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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 09/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI SCIACCA
Il Tribunale di Sciacca in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Anna Sandra Bandini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 299 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2022, cui è stato riunito il 305/2022 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo” vertente
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente nella Via Campania Parte_1
n. 21, codice fiscale , e nato a [...] C.F._1 Parte_2
(Libia) il 24.3.1957 e residente a [...], codice fiscale
, rappresentati e difesi, dall'Avv. Mauro TIRNETTA C.F._2
– opponente–
E
nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_3
e residente in [...], rappresentato e difeso, dall'Avv. Giovanniluca DI
GRADO
– opponente–
CONTRO
RO
(P.IVA: - Cod. Fisc.: , in persona del Dirigente
[...] P.IVA_1 P.IVA_2
Procuratore Rag. corrente in 20149 Milano MI, Via Marco Ulpio CP_3
Traiano n. 18, elettivamente domiciliata in 92016 Ribera AG, Viale Garibaldi n. 35, presso l'Avv. Antonio PALMIERI che la rappresenta e difende, in via disgiunta, con l'Avv. Ruggero BARILE
– opposta –
OGGETTO: opposizione decreto ingiuntivo.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 21/06/2024 le parti concludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente si da atto che la presente sentenza viene redatta secondo le disposizioni degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. Att. c.p.c., come riformati dalla Legge n.69 del 2009 e viene, pertanto, omesso lo svolgimento processuale e la motivazione viene esposta in modo coinciso, anche con riferimento a precedenti conformi.
Con atto di citazione ritualmente notificato alla OM , RO
e , hanno proposto opposizione avverso il D.I. Parte_1 Parte_2
n. 15/2022 emesso dal Tribunale di Sciacca per il pagamento di euro 131.510,68 oltre spese ed accessori.
Hanno contestato la debenza delle somme asseritamente dovute in forza della sottoscrizione delle appendici di coobbligazione facenti parte integrale sostanziale delle tre polizze fideiussorie n. 13.846.10658, n. 13.846.10391 e n.13.846.10657, con le quali avrebbero dichiarato espressamente di assumere in solido, ai sensi degli artt.
1292 e ss. e 1944 c.c., tutte le obbligazioni del Contraente, nello specifico la società
F.lli Modicamore Costruzioni srl, oggi fallita.
Hanno rilevato che il rapporto intercorso tra la e la RO
Modicamore Costruzioni srl era stato qualificato quale contratto autonomo di garanzia, mentre il rapporto dei tre soci della con la Parte_3 opposta, è chiaramente qualificabile nell'alveo della fideiussione solidale e conseguentemente hanno eccepito:
1) applicazione dell'art. 1957 c.c. e decadenza.
2) nullità della polizza n. 13.000846.000010391.
3) beneficio della preventiva escussione.
4) prescrizione.
5) ammissione al passivo del senza riserva. Parte_4
6) superamento limite garantito della polizza n. 13.846.10657 del 27.9.2005.
7) inopponibilità della sentenza ai fideiussori, ed esclusione delle spese legali ed interessi maturati.
Si è costituita la OM contestando quanto asserito e RO dedotto, ha ricostruito la vicenda storica riferendo che a seguito dell'inadempimento
2 dell'obbligato principale, il Beneficiario ha escusso la garanzia agendo giudizialmente contro la OM e in seguito a quanto accertato nei giudizi promossi dal
Beneficiario la ha provveduto, in esecuzione agli impegni assunti, versando: CP_2 in data 28/11/2013 l'importo di € 61.445,52 (quanto alla polizza n. 13.846.10658); in data 24/04/2015 l'importo di € 51.445,36 ottenendo poi in sede di gravame la restituzione di € 18.164,62 (quanto alla polizza n. 13.846-10391); e in data
14/09/2015 l'importo di € 36.784,42 (quanto alla polizza n. 13.846. 10657).
Dopo essersi invano rivolta in via stragiudiziale alla contraente ed a tutti i coobbligati per il rimborso spontaneo delle somme versate al Beneficiario, la OM ha ottenuto l'emissione del D.I. in epigrafe nei confronti di F.lli Modicamore S.r.l., di
, di e di avverso il quale Parte_1 Controparte_1 Parte_2
è stata proposta opposizione.
La presente causa è stata riunita a quella portante il n.305/2022, riguardante l'opposizione proposta avverso lo stesso decreto ingiuntivo da Controparte_1 che, tra l'altro, ha dichiarato di disconoscere formalmente la firma apposta sugli “Atti di coobbligazione” della RO recanti una la data del 13.01.2005 e le altre due quella del
[...]
27.09.2005.
La causa è stata istruita con apposita CTU grafologica, indi è stata trattenuta in decisione all'udienza del 21 giugno 2024 con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*************
In via preliminare va dichiarata cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese legali e di consulenza, tra e la Controparte_1 giusto atto di RO transazione, depositato agli atti.
Ciò detto passiamo ad esaminare la posizione relativa a e Parte_1
, quali co-obbligati. Parte_2
Risulta dalla documentazione versata in atti che la CP_2 [...] ha emesso nell'interesse della F.lli Modicamore RO
Costruzioni S.r.l. le polizze fideiussorie n. 13.846.10391, n. 13.846.10657 e n.
13.846.10658 a favore di Controparte_4
[...] (d'ora in poi ), alle quali erano collegate delle appendici contenenti espresse CP_5 pattuizioni di coobligazione sottoscritte nello specifico da e Parte_1
. Parte_2
Le polizze fideiussorie erano emesse a garanzia dell'adempimento degli obblighi e degli oneri assunti dal contraente in relazione al contratto di appalto stipulato in data
14.4.2005 avente ad oggetto la realizzazione di un edificio ad uso residenziale in S.
Agata Bolognese, contratto che era stato risolto con ordinanza presidenziale n.
314/2007 per fatto e colpa dell'impresa appaltatrice che avrebbe abbandonato il cantiere senza completare le opere.
In conseguenza della risoluzione del contratto di appalto e del mancato pagamento delle polizze da parte della compagnia, la aveva azionato n.3 decreti ingiuntivi, CP_5 rispettivamente i nn. 6761/2009, 4251/2009 e 6946/2009 emessi dal Tribunale di
Bologna nei confronti della , tutti opposti e che hanno visto RO soccombente l'Assicurazione che ha pagato (come da quietanze in atti) la complessiva somma di € 131.510,68.
Il presente decreto è stato ottenuto dalla OM Italiana di
[...] nei confronti di e RO Parte_1
, in forza delle appendici alle polizze fideiussorie definiti atti di Parte_2 coobbligazione.
e hanno contestato innanzi tutto la natura del Parte_1 Parte_2 rapporto di coobligazione la cui posizione è, invece, qualificabile nell'alveo della fideiussione solidale, garante in senso tecnico a cui applicare la disciplina della fideiussione con tutte le conseguenze giuridiche.
La fattispecie in esame, a parere di questo giudice, va inquadrata nell'ambito dello schema negoziale del cd. “contratto autonomo di garanzia” che si applica anche alle appendici delle polizze fideiussorie, attesa l'impossibilità sia per la compagnia di assicurazione in sede di escussione della polizza, sia per i coobbligati di polizza chiamati in regresso di sollevare eccezioni relative al rapporto principale sottostante.
In tal modo, le predette polizze e i relativi atti di coobbligazione assumono carattere autonomo ed astratto rispetto al rapporto sottostante, perdendo, invece, il tipico carattere accessorio che caratterizza il contratto di fideiussione.
Con tale strumento contrattuale un soggetto, solitamente una compagnia di
4 assicurazioni o un istituto bancario, ossia soggetti considerati istituzionalmente solvibili, si impegna a pagare un determinato importo in favore di altro soggetto
(terzo beneficiario), secondo lo schema del contratto a favore di terzo, al fine di garantirlo in caso di inadempimento delle obbligazioni assunta dal contraente della polizza.
Tale polizza è diretta ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore” e che la previsione di clausole di pagamento a “semplice” o “prima richiesta, “senza eccezioni” e similari, integra “una rilevante deroga alla disciplina legale della fideiussione, che si sostanzia nell'attribuzione, al creditore-beneficiario, del potere di esigere dal garante il pagamento immediato, a prescindere da qualsiasi accertamento (e dalla prova da parte del creditore) in ordine all'effettiva sussistenza di un inadempimento del debitore principale”
La caratteristica fondamentale del contratto autonomo di garanzia viene individuata dalla S.C. nella “carenza dell'elemento dell'accessorietà”; la prestazione del garante non può dirsi accessoria quando il pagamento in favore del beneficiario deve essere effettuato in forza della sola richiesta del beneficiario stesso e senza la possibilità di opporre eccezioni in ordine alla validità e/o all'efficacia del rapporto di base.
Ciò si riflette sulla causa concreta del contratto autonomo di garanzia che è quella di
“trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no”.
Il garante, infatti, non si obbliga ad assicurare l'adempimento della prestazione dedotta in contratto e assunta dal debitore principale, bensì a “tenere indenne il beneficiario dal nocumento per la mancata prestazione del debitore”.
Per giurisprudenza costante, tali polizze fideiussorie, sia in ragione della terminologia impiegata, sia in ragione della tipica funzione di garanzia dell'ente beneficiario del tutto disancorata dal rapporto principale, inquadrandosi nell'ambito del contratto autonomo di garanzia, in considerazione della deroga al principio dell'accessorietà rispetto al contratto principale, è paralizzabile esclusivamente dall'exceptio doli, ossia dal carattere abusivo dell'escussione.
5 Conseguenza di tale qualificazione è che al contratto de quo non si applica la disciplina prevista dall'art. 1957 c.c., v. su tutte SS.UU. n. 3947/2010; in senso conforme v. anche Cass. civ., 06/04/2017, n. 8926 e nel merito, a titolo esemplificativo, Tribunale Roma Sez. XVII Sent., 10/04/2019 e Tribunale Milano
22/06/2018, visibili in Leggi d'Italia.it.
E' infondato anche l'assunto per cui l'eccezione di cui all'art. 1957 c.c. sarebbe opponibile alla Italiana perché le clausole contenute negli atti di coobbligazione risulterebbero “abusive” ex art. 1341 e 1342 c.c.
Ciascun atto di coobbligazione è strutturato come espressamente recante pattuizioni speciali specificamente che fanno parte integrante e sostanziale della polizza indicata nell'oggetto e con la quale i singoli contraenti dichiarano di assumere tutte le obbligazioni che il contraente ha verso la società in dipendenza della polizza, CP_2 di cui dichiarano di conoscere il contenuto e con la quale dichiarano di liberare la società dall'obbligo di escussione preventiva e dall'osservanza di qualsiasi termine per la rivalsa.
Con la sottoscrizione degli atti di coobbligazione, integrative delle polizze fideiussorie in essi richiamate, gli odierni resistenti (che sono soci della stessa società, addirittura
è l'amministratore della società F.lli Modicamore Costruzioni s.r.l., Parte_2 oggi fallita) si sono impegnati a tenere indenne la società di assicurazioni da ogni pagamento effettuato in forza delle polizze in questione stipulate in favore della contraente società.
Va, parimenti, rigettata l'eccezione di nullità della polizza n.13.000846.000010391 in quanto non è indicato il limite massimo garantito, l'atto di coobligazione fa parte integrale e sostanziale nella polizza fideiussoria richiamata che indica l'importo garantito.
Ciò detto la società ricorrente ha fornito la prova di tutti gli elementi costitutivi della pretesa creditoria azionata, avendo documentato sin dalla fase monitoria, oltre alle polizze fideiussorie e alle relative appendici, ed anche i pagamenti effettuati dalla compagnia di assicurazione.
Si ritiene, tuttavia, di dovere accogliere il motivo di opposizione relativo al superamento del limite garantito.
Le polizze fideiussorie sono tre:
6 - n. 13.846.10391 per la quale i co-obligati si impegnano ad assumere le obbligazioni sino alla concorrenza di € 36.563,00;
− n. per la quale i co-obligati si impegnano ad assumere le obbligazioni NumeroDiC_1 sino alla concorrenza di € 25.592,22,
− n. per la quale i co-obligati si impegnano ad assumere le obbligazioni NumeroDiC_2 sino alla concorrenza di € 52.586,92,
Veniamo adesso agli importi richiesti con il decreto ingiuntivo opposto.
La compagnia assicurativa ha richiesto l'importo di € 61.445,52 per la polizza n.
13.846.10658; di € 33.280,74 per la polizza n. 13.846-10391 e di € 36.784,42 per la polizza n. 13.846. 10657, per un importo totale complessivo di € 131.510,68, superando di gran lunga l'importo garantito che ammonta complessivamente ad
114.742,14 ed è a tale somma che gli opponenti devono essere condannati.
Rigetta gli altri motivi di opposizione.
Va, dunque, revocato il decreto ingiuntivo opposto e gli opponenti vanno condannati alle somme come sopra indicata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sciacca in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere tra e la Controparte_1 [...] con compensazioni delle RO spese legali e di CTU;
- revoca il decreto ingiuntivo n. 15/2022 emesso dal Tribunale di Sciacca;
- condanna e al pagamento nei confronti della Parte_2 Parte_1
della somma RO di € 114.742,14 oltre gli interessi al tasso legale dal giorno dell'esborso alla data di effettivo pagamento;
- condanna e al pagamento nei confronti Parte_2 Parte_1 della delle RO spese legali che liquida in € 7.850,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CpA.
Sciacca, 9/01/2025
7 Il Giudice Onorario
Dott.ssa Anna Sandra Bandini
8
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI SCIACCA
Il Tribunale di Sciacca in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Anna Sandra Bandini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 299 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2022, cui è stato riunito il 305/2022 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo” vertente
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente nella Via Campania Parte_1
n. 21, codice fiscale , e nato a [...] C.F._1 Parte_2
(Libia) il 24.3.1957 e residente a [...], codice fiscale
, rappresentati e difesi, dall'Avv. Mauro TIRNETTA C.F._2
– opponente–
E
nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_3
e residente in [...], rappresentato e difeso, dall'Avv. Giovanniluca DI
GRADO
– opponente–
CONTRO
RO
(P.IVA: - Cod. Fisc.: , in persona del Dirigente
[...] P.IVA_1 P.IVA_2
Procuratore Rag. corrente in 20149 Milano MI, Via Marco Ulpio CP_3
Traiano n. 18, elettivamente domiciliata in 92016 Ribera AG, Viale Garibaldi n. 35, presso l'Avv. Antonio PALMIERI che la rappresenta e difende, in via disgiunta, con l'Avv. Ruggero BARILE
– opposta –
OGGETTO: opposizione decreto ingiuntivo.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 21/06/2024 le parti concludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente si da atto che la presente sentenza viene redatta secondo le disposizioni degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. Att. c.p.c., come riformati dalla Legge n.69 del 2009 e viene, pertanto, omesso lo svolgimento processuale e la motivazione viene esposta in modo coinciso, anche con riferimento a precedenti conformi.
Con atto di citazione ritualmente notificato alla OM , RO
e , hanno proposto opposizione avverso il D.I. Parte_1 Parte_2
n. 15/2022 emesso dal Tribunale di Sciacca per il pagamento di euro 131.510,68 oltre spese ed accessori.
Hanno contestato la debenza delle somme asseritamente dovute in forza della sottoscrizione delle appendici di coobbligazione facenti parte integrale sostanziale delle tre polizze fideiussorie n. 13.846.10658, n. 13.846.10391 e n.13.846.10657, con le quali avrebbero dichiarato espressamente di assumere in solido, ai sensi degli artt.
1292 e ss. e 1944 c.c., tutte le obbligazioni del Contraente, nello specifico la società
F.lli Modicamore Costruzioni srl, oggi fallita.
Hanno rilevato che il rapporto intercorso tra la e la RO
Modicamore Costruzioni srl era stato qualificato quale contratto autonomo di garanzia, mentre il rapporto dei tre soci della con la Parte_3 opposta, è chiaramente qualificabile nell'alveo della fideiussione solidale e conseguentemente hanno eccepito:
1) applicazione dell'art. 1957 c.c. e decadenza.
2) nullità della polizza n. 13.000846.000010391.
3) beneficio della preventiva escussione.
4) prescrizione.
5) ammissione al passivo del senza riserva. Parte_4
6) superamento limite garantito della polizza n. 13.846.10657 del 27.9.2005.
7) inopponibilità della sentenza ai fideiussori, ed esclusione delle spese legali ed interessi maturati.
Si è costituita la OM contestando quanto asserito e RO dedotto, ha ricostruito la vicenda storica riferendo che a seguito dell'inadempimento
2 dell'obbligato principale, il Beneficiario ha escusso la garanzia agendo giudizialmente contro la OM e in seguito a quanto accertato nei giudizi promossi dal
Beneficiario la ha provveduto, in esecuzione agli impegni assunti, versando: CP_2 in data 28/11/2013 l'importo di € 61.445,52 (quanto alla polizza n. 13.846.10658); in data 24/04/2015 l'importo di € 51.445,36 ottenendo poi in sede di gravame la restituzione di € 18.164,62 (quanto alla polizza n. 13.846-10391); e in data
14/09/2015 l'importo di € 36.784,42 (quanto alla polizza n. 13.846. 10657).
Dopo essersi invano rivolta in via stragiudiziale alla contraente ed a tutti i coobbligati per il rimborso spontaneo delle somme versate al Beneficiario, la OM ha ottenuto l'emissione del D.I. in epigrafe nei confronti di F.lli Modicamore S.r.l., di
, di e di avverso il quale Parte_1 Controparte_1 Parte_2
è stata proposta opposizione.
La presente causa è stata riunita a quella portante il n.305/2022, riguardante l'opposizione proposta avverso lo stesso decreto ingiuntivo da Controparte_1 che, tra l'altro, ha dichiarato di disconoscere formalmente la firma apposta sugli “Atti di coobbligazione” della RO recanti una la data del 13.01.2005 e le altre due quella del
[...]
27.09.2005.
La causa è stata istruita con apposita CTU grafologica, indi è stata trattenuta in decisione all'udienza del 21 giugno 2024 con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*************
In via preliminare va dichiarata cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese legali e di consulenza, tra e la Controparte_1 giusto atto di RO transazione, depositato agli atti.
Ciò detto passiamo ad esaminare la posizione relativa a e Parte_1
, quali co-obbligati. Parte_2
Risulta dalla documentazione versata in atti che la CP_2 [...] ha emesso nell'interesse della F.lli Modicamore RO
Costruzioni S.r.l. le polizze fideiussorie n. 13.846.10391, n. 13.846.10657 e n.
13.846.10658 a favore di Controparte_4
[...] (d'ora in poi ), alle quali erano collegate delle appendici contenenti espresse CP_5 pattuizioni di coobligazione sottoscritte nello specifico da e Parte_1
. Parte_2
Le polizze fideiussorie erano emesse a garanzia dell'adempimento degli obblighi e degli oneri assunti dal contraente in relazione al contratto di appalto stipulato in data
14.4.2005 avente ad oggetto la realizzazione di un edificio ad uso residenziale in S.
Agata Bolognese, contratto che era stato risolto con ordinanza presidenziale n.
314/2007 per fatto e colpa dell'impresa appaltatrice che avrebbe abbandonato il cantiere senza completare le opere.
In conseguenza della risoluzione del contratto di appalto e del mancato pagamento delle polizze da parte della compagnia, la aveva azionato n.3 decreti ingiuntivi, CP_5 rispettivamente i nn. 6761/2009, 4251/2009 e 6946/2009 emessi dal Tribunale di
Bologna nei confronti della , tutti opposti e che hanno visto RO soccombente l'Assicurazione che ha pagato (come da quietanze in atti) la complessiva somma di € 131.510,68.
Il presente decreto è stato ottenuto dalla OM Italiana di
[...] nei confronti di e RO Parte_1
, in forza delle appendici alle polizze fideiussorie definiti atti di Parte_2 coobbligazione.
e hanno contestato innanzi tutto la natura del Parte_1 Parte_2 rapporto di coobligazione la cui posizione è, invece, qualificabile nell'alveo della fideiussione solidale, garante in senso tecnico a cui applicare la disciplina della fideiussione con tutte le conseguenze giuridiche.
La fattispecie in esame, a parere di questo giudice, va inquadrata nell'ambito dello schema negoziale del cd. “contratto autonomo di garanzia” che si applica anche alle appendici delle polizze fideiussorie, attesa l'impossibilità sia per la compagnia di assicurazione in sede di escussione della polizza, sia per i coobbligati di polizza chiamati in regresso di sollevare eccezioni relative al rapporto principale sottostante.
In tal modo, le predette polizze e i relativi atti di coobbligazione assumono carattere autonomo ed astratto rispetto al rapporto sottostante, perdendo, invece, il tipico carattere accessorio che caratterizza il contratto di fideiussione.
Con tale strumento contrattuale un soggetto, solitamente una compagnia di
4 assicurazioni o un istituto bancario, ossia soggetti considerati istituzionalmente solvibili, si impegna a pagare un determinato importo in favore di altro soggetto
(terzo beneficiario), secondo lo schema del contratto a favore di terzo, al fine di garantirlo in caso di inadempimento delle obbligazioni assunta dal contraente della polizza.
Tale polizza è diretta ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore” e che la previsione di clausole di pagamento a “semplice” o “prima richiesta, “senza eccezioni” e similari, integra “una rilevante deroga alla disciplina legale della fideiussione, che si sostanzia nell'attribuzione, al creditore-beneficiario, del potere di esigere dal garante il pagamento immediato, a prescindere da qualsiasi accertamento (e dalla prova da parte del creditore) in ordine all'effettiva sussistenza di un inadempimento del debitore principale”
La caratteristica fondamentale del contratto autonomo di garanzia viene individuata dalla S.C. nella “carenza dell'elemento dell'accessorietà”; la prestazione del garante non può dirsi accessoria quando il pagamento in favore del beneficiario deve essere effettuato in forza della sola richiesta del beneficiario stesso e senza la possibilità di opporre eccezioni in ordine alla validità e/o all'efficacia del rapporto di base.
Ciò si riflette sulla causa concreta del contratto autonomo di garanzia che è quella di
“trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no”.
Il garante, infatti, non si obbliga ad assicurare l'adempimento della prestazione dedotta in contratto e assunta dal debitore principale, bensì a “tenere indenne il beneficiario dal nocumento per la mancata prestazione del debitore”.
Per giurisprudenza costante, tali polizze fideiussorie, sia in ragione della terminologia impiegata, sia in ragione della tipica funzione di garanzia dell'ente beneficiario del tutto disancorata dal rapporto principale, inquadrandosi nell'ambito del contratto autonomo di garanzia, in considerazione della deroga al principio dell'accessorietà rispetto al contratto principale, è paralizzabile esclusivamente dall'exceptio doli, ossia dal carattere abusivo dell'escussione.
5 Conseguenza di tale qualificazione è che al contratto de quo non si applica la disciplina prevista dall'art. 1957 c.c., v. su tutte SS.UU. n. 3947/2010; in senso conforme v. anche Cass. civ., 06/04/2017, n. 8926 e nel merito, a titolo esemplificativo, Tribunale Roma Sez. XVII Sent., 10/04/2019 e Tribunale Milano
22/06/2018, visibili in Leggi d'Italia.it.
E' infondato anche l'assunto per cui l'eccezione di cui all'art. 1957 c.c. sarebbe opponibile alla Italiana perché le clausole contenute negli atti di coobbligazione risulterebbero “abusive” ex art. 1341 e 1342 c.c.
Ciascun atto di coobbligazione è strutturato come espressamente recante pattuizioni speciali specificamente che fanno parte integrante e sostanziale della polizza indicata nell'oggetto e con la quale i singoli contraenti dichiarano di assumere tutte le obbligazioni che il contraente ha verso la società in dipendenza della polizza, CP_2 di cui dichiarano di conoscere il contenuto e con la quale dichiarano di liberare la società dall'obbligo di escussione preventiva e dall'osservanza di qualsiasi termine per la rivalsa.
Con la sottoscrizione degli atti di coobbligazione, integrative delle polizze fideiussorie in essi richiamate, gli odierni resistenti (che sono soci della stessa società, addirittura
è l'amministratore della società F.lli Modicamore Costruzioni s.r.l., Parte_2 oggi fallita) si sono impegnati a tenere indenne la società di assicurazioni da ogni pagamento effettuato in forza delle polizze in questione stipulate in favore della contraente società.
Va, parimenti, rigettata l'eccezione di nullità della polizza n.13.000846.000010391 in quanto non è indicato il limite massimo garantito, l'atto di coobligazione fa parte integrale e sostanziale nella polizza fideiussoria richiamata che indica l'importo garantito.
Ciò detto la società ricorrente ha fornito la prova di tutti gli elementi costitutivi della pretesa creditoria azionata, avendo documentato sin dalla fase monitoria, oltre alle polizze fideiussorie e alle relative appendici, ed anche i pagamenti effettuati dalla compagnia di assicurazione.
Si ritiene, tuttavia, di dovere accogliere il motivo di opposizione relativo al superamento del limite garantito.
Le polizze fideiussorie sono tre:
6 - n. 13.846.10391 per la quale i co-obligati si impegnano ad assumere le obbligazioni sino alla concorrenza di € 36.563,00;
− n. per la quale i co-obligati si impegnano ad assumere le obbligazioni NumeroDiC_1 sino alla concorrenza di € 25.592,22,
− n. per la quale i co-obligati si impegnano ad assumere le obbligazioni NumeroDiC_2 sino alla concorrenza di € 52.586,92,
Veniamo adesso agli importi richiesti con il decreto ingiuntivo opposto.
La compagnia assicurativa ha richiesto l'importo di € 61.445,52 per la polizza n.
13.846.10658; di € 33.280,74 per la polizza n. 13.846-10391 e di € 36.784,42 per la polizza n. 13.846. 10657, per un importo totale complessivo di € 131.510,68, superando di gran lunga l'importo garantito che ammonta complessivamente ad
114.742,14 ed è a tale somma che gli opponenti devono essere condannati.
Rigetta gli altri motivi di opposizione.
Va, dunque, revocato il decreto ingiuntivo opposto e gli opponenti vanno condannati alle somme come sopra indicata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sciacca in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere tra e la Controparte_1 [...] con compensazioni delle RO spese legali e di CTU;
- revoca il decreto ingiuntivo n. 15/2022 emesso dal Tribunale di Sciacca;
- condanna e al pagamento nei confronti della Parte_2 Parte_1
della somma RO di € 114.742,14 oltre gli interessi al tasso legale dal giorno dell'esborso alla data di effettivo pagamento;
- condanna e al pagamento nei confronti Parte_2 Parte_1 della delle RO spese legali che liquida in € 7.850,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CpA.
Sciacca, 9/01/2025
7 Il Giudice Onorario
Dott.ssa Anna Sandra Bandini
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