Articolo 2 della Legge 12 luglio 1984, n. 346
Articolo 1Articolo 3
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5 agosto 1984
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla data di cui al numero 2 della nota del 15 gennaio 1981.
Entrata in vigore il 5 agosto 1984