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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 13212/2020 r.g.
Tribunale di Napoli
13 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marida Corso Presidente dott. Mario De Simone Giudice dott.ssa Alessandra Aiello Giudice riunito in camera di consiglio, sciogliendo la riserva, ha pronunciato il seguente
DECRETO nella causa iscritta al n. r.g. 13212/2020 promossa da:
, nato in [...], il [...], ID vestanet CE0009423, CODICE Parte_1
CUI , elettivamente domiciliato in Santa Maria PU RE (CE) alla via C.F._1
Francesco Lugnano n. 7, presso lo studio dell'Avv. Raffaele Danilo Giordano, che lo difende e rappresenta RICORRENTE contro in persona della Controparte_1 Controparte_2
di Caserta
[...]
RESISTENTE CONTUMACE
E Con l'intervento del PM
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 20.7.2020, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso il provvedimento del 7.3.2018, notificato il 26.6.2020, emesso dal
[...]
CP_1 Controparte_3
, con il quale la sua domanda di protezione internazionale era stata
[...] rigettata. In particolare, il ricorrente chiede l'annullamento del provvedimento di diniego ed in ogni caso, in via principale, il riconoscimento in suo favore della protezione internazionale o, in subordine, il riconoscimento in suo favore del permesso di soggiorno pagina 1 di 10 per motivi umanitari ovvero per “casi speciali” di cui all'art. 1 co. 9 del D.L. 113/2018 e, per l'effetto, trasmettere gli atti alla Questura competente per il relativo rilascio o, in via ulteriormente subordinata, che gli venga riconosciuto il diritto d'asilo ai sensi dell'art. 10 Cost. Il non si è costituito in giudizio;
deve, dunque, dichiararsi la sua Controparte_1 contumacia.
Il PM, con nota non tempestiva del 20.1.2025, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il Collegio, alla luce delle dichiarazioni rese dal ricorrente innanzi alla Commissione territoriale di Caserta nonché della ricostruzione dei fatti contenuta nel ricorso, non ha reputato di procedere a nuova audizione, essendo stati raccolti tutti gli elementi necessari ai fini della decisione. Dopo la comunicazione del decreto di trattazione scritta dell'udienza, peraltro, non è stata depositata istanza di trattazione orale della causa. Nel corso dell'udienza di trattazione scritta, tenutasi il 16.1.2025, il Giudice riservava quindi la causa in decisione.
Il ricorrente, nell'audizione personale tenutasi innanzi alla di Controparte_2
Ancona, in data 19.10.2015, in lingua twi, ha dichiarato: di essere cittadino del Ghana, nato a [...]; di aver frequentato la scuola per due anni;
di appartenere al gruppo etnico twi e di professare la religione cristiana;
di avere una famiglia composta dal padre, dalla madre e da un fratello;
di essere fidanzato con di avere un Persona_1 figlio (nato il [...]); di essere in contatto con la sua fidanzata e con Persona_2 suo figlio, i quali vivono a Dromaa Ahenkoro.
Ha riferito, in merito ai motivi dell'espatrio, che, essendovi nel suo villaggio due etnie, una e una dopo che il capo della città di Tecchiman aveva espresso parere CP_4 CP_5 favorevole all'elezione di un sindaco di etnia egli e la sua famiglia si sono riferiti CP_4 al Tribunale, ritenendo che il capo di Tecchiman non potesse scegliere direttamente il sindaco. Ha aggiunto che il capo di Tecchiman – in data 5.3.2010 - ha inviato delle persone a chiamare suo padre, e ne nascevano delle minacce violente con armi, al punto che suo fratello uccideva con il fucile due persone e veniva a sua volta ucciso. Ha specificato che, dopo che anche egli aveva sparato a due persone, ferendole, è riuscito a fuggire a Kumasi, dove un amico gli ha consigliato di lasciare il Ghana per il reato che aveva commesso (cioè, per avere sparato a delle persone). In merito al viaggio intrapreso, ha dichiarato di essere stato in Libia, prima di giungere in Italia.
Ha dichiarato, infine, di temere, in caso di rientro nel proprio Paese di origine, di essere ucciso dai CP_4
La Commissione territoriale ha rigettato la domanda di protezione internazionale, rilevato che non si ravviserebbero i presupposti dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status di rifugiato né quelli indicati dall'art. 14, lett. a) e b) del d.lgs. pagina 2 di 10 251/2007.
La Commissione ha altresì escluso la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 14 lett. c) D.lgs. 251/2007, non avendo rinvenuto segnalazioni di una violenza generalizzata in
Ghana ed ha, infine, ritenuto non sussistenti i presupposti per la concessione della protezione umanitaria ex art. 5, comma 6, del D.Lvo n. 286/1998, in quanto il richiedente è in Italia dal 2014 e non sarebbero emerse particolari situazioni di vulnerabilità.
Venendo al merito della vicenda in esame, giova richiamare la normativa applicabile in materia.
A tale scopo va evidenziato che il riconoscimento della protezione internazionale è disciplinato dal d. lgs. del 19.11.2007 n. 251, con il quale è stata attuata la direttiva
2004/83/CE, cosiddetta direttiva qualifiche, recante norme minime sull'attribuzione ai cittadini di Paesi terzi ed apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.
A norma dell'art.2 comma 1 lettera e) ed f) del d. lgs. n. 251/2007 e dell'art.
1.A.2 della
Convenzione di Ginevra firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95, e dell'art. 7 d.lgs. 251/07, è definito
“rifugiato” il cittadino straniero che, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Stato, oppure, se apolide, che si trovi fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni su citate e non possa, a causa di siffatto timore, o non voglia farvi ritorno.
Gli artt. 7 e 8 del menzionato decreto legislativo da un lato qualificano gli atti di persecuzione che giustificano il riconoscimento dello status di rifugiato, evidenziando che essi devono – alternativamente – essere: a) sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali;
b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a), dall'altro indicano i motivi della persecuzione. Gli atti di persecuzione possono, tra l'altro, assumere la forma di: a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale;
b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio;
c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;
d) rifiuto di accesso ai pagina 3 di 10 mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria;
e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'art. 10 comma 2; f) atti specificamente diretti contro il genere sessuale o contro l'infanzia. Quanto ai motivi della persecuzione, che denotano la meritevolezza della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, l'art. 8 individua le seguenti ipotesi: a) razza, riferita in particolare a considerazioni inerenti al colore della pelle, alla discendenza o all'appartenenza ad un determinato gruppo etnico;
b) religione, che include le convinzioni teiste e ateiste, la partecipazione a, o l'astensione da, riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede, nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte;
c) nazionalità, che comprende il concetto di appartenenza ad un gruppo caratterizzato da identità culturale, etnica o linguistica, comuni origini geografiche o politiche o l'affinità con la popolazione di un altro stato;
d) particolare gruppo sociale, cioè quello costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza, che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi ovvero quello che possiede un'identità distinta nel Paese di origine, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante;
e) opinione politica, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti, purché siffatta caratteristica gli venga attribuita dagli autori delle persecuzioni.
L'art. 2 comma 1 lett. g) e h) del d. lgs. n. 251\2007, conformemente a quanto previsto anche dall'art. 2 comma 1 lett. f) e g) del d. lgs. n. 25\2008, ha introdotto la nuova misura della “protezione sussidiaria” a tutela del cittadino straniero che non possieda i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno, e che non può o, a causa di tale rischio, non vuole, avvalersi della protezione di detto Paese.
L'art. 14 del citato decreto legislativo individua il danno grave nella: a) condanna a morte o esecuzione della pena di morte;
b) tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
c) minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata. La sussistenza del rischio effettivo di subire un danno grave, come sopra descritto, dà quindi oramai diritto ad una misura di protezione internazionale stabile, pagina 4 di 10 accompagnata dal permesso di soggiorno quinquennale e dalla fruizione di un complesso quadro di diritti e facoltà (accesso al lavoro, allo studio, alle prestazioni sanitarie) individuati dell'art. 23 del d. lgs. 251/07, e non al semplice rilascio di un permesso di natura umanitaria ex art. 5, comma 6, d. lgs. n. 286 del 1998, di per sé temporaneo.
Il Collegio esclude che i fatti narrati possano integrare i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, sia sotto forma di status di rifugiato, sia sotto forma di protezione sussidiaria ex lett. a) e b) d.lgs. 251/07.
Ed invero, il provvedimento impugnato dal ricorrente, e vale a dire quello emesso dalla di Caserta del 7.3.2018, risponde alla domanda di protezione Controparte_2 internazionale presentata dal ricorrente il 12.10.2017. Il verbale delle dichiarazioni rese dal ricorrente innanzi alla ed allegato al ricorso è, invece, Controparte_2 precedente alla domanda avanzata dal ricorrente di cui sopra (lo stesso verbale reca data
19.10.2015).
Deve darsi conto, allora, del fatto che il ricorrente, nel presentare la domanda di protezione internazionale in data 12.10.2017, non abbia addotto nuovi motivi in merito alle ragioni per cui ha lasciato il proprio Paese d'origine e per cui ha timore di farvi rientro. Ne deriva che, al pari delle conclusioni cui è giunta l'autorità amministrativa, questo Collegio esclude che sussistano i presupposti per la concessione della protezione internazionale sia nella forma più alta di status di rifugiato ai sensi dell'art. 1 della
Convenzione di Ginevra del 1951 sia nella forma di cui all'art. 14, lett. a) e b) del D.lgs. 251/2007.
Quanto poi, ai presupposti di cui all'art. 14, lettera c), d.lgs. 251/07 giova richiamare la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, a sua volta menzionata dalla Suprema
Corte di Cassazione, secondo la quale “in tema di protezione internazionale sussidiaria, il requisito della individualità della minaccia grave alla vita o alla persona di cui all'art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007 non è subordinato, in conformità alle indicazioni della Corte di Giustizia UE (sentenza 17 febbraio 2009, in C-465/07), vincolante per il giudice di merito, alla condizione che il richiedente «fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale», in quanto la sua esistenza può desumersi anche dal grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, da cui dedurre che il rientro nel Paese d'origine determinerebbe un rischio concreto per la vita del richiedente” (cfr. Cass. ordinanza n. 16202/2015).
Nella fattispecie, il ricorrente è cittadino del Ghana, avendo dichiarato di avere la cittadinanza di tale Paese, circostanza questa non contestata dalla stessa p.a.
Occorre, pertanto, esaminare la condizione del paese d'origine, dove non risulta in pagina 5 di 10 atto alcun fenomeno di violenza indiscriminata, con riferimento al territorio di provenienza del richiedente. Secondo le fonti consultate, infatti, il paese di origine del ricorrente non è caratterizzato da violenza indiscriminata derivante da conflitto armato
(cfr. Amnesty International, Ghana , 27.3.2023, su ecoi.net; Country Report on Per_3
Human Rights Practices – Ghana, 20.3.2023, USDOS, su ecoi.net; Note de Per_3 monitoring de protection, Janvier – Février 2023, Projet 21, 13.3.2023, su ecoi.net;
Amnesty International, Ghana 2021, 29.3.2022, su ecoi.net; Country Report on Human
Rights Practices 2021 – Ghana, 12.4.2022, USDOS, su ecoi.net; Country Report on
Human Rights Practices 2020 – Ghana, 31.3.2020, USDOS, su ecoi.net; BAMF –
Federal Office for Migration and Refugees (Germany), Brief update on recent developments (security, politics, economy) in selected countries, Briefing Notes 24
February 2020, su ecoi.net; Freedom House, Freedom in the World 2019 - Ghana,
4.3.2020, su ecoi.net; : Review of 2019 – Controparte_6
Ghana, 8.4.2020, su ecoi.net).
Pertanto, dal momento che la protezione sussidiaria ex art 14, lett. c), d.lgs. 251 cit., può essere riconosciuta solo qualora sussistano specifici indici di pericolosità - quali la presenza di gruppi armati che controllano il territorio, la difficoltà di accesso per la popolazione a forme di assistenza umanitaria, la presenza di un significativo numero di vittime tra la popolazione civile come conseguenza della violenza generalizzata - che non risultano, al momento, caratterizzare il Ghana, stando alle fonti sopra citate, la domanda di riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria non può essere accolta.
Il ricorrente ha invocato, infine, la protezione umanitaria.
La Commissione Territoriale di Caserta si è pronunciata prima del 22.10.2020, data da cui è entrato in vigore il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni nella legge 173/2020.
L'articolo 1, comma 1, lettera e) del citato d-l 130 ha modificato nuovamente l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così statuendo «
1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta
a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo pagina 6 di 10 statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine.».
Si prevede inoltre che “
1.2 Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la CP_2
trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per
[...] protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della per il riconoscimento della protezione Controparte_2 internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.” L'articolo 1, comma 1, lettera a) del d-l 130/20 ha ripristinato il riferimento nell'articolo 5, comma 6, al «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano».
Circa le disposizioni transitorie, l'articolo 15, comma 1, prevede, infine, che le norme di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali.
Ritiene, dunque, questo Collegio che il diritto invocato nel presente procedimento debba essere regolato dalla nuova disciplina, attesa la pendenza del giudizio al 22 ottobre 2020, data di entrata in vigore del decreto-legge cit.
Con le nuove disposizioni, come reso evidente anche dalla lettura dei lavori preparatori del d-l 130, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini, nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali).
I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con le nuove disposizioni sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta
“umanitaria”, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza di legittimità e di merito, prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132, e pagina 7 di 10 definita dalla Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in
Costituzione (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057).
Essi, invero, sono espressivi del diritto dello straniero, che versi in condizioni di un concreto bisogno di aiuto, di ricevere protezione dallo Stato ospitante in virtù del dovere di solidarietà sociale assicurato dall'art. 2 Cost., affinchè egli non subisca, in caso di rimpatrio nel paese di origine, il rischio di una grave deprivazione dei diritti fondamentali, che gli spettano non in quanto partecipe di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umano, non potendo la sua condizione giuridica di straniero giustificare trattamenti diversificati e peggiorativi (Corte Cost. 10 aprile 2001,
n. 105; 8 luglio 2010, n. 249).
Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal primo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 – richiamata anche dall'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 come una delle ipotesi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, ritiene il Collegio che la sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria emerga con chiarezza ove si tengano presenti, da un lato, le numerose pronunzie dei giudici nazionali di legittimità e di merito, in cui si evidenzia che la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo, su cui fondare il permesso per motivi umanitari, è rappresentata "dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (cfr., tra le altre, Cass. 4455/18, cass. 11912/20, SU 29454/19); dall'altro, la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di Giustizia sull'interpretazione dell'art. 3 CEDU e dell'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.
A questo proposito vale la pena ricordare la sentenza della CGUE C 163/17 che, richiamata la giurisprudenza della CEDU sull'art. 3 in tema di unità Dublino, ha ravvisato una violazione del principio del non refoulement, codificato dall'art. 3 CEDU e dall'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, qualora una persona sia rinviata in un paese in cui si venga a trovare, indipendentemente dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema deprivazione materiale che non le consenta di far fronte ai suoi bisogni più elementari quali, segnatamente, nutrirsi, lavarsi e disporre di un alloggio, e che pregiudichi la sua salute fisica o psichica o che la ponga in uno stato di degrado incompatibile con la dignità umana (v., in tal senso, Corte EDU, 21 gennaio 2011, M.S.S. c. Belgio e Grecia, § da 252 a 263).
Con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1., il diritto pagina 8 di 10 dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Nel caso in esame, il ricorrente ha lasciato il proprio Paese d'origine nel 2013, giungendo in Italia il 30.10.2014 (cfr. modello C3 in atti). Lo stesso, dunque, vive in
Italia da oltre 10 anni ma, dalla documentazione prodotta in atti, non emerge alcuna forma di integrazione né sociale né economica né familiare e, anzi, risulta che egli abbia lasciato in Patria la sua compagna e suo figlio, con i quali è in contatto.
Ritenuto che il lungo lasso di tempo trascorso in Italia non è da solo sufficiente a far ritenere sussistente una situazione di vulnerabilità in caso di rimpatrio, deve altresì considerarsi che il ricorrente proviene dal Ghana dove, dalle fonti consultate, non sussiste una situazione di violenza indiscriminata(https://www.santannapisa.it/sites/default/files/u24098/rapporto_coi_ghan
a.pdf; https://www.amnesty.org/en/countries/africa/ghana/report-ghana/) e non si registrano fenomeni di violenza indiscriminata
(https://www.ecoi.net/en/document/2048688.html; https://www.amnesty.org/en/countries/africa/ghana/report-ghana/; https://www.ecoi.net/en/document/2048119.html; https://www.state.gov/reports/2020- country-reports-on-human-rights-practices/ghana/). Né, infine, dalle fonti consultate può ricavarsi che la situazione socio-politica ed economica in Ghana si concretizza attualmente nella violazione dei diritti umani tale da far ritenere che un rimpatrio del ricorrente lo esporrebbe, in questo momento, al rischio concreto di subire la violazione dei suoi fondamentali diritti alla vita privata e familiare, di cui all'art. 8 CEDU (cfr. Rapporto EUUA del 8 marzo 2022 “Paese ben amministrato secondo gli standard regionali, il Ghana è spesso visto come un modello per le riforme politi-che ed economiche in . Le esportazioni di cacao sono una parte essenziale CP_6 dell'economia; il Ghana è il secondo produttore mondiale. La scoperta di importanti riserve petroli-fere offshore è stata annunciata nel giugno 2007, incoraggiando le aspettative di un forte impulso economico. La produzione è iniziata ufficialmente alla fine del 2010, ma alcuni analisti hanno espresso preoccupazione per la capacità del paese di gestire la sua nuova industria, in quanto le leggi che governano il settore petrolifero non erano ancora state approvate. L'economia del Ghana si è dimostrata relativamente resiliente a causa dello shock economico mondiale del 2008-9, pagina 9 di 10 principalmente a causa dei prezzi elevati del cacao e dell'oro. Ha continuato ad avere alcuni dei più alti tassi di crescita del PIL annuale dell (Ghana Country profile CP_6
BBC 2015, available at http://www.bbc.co.uk/news/mobile/world-africa-13433790) In termini di sviluppo, è impressionante il suo record nel raggiungimento di alcuni
Obiettivi di Sviluppo del Millennio entro il 2015 (Millennium Development Goals). Ha raggiunto l'obbiettivo di dimezzare la povertà estrema e la percentuale di persone senza accesso all'acqua potabile, nonché quelli relativi all'istruzione primaria universale e alla parità di genere nella scuola primaria (Re-port of the Special Rapporteur on extreme poverty and human rights on his mission to Ghana* 10 ottobre 2018 https://undocs.org/pdf?symbol=en/A/HRC/38/33/ADD.2).
Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, di natura sia oggettiva che soggettiva, il ricorso va rigettato. Nulla sulle spese processuali, stante la contumacia del convenuto vittorioso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione collegiale, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 3.2.2025
Il Presidente est
Dr.ssa Marida Corso
pagina 10 di 10
Tribunale di Napoli
13 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marida Corso Presidente dott. Mario De Simone Giudice dott.ssa Alessandra Aiello Giudice riunito in camera di consiglio, sciogliendo la riserva, ha pronunciato il seguente
DECRETO nella causa iscritta al n. r.g. 13212/2020 promossa da:
, nato in [...], il [...], ID vestanet CE0009423, CODICE Parte_1
CUI , elettivamente domiciliato in Santa Maria PU RE (CE) alla via C.F._1
Francesco Lugnano n. 7, presso lo studio dell'Avv. Raffaele Danilo Giordano, che lo difende e rappresenta RICORRENTE contro in persona della Controparte_1 Controparte_2
di Caserta
[...]
RESISTENTE CONTUMACE
E Con l'intervento del PM
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 20.7.2020, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso il provvedimento del 7.3.2018, notificato il 26.6.2020, emesso dal
[...]
CP_1 Controparte_3
, con il quale la sua domanda di protezione internazionale era stata
[...] rigettata. In particolare, il ricorrente chiede l'annullamento del provvedimento di diniego ed in ogni caso, in via principale, il riconoscimento in suo favore della protezione internazionale o, in subordine, il riconoscimento in suo favore del permesso di soggiorno pagina 1 di 10 per motivi umanitari ovvero per “casi speciali” di cui all'art. 1 co. 9 del D.L. 113/2018 e, per l'effetto, trasmettere gli atti alla Questura competente per il relativo rilascio o, in via ulteriormente subordinata, che gli venga riconosciuto il diritto d'asilo ai sensi dell'art. 10 Cost. Il non si è costituito in giudizio;
deve, dunque, dichiararsi la sua Controparte_1 contumacia.
Il PM, con nota non tempestiva del 20.1.2025, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il Collegio, alla luce delle dichiarazioni rese dal ricorrente innanzi alla Commissione territoriale di Caserta nonché della ricostruzione dei fatti contenuta nel ricorso, non ha reputato di procedere a nuova audizione, essendo stati raccolti tutti gli elementi necessari ai fini della decisione. Dopo la comunicazione del decreto di trattazione scritta dell'udienza, peraltro, non è stata depositata istanza di trattazione orale della causa. Nel corso dell'udienza di trattazione scritta, tenutasi il 16.1.2025, il Giudice riservava quindi la causa in decisione.
Il ricorrente, nell'audizione personale tenutasi innanzi alla di Controparte_2
Ancona, in data 19.10.2015, in lingua twi, ha dichiarato: di essere cittadino del Ghana, nato a [...]; di aver frequentato la scuola per due anni;
di appartenere al gruppo etnico twi e di professare la religione cristiana;
di avere una famiglia composta dal padre, dalla madre e da un fratello;
di essere fidanzato con di avere un Persona_1 figlio (nato il [...]); di essere in contatto con la sua fidanzata e con Persona_2 suo figlio, i quali vivono a Dromaa Ahenkoro.
Ha riferito, in merito ai motivi dell'espatrio, che, essendovi nel suo villaggio due etnie, una e una dopo che il capo della città di Tecchiman aveva espresso parere CP_4 CP_5 favorevole all'elezione di un sindaco di etnia egli e la sua famiglia si sono riferiti CP_4 al Tribunale, ritenendo che il capo di Tecchiman non potesse scegliere direttamente il sindaco. Ha aggiunto che il capo di Tecchiman – in data 5.3.2010 - ha inviato delle persone a chiamare suo padre, e ne nascevano delle minacce violente con armi, al punto che suo fratello uccideva con il fucile due persone e veniva a sua volta ucciso. Ha specificato che, dopo che anche egli aveva sparato a due persone, ferendole, è riuscito a fuggire a Kumasi, dove un amico gli ha consigliato di lasciare il Ghana per il reato che aveva commesso (cioè, per avere sparato a delle persone). In merito al viaggio intrapreso, ha dichiarato di essere stato in Libia, prima di giungere in Italia.
Ha dichiarato, infine, di temere, in caso di rientro nel proprio Paese di origine, di essere ucciso dai CP_4
La Commissione territoriale ha rigettato la domanda di protezione internazionale, rilevato che non si ravviserebbero i presupposti dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status di rifugiato né quelli indicati dall'art. 14, lett. a) e b) del d.lgs. pagina 2 di 10 251/2007.
La Commissione ha altresì escluso la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 14 lett. c) D.lgs. 251/2007, non avendo rinvenuto segnalazioni di una violenza generalizzata in
Ghana ed ha, infine, ritenuto non sussistenti i presupposti per la concessione della protezione umanitaria ex art. 5, comma 6, del D.Lvo n. 286/1998, in quanto il richiedente è in Italia dal 2014 e non sarebbero emerse particolari situazioni di vulnerabilità.
Venendo al merito della vicenda in esame, giova richiamare la normativa applicabile in materia.
A tale scopo va evidenziato che il riconoscimento della protezione internazionale è disciplinato dal d. lgs. del 19.11.2007 n. 251, con il quale è stata attuata la direttiva
2004/83/CE, cosiddetta direttiva qualifiche, recante norme minime sull'attribuzione ai cittadini di Paesi terzi ed apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.
A norma dell'art.2 comma 1 lettera e) ed f) del d. lgs. n. 251/2007 e dell'art.
1.A.2 della
Convenzione di Ginevra firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95, e dell'art. 7 d.lgs. 251/07, è definito
“rifugiato” il cittadino straniero che, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Stato, oppure, se apolide, che si trovi fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni su citate e non possa, a causa di siffatto timore, o non voglia farvi ritorno.
Gli artt. 7 e 8 del menzionato decreto legislativo da un lato qualificano gli atti di persecuzione che giustificano il riconoscimento dello status di rifugiato, evidenziando che essi devono – alternativamente – essere: a) sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali;
b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a), dall'altro indicano i motivi della persecuzione. Gli atti di persecuzione possono, tra l'altro, assumere la forma di: a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale;
b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio;
c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;
d) rifiuto di accesso ai pagina 3 di 10 mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria;
e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'art. 10 comma 2; f) atti specificamente diretti contro il genere sessuale o contro l'infanzia. Quanto ai motivi della persecuzione, che denotano la meritevolezza della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, l'art. 8 individua le seguenti ipotesi: a) razza, riferita in particolare a considerazioni inerenti al colore della pelle, alla discendenza o all'appartenenza ad un determinato gruppo etnico;
b) religione, che include le convinzioni teiste e ateiste, la partecipazione a, o l'astensione da, riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede, nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte;
c) nazionalità, che comprende il concetto di appartenenza ad un gruppo caratterizzato da identità culturale, etnica o linguistica, comuni origini geografiche o politiche o l'affinità con la popolazione di un altro stato;
d) particolare gruppo sociale, cioè quello costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza, che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi ovvero quello che possiede un'identità distinta nel Paese di origine, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante;
e) opinione politica, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti, purché siffatta caratteristica gli venga attribuita dagli autori delle persecuzioni.
L'art. 2 comma 1 lett. g) e h) del d. lgs. n. 251\2007, conformemente a quanto previsto anche dall'art. 2 comma 1 lett. f) e g) del d. lgs. n. 25\2008, ha introdotto la nuova misura della “protezione sussidiaria” a tutela del cittadino straniero che non possieda i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno, e che non può o, a causa di tale rischio, non vuole, avvalersi della protezione di detto Paese.
L'art. 14 del citato decreto legislativo individua il danno grave nella: a) condanna a morte o esecuzione della pena di morte;
b) tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
c) minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata. La sussistenza del rischio effettivo di subire un danno grave, come sopra descritto, dà quindi oramai diritto ad una misura di protezione internazionale stabile, pagina 4 di 10 accompagnata dal permesso di soggiorno quinquennale e dalla fruizione di un complesso quadro di diritti e facoltà (accesso al lavoro, allo studio, alle prestazioni sanitarie) individuati dell'art. 23 del d. lgs. 251/07, e non al semplice rilascio di un permesso di natura umanitaria ex art. 5, comma 6, d. lgs. n. 286 del 1998, di per sé temporaneo.
Il Collegio esclude che i fatti narrati possano integrare i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, sia sotto forma di status di rifugiato, sia sotto forma di protezione sussidiaria ex lett. a) e b) d.lgs. 251/07.
Ed invero, il provvedimento impugnato dal ricorrente, e vale a dire quello emesso dalla di Caserta del 7.3.2018, risponde alla domanda di protezione Controparte_2 internazionale presentata dal ricorrente il 12.10.2017. Il verbale delle dichiarazioni rese dal ricorrente innanzi alla ed allegato al ricorso è, invece, Controparte_2 precedente alla domanda avanzata dal ricorrente di cui sopra (lo stesso verbale reca data
19.10.2015).
Deve darsi conto, allora, del fatto che il ricorrente, nel presentare la domanda di protezione internazionale in data 12.10.2017, non abbia addotto nuovi motivi in merito alle ragioni per cui ha lasciato il proprio Paese d'origine e per cui ha timore di farvi rientro. Ne deriva che, al pari delle conclusioni cui è giunta l'autorità amministrativa, questo Collegio esclude che sussistano i presupposti per la concessione della protezione internazionale sia nella forma più alta di status di rifugiato ai sensi dell'art. 1 della
Convenzione di Ginevra del 1951 sia nella forma di cui all'art. 14, lett. a) e b) del D.lgs. 251/2007.
Quanto poi, ai presupposti di cui all'art. 14, lettera c), d.lgs. 251/07 giova richiamare la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, a sua volta menzionata dalla Suprema
Corte di Cassazione, secondo la quale “in tema di protezione internazionale sussidiaria, il requisito della individualità della minaccia grave alla vita o alla persona di cui all'art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007 non è subordinato, in conformità alle indicazioni della Corte di Giustizia UE (sentenza 17 febbraio 2009, in C-465/07), vincolante per il giudice di merito, alla condizione che il richiedente «fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale», in quanto la sua esistenza può desumersi anche dal grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, da cui dedurre che il rientro nel Paese d'origine determinerebbe un rischio concreto per la vita del richiedente” (cfr. Cass. ordinanza n. 16202/2015).
Nella fattispecie, il ricorrente è cittadino del Ghana, avendo dichiarato di avere la cittadinanza di tale Paese, circostanza questa non contestata dalla stessa p.a.
Occorre, pertanto, esaminare la condizione del paese d'origine, dove non risulta in pagina 5 di 10 atto alcun fenomeno di violenza indiscriminata, con riferimento al territorio di provenienza del richiedente. Secondo le fonti consultate, infatti, il paese di origine del ricorrente non è caratterizzato da violenza indiscriminata derivante da conflitto armato
(cfr. Amnesty International, Ghana , 27.3.2023, su ecoi.net; Country Report on Per_3
Human Rights Practices – Ghana, 20.3.2023, USDOS, su ecoi.net; Note de Per_3 monitoring de protection, Janvier – Février 2023, Projet 21, 13.3.2023, su ecoi.net;
Amnesty International, Ghana 2021, 29.3.2022, su ecoi.net; Country Report on Human
Rights Practices 2021 – Ghana, 12.4.2022, USDOS, su ecoi.net; Country Report on
Human Rights Practices 2020 – Ghana, 31.3.2020, USDOS, su ecoi.net; BAMF –
Federal Office for Migration and Refugees (Germany), Brief update on recent developments (security, politics, economy) in selected countries, Briefing Notes 24
February 2020, su ecoi.net; Freedom House, Freedom in the World 2019 - Ghana,
4.3.2020, su ecoi.net; : Review of 2019 – Controparte_6
Ghana, 8.4.2020, su ecoi.net).
Pertanto, dal momento che la protezione sussidiaria ex art 14, lett. c), d.lgs. 251 cit., può essere riconosciuta solo qualora sussistano specifici indici di pericolosità - quali la presenza di gruppi armati che controllano il territorio, la difficoltà di accesso per la popolazione a forme di assistenza umanitaria, la presenza di un significativo numero di vittime tra la popolazione civile come conseguenza della violenza generalizzata - che non risultano, al momento, caratterizzare il Ghana, stando alle fonti sopra citate, la domanda di riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria non può essere accolta.
Il ricorrente ha invocato, infine, la protezione umanitaria.
La Commissione Territoriale di Caserta si è pronunciata prima del 22.10.2020, data da cui è entrato in vigore il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni nella legge 173/2020.
L'articolo 1, comma 1, lettera e) del citato d-l 130 ha modificato nuovamente l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così statuendo «
1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta
a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo pagina 6 di 10 statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine.».
Si prevede inoltre che “
1.2 Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la CP_2
trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per
[...] protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della per il riconoscimento della protezione Controparte_2 internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.” L'articolo 1, comma 1, lettera a) del d-l 130/20 ha ripristinato il riferimento nell'articolo 5, comma 6, al «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano».
Circa le disposizioni transitorie, l'articolo 15, comma 1, prevede, infine, che le norme di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali.
Ritiene, dunque, questo Collegio che il diritto invocato nel presente procedimento debba essere regolato dalla nuova disciplina, attesa la pendenza del giudizio al 22 ottobre 2020, data di entrata in vigore del decreto-legge cit.
Con le nuove disposizioni, come reso evidente anche dalla lettura dei lavori preparatori del d-l 130, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini, nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali).
I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con le nuove disposizioni sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta
“umanitaria”, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza di legittimità e di merito, prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132, e pagina 7 di 10 definita dalla Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in
Costituzione (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057).
Essi, invero, sono espressivi del diritto dello straniero, che versi in condizioni di un concreto bisogno di aiuto, di ricevere protezione dallo Stato ospitante in virtù del dovere di solidarietà sociale assicurato dall'art. 2 Cost., affinchè egli non subisca, in caso di rimpatrio nel paese di origine, il rischio di una grave deprivazione dei diritti fondamentali, che gli spettano non in quanto partecipe di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umano, non potendo la sua condizione giuridica di straniero giustificare trattamenti diversificati e peggiorativi (Corte Cost. 10 aprile 2001,
n. 105; 8 luglio 2010, n. 249).
Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal primo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 – richiamata anche dall'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 come una delle ipotesi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, ritiene il Collegio che la sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria emerga con chiarezza ove si tengano presenti, da un lato, le numerose pronunzie dei giudici nazionali di legittimità e di merito, in cui si evidenzia che la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo, su cui fondare il permesso per motivi umanitari, è rappresentata "dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (cfr., tra le altre, Cass. 4455/18, cass. 11912/20, SU 29454/19); dall'altro, la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di Giustizia sull'interpretazione dell'art. 3 CEDU e dell'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.
A questo proposito vale la pena ricordare la sentenza della CGUE C 163/17 che, richiamata la giurisprudenza della CEDU sull'art. 3 in tema di unità Dublino, ha ravvisato una violazione del principio del non refoulement, codificato dall'art. 3 CEDU e dall'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, qualora una persona sia rinviata in un paese in cui si venga a trovare, indipendentemente dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema deprivazione materiale che non le consenta di far fronte ai suoi bisogni più elementari quali, segnatamente, nutrirsi, lavarsi e disporre di un alloggio, e che pregiudichi la sua salute fisica o psichica o che la ponga in uno stato di degrado incompatibile con la dignità umana (v., in tal senso, Corte EDU, 21 gennaio 2011, M.S.S. c. Belgio e Grecia, § da 252 a 263).
Con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1., il diritto pagina 8 di 10 dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Nel caso in esame, il ricorrente ha lasciato il proprio Paese d'origine nel 2013, giungendo in Italia il 30.10.2014 (cfr. modello C3 in atti). Lo stesso, dunque, vive in
Italia da oltre 10 anni ma, dalla documentazione prodotta in atti, non emerge alcuna forma di integrazione né sociale né economica né familiare e, anzi, risulta che egli abbia lasciato in Patria la sua compagna e suo figlio, con i quali è in contatto.
Ritenuto che il lungo lasso di tempo trascorso in Italia non è da solo sufficiente a far ritenere sussistente una situazione di vulnerabilità in caso di rimpatrio, deve altresì considerarsi che il ricorrente proviene dal Ghana dove, dalle fonti consultate, non sussiste una situazione di violenza indiscriminata(https://www.santannapisa.it/sites/default/files/u24098/rapporto_coi_ghan
a.pdf; https://www.amnesty.org/en/countries/africa/ghana/report-ghana/) e non si registrano fenomeni di violenza indiscriminata
(https://www.ecoi.net/en/document/2048688.html; https://www.amnesty.org/en/countries/africa/ghana/report-ghana/; https://www.ecoi.net/en/document/2048119.html; https://www.state.gov/reports/2020- country-reports-on-human-rights-practices/ghana/). Né, infine, dalle fonti consultate può ricavarsi che la situazione socio-politica ed economica in Ghana si concretizza attualmente nella violazione dei diritti umani tale da far ritenere che un rimpatrio del ricorrente lo esporrebbe, in questo momento, al rischio concreto di subire la violazione dei suoi fondamentali diritti alla vita privata e familiare, di cui all'art. 8 CEDU (cfr. Rapporto EUUA del 8 marzo 2022 “Paese ben amministrato secondo gli standard regionali, il Ghana è spesso visto come un modello per le riforme politi-che ed economiche in . Le esportazioni di cacao sono una parte essenziale CP_6 dell'economia; il Ghana è il secondo produttore mondiale. La scoperta di importanti riserve petroli-fere offshore è stata annunciata nel giugno 2007, incoraggiando le aspettative di un forte impulso economico. La produzione è iniziata ufficialmente alla fine del 2010, ma alcuni analisti hanno espresso preoccupazione per la capacità del paese di gestire la sua nuova industria, in quanto le leggi che governano il settore petrolifero non erano ancora state approvate. L'economia del Ghana si è dimostrata relativamente resiliente a causa dello shock economico mondiale del 2008-9, pagina 9 di 10 principalmente a causa dei prezzi elevati del cacao e dell'oro. Ha continuato ad avere alcuni dei più alti tassi di crescita del PIL annuale dell (Ghana Country profile CP_6
BBC 2015, available at http://www.bbc.co.uk/news/mobile/world-africa-13433790) In termini di sviluppo, è impressionante il suo record nel raggiungimento di alcuni
Obiettivi di Sviluppo del Millennio entro il 2015 (Millennium Development Goals). Ha raggiunto l'obbiettivo di dimezzare la povertà estrema e la percentuale di persone senza accesso all'acqua potabile, nonché quelli relativi all'istruzione primaria universale e alla parità di genere nella scuola primaria (Re-port of the Special Rapporteur on extreme poverty and human rights on his mission to Ghana* 10 ottobre 2018 https://undocs.org/pdf?symbol=en/A/HRC/38/33/ADD.2).
Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, di natura sia oggettiva che soggettiva, il ricorso va rigettato. Nulla sulle spese processuali, stante la contumacia del convenuto vittorioso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione collegiale, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 3.2.2025
Il Presidente est
Dr.ssa Marida Corso
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