decisa all'udienza del 22 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile, poiché doveva essere proposto dinanzi alla Corte di Giustizia di primo grado di
Napoli.
Infatti, l'art. 4 del d.lgs. n. 546 del 1992, prevede che le Corti di giustizia tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'art.53 del d.lgs. n. 446 del 1997 che hanno sede nella loro circoscrizione.
La competenza per territorio è, pertanto, così individuata:
1. per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 446 del 1997, sono competenti le Corti di Giustizia tributaria di primo grado nella cui circoscrizione i primi hanno la sede;
2. per le controversie proposte nei confronti di articolazioni dell'Agenzia delle Entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, sono competenti le Corti nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso.
Alla luce dei principi sopra enunciati, deve essere dichiarata l'incompetenza per territorio della adita Corte di Giustizia Tributaria di primo grado poiché, nella fattispecie in esame, l'Ente impositore (Regione Campania) ha sede in Napoli e l'Agente incaricato dalla riscossione ha sede in Trento al di fuori della competenza territoriale di questa Corte. In via alternativa dinanzi a ciascuna di tali Corte il contribuente potrà riassumere la causa, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda, entro il termine di sei mesi dalla comunicazione della presente decisione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario della parte resistente.
P.Q.M.
IL GIUDICE MONOCRATICO DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA PARTE
RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE LIQUIDATE IN EURO 700,00 OLTRE ACCESSORI DA DISTRARSI A FAVORE DELL' AVVOCATO Difensore_2.
Salerno, 22 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Rosaria Giordano
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
GI OS, Giudice monocratico in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4677/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20250002179381117642878 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6447/2025 depositato il 29/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato dinanzi a questa Corte, Ricorrente_1 proponeva opposizione contro l'intimazione di pagamento n. 20250002179381117642878, notificatagli dalla Rti Abaco spa-Municipia spa in data 10 settembre 2025, deducendo la carente motivazione dell'atto impugnato, l'omessa notifica degli atti presupposti e la conseguente prescrizione della pretesa impositiva.
Si costituiva la società Rti Abaco spa-Municipia spa eccependo l'incompetenza per territorio, deducendo l'inammissibilità del ricorso e in subordine contestandone la fondatezza.
La causa era decisa all'udienza del 22 dicembre 2025.
La causa era decisa all'udienza del 22 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile, poiché doveva essere proposto dinanzi alla Corte di Giustizia di primo grado di
Napoli.
Infatti, l'art. 4 del d.lgs. n. 546 del 1992, prevede che le Corti di giustizia tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'art.53 del d.lgs. n. 446 del 1997 che hanno sede nella loro circoscrizione.
La competenza per territorio è, pertanto, così individuata:
1. per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 446 del 1997, sono competenti le Corti di Giustizia tributaria di primo grado nella cui circoscrizione i primi hanno la sede;
2. per le controversie proposte nei confronti di articolazioni dell'Agenzia delle Entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, sono competenti le Corti nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso.
Alla luce dei principi sopra enunciati, deve essere dichiarata l'incompetenza per territorio della adita Corte di Giustizia Tributaria di primo grado poiché, nella fattispecie in esame, l'Ente impositore (Regione Campania) ha sede in Napoli e l'Agente incaricato dalla riscossione ha sede in Trento al di fuori della competenza territoriale di questa Corte. In via alternativa dinanzi a ciascuna di tali Corte il contribuente potrà riassumere la causa, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda, entro il termine di sei mesi dalla comunicazione della presente decisione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario della parte resistente.
P.Q.M.
IL GIUDICE MONOCRATICO DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA PARTE
RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE LIQUIDATE IN EURO 700,00 OLTRE ACCESSORI DA DISTRARSI A FAVORE DELL' AVVOCATO Difensore_2.
Salerno, 22 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Rosaria Giordano