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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/10/2025, n. 5727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5727 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta:
Dott. IE AR AN NT Presidente
Dott. Elena Gelato Consigliere
Dott. MA ER Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 6243 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2021, posta in decisione a seguito dell'udienza del 19 febbraio 2025 tenutasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.
TRA
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 difeso dagli avv. Marco Caliendo e avv. Marina Cardone
Appellante
E
(C.F. ) CP_1 C.F._2
Difeso dall'avv. Roberto Maiorana.
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n.5123/2021, pubblicata il 24 marzo 2021 emessa nella causa civile iscritta al n. 51210/2017 di R.G. del Tribunale di Roma.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
§1. La vicenda oggetto di causa è riassunta nella sentenza gravata, sinteticamente riportata come di seguito. conveniva dinanzi al Tribunale di Roma l'ex coniuge, , onde Parte_1 CP_1 richiedere l'accertamento della responsabilità civile e la conseguente condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni subiti in conseguenza delle accuse, da lui ritenute calunniose, contenute nella denuncia penale dalla stessa presentata ai carabinieri in data 19.07.2011.
A sostegno della domanda risarcitoria, l'attore esponeva che, in conseguenza della denuncia penale per maltrattamenti in famiglia e lesioni gravi, aveva subito dapprima misure penali cautelari di allontanamento dalla casa familiare e vari ordini di protezione nei riguardi dei figli, la sospensione cautelare della potestà genitoriale (poi revocata dal Tribunale di minori) e, infine, un processo penale al cui esito veniva assolto con la formula “il fatto non sussiste”.
si è costituita in giudizio eccependo preliminarmente la prescrizione del diritto CP_1 azionato e, nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda. Infine, ha spiegato domanda riconvenzionale per veder accertata e dichiarata la sussistenza del reato di calunnia in capo al
[...] con condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni morali e materiali causati Parte_1 alla stessa.
Il Tribunale di Roma con la sentenza n. 5123/2021 ha rigettato le domande proposte dal
[...]
per il mancato raggiungimento della prova dell'elemento soggettivo (piena consapevolezza Pt_1 della consorte della infondatezza delle accuse mosse) proprio del reato di calunnia.
Il ha proposto appello adducendo con un unico ed articolato motivo a) la violazione di Pt_1 legge in relazione agli artt. 42, 43 e 368 c.p. ed all' 2043 c.c., la sussistenza della piena consapevolezza dell'innocenza dell'accusato b) l'apparenza e la contraddittorietà della motivazione resa dal giudice di prime cure c) la mancata valutazione delle risultanze istruttorie.
La , nel costituirsi in giudizio, ha formulato eccezione di giudicato esterno ed ha chiesto il CP_1 rigetto dell'appello in quanto infondato.
La causa è stata trattenuta in decisione all'esito di udienza ex art. 127 ter cpc con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 cpc.
§2. L'appello è infondato.
2.1 In via preliminare, va evidenziato che l'eccezione di giudicato esterno proposta da parte appellata non è fondata.
Affinché sussista la preclusione ex art. 2909 c.p.c. è necessario che il precedente giudicato e/o causa abbia i requisiti di identità delle parti, del petitum e della causa petendi. E' onere della parte che eccepisce il giudicato esterno fornire la prova della già menzionata identità, oltre che dell'avvenuto passaggio
2 in giudicato della sentenza.
Sul punto si osserva, in linea con il principio secondo il quale “Il giudicato esterno opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione, presupponendo che soggetti, petitum e causa petendi siano comuni alla causa anteriore e a quella successivamente intrapresa” (Cass., 1° sez. civ., ord., 4 gennaio 2024, n. 211), che, stante la diversità del petitum, in quanto diversi e autonomi sono i beni della vita richiesti con i due giudizi (quella passata in giudicato riguardava le affermazioni denigratorie della propalate CP_1
a terzi nel tempo precedente la separazione, mentre l'odierna controversia riguarda l'accertamento della portata calunniosa della accuse contenute nella denuncia penale sporta nel luglio 2011 e delle relative conseguenze risarcitorie), l'eccezione proposta dalla difesa della non possa essere CP_1 accolta.
2.2. Quanto ai motivi di appello, si osserva quanto segue.
Parte appellante contesta che il mancato confronto con gli esiti del giudizio penale avrebbe reso una motivazione apparente della sentenza impugnata anche in ragione della rilevanza decisiva attribuita dal Giudice di primo grado al travisamento della realtà dei fatti ad opera della denunciante.
E' principio consolidato, statuito dalle Sezioni Unite dalla Corte di Cassazione, che “deve ritenersi apparente la motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non renda tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice” (Cass. Sez. U.,
3 novembre 2016, n. 22232; v., altresì, Cass., 18 settembre 2019, n. 23216; Cass., 23 maggio 2019, n.
13977; Cass., 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. Sez. U., 24 marzo 2017, n. 7667; Cass. Sez. U., 3 novembre
2016, n. 22232; Cass. Sez. U., 5 agosto 2016, n. 16599). Al riguardo si evidenzia, altresì, che: ”Nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente, in base all'art. 132, n. 4, c.p.c. (nel testo "ratione temporis" vigente), che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (Cass. Civile, sez.
III, n. 24542/2009). Inoltre, : “la valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti “(Cass. 7 gennaio 2009, n. 42; Cass. 15 luglio 2009, n. 16499).
Ne consegue che il fatto che il giudice di prime cure nel respingere le argomentazioni di parte appellante non abbia provveduto, per ciascuno dei fatti contenuti in denuncia, ad un raffronto tra gli episodi richiamati e le risultanze del giudizio penale, in uno al fatto che il reato di maltrattamenti, proprio per la sua natura abituale e deve essere valutato nella sua complessità - come si dirà di seguito-, non
3 è idoneo ad evidenziare una carenza motivazionale della sentenza nella quale, invece, è dato rilevare il percorso argomentativo che ha condotto alle conclusioni ivi rassegnate.
Ne consegue che il motivo di appello correlato ad una carenza di motivazione della sentenza gravata deve essere respinto.
2.3 Quanto alla doglianza circa la mancata valutazione della sussistenza del dolo, conseguente ad una mancata valutazione delle risultanze istruttorie del giudizio penale, si osserva quanto segue.
Ad avviso del Collegio, il tema del vaglio circa la ricorrenza, nel caso in esame, dell'elemento soggettivo proprio del reato di calunnia deve essere valutato al momento del rilascio delle dichiarazioni, restando del tutto irrilevante l'esito del giudizio (ossia l'assoluzione dell'appellante in sede penale con formula dubitativa ex art 530 II comma c.p.p.), dal momento che secondo la pacifica linea interpretativa dettata da questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 17992 del 02/04/2007, dep. 10/05/2007, Rv.
236448), è necessario, perché si realizzi il dolo di calunnia, che colui che falsamente accusa un'altra persona di un reato abbia la certezza dell'innocenza dell'incolpato, in quanto l'erronea convinzione della colpevolezza della persona accusata esclude l'elemento soggettivo, da ritenere integrato solo nel caso in cui sussista una esatta corrispondenza tra il momento rappresentativo (ossia, la sicura conoscenza della non colpevolezza dell'accusato) ed il momento volitivo (ossia, la intenzionalità dell'incolpazione). (…)
Quando invece l'erroneo convincimento riguardi, come avvenuto nel caso in esame, profili essenzialmente valutativi o interpretativi della condotta oggetto di addebito, l'attribuzione dell'illiceità è dominata da una pregnante inferenza soggettiva, che, nella misura in cui non risulti fraudolenta o consapevolmente forzata, è inidonea ad integrare il dolo tipico della calunnia. (v. Cass. 12 settembre 2014 n. 37654 – in motivazione).
Ciò premesso, si osserva che la vicenda sottostante ha avuto origine dalle dichiarazioni rese ai
Carabinieri dalla Sig.ra in data 19.07.2011 (All. 1 fascicolo primo grado), ai quali avrebbe riferito CP_1 di esser stata vittima, sin dall'inizio della vita coniugale, di episodi di violenza domestica, nei confronti suoi e dei figli, che, a partire dall'anno 2002, si sarebbero intensificati notevolmente.
Nella rappresentazione dei fatti l'appellata ha fatto riferimento ad una serie di episodi di condotte violente e vessatorie, ritenuti tra i più gravi di quelli sofferti e comunque da inserire in un contesto generalmente caratterizzato da continui litigi, discussioni e percosse, definito dalla stessa denunciante
“clima di terrore”.
Ciò detto, va necessariamente precisato che Integra l'elemento oggettivo del delitto di maltrattamenti in famiglia (art. 572 cod. pen.) il compimento di più atti, delittuosi o meno, di natura vessatoria che determinano sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi, senza che sia necessario che essi vengano posti in essere per un tempo prolungato, essendo, invece, sufficiente la loro ripetizione, anche se in un limitato contesto temporale, e non rilevando, data la natura abituale del reato, che durante lo stesso siano riscontrabili nella condotta
4 dell'agente periodi di normalità e di accordo con il soggetto passivo. (Fattispecie in cui la condotta contestata, consistita nell'ingiuriare, minacciare ed aggredire fisicamente la vittima, tenendo, altresì, atteggiamenti palesemente denigratori nei suoi confronti era stata attuata nel corso di tre mesi di convivenza frammezzata da periodi di quiete). ( v. Cassaz.
n. 6724/2017).
Consegue ai connotati dell'abitualità di questo tipo di reato che la condotta penalmente rilevante è da intendersi nel suo complesso e negli effetti di prostrazione e sofferenza continua che essa, nella sua reiterazione, è capace di ingenerare nella vittima;
pertanto, i singoli episodi riportati dalla denunciante – pur astrattamente dotati di autonoma rilevanza penale- erano nel contesto narrativo esclusivamente funzionali alla rappresentazione di un generalizzato clima di violenza e vessazione in danno dei familiari, proprio del reato di maltrattamenti, ad opera dell'appellante.
Ed invero, a testimonianza di ciò, lo stesso capo di imputazione posto a base del procedimento e relativo al reato di maltrattamenti (capo a)) era di tenore molto ampio, descrittivo di una condotta reiterata del , senza specificazione alcuna dei singoli episodi riferiti in denuncia, in linea con Pt_1 la menzionata ratio del reato contestato.
Ne consegue che l'estrapolazione dei singoli episodi dalla rappresentazione di un contesto generalizzato di condotte cumulativamente tese alla configurazione di un reato unitario, al fine di contestare la veridicità di ciascuno -come prospetta parte appellante-, non appare operazione percorribile, essendo il reato ascritto all'appellante per sua stessa natura articolato in condotte reiterate che non necessariamente si esaurivano nelle sole singole condotte esemplificativamente rappresentate in fase di denuncia.
E, infatti, nelle valutazioni conclusive dei Tribunali che si sono occupati della questione, le considerazioni hanno tenuto conto della condotta complessiva del e dell'insieme del Pt_1 contesto familiare che ne è conseguito.
Nella sentenza penale di primo grado sulla vicenda, conclusasi peraltro con un'assoluzione con formula dubitativa ( v. art. 530 II co. cpp), si è in più punti evidenziato, alla luce delle risultanze istruttorie, un clima di tensione familiare dovuto alle incompatibilità caratteriali dei coniugi ed a cui il temperamento del , unitamente agli aspetti caratteriali della appare aver contribuito;
Pt_1 CP_1 ed invero, a titolo esemplificativo ed ai fini della presenti valutazioni, si fa riferimento alle statuizioni della sentenza penale relative :all'insanabile rottura in cui la persona offesa ha cominciato a non sopportare più gli atteggiamenti impositivi del marito e la sua incapacità di promuovere un confronto costruttivo (…) ed avvertendo ogni momento di contrasto con il coniuge come un'ingiusta menomazione della propria personalità ( v. p. 16 sent penale – all. 11 appellante); al fatto che l'imputato appaia senz'altro dotato di un temperamento autoritario, specie se rapportato alla più irresoluta indole della consorte ( v. p.17); al non potersi escludere che la narrazione della parte lesa sia stata in alcuni sui passaggi amplificata in ragione dell'interiorizzazione e rielaborazione del vissuto coniugale ( v. p. 20); all'elevata conflittualità della coppia genitoriale oltre ad avere indotto la a rielaborare CP_1 in maniera eccessivamente drammatica gli episodi intercorsi tra il marito e la prole, abbia di fatto costituito la causa primaria del malessere dei minori (v. p. 30); alla conclusione assolutoria del giudizio con formula dubitativa ( v. art. 530 II co. cpp), non essendo stata dimostrata la condotta di maltrattamenti ascritta
5 e reputandosi piuttosto che il disagio manifestato dai componenti del nucleo familiare altro non rappresenti che il portato di una disfunzione della coppia genitoriale causata dalle incompatibilità caratteriali dei coniugi (v. p. 34).
Di analogo tenore possono ritenersi le valutazioni sul complesso del contesto familiare svolte dal
Tribunale civile pronunciatosi sulla separazione (v. sent. N. 17215/2016), là dove, nell'evidenziare la mancanza di un quadro probatorio di responsabilità esclusiva del statuisce che non può non Pt_1 escludersi che le dichiarazioni rese ( dalla ) corrispondano ad una rielaborazione soggettiva delle vicende narrate CP_1 da parte della stessa moglie volte ad amplificare l'unico dato incontrovertibile nell'ambito della dinamica dei suoi rapporti con il marito, ovverosia l'assoluta antiteticità delle modalità educative nei confronti della prole che corrispondendo a due temperamenti opposti dei genitori altro non è che l'epigono della stessa disfunzione della coppia genitoriale caratterizzata dall'assertività, spesso legata a manifestazioni di ira, del marito e dalla passività, derivante da bisogno di approvazione esterna, della moglie. (v. p. 3-4).
Sotto altro profilo, anche a voler porre attenzione ai singoli episodi ascritti al ed in cui si Pt_1 sarebbe compendiata la complessiva condotta per la quale è stato avviato il procedimento penale a suo carico, occorre preliminarmente osservare che la denuncia presentata dalla non solo non CP_1
è risultata immediatamente e manifestamente infondata, tanto che nella fase investigativa le misure cautelari disposte a carico del risulterebbero essere state confermate dal Riesame anche alla Pt_1 luce di documentazione medica e di sommarie informazioni ( riportato in atto di appello della
Procura p.3) e l'esito dell'istruttoria di indagine ( comprensiva delle sommarie informazioni rese da persone vicine alla famiglia) aveva offerto elementi sufficienti per un rinvio a giudizio dell'appellante, ma anche dopo la sentenza di assoluzione di quest'ultimo la pubblica accusa ha presentato appello puntando prevalentemente sull'emersione in sede dibattimentale di episodi di condotte risultate come poste in essere dal e – a giudizio della Procura- riconducibili al reato contestato, Pt_1 alcuni dei quali riconosciuti dall'imputato stesso benché con una sua differente lettura. Gi episodi cui fa rifermento l'atto di appello sono, inter alia, quello della frattura del setto nasale, la reazione del nei confronti della moglie nell'”episodio del phon”, il divieto alla moglie ed ai figli – con Pt_1 connotazioni umilianti- di frequentare la famiglia di origine della moglie, le reazioni violente ed eccessive del anche in presenza di altre persone poi determinatesi ad allontanarsene in Pt_1 considerazione di ciò (v. atto di appello della Procura pp.3,4- All. 14 del fascicolo primo grado), l'episodio delle violente minacce alla moglie ed al figlio la sera prima che la moglie se ne andasse da casa e della frequenza di tali minacce riferite dal figlio della coppia a persona vicina e da questa riferita in sede di testimonianza dibattimentale.
Dunque, a prescindere dall'effettiva connotazione penalistica degli accadimenti, la circostanza, emersa con una certa chiarezza dagli atti, che il clima familiare fosse di tensione e di potenziali reazioni da parte del nei confronti della moglie rileva nella misura in cui induce ad escludere Pt_1 in capo a quest'ultima una rappresentazione deliberatamente fraudolenta di fatti inesistenti o di valutazioni scientemente alterate degli accadimenti in danno della controparte, sì da configurare il dolo del reato di calunnia, così come inferibile dal consolidato principio di diritto sul tema poc'anzi
6 richiamato ( v. sopra Cass. 12 settembre 2014 n. 37654).
Pertanto, alla luce di quanto precede, si ritiene condivisibile la posizione espressa dagli altri tribunali che la abbia interiorizzato e rielaborato il suo vissuto coniugale in base alla particolarità della CP_1 situazione tesa e difficile (anche in ragione del temperamento autoritario del marito). Ed altrettanto condivisibili sono le conclusioni della sentenza impugnata sul punto, là dove esclude “la piena consapevolezza della calunniosità dei fatti denunciati, emergendo, viceversa, nella stessa, un intimo convincimento di senso contrario, avvertendo “ogni momento di contrasto con il coniuge come una ingiusta menomazione della propria personalità” (pagina 16 della sentenza penale) ( pag. 6 della sentenza di primo grado)
Il che, peraltro, trova supporto anche nel consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l'elemento soggettivo del reato di calunnia richiede la consapevolezza dell'innocenza del soggetto incolpato e, pertanto, tale elemento è escluso nel caso in cui l'errata convinzione della colpevolezza derivi da una errata interpretazione soggettiva della realtà non dettata da intento fraudolento (vedi Cass. pen., sez. VI, 8 m013, n. 25149 ( che in tema di calunnia, perché si realizzi il dolo,
è necessario che colui che falsamente accusa un'altra persona di un reato abbia la certezza dell'innocenza dell'incolpato, in quanto l'elemento soggettivo può ritenersi integrato solo nel caso in cui sussista una esatta corrispondenza tra momento rappresentativo (sicura conoscenza della non colpevolezza dell'accusato) e momento volitivo (intenzionalità dell'incolpazione);
Quanto alla richiesta di risarcimento del danno avanzata dall'appellante, si osserva che tale questione è senz'altro assorbita dall'esito della causa rispetto al profilo di insussistenza di responsabilità dell'appellata.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte appellante, liquidate come in dispositivo.
Sussistono i presupposti di cui all'art 13 co. 1 quater dpr 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
-rigetta l'appello proposto da Parte_1
-condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite del grado liquidate in € 4.000, oltre spese generali e rimborsi di legge ove dovuti.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma, 7.10.2025
Il consigliere est. Il Presidente
MA ER IE AR AN NT
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta:
Dott. IE AR AN NT Presidente
Dott. Elena Gelato Consigliere
Dott. MA ER Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 6243 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2021, posta in decisione a seguito dell'udienza del 19 febbraio 2025 tenutasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.
TRA
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 difeso dagli avv. Marco Caliendo e avv. Marina Cardone
Appellante
E
(C.F. ) CP_1 C.F._2
Difeso dall'avv. Roberto Maiorana.
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n.5123/2021, pubblicata il 24 marzo 2021 emessa nella causa civile iscritta al n. 51210/2017 di R.G. del Tribunale di Roma.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
§1. La vicenda oggetto di causa è riassunta nella sentenza gravata, sinteticamente riportata come di seguito. conveniva dinanzi al Tribunale di Roma l'ex coniuge, , onde Parte_1 CP_1 richiedere l'accertamento della responsabilità civile e la conseguente condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni subiti in conseguenza delle accuse, da lui ritenute calunniose, contenute nella denuncia penale dalla stessa presentata ai carabinieri in data 19.07.2011.
A sostegno della domanda risarcitoria, l'attore esponeva che, in conseguenza della denuncia penale per maltrattamenti in famiglia e lesioni gravi, aveva subito dapprima misure penali cautelari di allontanamento dalla casa familiare e vari ordini di protezione nei riguardi dei figli, la sospensione cautelare della potestà genitoriale (poi revocata dal Tribunale di minori) e, infine, un processo penale al cui esito veniva assolto con la formula “il fatto non sussiste”.
si è costituita in giudizio eccependo preliminarmente la prescrizione del diritto CP_1 azionato e, nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda. Infine, ha spiegato domanda riconvenzionale per veder accertata e dichiarata la sussistenza del reato di calunnia in capo al
[...] con condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni morali e materiali causati Parte_1 alla stessa.
Il Tribunale di Roma con la sentenza n. 5123/2021 ha rigettato le domande proposte dal
[...]
per il mancato raggiungimento della prova dell'elemento soggettivo (piena consapevolezza Pt_1 della consorte della infondatezza delle accuse mosse) proprio del reato di calunnia.
Il ha proposto appello adducendo con un unico ed articolato motivo a) la violazione di Pt_1 legge in relazione agli artt. 42, 43 e 368 c.p. ed all' 2043 c.c., la sussistenza della piena consapevolezza dell'innocenza dell'accusato b) l'apparenza e la contraddittorietà della motivazione resa dal giudice di prime cure c) la mancata valutazione delle risultanze istruttorie.
La , nel costituirsi in giudizio, ha formulato eccezione di giudicato esterno ed ha chiesto il CP_1 rigetto dell'appello in quanto infondato.
La causa è stata trattenuta in decisione all'esito di udienza ex art. 127 ter cpc con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 cpc.
§2. L'appello è infondato.
2.1 In via preliminare, va evidenziato che l'eccezione di giudicato esterno proposta da parte appellata non è fondata.
Affinché sussista la preclusione ex art. 2909 c.p.c. è necessario che il precedente giudicato e/o causa abbia i requisiti di identità delle parti, del petitum e della causa petendi. E' onere della parte che eccepisce il giudicato esterno fornire la prova della già menzionata identità, oltre che dell'avvenuto passaggio
2 in giudicato della sentenza.
Sul punto si osserva, in linea con il principio secondo il quale “Il giudicato esterno opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione, presupponendo che soggetti, petitum e causa petendi siano comuni alla causa anteriore e a quella successivamente intrapresa” (Cass., 1° sez. civ., ord., 4 gennaio 2024, n. 211), che, stante la diversità del petitum, in quanto diversi e autonomi sono i beni della vita richiesti con i due giudizi (quella passata in giudicato riguardava le affermazioni denigratorie della propalate CP_1
a terzi nel tempo precedente la separazione, mentre l'odierna controversia riguarda l'accertamento della portata calunniosa della accuse contenute nella denuncia penale sporta nel luglio 2011 e delle relative conseguenze risarcitorie), l'eccezione proposta dalla difesa della non possa essere CP_1 accolta.
2.2. Quanto ai motivi di appello, si osserva quanto segue.
Parte appellante contesta che il mancato confronto con gli esiti del giudizio penale avrebbe reso una motivazione apparente della sentenza impugnata anche in ragione della rilevanza decisiva attribuita dal Giudice di primo grado al travisamento della realtà dei fatti ad opera della denunciante.
E' principio consolidato, statuito dalle Sezioni Unite dalla Corte di Cassazione, che “deve ritenersi apparente la motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non renda tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice” (Cass. Sez. U.,
3 novembre 2016, n. 22232; v., altresì, Cass., 18 settembre 2019, n. 23216; Cass., 23 maggio 2019, n.
13977; Cass., 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. Sez. U., 24 marzo 2017, n. 7667; Cass. Sez. U., 3 novembre
2016, n. 22232; Cass. Sez. U., 5 agosto 2016, n. 16599). Al riguardo si evidenzia, altresì, che: ”Nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente, in base all'art. 132, n. 4, c.p.c. (nel testo "ratione temporis" vigente), che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (Cass. Civile, sez.
III, n. 24542/2009). Inoltre, : “la valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti “(Cass. 7 gennaio 2009, n. 42; Cass. 15 luglio 2009, n. 16499).
Ne consegue che il fatto che il giudice di prime cure nel respingere le argomentazioni di parte appellante non abbia provveduto, per ciascuno dei fatti contenuti in denuncia, ad un raffronto tra gli episodi richiamati e le risultanze del giudizio penale, in uno al fatto che il reato di maltrattamenti, proprio per la sua natura abituale e deve essere valutato nella sua complessità - come si dirà di seguito-, non
3 è idoneo ad evidenziare una carenza motivazionale della sentenza nella quale, invece, è dato rilevare il percorso argomentativo che ha condotto alle conclusioni ivi rassegnate.
Ne consegue che il motivo di appello correlato ad una carenza di motivazione della sentenza gravata deve essere respinto.
2.3 Quanto alla doglianza circa la mancata valutazione della sussistenza del dolo, conseguente ad una mancata valutazione delle risultanze istruttorie del giudizio penale, si osserva quanto segue.
Ad avviso del Collegio, il tema del vaglio circa la ricorrenza, nel caso in esame, dell'elemento soggettivo proprio del reato di calunnia deve essere valutato al momento del rilascio delle dichiarazioni, restando del tutto irrilevante l'esito del giudizio (ossia l'assoluzione dell'appellante in sede penale con formula dubitativa ex art 530 II comma c.p.p.), dal momento che secondo la pacifica linea interpretativa dettata da questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 17992 del 02/04/2007, dep. 10/05/2007, Rv.
236448), è necessario, perché si realizzi il dolo di calunnia, che colui che falsamente accusa un'altra persona di un reato abbia la certezza dell'innocenza dell'incolpato, in quanto l'erronea convinzione della colpevolezza della persona accusata esclude l'elemento soggettivo, da ritenere integrato solo nel caso in cui sussista una esatta corrispondenza tra il momento rappresentativo (ossia, la sicura conoscenza della non colpevolezza dell'accusato) ed il momento volitivo (ossia, la intenzionalità dell'incolpazione). (…)
Quando invece l'erroneo convincimento riguardi, come avvenuto nel caso in esame, profili essenzialmente valutativi o interpretativi della condotta oggetto di addebito, l'attribuzione dell'illiceità è dominata da una pregnante inferenza soggettiva, che, nella misura in cui non risulti fraudolenta o consapevolmente forzata, è inidonea ad integrare il dolo tipico della calunnia. (v. Cass. 12 settembre 2014 n. 37654 – in motivazione).
Ciò premesso, si osserva che la vicenda sottostante ha avuto origine dalle dichiarazioni rese ai
Carabinieri dalla Sig.ra in data 19.07.2011 (All. 1 fascicolo primo grado), ai quali avrebbe riferito CP_1 di esser stata vittima, sin dall'inizio della vita coniugale, di episodi di violenza domestica, nei confronti suoi e dei figli, che, a partire dall'anno 2002, si sarebbero intensificati notevolmente.
Nella rappresentazione dei fatti l'appellata ha fatto riferimento ad una serie di episodi di condotte violente e vessatorie, ritenuti tra i più gravi di quelli sofferti e comunque da inserire in un contesto generalmente caratterizzato da continui litigi, discussioni e percosse, definito dalla stessa denunciante
“clima di terrore”.
Ciò detto, va necessariamente precisato che Integra l'elemento oggettivo del delitto di maltrattamenti in famiglia (art. 572 cod. pen.) il compimento di più atti, delittuosi o meno, di natura vessatoria che determinano sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi, senza che sia necessario che essi vengano posti in essere per un tempo prolungato, essendo, invece, sufficiente la loro ripetizione, anche se in un limitato contesto temporale, e non rilevando, data la natura abituale del reato, che durante lo stesso siano riscontrabili nella condotta
4 dell'agente periodi di normalità e di accordo con il soggetto passivo. (Fattispecie in cui la condotta contestata, consistita nell'ingiuriare, minacciare ed aggredire fisicamente la vittima, tenendo, altresì, atteggiamenti palesemente denigratori nei suoi confronti era stata attuata nel corso di tre mesi di convivenza frammezzata da periodi di quiete). ( v. Cassaz.
n. 6724/2017).
Consegue ai connotati dell'abitualità di questo tipo di reato che la condotta penalmente rilevante è da intendersi nel suo complesso e negli effetti di prostrazione e sofferenza continua che essa, nella sua reiterazione, è capace di ingenerare nella vittima;
pertanto, i singoli episodi riportati dalla denunciante – pur astrattamente dotati di autonoma rilevanza penale- erano nel contesto narrativo esclusivamente funzionali alla rappresentazione di un generalizzato clima di violenza e vessazione in danno dei familiari, proprio del reato di maltrattamenti, ad opera dell'appellante.
Ed invero, a testimonianza di ciò, lo stesso capo di imputazione posto a base del procedimento e relativo al reato di maltrattamenti (capo a)) era di tenore molto ampio, descrittivo di una condotta reiterata del , senza specificazione alcuna dei singoli episodi riferiti in denuncia, in linea con Pt_1 la menzionata ratio del reato contestato.
Ne consegue che l'estrapolazione dei singoli episodi dalla rappresentazione di un contesto generalizzato di condotte cumulativamente tese alla configurazione di un reato unitario, al fine di contestare la veridicità di ciascuno -come prospetta parte appellante-, non appare operazione percorribile, essendo il reato ascritto all'appellante per sua stessa natura articolato in condotte reiterate che non necessariamente si esaurivano nelle sole singole condotte esemplificativamente rappresentate in fase di denuncia.
E, infatti, nelle valutazioni conclusive dei Tribunali che si sono occupati della questione, le considerazioni hanno tenuto conto della condotta complessiva del e dell'insieme del Pt_1 contesto familiare che ne è conseguito.
Nella sentenza penale di primo grado sulla vicenda, conclusasi peraltro con un'assoluzione con formula dubitativa ( v. art. 530 II co. cpp), si è in più punti evidenziato, alla luce delle risultanze istruttorie, un clima di tensione familiare dovuto alle incompatibilità caratteriali dei coniugi ed a cui il temperamento del , unitamente agli aspetti caratteriali della appare aver contribuito;
Pt_1 CP_1 ed invero, a titolo esemplificativo ed ai fini della presenti valutazioni, si fa riferimento alle statuizioni della sentenza penale relative :all'insanabile rottura in cui la persona offesa ha cominciato a non sopportare più gli atteggiamenti impositivi del marito e la sua incapacità di promuovere un confronto costruttivo (…) ed avvertendo ogni momento di contrasto con il coniuge come un'ingiusta menomazione della propria personalità ( v. p. 16 sent penale – all. 11 appellante); al fatto che l'imputato appaia senz'altro dotato di un temperamento autoritario, specie se rapportato alla più irresoluta indole della consorte ( v. p.17); al non potersi escludere che la narrazione della parte lesa sia stata in alcuni sui passaggi amplificata in ragione dell'interiorizzazione e rielaborazione del vissuto coniugale ( v. p. 20); all'elevata conflittualità della coppia genitoriale oltre ad avere indotto la a rielaborare CP_1 in maniera eccessivamente drammatica gli episodi intercorsi tra il marito e la prole, abbia di fatto costituito la causa primaria del malessere dei minori (v. p. 30); alla conclusione assolutoria del giudizio con formula dubitativa ( v. art. 530 II co. cpp), non essendo stata dimostrata la condotta di maltrattamenti ascritta
5 e reputandosi piuttosto che il disagio manifestato dai componenti del nucleo familiare altro non rappresenti che il portato di una disfunzione della coppia genitoriale causata dalle incompatibilità caratteriali dei coniugi (v. p. 34).
Di analogo tenore possono ritenersi le valutazioni sul complesso del contesto familiare svolte dal
Tribunale civile pronunciatosi sulla separazione (v. sent. N. 17215/2016), là dove, nell'evidenziare la mancanza di un quadro probatorio di responsabilità esclusiva del statuisce che non può non Pt_1 escludersi che le dichiarazioni rese ( dalla ) corrispondano ad una rielaborazione soggettiva delle vicende narrate CP_1 da parte della stessa moglie volte ad amplificare l'unico dato incontrovertibile nell'ambito della dinamica dei suoi rapporti con il marito, ovverosia l'assoluta antiteticità delle modalità educative nei confronti della prole che corrispondendo a due temperamenti opposti dei genitori altro non è che l'epigono della stessa disfunzione della coppia genitoriale caratterizzata dall'assertività, spesso legata a manifestazioni di ira, del marito e dalla passività, derivante da bisogno di approvazione esterna, della moglie. (v. p. 3-4).
Sotto altro profilo, anche a voler porre attenzione ai singoli episodi ascritti al ed in cui si Pt_1 sarebbe compendiata la complessiva condotta per la quale è stato avviato il procedimento penale a suo carico, occorre preliminarmente osservare che la denuncia presentata dalla non solo non CP_1
è risultata immediatamente e manifestamente infondata, tanto che nella fase investigativa le misure cautelari disposte a carico del risulterebbero essere state confermate dal Riesame anche alla Pt_1 luce di documentazione medica e di sommarie informazioni ( riportato in atto di appello della
Procura p.3) e l'esito dell'istruttoria di indagine ( comprensiva delle sommarie informazioni rese da persone vicine alla famiglia) aveva offerto elementi sufficienti per un rinvio a giudizio dell'appellante, ma anche dopo la sentenza di assoluzione di quest'ultimo la pubblica accusa ha presentato appello puntando prevalentemente sull'emersione in sede dibattimentale di episodi di condotte risultate come poste in essere dal e – a giudizio della Procura- riconducibili al reato contestato, Pt_1 alcuni dei quali riconosciuti dall'imputato stesso benché con una sua differente lettura. Gi episodi cui fa rifermento l'atto di appello sono, inter alia, quello della frattura del setto nasale, la reazione del nei confronti della moglie nell'”episodio del phon”, il divieto alla moglie ed ai figli – con Pt_1 connotazioni umilianti- di frequentare la famiglia di origine della moglie, le reazioni violente ed eccessive del anche in presenza di altre persone poi determinatesi ad allontanarsene in Pt_1 considerazione di ciò (v. atto di appello della Procura pp.3,4- All. 14 del fascicolo primo grado), l'episodio delle violente minacce alla moglie ed al figlio la sera prima che la moglie se ne andasse da casa e della frequenza di tali minacce riferite dal figlio della coppia a persona vicina e da questa riferita in sede di testimonianza dibattimentale.
Dunque, a prescindere dall'effettiva connotazione penalistica degli accadimenti, la circostanza, emersa con una certa chiarezza dagli atti, che il clima familiare fosse di tensione e di potenziali reazioni da parte del nei confronti della moglie rileva nella misura in cui induce ad escludere Pt_1 in capo a quest'ultima una rappresentazione deliberatamente fraudolenta di fatti inesistenti o di valutazioni scientemente alterate degli accadimenti in danno della controparte, sì da configurare il dolo del reato di calunnia, così come inferibile dal consolidato principio di diritto sul tema poc'anzi
6 richiamato ( v. sopra Cass. 12 settembre 2014 n. 37654).
Pertanto, alla luce di quanto precede, si ritiene condivisibile la posizione espressa dagli altri tribunali che la abbia interiorizzato e rielaborato il suo vissuto coniugale in base alla particolarità della CP_1 situazione tesa e difficile (anche in ragione del temperamento autoritario del marito). Ed altrettanto condivisibili sono le conclusioni della sentenza impugnata sul punto, là dove esclude “la piena consapevolezza della calunniosità dei fatti denunciati, emergendo, viceversa, nella stessa, un intimo convincimento di senso contrario, avvertendo “ogni momento di contrasto con il coniuge come una ingiusta menomazione della propria personalità” (pagina 16 della sentenza penale) ( pag. 6 della sentenza di primo grado)
Il che, peraltro, trova supporto anche nel consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l'elemento soggettivo del reato di calunnia richiede la consapevolezza dell'innocenza del soggetto incolpato e, pertanto, tale elemento è escluso nel caso in cui l'errata convinzione della colpevolezza derivi da una errata interpretazione soggettiva della realtà non dettata da intento fraudolento (vedi Cass. pen., sez. VI, 8 m013, n. 25149 ( che in tema di calunnia, perché si realizzi il dolo,
è necessario che colui che falsamente accusa un'altra persona di un reato abbia la certezza dell'innocenza dell'incolpato, in quanto l'elemento soggettivo può ritenersi integrato solo nel caso in cui sussista una esatta corrispondenza tra momento rappresentativo (sicura conoscenza della non colpevolezza dell'accusato) e momento volitivo (intenzionalità dell'incolpazione);
Quanto alla richiesta di risarcimento del danno avanzata dall'appellante, si osserva che tale questione è senz'altro assorbita dall'esito della causa rispetto al profilo di insussistenza di responsabilità dell'appellata.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte appellante, liquidate come in dispositivo.
Sussistono i presupposti di cui all'art 13 co. 1 quater dpr 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
-rigetta l'appello proposto da Parte_1
-condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite del grado liquidate in € 4.000, oltre spese generali e rimborsi di legge ove dovuti.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma, 7.10.2025
Il consigliere est. Il Presidente
MA ER IE AR AN NT
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