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Sentenza 28 febbraio 2024
Sentenza 28 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 28/02/2024, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sezione Prima Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Maria Carla Daga Giudice relatore dott.ssa Giordana Bresciani Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8033/2023 del Ruolo Generale, avente per oggetto: procedimento di separazione su domanda congiunta, promosso da:
, C.F. e , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. LUZZANA C.F._2
ELISABETTA, che li rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusto il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con ricorso depositato in data 19/12/2023, e Parte_1 Parte_2
, unione dalla quale non sono nati figli, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia di
[...]
separazione personale alle seguenti condizioni:
A. Dichiarare, ai sensi della legge italiana, la separazione personale dei coniugi e autorizzare
i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
B. I coniugi si dichiarano indipendenti economicamente, pertanto, nessun assegno verrà erogato a titolo di mantenimento;
C. L'immobile, sito in Ciserano, via Mazzoleni Maria n.2, in comproprietà al 50% tra i coniugi, è già stato messo in vendita per il tramite di una agenzia immobiliare e le parti
1 di 2 sono d'accordo a che il prezzo minimo di vendita sia di euro 150.000,00; a seguito della vendita, il ricavato verrà suddiviso in parti uguali fra i coniugi stessi, decurtati eventuali spese e/o costi. Fino alla data in cui avverrà la vendita dell'immobile di cui al punto precedente, i coniugi rimarranno anagraficamente iscritti presso la casa coniugale e divideranno al 50% ciascuno i costi delle utenze e ogni altro costo relativo all'abitazione;
D. La trascrizione del provvedimento conseguente alla domanda odierna, presso gli Uffici dello Stato civile in Romania, avverrà su richiesta e a cura dei coniugi;
E. I coniugi rinunciano sin da ora alla proposizione dell'appello avverso il provvedimento che verrà emesso;
F. Le spese legali del presente procedimento saranno reciprocamente compensate tra le parti;
Con successivo decreto il giudice relatore ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte e, scaduti i termini per il deposito di queste ultime, preso atto della volontà delle parti di non volersi riconciliare, ha rimesso la causa in decisione.
2.
Ebbene, la domanda di separazione personale è fondata e, pertanto, va accolta.
Risulta dagli atti del procedimento che i coniugi menzionati in epigrafe hanno contratto matrimonio in data 02/09/2000 in Romania e che la convivenza è divenuta intollerabile.
Il Tribunale, pertanto, considerato che le condizioni di separazione, riportate nel ricorso non sono contrarie a norme imperative, ritiene di poterle porre a base della presente decisione, tenuto conto della congruità dei contenuti dell'accordo.
Il Tribunale, infine, prende atto delle ulteriori statuizioni economiche concordate tra le parti che trovano solo occasione nella separazione.
Trattandosi di procedimento su ricorso congiunto in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, su conforme parere del Pubblico Ministero, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
; Parte_2
2. omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile in data 15.2.2024.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Maria Carla Daga dott.ssa Veronica Marrapodi
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