Ordinanza cautelare 8 settembre 2023
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 24/06/2025, n. 1061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1061 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 01061/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00804/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 804 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maddalena Aldegheri e Marco Guerreschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maddalena Aldegheri in Verona, via Albere n. 80;
contro
AGEA - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
ADER - Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, con domicilio digitale presso la pec di questa e domicilio fisico ex lege in Venezia, S. Marco,63;
per l'annullamento
1.della comunicazione intitolata “Intimazione di pagamento -OMISSIS-” intestata all''Agenzia delle Entrate – Riscossione competente per la provincia di Vicenza, con allegato “Modulo di pagamento” Pago PA, inviata all''azienda agricola ricorrente a mezzo casella PEC “noreply.veneto.ipol@pec.agenziariscossione.gov.it” il 27 giugno 2023, con la quale è stato richiesto, se non già effettuato, il pagamento, entro 5 giorni dal ricevimento, della somma di € 53.119,87- su “residuo” ruolo AGEA “ex D.L. 27/2019”, per “prelievi latte”, “interessi”, anche di mora, e “oneri di riscossione”, in riferimento alla Cartella AGEA n. -OMISSIS- asseritamente notificata l''11 dicembre 2018 e asseritamente inerente i prelievi latte imputati alla ricorrente per i periodi 1997/1998 e 2001/2002;
2.di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, anche se non conosciuto al momento della notifica del presente ricorso, nella parte in cui detti atti, anche se non conosciuti, incidono nella sfera giuridica dell''azienda agricola ricorrente, compreso l''atto di iscrizione a ruolo ed il ruolo posto a base della cartella di pagamento indicata nell''intimazione impugnata, e la cartella stessa, ossia la Cartella AGEA n. -OMISSIS- non conosciuta e non allegata, nonché il “residuo ruolo” emesso da AGEA ai sensi del D.L. n. 27/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 44/2019 ed ai sensi del Decreto del Ministero delle Finanze del 22 gennaio 2020 posto a base dell''intimazione di pagamento sopra descritta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di ADER- Agenzia delle Entrate Riscossione;
Visti tutti gli atti della causa;
Giudice relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2025 la dott.ssa Ida Raiola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 17/07/2023 e depositato in data 19/07/2023, la società ricorrente premetteva in fatto che l’Agenzia delle Entrate –Riscossione, competente per la Provincia di di Vicenza, con l’atto denominato “Modulo di pagamento” Pago PA, inviato all''azienda agricola ricorrente a mezzo casella PEC “noreply.veneto.ipol@pec.agenziariscossione.gov.it” il 27 giugno 2023, aveva richiesto, se non già effettuato, il pagamento, entro 5 giorni dal ricevimento, della somma di € 53.119,87- su “residuo” ruolo AGEA “ex D.L. 27/2019”, per “prelievi latte”, “interessi”, anche di mora, e “oneri di riscossione”, in riferimento alla Cartella AGEA n. -OMISSIS- asseritamente notificata l''11 dicembre 2018 e asseritamente inerente i prelievi latte imputati alla ricorrente per i periodi 1997/1998 e 2001/2002.
Parte ricorrente impugnava detta intimazione di pagamento, unitamente agli atti presupposti, indicati in epigrafe, articolando le seguenti censure in diritto:
I.In via preliminare ed assorbente: intervenuta prescrizione della pretesa di EA ai sensi dell’art. 3 del Regolamento (CEE) n. 2988/95 – Decadenza;
II. Comunque intervenuta prescrizione della pretesa di EA anche in base al diritto interno – violazione e falsa applicazione degli artt. 2948, n. 4, 2943, 2945, 2946 c.c., nonché dell’art. 11 delle preleggi, dell’art. 21-bis, Legge n. 241/1990 - Eccesso di potere per illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia;
III.Nullità e/o comunque illegittimità, propria e derivata, degli atti impugnati, per nullità e/o comunque illegittimità comunitaria derivata dei provvedimenti di compensazione nazionale e di imputazione di prelievo (per tutti i periodi indicati nelle intimazioni impugnate) per violazione e falsa applicazione dei Reg. (CEE) n. 3950/92, n. 536/93, n. 1256/1999, n. 1392/2001, n. 1788/2003, n. 595/2004, n. 1234/2007 e n. 72/2009 sia per effettuazione delle compensazioni nazionali in contrasto con la normativa UE sia per mancata verifica in concreto delle produzioni nazionali dichiarate – eccezione di nullità degli atti presupposti siccome emanati sulla base di norme interne, attributive del potere, che debbono essere disapplicate per contrarietà al diritto comunitario - mancata disapplicazione della normativa interna non conforme ai regolamenti comunitari - violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 34, L. n. 119/03, degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, L. n. 33/2009, degli artt. 1 e 3, L. n. 241/1990, degli artt. 2, 3, 11, 24 e 97 della Costituzione nonché dell’art. 4, comma 3, TUE (ex art. 10 TCE) – Eccesso di potere per violazione del principio di primazia del diritto UE, del principio di leale cooperazione di cui all’art. 4, comma 3, TUE (ex art. 10 TCE), dei principi unionali di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento, di proporzionalità, di non discriminazione e di effettività, nonché per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 11, 24 e 97 della Cost. - Violazione degli artt. 1, 6 e 13, CEDU;
IV.Comunque ed in ogni caso: decadenza ai sensi dell’art. 25, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 602/73 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e falsa rappresentazione della realtà, violazione di procedimento, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, violazione dei principi di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 della Costituzione;
V.Violazione e falsa applicazione degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies della L. n. 33/2009, degli artt. 633 e segg. e degli artt. 474 e segg. del c.p.c., degli artt. 10 e segg. del D.P.R. n. 602/73 e dell’art. 67 del D.P.R. n. 600/73, degli artt. 1, 3 e 21-bis della L. n. 241/90, nonché degli artt. 2, 3, 24 e 97 della Costituzione - Eccesso di potere per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost. – illegittima duplicazione del ruolo – illegittima duplicazione delle procedure di recupero – illegittimità della procedura di recupero;
VI - Violazione e falsa applicazione dell’art. 5-ter, Reg. (CE) n. 885/06, introdotto dall’art. 1, Reg. (CE) 1034/08, degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, L. n. 33/2009, dell’art. 10, comma 34, L. n. 119/03, e degli artt. 3 e 21-bis, L. n. 241/90, dell’art. 7 della L. n. 212/02 e degli art. 2, 3, 24 e 97 della Costituzione - eccesso di potere per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost. - errata quantificazione del debito esigibile per mancata imputazione delle somme già recuperate sui premi pac - contestazione dell’an e del quantum della pretesa;
VII. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, Reg. (CE) n. 536/93, dell’art. 7, Reg. (CE) n. 1392/01 e dell’art. 13, Reg. (CE) n. 595/03, nonché dell’art. 21-bis, L. n. 241/1990, degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, L. n. 33/2009, del D.M. n. 321 del 03.09.1999 (art. 1, 2 e 6), e successive modifiche ed integrazioni, degli artt. 12 e segg., D.P.R. n. 602/73, degli artt. 1 e 7, L. n. 212/2000, ancora degli artt. 1 e 3, L. n. 241/90, e degli artt. 2, 3, 24 e 97 della Costituzione - violazione e falsa applicazione dell’art. 3-bis della L. n. 53/94, degli artt. 6-bis e 6-ter del D.Lgs. n.82/05, dell’art. 16-ter della L. n. 221/12, dell’art. 26 del D.P.R. n. 602/73 e dell’art. 60 del D.P.R. n. 600/73 - Eccesso di potere per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi unionali di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento, di proporzionalità, di non discriminazione e di effettività, nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost. - mancata notifica e/o nullità della notifica degli atti presupposti - conseguente inefficacia degli atti di accertamento presupposti – mancanza di esigibilità delle somme iscritte a ruolo - violazione delle procedure di recupero;
VIII. - Nullità e/o comunque illegittimità per violazione e falsa applicazione degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, L. n. 33/09 e degli artt. 10, 12, 25, 49 e 50 D.P.R. n. 602/73, degli art. 1, 3 e segg., L. n. 241/90, dell’art. 7, L. n. 212/00 nonché dei principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost. – Eccesso di poter;
IX.- Nullità e/o comunque illegittimità per violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 21-bis e 21-septies, L. n. 241/90, dell’art. 10, comma 34, L. n. 119/2003, degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, L. n. 33/09, degli artt. 10, 12, 25, 49 e 50 D.P.R. n. 602/73, degli art. 1, 3 e segg., L. n. 241/90, dell’art. 7, L. n. 212/00, dell’art. 1283 c.c., nonché dei principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost. - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e falsa rappresentazione della realtà, violazione di procedimento, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost. - nullità e/o annullabilità delle intimazioni di pagamento e del “residuo ruolo” per mancanza dei requisiti essenziali - contestazione della procedura di recupero – contestazione dell’an e del quantum della pretesa indicata a residuo debito per prelievi latte ed interessi nelle intimazioni di pagamento impugnate – contestazione della pretesa di interessi di mora e oneri di riscossione;
Si costituiva in resistenza l’Agenzia delle Entrate Riscossione (d’ora in poi, ADER), mentre non si costituiva l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (d’ora in poi, AGEA).
Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, emessa all’esito dell’udienza camerale del 23 febbraio 2022, la quale, in base alle risultanze degli atti di segreteria, risulta comunicata alle parti intimate presso l’Avvocatura dello Stato in data 24/02/2022, il Tribunale sospendeva l’efficacia degli atti e provvedimenti gravati e onerava l’AGEA e l’ADER, secondo le rispettive competenze, del deposito della documentazione necessaria al fine di istruire compiutamente la controversia.
Con ordinanza collegiale n.427 del 7 settembre 2023 l’istanza cautelare accolta, con contestuale disposizione di incombenti istruttori.
Alla pubblica udienza del giorno 8 maggior 2025, in prossimità della quale la difesa di parte ricorrente ha depositato documenti e memorie a sostegno delle proprie difese, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e va respinto.
Osserva preliminarmente il Collegio, richiamando i precedenti della Sezione costituiti dalle sentenze n. 217/2025, n. 1133/2024, n. 1375/2024 e n. 1703/2024, che l’intimazione di pagamento non ha natura di atto impositivo, ma ha natura di invito a pagare una somma a debito, il cui importo è stato in precedenza determinato da almeno un atto presupposto (nel caso di specie, la cartella di pagamento e, prima ancora, dal c.d. atto di prelievo supplementare, previa constatazione dell’inosservanza del limite quantitativo imposto alla produzione del latte in riferimento alla specifica annata lattiero-casearia), prodromico all'esecuzione forzata.
Qualora l’atto impositivo presupposto sia divenuto definitivo per omessa impugnazione oppure perché l’impugnazione avverso è stata respinta o è stata dichiarata irricevibile o inammissibile o improcedibile, l’intimazione di pagamento può essere gravata solo per vizi propri e non anche per questioni attinenti agli atti impositivi da cui è sorto il debito (cfr., ex multis , Cass. civ., sez. V, 10 aprile 2013, n. 8704).
Nel caso di specie, come già specificamente rilevato dal Collegio nell’ordinanza n.427 del 7 settembre 2023, ADER ha dato prova dell’avvenuta notifica via pec, in data 29 ottobre 2021, dell’intimazione di pagamento n. -OMISSIS-, relativo allo stesso credito portato dall’intimazione di pagamento qui impugnata.
Infatti, sia l’intimazione gravata nel presente giudizio che l’intimazione notificata via pec in data 29/10/2021 hanno quale loro atto presupposto la cartella di pagamento n.-OMISSIS-, (contrassegnata con il nuovo numero di riferimento: -OMISSIS-), che ADER assue di aver notificato in data 11/12/2018.
Ne consegue che, in ragione, da un lato, della acquisita prova della notifica, in data 29 ottobre 2021, dell’intimazione di pagamento n. -OMISSIS-, e, dall’altro, dell’omessa prova della tempestiva impugnazione di detta ultima intimazione in uno con la cartella presupposta (della cui esistenza il soggetto debitore veniva a conoscenza proprio a seguito della notifica della cartella nell’ottobre 2021), deve escludersi sia la maturazione della vicenda estintiva prescrizionale del credito (atteso l’utile interruzione del relativo termine decennale, secondo l’orientamento consolidato, seguito anche da questa Sezione) sia l’ammissibilità, nel presente giudizio, di censure che investano l’ an e il quantum della pretesa creditoria.
Di conseguenza, essendosi consolidati gli effetti della cartella sottesa (anche) all’intimazione qui gravata, al ricorrente non è consentito nella presente sede sollevare vizi attinenti alla cartella presupposta.
Sull’argomento, il Consiglio di Stato si è espresso nel senso che “tutte le questioni implicanti una contestazione dell' an o del quantum accertato dall'Autorità amministrativa nell'esercizio delle sue potestà pubbliche attengono a posizioni di interesse legittimo ed originano da provvedimenti autoritativi, come tali soggetti al regime del consolidamento in atti definitivi se non impugnati nei termini (Cass., Sez. Un., ordinanze nn. 31370 e 31371 del 2018; Cons. Stato, sez. V, n. 2552 del 2019). (...) Non risulta pertanto ammissibile nella presente sede una domanda volta a porre nuovamente in discussione i presupposti di una intimazione implicitamente accettata dagli interessati e, comunque, mai impugnata” (Cons. Stato, III, 7 febbraio 2023 n. 1318).
Nel caso in esame, la definitività del prelievo (conseguente alla impossibilità di ulteriormente contestare in sede giurisdizionale la cartella di pagamento assunta a presupposto dell’atto impugnato) preclude all’azienda ricorrente anche la facoltà di avvalersi degli arresti della Corte di Giustizia, i quali trovano un limite nell'inoppugnabilità dell'atto (TAR Veneto, IV, 16 ottobre 2023, n. 1455; Cons. Stato, III, 17 maggio 2022, n. 3910).
Né può valere la disapplicazione, in quanto l'incompatibilità comunitaria affermata dalla Corte di Giustizia (27 giugno 2019 -causa C-348/2018; 13 gennaio 2022 -causa C 377/2019) non ha riguardato norme nazionali attributive del potere, bensì norme nazionali indicanti i criteri da seguire per l'esercizio del potere (provvedimenti sulla compensazione nazionale e sull'imputazione del prelievo).
In definitiva, la domanda di accertamento negativo della debenza delle somme, ove evincibile dall'azione impugnatoria, non può che risolversi alla luce dei medesimi parametri, onde non vanificare le statuizioni in ultimo richiamate sulla base di una prospettazione della domanda giudiziale comunque rivolta, sul piano sostanziale, all'annullamento della pretesa di pagamento contenuta negli atti impugnati in epigrafe.
Anche secondo un recente e condivisibile indirizzo giurisprudenziale espresso dal giudice amministrativo di primo grado:
- “se la cartella di pagamento è divenuta definitiva, la successiva intimazione di pagamento può essere censurata solo per vizi propri e non per questioni imputabili all'atto presupposto, oramai divenuto insindacabile” (v. TAR Piemonte, sez. II, 18 aprile 2023 n. 335);
- “a fronte di cartella di pagamento divenuta definitiva, non si può eccepire l'intervenuta prescrizione del credito dell'Autorità pubblica allorché si impugni la successiva intimazione di pagamento. Né, evidentemente, una prescrizione del credito di AGEA può nella fattispecie dirsi intervenuta dopo la notificazione della cartella di pagamento, giacché le due intimazioni qui impugnate risultano posteriori di meno di tre anni rispetto alla prima” (TAR Emilia Romagna, Parma, I, 19 luglio 2023, n. 233)
Vale a dire che sono inammissibili tutte le censure promosse in sede di gravame avverso l’intimazione di pagamento che attengono, in via generale al contrasto tra la normativa nazionale con quella euro-unitaria in materia, e, più in particolare, alla formazione del ruolo, al contenuto della presupposta cartella di pagamento, alla determinazione dell’importo dovuto, ad eventuali meccanismi di compensazione la cui applicazione sia stata pretermessa o non correttamente eseguita dall’Amministrazione e ciò in ragione della definitività del titolo determinativo del debito e, quindi, del credito azionato a cagione della rilevata inammissibilità del relativo gravame.
Conclusivamente, residuano da scrutinare solo i seguenti profili, rispetto ai quali, peraltro, questa Sezione si è già diverse volte pronunciata.
-Eccezione di decadenza ai sensi dell’art.25 d.pr. n. 602/1973.
Secondo la difesa dei ricorrenti, AG sarebbe decaduta dalla pretesa creditoria, in ragione di quanto dispone l’art. 25, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 602 del 1973, secondo cui il concessionario della riscossione è tenuto a “procedere, a pena di decadenza, a notificare la cartella di pagamento entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio”.
Nella prospettiva attorea, quindi, dall’esame degli atti impugnati risulterebbe che l’Amministrazione sarebbe decaduta dalla possibilità di procedere al recupero dei prelievi di cui all’intimazione qui impugnata, perché sarebbe decorso il termine di decadenza biennale rispetto ai singoli “accertamenti” del prelievo per i periodi indicati nell’intimazione impugnata.
L’eccezione è infondata: a confutazione della doglianza è possibile richiamare un recente arresto del Consiglio di Stato, secondo il quale “è sufficiente rilevare che il credito per cui si procede non ha carattere tributario, anche se utilizza gli stessi strumenti di riscossione coattiva delle obbligazioni tributarie. Il rinvio all’art. 25 del DPR n. 602/1973, contenuto nel previgente art. 8-quinquies comma 10-bis del d.l. 5/2009, non implica l’introduzione di decadenze sostanziali, o la rinuncia dello Stato a recuperare il prelievo supplementare dopo il termine indicato dall’art. 25 comma 1-c del DPR n. 602/1973 (due anni dall’accertamento del debito). L’art. 8 quinquies del decreto legge 10 febbraio 2009 n. 5 – convertito con legge 9 aprile 2009, n. 33 – ha stabilito che, “a decorrere dal 1° aprile 2019, la riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare latte, nei casi di mancata adesione alla rateizzazione e in quelli di decadenza dal beneficio della dilazione di cui al presente articolo, è effettuata ai sensi degli articoli 17, comma 1, e 18, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46” (decreto, quest’ultimo, recante il “Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo”). Nel caso di specie, oggetto dell’impugnazione è una richiesta di pagamento riferita a pregresse debenze già accertate, vale a dire non già un autonomo atto impositivo, bensì un invito prodromico all’esecuzione forzata, impugnabile unicamente per vizi propri” (Cons. Stato, sez. VI, 15 novembre 2023, n. 9972).
-Eccezione di prescrizione del credito.
L’eccezione, sia quanto al capitale sia quanto agli interessi, è da disattendere avuto riguardo al fatto che la precedente intimazione di pagamento, per il medesimo credito, è stata notificata in data 29 ottobre 2021 ed ha spiegato effetto interruttivo sul termine di prescrizone del credito, sia quanto al capitale che quanto agli interessi, con la conseguenza che alla data di notificazione dell’intimazione di pagamento qui gravata non era ancora decorso il termine decennale di prescrizione da applicarsi alla fattispecie, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza amministrativa (cfr. di recente, Consiglio di Stato, sez. VI, 16 aprile 2025, n. 3286: “Il Collegio, infatti, non intende discostarsi dall’orientamento assolutamente maggioritario che ritiene applicabile in materia di quote latte, per la sorte capitale, il termine prescrizionale ordinario decennale (ex multis Cons. Stato, sez. III, 7 novembre 2022 n. 9706; Cons. Stato sez. III, nn. 2730 del 2022; secondo cui “gli importi dovuti a titolo di prelievo supplementare e i relativi interessi non sono debiti da pagarsi periodicamente, ma misure a carattere patrimoniale imposte per salvaguardare il sistema delle quote latte, e applicate sul presupposto dello sforamento delle quote individuali, talché la prescrizione rilevante è quella decennale”). E tanto anche in considerazione anche del fatto che, da un lato, non può essere invocata la prescrizione quinquennale ex art. 2948 cod. civ. (Cons. Stato, Sez. II 28 dicembre 2021 n. 8659) e, dall’altro, non è neppure applicabile il termine prescrizionale breve ex art. 3, comma 1, Regolamento CE 2988/95 venendo in rilievo nella fattispecie in esame crediti derivanti da norme eurounionali regolatrici del mercato, o meglio, di misure a carattere patrimoniale imposte per salvaguardare il sistema delle quote latte, applicate sul presupposto dello sforamento delle quote individuali. Con riguardo a tale secondo aspetto pare, in particolare, che vada confermato l’orientamento che ha evidenziato come il presupposto dell'applicazione del suddetto termine sia un'irregolarità idonea a incidere sul bilancio dell'Unione (come espressamente specificato dall'art. 1 par. 2 del Reg. CE 2988/95 secondo cui “Costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestite, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle Comunità, ovvero una spesa indebita”) nel mentre, nel caso delle quote latte, non vi è un simile rischio, in quanto la tutela del bilancio dell'Unione è assicurata direttamente dagli Stati attraverso la reintegrazione del fondo (restando a carico delle autorità statali il recupero del prelievo supplementare dai produttori che hanno contribuito allo sforamento della quota nazionale). Il che fuga, peraltro, anche ogni perplessità in ordine all’eventuale incompatibilità della disciplina interna in termine di prescrizione (aspetto sul quale si veda funditus la posizione espressa da questa Sezione con la sentenza del 9 febbraio 2024 n. 1316)
-Eccezione di illegittimità della procedura di recupero e della duplicazione del ruolo.
La censura non è fondata, avuto riguardo alla considerazione, che la Sezione ha dichiarato già in precedenti occasioni di condividere, secondo cui “l’iscrizione nel Registro Nazionale dei debiti di cui all’art. 8 ter, comma 1, della L. n. 33/2009, istituito presso AGEA, è equiparata all’iscrizione a ruolo delle somme dovute, ex art. 8 ter, comma 2, L. n. 33/2009; ma ciò non comporta che il debito venga riscosso due volte, né è indicativo di tale possibilità il richiamo (erroneamente interpretato dal ricorrente) contenuto nella cartella di pagamento alla legge n.33/2009” (Cons. Stato, sez. III, n. 5281/2021; TAR Veneto, Sez. IV, 27 ottobre 2023, n. 1515).
-Eccezione di nullità e/o annullabilità dell’intimazione di pagamento per mancata rispondenza al modello legale ed eccezione di difetto di motivazione dell’intimazione.
Le due eccezioni possono essere delibate congiuntamente, poiché, con esse, il ricorrente lamenta, sostanzialmente, che l’intimazione sarebbe priva dei contenuti essenziali e dall’esame della stessa non sarebbe possibile determinare presupposti e contenuto della pretesa creditoria. La censura non è condivisibile in quanto l’intimazione gravata, redatta in modo conforme al modello ministeriale, contiene l’espressa indicazione della cartella presupposta e della data della sua notifica, delle somme esposte a titolo di capitale e di quelle relative agli interessi ed agli oneri accessori.
Pertanto l’intimazione, nella quali sono riportati gli estremi ed il contenuto degli atti presupposti, deve ritenersi sufficientemente motivata.
In particolare, nella sezione “Dettaglio del Debito” vi è anche l’indicazione della natura delle somme iscritte a ruolo, dell’anno di riferimento delle stesse, dell’ente impositore, del carico originario e del debito residuo, distinto per capitale, interessi e altri accessori.
Ne consegue l’infondatezza della censura di difetto di motivazione dell’intimazione.
-Eccezione di difetto di motivazione con riguardo agli interessi.
L’eccezione è parimenti infondata, in quanto l’ammontare degli interessi è predeterminato dalla normativa di riferimento, con la conseguenza che la loro quantificazione costituisce attività vincolata, come tale non richiedente la specificazione dei criteri seguiti.
Nel caso in esame, l’obbligo di pagamento degli interessi di mora è correttamente giustificato dal richiamo all’art. 30 del D.P.R. n. 602 del 1973.
Sul punto va ricordato che, per ottenere il pagamento della somma pretesa, AGEA ha affidato la riscossione ad ADER, la quale opera ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 602 del 1973.
L’art. 25, primo comma, di tale decreto, stabilisce che, una volta ricevuto il ruolo, il concessionario della riscossione debba inviare al debitore una cartella di pagamento (che ai sensi del secondo comma dello stesso articolo deve essere redatta in conformità ad un modello ministeriale), invitandolo a versare quanto dovuto nel termine di sessanta giorni.
Scaduto questo termine, in assenza di versamento spontaneo, sono dovuti gli interessi di mora previsti dall’art. 30 del D.P.R. n. 602 del 1973, il cui tasso è stabilito annualmente con decreto ministeriale.
Pertanto, il debitore, applicando i criteri normativi, è in grado di verificare agevolmente la correttezza dei calcoli (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 19 luglio 2023, n. 1901; T.A.R. Piemonte, sez. II, 2 maggio 2023, n. 399), e non può limitarsi a dedurre la mancanza di motivazione, dovendo, al fine di dimostrare l’illegittimità dell’intimazione di pagamento, opporre alla determinazione dell’Amministrazione un proprio calcolo che porti ad un importo per interessi inferiore a quello quantificato.
In conclusione il ricorso va respinto perché i motivi ai quali si affida non sono fondati.
Le spese di causa possono essere compensate avuto riguardo alle oscillazioni giurisprudenziali registratesi in materia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
a)rigetta il ricorso;
b)compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ida Raiola, Presidente, Estensore
Massimo Zampicinini, Referendario
Andrea Orlandi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Ida Raiola |
IL SEGRETARIO