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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 05/04/2025, n. 719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 719 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
In persona della Giudice, dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato all'esito del deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3909 del ruolo gen. dell'anno 2021
TRA
, rappresentato e difeso in virtù di procura in atti dall'Avv. Parte_1
LOFFREDO ELENA, elettivamente domiciliato come in atti ricorrente
E in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t.
Resistente contumace
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato il 28.06.2021, parte ricorrente, in epigrafe indicato, affermava che con provvedimento dell' del 10/07/2020, notificato al ricorrente con raccomandata CP_1 del 27.07.202016, gli veniva richiesta la restituzione di somme non spettanti, pagate per il periodo dal 1.1.2000 al 31.12.2005, a titolo di indennità di disoccupazione agricola N.
070298804696. Deduceva di non aver ricevuto precedentemente alcuna comunicazione preventiva prima della raccomandata sopra indicata;
deduceva di non aver mai ricevuto il beneficio di cui l'istituto resistente chiedeva la restituzione e, in ogni caso la prescrizione della pretesa azionata dall'Ente. Concludeva chiedendo l'annullamento dell'indebito e per l'effetto la non debenza di quanto richiesto dall' Spese vinte ed attribuzione. CP_1
L' restava contumace. CP_1
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
Nel merito, giova premettere che, qualora abbia ad oggetto l'indennità di disoccupazione agricola, l'indebito rientra nell'ambito delle prestazioni a sostegno del reddito e può affermarsi la sua natura previdenziale. Sul punto, la Corte di cassazione con sentenza n.
6369/2020 ha affermato che “secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, non sono deducibili a titolo di aliunde perceptum dal risarcimento del danno per mancata costituzione del rapporto di lavoro le somme che traggono origine dal sistema di sicurezza sociale che appronta misure sostitutive del reddito in favore del lavoratore, la cui eventuale non debenza dà luogo ad un indebito previdenziale ripetibile, nei limiti di legge, dall'Istituto previdenziale (cfr. Cass. n. 9724/17; n. 7794/17; Ord. sez. 6, n. 14135/18)”; conf. Cass. sent. n. 552/2021).
Pertanto, la disciplina giuridica che opera nel caso de quo è quella dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c.
Occorre dare atto che il presente giudizio verrà deciso secondo il principio della “ragione più liquida”.
Ebbene, nel caso di specie preliminare ed assorbente è l'eccezione di prescrizione formulata dal ricorrente che, in quanto fondata, va accolta.
Per consolidata giurisprudenza, in tema di ripetizione di indebito, conformemente al principio dell'onere della prova, è il "solvens" a dover dimostrare l'inesistenza del vincolo o il suo successivo venir meno nonché il nesso causale fra il versamento e la mancanza del debito, e cioè che il pagamento è stato effettuato in adempimento di quell'insussistente rapporto (Cass. civ., sez. III, 22 aprile 1997, n. 3468). L'onere probatorio del convenuto in ordine alle eccezioni da lui proposte sorge in concreto solo quando l'attore abbia a sua volta fornito la prova dei fatti posti a fondamento della domanda;
pertanto il convenuto in un giudizio di ripetizione d'indebito, il quale contesti la domanda, negando il presupposto stesso dell'azione (ossia la ripetibilità del pagamento), non è tenuto a dimostrare i fatti posti a base dell'eccezione, prima e senza che l'attore abbia compiutamente assolto l'onere della prova a suo carico sui fatti da cui nasce il diritto alla ripetizione della somma pagata
(Cass. civ., sez. I, 5 marzo 1993, n. 2680). Negli stessi sensi, è stato chiarito che nella ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore, il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (Cass. civ., 22 giugno 1983, n. 4276).
Se quanto innanzi esposto attiene alla ripartizione degli oneri probatori inerenti al merito della pretesa è, comunque, senza dubbio preliminare accertare la decorrenza o meno della prescrizione.
L'azione di ripetizione di indebito è soggetta al termine di prescrizione decennale che decorre dal momento del pagamento della prestazione. Nel caso di specie emerge dal provvedimento di ripetizione delle somme, che i pagamenti siano stati effettuati tra gennaio 2000 e dicembre 2005, mentre la richiesta di ripetizione è stata azionata dall' con comunicazione del 2020 e, quindi, ben oltre i dieci anni. In mancanza di CP_1
ulteriori atti interruttivi della prescrizione, di cui l' non costituendosi, non ha fornito CP_1
prova, la pretesa dell' deve considerarsi prescritta. CP_1
Sul punto la giurisprudenza di legittimità è granitica nell'affermare che “In caso di erroneo pagamento delle prestazioni di integrazione salariale a lavoratore non avente diritto, trova applicazione la disciplina dell'indebito oggettivo, per cui il diritto dell' alla ripetizione di CP_1 quanto indebitamente pagato prescinde, secondo il disposto dell'art. 2033 cod. civ., dall'accertamento della scusabilità o meno dell'errore che aveva dato luogo all'erronea corresponsione della prestazione previdenziale” (Cass. n. 17404 del 17 novembre 2003).
La prescrizione non può che decorrere dal momento del pagamento, così come afferma la giurisprudenza di legittimità, considerato che, argomentando diversamente, sarebbero lese le comuni e generali regole dell'affidamento attribuendo all'Istituto la possibilità sine die di recuperare i crediti ritenuti presuntivamente non dovuti. L'accoglimento dell'eccezione di prescrizione comporta l'assorbimento delle ulteriori doglianze.
Altresì, l'accoglimento di tale eccezione determina l'irripetibilità delle somme e, per l'effetto, l' non è tenuto alla ripetizione delle somme. CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo adeguata in assenza di qualsivoglia attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Valentina Paglionico, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) In accoglimento del ricorso dichiara l' non tenuto alla ripetizione nei confronti CP_1 di parte ricorrente delle somme richieste per le causali di cui in motivazione;
b) Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che CP_1
liquida in complessivi euro 1.200,00, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere, 4 aprile 2025
La Giudice
Dott.ssa Valentina Paglionico