TRIB
Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 01/07/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 01/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 914/2023 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Gennaro Feo giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Valentina Bevilaqua in virtù di procura generale per Notaio Dott. di Roma del 23 gennaio 2023 Persona_1
(rep. 37590/7131); resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 30/06/2023 dopo aver Parte_1 contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n.
1351/2022 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: 1”dichiarare che la sig.ra Parte_1
si trovava e si trova nelle condizioni previste dalla Legge 18/80 e,
[...] pertanto, ha diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a far data dalla domanda amministrativa (31.3.2022), previa nuova consulenza tecnica di ufficio di cui si chiede sin d'ora l'ammissione, in via gradata dall'accertato aggravamento”; 2) “Dichiarare, inoltre, che la sig.ra Parte_1
è persona handicappata con carattere di permanenza, in condizioni di
[...] gravità (art. 3, comma 3, legge 104/92), a far data dalla domanda amministrativa (31.3.2022), previa nuova consulenza tecnica di ufficio di cui si chiede sin d'ora l'ammissione, in via gradata dall'accertato aggravamento”; 3)
“Condannare l' in persona del Presidente pro tempore e legale CP_1 rappresentante p.t., domiciliato per la carica in Roma EUR Piazzale delle
Nazioni e/o l – sede Provinciale di Salerno, in persona del legale rapp.te CP_1
p.t., Corso Garibaldi, 38, alla corresponsione in favore della ricorrente della indennità di accompagnamento dovuta così come per legge dal 31.3.2022 (data della domanda amministrativa), oltre interessi legali dalla obbligazione all'effettivo soddisfo, in via gradata dall'accertato aggravamento”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposta integrazione della CTU (dott. , in Persona_2 costanza di giuramento reso in sede di accertamento tecnico preventivo), all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data
08/06/2024, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie:”
VASCULOPATIA CEREBRALE CRONICA CON INIZIALE SFUMATO
DECLINO COGNITIVO, CARDIOPATIA IPERTENSIVA CON FA
PERSISTENTE IN TRATTAMENTO NAO, DIABETE MELLITO IN
TRATTAMENTO FARMACOLOGICO, ARTROSI POLIDISTRETTUALE,
PROTESI ANCA DX, ESITI DI FRATTURA POLSO DX, INCONTINENZA
URINARIA” così come rilevato in sede di accertamento tecnico preventivo, rilevando però come “In effetti bisogna notare che c'è stata un'evoluzione peggiorativa del quadro clinico della ricorrente, difatti a gennaio del 2023 la deambulazione era ancora possibile in autonomia, anche se con appoggio monolaterale, e la sfera psichica era indenne per età e grado culturale, cosa che invece ad oggi sembra non essere più così. Allo stato attuale si presentano marcatamente compromesse sia la funzionalità motoria che le funzioni cognitive”.
Pag. 2 di 4 Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico determina in parte ricorrente necessita “assistenza di terzi per lo svolgimento delle funzioni quotidiane della vita, per cui ha diritto all'indennità di accompagnamento, sul piano medico legale”, tanto a decorrere dal marzo 2024, non riconoscendo però i requisiti in ordine alla disabilità ai sensi dell'articolo 3 comma 2 della legge 104/92.
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento parziale (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni resi dal dott. , a cui si ritiene di fare Per_2 affidamento in quanto traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico- conseguenziale (anche con riferimento all'epoca di insorgenza della compromissione rilevante ai fini del beneficio dell'indennità di accompagnamento).
In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal
CTU) del requisito sanitario. D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
2.2 La domanda di condanna, formulata in danno dell' , al pagamento della CP_1 provvidenza economica richiesta è inammissibile (stante l'oggetto, fissato per legge, dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.).
3.1 Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite
(con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti l'indennità di accompagnamento.
Le spese relative alle CTU espletate nella fase di accertamento tecnico preventivo e nella presente fase vanno poste invece a carico dell' (in quanto CP_1 parte maggiormente soccombente) e vanno liquidate come da dispositivo tenuto conto del deposito tardivo dell'elaborato peritale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 nei confronti dell' , così
[...] Controparte_2
provvede:
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che
Pag. 3 di 4 [nato il [...] a [...]], si Parte_1 trova nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'indennità
d'accompagnamento a decorrere dal MARZO 2024, mentre NON si trova nelle condizioni di portatore di disabilità in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 co.
3 L 104/92;
2) compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' , CP_1 spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. ; Persona_2
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' , spese liquidate in euro 180,00= per onorari, oltre eventuali accessori CP_1 di legge, in favore del dott. . Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 01/07/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 01/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 914/2023 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Gennaro Feo giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Valentina Bevilaqua in virtù di procura generale per Notaio Dott. di Roma del 23 gennaio 2023 Persona_1
(rep. 37590/7131); resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 30/06/2023 dopo aver Parte_1 contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n.
1351/2022 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: 1”dichiarare che la sig.ra Parte_1
si trovava e si trova nelle condizioni previste dalla Legge 18/80 e,
[...] pertanto, ha diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a far data dalla domanda amministrativa (31.3.2022), previa nuova consulenza tecnica di ufficio di cui si chiede sin d'ora l'ammissione, in via gradata dall'accertato aggravamento”; 2) “Dichiarare, inoltre, che la sig.ra Parte_1
è persona handicappata con carattere di permanenza, in condizioni di
[...] gravità (art. 3, comma 3, legge 104/92), a far data dalla domanda amministrativa (31.3.2022), previa nuova consulenza tecnica di ufficio di cui si chiede sin d'ora l'ammissione, in via gradata dall'accertato aggravamento”; 3)
“Condannare l' in persona del Presidente pro tempore e legale CP_1 rappresentante p.t., domiciliato per la carica in Roma EUR Piazzale delle
Nazioni e/o l – sede Provinciale di Salerno, in persona del legale rapp.te CP_1
p.t., Corso Garibaldi, 38, alla corresponsione in favore della ricorrente della indennità di accompagnamento dovuta così come per legge dal 31.3.2022 (data della domanda amministrativa), oltre interessi legali dalla obbligazione all'effettivo soddisfo, in via gradata dall'accertato aggravamento”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposta integrazione della CTU (dott. , in Persona_2 costanza di giuramento reso in sede di accertamento tecnico preventivo), all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data
08/06/2024, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie:”
VASCULOPATIA CEREBRALE CRONICA CON INIZIALE SFUMATO
DECLINO COGNITIVO, CARDIOPATIA IPERTENSIVA CON FA
PERSISTENTE IN TRATTAMENTO NAO, DIABETE MELLITO IN
TRATTAMENTO FARMACOLOGICO, ARTROSI POLIDISTRETTUALE,
PROTESI ANCA DX, ESITI DI FRATTURA POLSO DX, INCONTINENZA
URINARIA” così come rilevato in sede di accertamento tecnico preventivo, rilevando però come “In effetti bisogna notare che c'è stata un'evoluzione peggiorativa del quadro clinico della ricorrente, difatti a gennaio del 2023 la deambulazione era ancora possibile in autonomia, anche se con appoggio monolaterale, e la sfera psichica era indenne per età e grado culturale, cosa che invece ad oggi sembra non essere più così. Allo stato attuale si presentano marcatamente compromesse sia la funzionalità motoria che le funzioni cognitive”.
Pag. 2 di 4 Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico determina in parte ricorrente necessita “assistenza di terzi per lo svolgimento delle funzioni quotidiane della vita, per cui ha diritto all'indennità di accompagnamento, sul piano medico legale”, tanto a decorrere dal marzo 2024, non riconoscendo però i requisiti in ordine alla disabilità ai sensi dell'articolo 3 comma 2 della legge 104/92.
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento parziale (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni resi dal dott. , a cui si ritiene di fare Per_2 affidamento in quanto traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico- conseguenziale (anche con riferimento all'epoca di insorgenza della compromissione rilevante ai fini del beneficio dell'indennità di accompagnamento).
In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal
CTU) del requisito sanitario. D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
2.2 La domanda di condanna, formulata in danno dell' , al pagamento della CP_1 provvidenza economica richiesta è inammissibile (stante l'oggetto, fissato per legge, dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.).
3.1 Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite
(con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti l'indennità di accompagnamento.
Le spese relative alle CTU espletate nella fase di accertamento tecnico preventivo e nella presente fase vanno poste invece a carico dell' (in quanto CP_1 parte maggiormente soccombente) e vanno liquidate come da dispositivo tenuto conto del deposito tardivo dell'elaborato peritale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 nei confronti dell' , così
[...] Controparte_2
provvede:
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che
Pag. 3 di 4 [nato il [...] a [...]], si Parte_1 trova nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'indennità
d'accompagnamento a decorrere dal MARZO 2024, mentre NON si trova nelle condizioni di portatore di disabilità in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 co.
3 L 104/92;
2) compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' , CP_1 spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. ; Persona_2
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' , spese liquidate in euro 180,00= per onorari, oltre eventuali accessori CP_1 di legge, in favore del dott. . Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 01/07/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
Pag. 4 di 4