Articolo 3 della Legge 11 marzo 2002, n. 48
Articolo 2
Versione
5 aprile 2002
Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 5 aprile 2002
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente