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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 06/10/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Sezione Controversie Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Giudice Onorario, dott. ssa
Maria Pia De Benedictis, all'udienza del 6.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 785 R.G. Cont. dell'anno 2021 e vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Roma, Via Cola di Rienzo n. 28, presso lo Parte_1
studio dell'Avv. Simona Giudici e dell'Avv. Cristina Carletti giusta procura in calce
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv.to M. Moretti giusta procura generale per atto di CP_1
notaio richiamata nella memoria difensiva
RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.5.2021 e ritualmente notificato, la Sig.ra ha Parte_1
convenuto in giudizio l' per ottenere l'accertamento della natura professionale della CP_1
patologia che aveva causato il decesso del marito, Sig. , avvenuto in data Persona_1
21.2.2018 e la conseguente liquidazione della rendita ai superstiti, con condanna altresì
alla liquidazione in favore della parte ricorrente delle spese funerarie sostenute pari ad
Euro 2.800,00, come da documentazione allegata e al pagamento delle spese processuali. Premetteva la ricorrente che il marito era deceduto presso il reparto di Rianimazione
dell'Università Cattolica del Sacro Cuore Policlinico Universitario “Agostino Gemelli”
ove, sul foglio di richiesta di Riscontro Diagnostico erano indicate le seguenti patologie:
“Insufficienza respiratoria in esposizione professionale- Shock Cardiogeno-
Insufficienza multiorgano in positività CMV nel lavaggio broncoalveolare”.
Il Dott. Anatomo Patologo dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, Persona_2
Policlinico Universitario Agostino Gemelli, presa visione dei referti di consulenza infettivologica del 8.2.2018 e anestesiologica del 12.2.2018 ed avendo appreso che il paziente era affetto da BPCO da esposizione professionale al cobalto aveva ritenuto doveroso (secondo quanto disposto dall'art. 590 del c.p.) porre la salma a disposizione dell'autorità giudiziaria per le opportune valutazioni.
Dopo aver preso visione della Consulenza medico legale redatta dal Dott. Per_3
medico legale dell'Istituto di Sanità Pubblica-Sezione di Medicina Legale
[...]
dell'Università Cattolica del S. Cuore, la ricorrente avanzava richiesta di indennizzo e risarcimento nei confronti dell' e dell' con lettera del 08.07.2019 che veniva CP_1 CP_2
rigettata dall' con provvedimento ricevuto in data 27.09.2019 nel quale si negava CP_1
il nesso causale tra il decesso e l'evento.
Dalla documentazione estrapolata dal fascicolo pendente presso la Procura della
Repubblica di Roma emergeva che il de cuius aveva prestato attività lavorativa presso l' (già Comitato Nazionale per l'Energia Nucleare) dal 22.08.1967 fino al CP_2
pensionamento avvenuto a fine dicembre 2008, con la qualifica di tecnico di laboratorio-
analista chimico.
Durante la propria attività lavorativa, il de cuius era stato esposto a metalli pesanti tossici e radiazioni ionizzanti. Già nel 1967 gli accertamenti sanitari preventivi del C.N.E.N. avevano riconosciuto la sua idoneità al lavoro con la limitazione di "esclusione dai lavori che espongono a gas o vapori irritanti".
Nonostante le indicazioni del Servizio di Medicina e Sanità sopra riportate, il Sig. Per_1
, durante l'intero percorso professionale è stato sempre “professionalmente
[...]
esposto”, in particolare tra gli anni 2000-2002 e durante la missione di aggiornamento tecnico c/o ITU di Karlsruhe e c/o l'Università di Modena ha eseguito “esperimenti di inertizzazione di materiale di fissione. Ha in effetti utilizzato elementi chimici come nichel e cobalto, inglobati in vetro”, come dimostra la documentazione versata in atti
(Diario generale del 4.9.2018 relativo all'assicurato doc. n. 17 - CP_1 Persona_1
Comunicazione interna “radioprotezione” del 6.8.2007 doc n. 18 e Relazione CP_2
attinente lo Studio di inertizzazioni di ossidi in vetri borosilicatici doc. n. 19).
A seguito di tali esposizioni il Sig. ha iniziato a manifestare problemi di Persona_1
salute, in particolare di natura dermatologica tanto che nel 2007/2008, gli era stata riconosciuta dall una malattia professionale consistente in dermatite eczematosa CP_1
allergica da contatto con un grado percentuale del 6%, ai sensi dell'art. 13 D. L.vo n.
38/2000.
Il Sig. risultava, inoltre, positivo al patch test per AS bicromato, AL Per_1
cloruro e EL solfato.
Il decesso è avvenuto il 21.02.2018 per "Insufficienza respiratoria e multiorgano, shock cardiogeno in esposizione professionale".
La relazione di esame autoptico, disposta dalla Procura di Roma, attribuiva l'exitus precisamente a "insufficienza multiorgano esitata in uno shock cardiogeno terminale in soggetto affetto da insufficienza respiratoria non responsiva alla terapia di supporto in quadro di patologia polmonare da metalli duri, in soggetto allergico al cobalto". Alla luce di tali elementi e delle conclusioni cui era prevenuto il consulente medico legale della Procura, Dott. che attestavano la patologia polmonare da metalli Per_3
pesanti (AL e EL), la ricorrente insisteva per l'origine professionale e,
considerata la già riconosciuta allergia professionale, evidenziava come la malattia dovesse considerarsi tabellata, comportando l'inversione dell'onere della prova a carico dell'Istituto.
Precisava altresì che il rischio era dimostrato dalla storia lavorativa del de cuius come tecnico di laboratorio, esposto a nichel e cobalto, anche durante esperimenti di inertizzazione di materiale di fissione.
Gli accertamenti anatomo-patologici hanno, infine, deposto per una malattia polmonare da metalli pesanti dal momento che i polmoni presentavano “consistenza edematosa con
presenza di ispessimenti fibrotici a ridosso dei bronchi e dei vasi. A livello microscopico si è
osservata, a carico degli alveoli, la presenza di tessuto di granulazione con fenomeni di
fibrillogenesi, cellule giganti da corpo estraneo e segni di alveolite associata a molteplici aree
sclero-cicatriziali…”
L' , costituitosi in giudizio, ha contestato le avverse domande, insistendo per il CP_1
rigetto.
L'Istituto ha negato il nesso causale tra la patologia che aveva determinato il decesso del
Sig. e le prestazioni lavorative, richiamando le note medico-legali depositate in Per_1
allegato con il doc. n.1).
In particolare ha evidenziato che a seguito del riconoscimento al de cuius della dermatite eczematosa allergica da contatto con un grado del 6% nel 2007, non erano state avanzate successive richieste di aggravamento per patologie respiratorie. Ha rilevato infine che, trattandosi di patologia non tabellata, l'onere della prova (ex art. 2697 c.c.) ricadeva interamente sul ricorrente, il quale doveva provare non solo l'esistenza della malattia ma anche l'eziologia professionale della stessa e l'esposizione a rischio specifico, le modalità e l'intensità di tale esposizione.
Istruita documentalmente la causa, disposta ed espletata CTU medica, all'odierna udienza il giudice, lette le note di trattazione scritta, ha deciso depositando telematicamente contestuale motivazione.
La domanda è fondata e va accolta.
E' incontestato che il de cuius è stato esposto a rischio specifico in conseguenza delle mansioni svolte come risulta anche dalla comunicazione dell' del 6.8.2007 - prot. CP_2
007/39137/RUM/CAS-ACO-PERS (documento di radio protezione in allegato al CP_2
doc. n. 18) dove emerge che “il lavoratore è stato esposto al rischio da radiazioni ionizzanti dal 7/9/1967 al 15/10/1990 con classificazione “ professionalmente esposto”……il lavoratore è stato esposto al rischio da radiazioni ionizzanti dal
16/03/1992 al 6/11/1992 con classificazione “ non professionale-gruppo1…Il lavoratore è
stato esposto al rischio da radiazioni ionizzanti dal 06/11/1992 al 02/05/1994 con classificazione “persona esposta per motivi professionali”…il lavoratore è stato esposto al rischio da radiazioni ionizzanti dal 02/05/1994 al 05/08/2003 con classificazione
“persona esposta per motivi professionali”- con l'entrata in vigore del D.Lgs 230/95
viene classificato esposto di categoria A”…
Trattasi di prova documentale proveniente dal proprio datore di lavoro che attesta l'
esposizione del de cuius ad agenti patogeni significativi durante l'attività lavorativa che può ritenersi indubbiamente prevalente rispetto a quella testimoniale pur ammessa in corso di causa e non epletatata per successivo decesso di un teste da un lato e di uno stato invalidante impeditivo dell'altro teste.
Infine il CTU, all'esito di accurate indagini e con motivazione che deve essere condivisa,
in quanto esente da errori e vizi logici, ha accertato nell'espletata consulenza che l'attività lavorativa, per la lunga durata dell'esposizione (41 anni circa) e la specifica suscettibilità allergica del de cuius (allergia al cobalto cloruro, nichel solfato e potassio bicromato documentate nel 2003), doveva essere ritenuta concausa efficiente e determinante nella genesi della patologia complessiva che ha condotto all'exitus del Sig.
Tale conclusione si è basata sul principio di equivalenza, secondo cui è Persona_1
causa ogni antecedente che abbia contribuito alla produzione dell'evento, anche se concorre con fattori extra-lavorativi.
In risposta alle note critiche dell' , che attribuivano la morte principalmente al CP_1
fumo, il CTU, in qualità anche di specialista pneumologo, ha riconosciuto che l'abitudine tabagica aveva determinato lo sviluppo di BPCO ed enfisema (condizione irreversibile).
Tuttavia, il CTU ha evidenziato che i reperti specifici riscontrati all'autopsia
(ispessimenti fibrotici, depositi basofili/metallici, cellule giganti da corpo estraneo e segni di alveolite polmonare e miocardica) non si ritrovano tipicamente nei polmoni e nei cuori dei forti fumatori.
Ha pertanto insistito nelle proprie conclusioni.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono si ritiene pertanto di accogliere la domanda e l' deve, quindi, essere condannato alla liquidazione di una rendita ai CP_1
superstiti in favore della ricorrente con decorrenza dalla data del decesso, oltre interessi,
nonché al rimborso delle spese funerarie. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico dell . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, accertata l'origine professionale delle patologie che hanno portato alla morte il Sig. , condanna l' , in persona del legale Persona_1 CP_1
rappresentante pro-tempore, al riconoscimento e alla liquidazione di una rendita ai superstiti in favore della Sig.ra con decorrenza dalla data del Parte_1
decesso, oltre accessori di legge e interessi sino all'effettivo saldo;
2) condanna altresì l' , in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla CP_1
liquidazione in favore della parte ricorrente delle spese funerarie sostenute pari ad
Euro 2.800,00 come da documentazione allegata;
3) condanna infine l'Istituto a rimborsare alla parte ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in € 4.638,00 per compensi professionali, oltre spese generali,
IVA e CPA da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
4) pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
Così deciso in Civitavecchia, il 6.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Pia De Benedictis