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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/03/2025, n. 2961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2961 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO I
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 3149/2025
R.A.C.C.
TRA
con l'avv.to Sergio Massimo Mancusi, presso il cui studio domicilia Parte_1 in Roma, viale Giulio Cesare, n. 95
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante – contumace
FATTO E DIRITTO
1. ha depositato -in data 28.1.2025- ricorso (iscritto a ruolo in data Parte_1
29.1.2025) poi ritualmente notificato, con il quale ha formulato le seguenti conclusioni:
”ACCERTARE documentalmente il suo diritto all'assegno ordinario di invalidità (Art.1 L. 222/84) a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 31/1/2023, così come riconosciuto dal decreto di omologa rg n. 32181/2023, e dunque dall' 1/2/2023, quale primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa, o con decorrenza di Giustizia;
-CONDANNARE l agamento in favore della parte ricorrente dei ratei maturati e CP_2 maturandi dell'assegno ordinario di invalidità a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 31/1/2023, così come riconosciuto dal decreto di omologa rg n. 32181/2023, e dunque dall' 1/2/2023, quale primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa, o con decorrenza di Giustizia, da erogarsi nei modi e nella misura previsti dalla legge 222/84 e successive modifiche, oltre gli interessi legali su ciascuna rata dalle rispettive scadenze al saldo, ed accessori, ciò con riguardo agli artt.24 e 38 primo comma della Costituzione, alle sentenze della C.C. n.
156/96 e n. 388/99 ed alle recenti sentenze della Suprema Corte, sezioni unite, n. 483/00 e n. 529/00 sul punto.”. Nel corso dell'odierna udienza, acquisita la documentazione, dichiarata la contumacia dell' , sentito il difensore comparso per il ricorrente, all'esito della camera di consiglio CP_1 si allega la presente sentenza.
2. Il decreto di omologa di questo Tribunale del 20.9.2024 (in atti) ha riconosciuto, nella persona di il requisito sanitario previsto dall'art. 1, l. n. 222/1984 a Parte_1 decorrere dalla data della domanda amministrativa (31.1.2023).
La ricorrente ha altresì depositato estratto contributivo dal quale risulta il possesso CP_1 del requisito contributivo necessario a costituire il diritto azionato (n. 156 contributi nel quinquennio antecedente alla domanda amministrativa).
Il predetto decreto di omologa ed il modulo con i dati necessari per procedere alla liquidazione), sono stati notificati all' rispettivamente in data 27.9.2024 e 24.9.2024 CP_1
(come in atti), ma nonostante sia decorso il termine di cui al comma 5 dell'art. 445 bis c.p.c., l'Ente convenuto non ha provveduto al pagamento delle somme dovute per il predetto titolo. All'esito delle precedenti considerazioni va dichiarato il diritto di a Parte_1 percepire all'assegno ordinario di invalidità a far tempo dal primo giorno successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa e, conseguentemente, l va CP_1 condannato al pagamento dei relativi ratei, oltre interessi legali.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo (sulla base dei vigenti minimi tariffari per cause previdenziali di valore da € 5.200,00 ad € 26.000,00, escluso il compenso per la fase istruttoria che non si è tenuta), da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
dichiara il diritto di a conseguire l'assegno ordinario di invalidità di cui Parte_2 all'art. 1, l. n. 222/1984 a decorrere dal 1.2.2023 e condanna l a corrispondere al CP_1 medesimo i relativi ratei, oltre interessi legali;
condanna l al pagamento delle spese processuali dei ricorrenti, liquidate CP_1 complessivamente in € 1.864,00, oltre spese forfettarie pari al 15 %, oltre iva e cpa come per legge, distratte in favore del procuratore costituito.
Roma, 11 marzo 2024
Il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO I
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 3149/2025
R.A.C.C.
TRA
con l'avv.to Sergio Massimo Mancusi, presso il cui studio domicilia Parte_1 in Roma, viale Giulio Cesare, n. 95
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante – contumace
FATTO E DIRITTO
1. ha depositato -in data 28.1.2025- ricorso (iscritto a ruolo in data Parte_1
29.1.2025) poi ritualmente notificato, con il quale ha formulato le seguenti conclusioni:
”ACCERTARE documentalmente il suo diritto all'assegno ordinario di invalidità (Art.1 L. 222/84) a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 31/1/2023, così come riconosciuto dal decreto di omologa rg n. 32181/2023, e dunque dall' 1/2/2023, quale primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa, o con decorrenza di Giustizia;
-CONDANNARE l agamento in favore della parte ricorrente dei ratei maturati e CP_2 maturandi dell'assegno ordinario di invalidità a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 31/1/2023, così come riconosciuto dal decreto di omologa rg n. 32181/2023, e dunque dall' 1/2/2023, quale primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa, o con decorrenza di Giustizia, da erogarsi nei modi e nella misura previsti dalla legge 222/84 e successive modifiche, oltre gli interessi legali su ciascuna rata dalle rispettive scadenze al saldo, ed accessori, ciò con riguardo agli artt.24 e 38 primo comma della Costituzione, alle sentenze della C.C. n.
156/96 e n. 388/99 ed alle recenti sentenze della Suprema Corte, sezioni unite, n. 483/00 e n. 529/00 sul punto.”. Nel corso dell'odierna udienza, acquisita la documentazione, dichiarata la contumacia dell' , sentito il difensore comparso per il ricorrente, all'esito della camera di consiglio CP_1 si allega la presente sentenza.
2. Il decreto di omologa di questo Tribunale del 20.9.2024 (in atti) ha riconosciuto, nella persona di il requisito sanitario previsto dall'art. 1, l. n. 222/1984 a Parte_1 decorrere dalla data della domanda amministrativa (31.1.2023).
La ricorrente ha altresì depositato estratto contributivo dal quale risulta il possesso CP_1 del requisito contributivo necessario a costituire il diritto azionato (n. 156 contributi nel quinquennio antecedente alla domanda amministrativa).
Il predetto decreto di omologa ed il modulo con i dati necessari per procedere alla liquidazione), sono stati notificati all' rispettivamente in data 27.9.2024 e 24.9.2024 CP_1
(come in atti), ma nonostante sia decorso il termine di cui al comma 5 dell'art. 445 bis c.p.c., l'Ente convenuto non ha provveduto al pagamento delle somme dovute per il predetto titolo. All'esito delle precedenti considerazioni va dichiarato il diritto di a Parte_1 percepire all'assegno ordinario di invalidità a far tempo dal primo giorno successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa e, conseguentemente, l va CP_1 condannato al pagamento dei relativi ratei, oltre interessi legali.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo (sulla base dei vigenti minimi tariffari per cause previdenziali di valore da € 5.200,00 ad € 26.000,00, escluso il compenso per la fase istruttoria che non si è tenuta), da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
dichiara il diritto di a conseguire l'assegno ordinario di invalidità di cui Parte_2 all'art. 1, l. n. 222/1984 a decorrere dal 1.2.2023 e condanna l a corrispondere al CP_1 medesimo i relativi ratei, oltre interessi legali;
condanna l al pagamento delle spese processuali dei ricorrenti, liquidate CP_1 complessivamente in € 1.864,00, oltre spese forfettarie pari al 15 %, oltre iva e cpa come per legge, distratte in favore del procuratore costituito.
Roma, 11 marzo 2024
Il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia