Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla data di cui al numero 2 della nota del 15 gennaio 1981.
Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla data di cui al numero 2 della nota del 15 gennaio 1981.