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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 19/03/2025, n. 1103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1103 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5814/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Michele Posio Presidente
Claudia Gheri Giudice
Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 5814/2023, avente come oggetto “scioglimento del matrimonio”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. LANDI PAOLA, che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “- ai sensi dell'art. 473-bis.49 cpc, volersi dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in Desenzano del Garda (BS) in data 06.03.2004, tra il signor e Parte_1 la signora - stabilire che i coniugi, con le presenti pattuizioni, hanno definito Controparte_1 ogni loro rapporto di carattere patrimoniale per cui nessuno di essi potrà pretendere alcunché l'uno dall'altro a tal titolo;
- ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Desenzano del Garda
(BS), atto n. 4 Parte I, anno 2004, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici. Con ogni più ampia riserva di dedurre e produrre. In ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 4/5/2023 parte ricorrente, , ha dedotto di aver contratto Parte_1
matrimonio civile in data 6/3/2004 a Desenzano del Garda (BS) con la resistente, CP_1
trascritto nei registri dello Stato civile del medesimo Comune al n. 4, parte I, anno 2004,
[...]
optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni e che dall'unione non sono nati figli.
Il ricorrente ha chiesto la pronuncia della separazione e, ai sensi dell'art. 473-bis 49 comma 1 c.p.c., la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
La separazione dei coniugi è stata pronunciata con sentenza n. 2994/2023, pubblicata il 23/11/2023, emessa dal Tribunale Ordinario di Brescia, passata in giudicato. Con separata ordinanza la causa è stata quindi rimessa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio e per la pronuncia della sentenza di divorzio decorsi dodici mesi dalla data dell'udienza tenutasi ex art. 473.bis.21 c.p.c..
All'udienza del 20/11/2024 nessuno è comparso per parte resistente e parte ricorrente, dando atto di avere provveduto alla notifica dell'ordinanza di rimessione della causa in istruttoria, perfezionatasi ai sensi dell'art. 143 c.p.c, ha chiesto di dichiararne la contumacia e ha insistito per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo così come precisate nelle note di trattazione scritta del 15/11/2024.
Il Giudice, dato atto, verificata la regolarità della notifica, ha quindi rimesso la causa al Collegio per la decisione senza termini per gli atti conclusivi espressamente rinunciati.
***
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della resistente sig.ra la quale Controparte_1
ancorché ritualmente notiziata della pendenza del giudizio (cfr. allegato alle note di trattazione scritta del 15/11/2024) non ha inteso prendere parte al procedimento.
1) Sulla pronuncia di scioglimento del matrimonio
Ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2) lettera b) della legge n. 898/1970, come modificata dalla legge n.
55/2015, lo scioglimento del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” perché “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi” dalla suddetta pronuncia. Nel caso in esame ricorrono i richiamati presupposti per lo scioglimento del matrimonio. Infatti, dalla copia degli atti della separazione prodotti, risulta che la separazione è stata pronunciata da oltre dodici mesi con sentenza del 16/11/2023 depositata in data 23/11/2023 passata in giudicato.
Appare inoltre evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, separati di fatto dal 2007 anno in cui la resistente si è allontanata dalla casa coniugale, non può essere ricostituita: a conferma dell'impossibilità di una riconciliazione è la circostanza che la parte resistente non si è nemmeno costituita in giudizio.
Tanto basta per accogliere la suddetta domanda.
2) Sulle spese processuali
La natura della presente causa, inerente all'adozione di una pronuncia sullo status delle persone, rispetto alla quale non può configurarsi alcuna soccombenza in senso tecnico, impone di pronunciare l'irripetibilità delle spese di lite sostenute da parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Comune di Desenzano del Garda (BS) il
6/3/2004 tra (C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Controparte_1
), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Desenzano C.F._2
del Garda (BS) al n. 4, parte I, anno 2004;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge;
3) Dichiara l'irripetibilità delle spese di lite sostenute da parte ricorrente;
Così deciso a Brescia all'esito della camera di consiglio del 13/02/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Michele Posio Andrea Marchesi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Michele Posio Presidente
Claudia Gheri Giudice
Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 5814/2023, avente come oggetto “scioglimento del matrimonio”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. LANDI PAOLA, che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “- ai sensi dell'art. 473-bis.49 cpc, volersi dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in Desenzano del Garda (BS) in data 06.03.2004, tra il signor e Parte_1 la signora - stabilire che i coniugi, con le presenti pattuizioni, hanno definito Controparte_1 ogni loro rapporto di carattere patrimoniale per cui nessuno di essi potrà pretendere alcunché l'uno dall'altro a tal titolo;
- ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Desenzano del Garda
(BS), atto n. 4 Parte I, anno 2004, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici. Con ogni più ampia riserva di dedurre e produrre. In ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 4/5/2023 parte ricorrente, , ha dedotto di aver contratto Parte_1
matrimonio civile in data 6/3/2004 a Desenzano del Garda (BS) con la resistente, CP_1
trascritto nei registri dello Stato civile del medesimo Comune al n. 4, parte I, anno 2004,
[...]
optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni e che dall'unione non sono nati figli.
Il ricorrente ha chiesto la pronuncia della separazione e, ai sensi dell'art. 473-bis 49 comma 1 c.p.c., la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
La separazione dei coniugi è stata pronunciata con sentenza n. 2994/2023, pubblicata il 23/11/2023, emessa dal Tribunale Ordinario di Brescia, passata in giudicato. Con separata ordinanza la causa è stata quindi rimessa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio e per la pronuncia della sentenza di divorzio decorsi dodici mesi dalla data dell'udienza tenutasi ex art. 473.bis.21 c.p.c..
All'udienza del 20/11/2024 nessuno è comparso per parte resistente e parte ricorrente, dando atto di avere provveduto alla notifica dell'ordinanza di rimessione della causa in istruttoria, perfezionatasi ai sensi dell'art. 143 c.p.c, ha chiesto di dichiararne la contumacia e ha insistito per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo così come precisate nelle note di trattazione scritta del 15/11/2024.
Il Giudice, dato atto, verificata la regolarità della notifica, ha quindi rimesso la causa al Collegio per la decisione senza termini per gli atti conclusivi espressamente rinunciati.
***
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della resistente sig.ra la quale Controparte_1
ancorché ritualmente notiziata della pendenza del giudizio (cfr. allegato alle note di trattazione scritta del 15/11/2024) non ha inteso prendere parte al procedimento.
1) Sulla pronuncia di scioglimento del matrimonio
Ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2) lettera b) della legge n. 898/1970, come modificata dalla legge n.
55/2015, lo scioglimento del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” perché “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi” dalla suddetta pronuncia. Nel caso in esame ricorrono i richiamati presupposti per lo scioglimento del matrimonio. Infatti, dalla copia degli atti della separazione prodotti, risulta che la separazione è stata pronunciata da oltre dodici mesi con sentenza del 16/11/2023 depositata in data 23/11/2023 passata in giudicato.
Appare inoltre evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, separati di fatto dal 2007 anno in cui la resistente si è allontanata dalla casa coniugale, non può essere ricostituita: a conferma dell'impossibilità di una riconciliazione è la circostanza che la parte resistente non si è nemmeno costituita in giudizio.
Tanto basta per accogliere la suddetta domanda.
2) Sulle spese processuali
La natura della presente causa, inerente all'adozione di una pronuncia sullo status delle persone, rispetto alla quale non può configurarsi alcuna soccombenza in senso tecnico, impone di pronunciare l'irripetibilità delle spese di lite sostenute da parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Comune di Desenzano del Garda (BS) il
6/3/2004 tra (C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Controparte_1
), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Desenzano C.F._2
del Garda (BS) al n. 4, parte I, anno 2004;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge;
3) Dichiara l'irripetibilità delle spese di lite sostenute da parte ricorrente;
Così deciso a Brescia all'esito della camera di consiglio del 13/02/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Michele Posio Andrea Marchesi