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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 18/07/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. procedimento unitario 76-1//2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VI
Sezione Prima Civile
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITATO
Il Tribunale composto dai seguenti Magistrati:
Dott. ER RI presidente
Dott. AE UN giudice relatore
Dott. Francesco Rocca giudice sentito il giudice relatore in camera di consiglio;
visto il ricorso proposto da
(P.I. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 SAMUELE FAZZOLARI e domicilio eletto in INDIRIZZO TELEMATICO presso il difensore;
ricorrente affinché sia aperta la liquidazione controllata del patrimonio di
(C.F. ), Persona_1 C.F._1 debitore non costituito
***** Part letta la domanda del creditore , volta ad ottenere la liquidazione dei beni di
[...]
, Per_2 rilevato:
- che non risultano proposte domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII,
- che i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII appaiono soddisfatti,
- che il debitore (i) rientra tra i soggetti che possono accedere alla procedura di liquidazione controllata ex art. art. 2, comma 1, lett. c), CCII, in quanto “non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”, e (i) ha maturato, per lo meno nei confronti dell'istanze, un debito superiore a € 50.000,00,
- che lo stato di insolvenza in cui versa emerge dai fatti dedotti in ricorso e/o dalla documentazione allegata – ai quali, sul punto si fa integrale rinvio – nonché, in particolare, dall'entità del credito precettato in virtù di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo (€ 132.640,21) (1), dal fallimento dei plurimi tentativi di recupero coattivo dello stesso (2) e dalla persistente assenza di una plausibile giustificazione dell'inadempimento lamentato, stante la mancata costituzione dell'interessato, sebbene regolarmente intimato a partecipare al e/o a comparire nel presente procedimento,
PQM
1. dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di
(C.F. ); Persona_1 C.F._1
2. nomina, quale giudice delegato alla procedura, la dott. AE UN;
3. nomina ai sensi dell'art. 270, comma 2, CCII, liquidatore della procedura il dott.
il quale, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente Controparte_1 sentenza, deve aggiornare l'elenco creditori e titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione a cui deve notificare la sentenza stessa e, entro 90 giorni dall'apertura della presente procedura, deve predisporre l'inventario dei beni e il programma di liquidazione, ai sensi dell'art. 272 CCII;
4. ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
5. assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII, affinché predisponga lo stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
6. ordina la consegna o il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
7. riserva la determinazione della somma non compresa nella liquidazione ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII all'esito del deposito di un parere motivato del liquidatore, demandandola al giudice delegato;
8. dispone che, ai sensi degli artt. 270, quinto comma, e 150 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata può essere iniziata sui beni compresi nella procedura, salva la possibilità del liquidatore di subentrare nella procedura esecutiva ai sensi dell'art. 216, decimo comma, CCII;
(1) Cfr. docc. 1 – 2 ric. (2) Cfr. docc. 3 – 14 ric.
9. a precisazione di quanto sopra, invita il liquidatore a motivare dettagliatamente l'istanza di non subentro nell'esecuzione individuale eventualmente già pendente e, una volta ottenuta l'autorizzazione del giudice al non subentro, ad attivarsi, anche tramite il debitore, affinché la stessa sia dichiarata improcedibile;
10. evidenzia la non opponibilità alla procedura di liquidazione dei contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto, della pensione e delle operazioni di prestito su pegno;
11. ordina la trascrizione della presente sentenza, a cura del liquidatore, con riferimento ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
12. precisa che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione;
13. precisa che, indipendentemente da quanto previsto nel ricorso per l'apertura della presente procedura, le vendite sono effettuate con procedure competitive, trattandosi di principio inderogabile;
14. precisa che il compenso dovuto al Professionista incaricato dall'OCC e al liquidatore è, a mente del D.M. n. 202/2014:
a. unitario (anche quando le figure non coincidono);
b. calcolato in base all'attivo realizzato e al passivo accertato;
c. ridotto dal 15% al 40% rispetto ai parametri previsti per le procedure concorsuali maggiori;
d. liquidato dal giudice, ai sensi dell'art. 275, comma terzo, CCII, al termine della liquidazione, se approvato il rendiconto, salvo eventuali acconti, e pagato alla chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276, secondo comma, CCII;
15. invita il liquidatore a riferire al giudice sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali e, al termine delle operazioni, a presentare il rendiconto della gestione che deve essere approvato dal giudice ai sensi dell'art. 275, terzo comma, CCII – la cui esecuzione deve essere autorizzata dal giudice ai sensi dell'art. 275, quinto comma, CCII e attuata mediante il mandato di pagamento – e l'istanza per la chiusura della procedura;
16. dispone che il liquidatore apra un conto corrente intestato alla procedura e che tutti i pagamenti effettuati dal conto corrente intestato alla procedura siano eseguiti previa autorizzazione ed emissione del mandato di pagamento emesso da parte del giudice;
17. raccomanda al liquidatore di verificare se le comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII, sono state eseguite e, in caso contrario, di provvedervi al più presto;
18. dispone che il liquidatore curi la pubblicazione della presente sentenza nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale, previa interlocuzione con l'attuale gestore del sito (procedure in materia di sovraindebitamento) o, nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, presso il registro delle imprese;
19. autorizza fin d'ora il pagamento di tutto quanto annotato nel foglio notizie (ex campione civile), dell'iva, di un gestionale scelto dal liquidatore, del servizio di fatturazione elettronica e di posta elettronica certificata per tutta la durata della procedura, invitando il liquidatore a depositare i modelli fiscali di pagamento e le fatture con attestazione di pagamento per il visto del giudice delegato;
20. dispone che il liquidatore notifichi la presente sentenza ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Si comunichi.
Pavia, 16/07/2025.
Il giudice estensore
AE UN Il presidente
ER RI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VI
Sezione Prima Civile
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITATO
Il Tribunale composto dai seguenti Magistrati:
Dott. ER RI presidente
Dott. AE UN giudice relatore
Dott. Francesco Rocca giudice sentito il giudice relatore in camera di consiglio;
visto il ricorso proposto da
(P.I. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 SAMUELE FAZZOLARI e domicilio eletto in INDIRIZZO TELEMATICO presso il difensore;
ricorrente affinché sia aperta la liquidazione controllata del patrimonio di
(C.F. ), Persona_1 C.F._1 debitore non costituito
***** Part letta la domanda del creditore , volta ad ottenere la liquidazione dei beni di
[...]
, Per_2 rilevato:
- che non risultano proposte domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII,
- che i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII appaiono soddisfatti,
- che il debitore (i) rientra tra i soggetti che possono accedere alla procedura di liquidazione controllata ex art. art. 2, comma 1, lett. c), CCII, in quanto “non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”, e (i) ha maturato, per lo meno nei confronti dell'istanze, un debito superiore a € 50.000,00,
- che lo stato di insolvenza in cui versa emerge dai fatti dedotti in ricorso e/o dalla documentazione allegata – ai quali, sul punto si fa integrale rinvio – nonché, in particolare, dall'entità del credito precettato in virtù di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo (€ 132.640,21) (1), dal fallimento dei plurimi tentativi di recupero coattivo dello stesso (2) e dalla persistente assenza di una plausibile giustificazione dell'inadempimento lamentato, stante la mancata costituzione dell'interessato, sebbene regolarmente intimato a partecipare al e/o a comparire nel presente procedimento,
PQM
1. dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di
(C.F. ); Persona_1 C.F._1
2. nomina, quale giudice delegato alla procedura, la dott. AE UN;
3. nomina ai sensi dell'art. 270, comma 2, CCII, liquidatore della procedura il dott.
il quale, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente Controparte_1 sentenza, deve aggiornare l'elenco creditori e titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione a cui deve notificare la sentenza stessa e, entro 90 giorni dall'apertura della presente procedura, deve predisporre l'inventario dei beni e il programma di liquidazione, ai sensi dell'art. 272 CCII;
4. ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
5. assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII, affinché predisponga lo stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
6. ordina la consegna o il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
7. riserva la determinazione della somma non compresa nella liquidazione ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII all'esito del deposito di un parere motivato del liquidatore, demandandola al giudice delegato;
8. dispone che, ai sensi degli artt. 270, quinto comma, e 150 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata può essere iniziata sui beni compresi nella procedura, salva la possibilità del liquidatore di subentrare nella procedura esecutiva ai sensi dell'art. 216, decimo comma, CCII;
(1) Cfr. docc. 1 – 2 ric. (2) Cfr. docc. 3 – 14 ric.
9. a precisazione di quanto sopra, invita il liquidatore a motivare dettagliatamente l'istanza di non subentro nell'esecuzione individuale eventualmente già pendente e, una volta ottenuta l'autorizzazione del giudice al non subentro, ad attivarsi, anche tramite il debitore, affinché la stessa sia dichiarata improcedibile;
10. evidenzia la non opponibilità alla procedura di liquidazione dei contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto, della pensione e delle operazioni di prestito su pegno;
11. ordina la trascrizione della presente sentenza, a cura del liquidatore, con riferimento ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
12. precisa che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione;
13. precisa che, indipendentemente da quanto previsto nel ricorso per l'apertura della presente procedura, le vendite sono effettuate con procedure competitive, trattandosi di principio inderogabile;
14. precisa che il compenso dovuto al Professionista incaricato dall'OCC e al liquidatore è, a mente del D.M. n. 202/2014:
a. unitario (anche quando le figure non coincidono);
b. calcolato in base all'attivo realizzato e al passivo accertato;
c. ridotto dal 15% al 40% rispetto ai parametri previsti per le procedure concorsuali maggiori;
d. liquidato dal giudice, ai sensi dell'art. 275, comma terzo, CCII, al termine della liquidazione, se approvato il rendiconto, salvo eventuali acconti, e pagato alla chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276, secondo comma, CCII;
15. invita il liquidatore a riferire al giudice sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali e, al termine delle operazioni, a presentare il rendiconto della gestione che deve essere approvato dal giudice ai sensi dell'art. 275, terzo comma, CCII – la cui esecuzione deve essere autorizzata dal giudice ai sensi dell'art. 275, quinto comma, CCII e attuata mediante il mandato di pagamento – e l'istanza per la chiusura della procedura;
16. dispone che il liquidatore apra un conto corrente intestato alla procedura e che tutti i pagamenti effettuati dal conto corrente intestato alla procedura siano eseguiti previa autorizzazione ed emissione del mandato di pagamento emesso da parte del giudice;
17. raccomanda al liquidatore di verificare se le comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII, sono state eseguite e, in caso contrario, di provvedervi al più presto;
18. dispone che il liquidatore curi la pubblicazione della presente sentenza nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale, previa interlocuzione con l'attuale gestore del sito (procedure in materia di sovraindebitamento) o, nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, presso il registro delle imprese;
19. autorizza fin d'ora il pagamento di tutto quanto annotato nel foglio notizie (ex campione civile), dell'iva, di un gestionale scelto dal liquidatore, del servizio di fatturazione elettronica e di posta elettronica certificata per tutta la durata della procedura, invitando il liquidatore a depositare i modelli fiscali di pagamento e le fatture con attestazione di pagamento per il visto del giudice delegato;
20. dispone che il liquidatore notifichi la presente sentenza ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Si comunichi.
Pavia, 16/07/2025.
Il giudice estensore
AE UN Il presidente
ER RI