Improcedibile
Sentenza 18 settembre 2025
Parere definitivo 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 18/09/2025, n. 7372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7372 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07372/2025REG.PROV.COLL.
N. 00222/2025 REG.RIC.
N. 01067/2025 REG.RIC.
N. 01069/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 222 del 2025, proposto dalla signora LI AN, rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Alberto AN, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale XXI Aprile, n. 11;
contro
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della difesa, il Ministero dell’agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, la Commissione interministeriale Ripam e ME Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
i signori MI Al UR, IO MO TI, IA FI, TI BU, RI AB, EL AN, TA ON, AU AR, LA US, IG OT, FA NG CI, EL CO, LU RA, CR RU, SC D’VI, BE L’ER, IA US, IA Di AT, RA OV, IA TE, AN IO, VA OR, AN NA, SQ ER, IA NI, IL HO, CO NG, IA GE NO, RM AR, MO ON LE, ON GG, GA MA, NG OT, CA EN RO, PA OL, AN TU, RI LI, IA ND, UC IS, EL OR, EL NZ, LA ST, RL DU, ND LD, CA ND, TO EN, ER NA NC, OB RO, FR AB, SE GG, SS PO, FF SA, OS AR, RO OM, ZI AN, NA RO, MO CA, IG EN, NA NI, PP EN, ER OL, MO LL e TI FE, rappresentati e difesi dagli avvocati Donatello Genovese e IO MO TI, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
nei confronti
dei signori IO NO e ER LI, non costituiti in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 1067 del 2025, proposto dai signori NA BA, ER LI, NC EN NI, GI FR, IA D’AG, UCno D’IC, EL De OM, ROria RA, IA EL RF, IA UC TI NE, RN ER, UC ER IN, NC EP, SQ OL, IA RA RO, IE SC e DA RI, rappresentati e difesi dall'avvocato Alvise Vergerio Di Cesana, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;
contro
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della difesa, il Ministero dell’agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, la Commissione interministeriale Ripam e ME Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
i signori MO LL, MI Al UR, IO MO TI, IA FI, TI BU, RI AB, EL AN, TA ON, AU AR, LA US, IG OT, FA NG CI, EL CO, LU RA, CR RU, SC D’VI, BE L’ER, IA US, IA Di AT, RA OV, IA TE, AN IO, VA OR, AN NA, SQ ER, IA NI, IL HO, CO NG, IA GE NO, RM AR, MO ON LE, ON GG, GA MA, NG OT, CA EN RO, PA OL, AN TU, RI LI, IA ND, UC IS, EL OR, EL NZ, LA ST, RL DU, ND LD, CA ND, TO EN, ER NA NC, OB RO, FR AB, SE GG, SS PO, FF SA, OS AR, RO OM, ZI AN, NA RO, MO CA, IG EN, NA NI, PP EN, ER OL e TI FE, rappresentati e difesi dagli avvocati Donatello Genovese e IO MO TI, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
nei confronti
dei signori IO NO e ER LI, non costituiti in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 1069 del 2025, proposto dai signori IO RI, LNG DU e FR AR, rappresentati e difesi dall'avvocato Alvise Vergerio Di Cesana, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;
contro
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della difesa, il Ministero dell’agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, la Commissione interministeriale Ripam e ME Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
i signori MI Al UR, IO MO TI, IA FI, TI BU, RI AB, EL AN, TA ON, AU AR, LA US, IG OT, FA NG CI, EL CO, LU RA, CR RU, SC D’VI, BE L’ER, IA US, IA Di AT, RA OV, IA TE, AN IO, VA OR, AN NA, SQ ER, IA NI, IL HO, CO NG, IA GE NO, RM AR, MO ON LE, ON GG, GA MA, NG OT, CA EN RO, PA OL, AN TU, RI LI, IA ND, UC IS, EL OR, EL NZ, LA ST, RL DU, ND LD, CA ND, TO EN, ER NA NC, OB RO, FR AB, SE GG, SS PO, FF SA, OS AR, RO OM, ZI AN, NA RO, MO CA, IG EN, NA NI, PP EN, ER OL, MO LL e TI FE, rappresentati e difesi dagli avvocati Donatello Genovese, IO MO TI, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
nei confronti
dei signori IO NO e ER LI, non costituiti in giudizio;
per l’opposizione di terzo ex art. 108, comma 1, c.p.a.
alla sentenza n. 9488 del 2024 del Consiglio di Stato, Sezione Quarta.
Visti i ricorsi in opposizione di terzo e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della difesa, del Ministero dell’agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, della Commissione interministeriale Ripam e di ME Pa nonché dei signori MI Al UR, MO LL, IO MO TI, IA FI, TI BU, RI AB, EL AN, TA ON, AU AR, LA US, IG OT, FA NG CI, EL CO, LU RA, CR RU, SC D’VI, BE L’ER, IA US, IA Di AT, RA OV, IA TE, AN IO, VA OR, AN NA, SQ ER, IA NI, IL HO, CO NG, IA GE NO, RM AR, MO ON LE, ON GG, GA MA, NG OT, CA EN RO, PA OL, AN TU, RI LI, IA ND, UC IS, EL OR, EL NZ, LA ST, RL DU, ND LD, CA ND, TO EN, ER NA NC, OB RO, FR AB, SE GG, SS PO, FF SA, OS AR, RO OM, ZI AN, NA RO, MO CA, IG EN, NA NI, PP EN, ER OL e TI FE;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 luglio 2025 il Cons. Eugenio Tagliasacchi e viste le conclusioni delle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con i ricorsi riuniti indicati in epigrafe – R.G. n. 222 del 2025 (AN LI), R.G. n. 1067 del 2025 (BA NA e altri) e R.G. n. 1069 del 2025 (RI IO e altri) – gli odierni ricorrenti hanno proposto opposizione di terzo ai sensi dell’art. 108 c.p.a. avverso la sentenza di questa Sezione del Consiglio di Stato n. 9488 del 2024, con cui è stato accolto il ricorso di alcuni candidati risultati idonei al “Concorso Unico per i Funzionari Amministrativi”, per titoli ed esami, bandito il 30 giugno 2020, per l’annullamento dei bandi pubblicati sul sito della Commissione Interministeriale Ripam nelle date del 28 e 29 dicembre 2023 volti al reclutamento di personale non dirigenziale da inquadrare nei ruoli del Ministero della difesa e del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
In particolare, questa Sezione ha rilevato l’illegittimità dei bandi in questione per difetto di motivazione con riferimento alla scelta dell’amministrazione di optare per la pubblicazione di due nuovi bandi di concorso, nonostante la permanente validità ed efficacia della graduatoria relativa al “Concorso Unico per i Funzionari Amministrativi”, pubblicata il 14 gennaio 2022, nell’ambito della quale risultavano ancora disponibili numerosi idonei, con la conseguente violazione dell’obbligo, desumibile da plurime disposizioni normative e da un costante indirizzo giurisprudenziale, di puntuale motivazione dell’anzidetta scelta.
2. In punto di fatto, occorre premettere che coloro che hanno proposto il ricorso introduttivo del giudizio conclusosi con la sentenza di questa Sezione n. 9488 del 2024 – oggetto degli anzidetti ricorsi per opposizione di terzo, così come la speculare pronuncia n. 9489 del 2024 – erano risultati idonei al predetto “Concorso Unico per i Funzionari Amministrativi” bandito il 30 giugno 2020 per il reclutamento di complessive n. 2.133, poi elevate a 2.736, unità di personale non dirigenziale a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell’Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1.
Tale bando è stato pubblicato nella G.U.4s. n. 50 del 30 giugno 2020 ed è poi stato modificato con il bando integrativo pubblicato nella G.U.4s. n. 60 del 30 luglio 2021. La relativa procedura è stata espletata tramite il Centro ME PA e la graduatoria finale del concorso UF (acronimo dell’espressione “Concorso Unico Funzionari Amministrativi”) è stata pubblicata nella G.U.4s. n. 10 del 4 febbraio 2022, subendo, poi, numerosi aggiornamenti in conseguenza di plurime pronunce ed è stata nuovamente pubblicata, da ultimo, in data 27 dicembre 2023 sul sito ME PA; nel contesto dell’anzidetta graduatoria, come anticipato, coloro che avevano proposto i ricorsi introduttivi dei giudizi conclusisi con le sentenze n. 9488 e n. 9489 del 2024 risultavano collocati in posizione di idonei.
Tuttavia, nella perdurante vigenza di tale graduatoria UF, nel dicembre del 2023, l’amministrazione ha bandito le due nuove procedure selettive sopra menzionate, dirette all’assunzione di funzionari, per profili ritenuti omogenei rispetto a quelli contemplati dalla predetta graduatoria, senza disporre lo scorrimento di quest’ultima.
Più precisamente, con il primo bando, è stato indetto un ulteriore concorso per il reclutamento di un contingente complessivo di 374 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nell’area funzionari, pubblicato sul sito della Commissione Interministeriale Ripam il 28 dicembre 2023 e, con il secondo bando, è stato indetto il concorso per il reclutamento di un contingente complessivo di 267 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell’area funzionari del Ministero della difesa, pubblicato sul sito istituzionale della Commissione Interministeriale Ripam del 29 dicembre 2023.
3. A fronte dell’adozione di tali bandi, è stato proposto, con esito negativo, ricorso al T.a.r. Lazio e, quindi, appello davanti al Consiglio di Stato, che questa Sezione, con le richiamate sentenze n. 9488 e n. 9489 del 2024, ha accolto, disponendo l’annullamento dei bandi impugnati.
Più precisamente, la Sezione, con le citate sentenze, ha accolto il ricorso con la motivazione che di seguito si riporta: “ Gli originari ricorrenti, con le censure riproposte in appello hanno rimarcato proprio l’assenza nei provvedimenti impugnati di qualsiasi giustificazione della scelta compiuta dall’Amministrazione di “scavalcare” la graduatoria che li riguardava per bandire due nuovi concorsi, evidenziando così una grave criticità dell’operato della p.a. che non può che condurre all’illegittimità dei nuovi bandi del dicembre 2023 ”.
In altri termini, la Sezione ha ritenuto, in difformità dal T.a.r., che la graduatoria in cui figuravano gli appellanti fosse ancora efficace, essendo stata pubblicata il 14 gennaio 2022, con la conseguenza che i nuovi bandi avrebbero dovuto prendere in specifica considerazione siffatta circostanza, in quanto l’eventuale determinazione di indire un nuovo concorso durante il periodo di validità di precedenti graduatorie, secondo la disciplina vigente, impone necessariamente “ una precisa e dettagliata motivazione ” che, nel caso di specie, era mancata.
Per questa ragione, il Consiglio di Stato ha annullato i bandi impugnati, mentre ha dichiarato inammissibile la domanda, riproposta in appello, volta a ottenere l’accertamento della data di scadenza della validità della graduatoria del concorso UF, che, secondo gli appellanti, sarebbe da individuarsi nella data del 27 dicembre 2025, in quanto, ad avviso della Sezione, si trattava di una domanda “ non sorretta da un interesse attuale e concreto degli originari ricorrenti alla sua proposizione e coltivazione ”, poiché il riconoscimento della perdurante vigenza della graduatoria del concorso al momento dell’indizione dei nuovi bandi e, quindi, l’illegittimità di questi ultimi, secondo il Consiglio di Stato, sarebbero già di per sé sufficienti per soddisfare la pretesa degli appellanti e realizzare l’interesse azionato in giudizio.
4. A seguito delle sopra menzionate sentenze del Consiglio di Stato, le amministrazioni coinvolte hanno adottato due nuovi provvedimenti “ora per allora” di riadozione/conferma dei bandi annullati.
Con il primo provvedimento, del 18 febbraio 2025, pubblicato sul Portale INPA in data 27 febbraio 2025, è stato adottato nuovamente, ora per allora, il bando del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 267 (duecentosessantasette) unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell’area funzionari del Ministero della difesa; del pari, con il secondo provvedimento, anch’esso adottato il 18 febbraio 2025 e pubblicato sul Portale INPA il 27 febbraio 2025, è stato riadottato ora per allora il bando del concorso pubblico su base territoriale, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 374 (trecentosettantaquattro) unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nell’area funzionari, in diversi profili professionali.
5. Inoltre, avverso la richiamata sentenza del Consiglio di Stato n. 9488 del 2024, sono stati proposti i ricorsi per opposizione di terzo ex art. 108 c.p.a. indicati in epigrafe, introduttivi del presente giudizio, come di seguito sintetizzati.
5.1. Con il ricorso R.G. n. 222 del 2025 (AN LI), è stato sostenuto, anzitutto, che sarebbe possibile un’interpretazione del dispositivo della sentenza opposta “ più ragionevole e aderente alla domanda oggetto del ricorso ”, in quanto gli originari ricorrenti avevano specificato che la domanda di annullamento del suddetto bando era stata proposta “ nelle parti di interesse ” e che, conseguentemente, l’accoglimento dello stesso non poteva che riguardare il solo bando per il reclutamento di 262 delle 267 unità di personale, senza estendersi alla parte concernente le posizioni – come quella dell’opponente AN LI – di funzionari nell’ambito della sanità con competenze in psicologia (Codice B.1). Ciononostante, nell’asserita “ incertezza della definizione della portata dell’annullamento ”, l’opponente ha comunque proposto l’opposizione ex art. 108 c.p.a., deducendo due motivi di ricorso.
5.1.1. Con il primo motivo del ricorso R.G. n. 222 del 2025, è stato dedotto che il bando del concorso di cui alla graduatoria invocata dagli originari ricorrenti/appellanti non riguarderebbe il reclutamento di funzionari nell’ambito della sanità con competenze in psicologia (Codice B.1), con la conseguenza che la sentenza opposta, per questa parte, sarebbe viziata in quanto avrebbe pronunciato extra petita , non avendo gli originari ricorrenti chiesto l’annullamento del bando pubblicato in data 29 dicembre 2023 sul sito della Commissione interministeriale Ripam per il reclutamento di cui al punto B), relativo, per l’appunto, a cinque posizioni di funzionari nell’ambito della sanità, con competenze in psicologia.
In via alternativa, l’opponente ha dedotto l’inammissibilità del ricorso originario per difetto di interesse e di legittimazione ove esso venga interpretato nel senso che gli originari ricorrenti, pur avendo limitato la richiesta di annullamento di tale bando alle “ parti di interesse ”, abbiano comunque chiesto l’annullamento anche di tale parte del bando.
Sotto un ulteriore profilo, è stata dedotta la violazione delle norme in materia di utilizzazione delle graduatorie, in quanto sarebbe “ palese che, non avendo attinenza tale parte del concorso annullato con l’oggetto della graduatoria invocata dai ricorrenti/appellanti ”, il motivo di gravame avrebbe dovuto essere respinto.
5.1.2. Con il secondo motivo del ricorso R.G. n. 222 del 2025, l’opponente ha anzitutto precisato che, ove venisse accolto il motivo che precede, si dovrebbe concludere che i ricorrenti originari non avrebbero avuto alcun obbligo di integrare il contraddittorio anche nei confronti dell’odierna opponente LI AN o perché la parte del bando cui si riferisce la sua posizione, come già rilevato, non sarebbe stata oggetto della domanda di annullamento, oppure perché, in tale parte, il ricorso di primo grado avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse, prima ancora di procedere all’integrazione del contraddittorio.
Tuttavia, ove non si dovesse accedere all’interpretazione che precede, l’opponente ha comunque chiesto di dichiarare l’annullamento della sentenza per violazione del principio del contraddittorio.
5.2. Con il ricorso R.G. n. 1067 del 2025 è stata proposta un’ulteriore opposizione di terzo (BA NA e altri), per il cui tramite è stato sostenuto che gli originari ricorrenti, poi appellanti, avrebbero avuto l’onere di instaurare il contraddittorio nei confronti di tutti coloro i quali, come gli odierni opponenti, avevano “ una posizione giuridica antitetica a quella azionata in giudizio ”.
A tale proposito, infatti, gli opponenti hanno fatto presente di essere risultati idonei nell’ambito dei due concorsi annullati dalle sentenze n. 9488 e n. 9489 del 2024 del Consiglio di Stato (ossia il concorso per 267 posti presso il Ministero della Difesa e il concorso per 374 posti presso il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste), avendo, per tale ragione, interesse alla prosecuzione dell’ iter concorsuale; tuttavia, né il ricorso introduttivo del giudizio, né l’appello sono stati notificati ad alcuno dei candidati che hanno partecipato ai suddetti concorsi e ciò avrebbe, a loro avviso, “ inevitabilmente viziato ” l’intero giudizio, con la conseguente loro legittimazione a proporre opposizione di terzo in qualità di controinteressati pretermessi.
Sotto un diverso profilo, inoltre, gli odierni opponenti sarebbero anche legittimati a proporre la presente opposizione di terzo, in quanto titolari di una situazione giuridica autonoma e incompatibile rispetto a quella delle parti risultate vittoriose per effetto della sentenza opposta, in quanto la posizione giuridica soggettiva degli odierni opponenti sarebbe per l’appunto incompatibile con la sentenza e da quest’ultima pregiudicata.
5.2.1. Sul piano rescissorio, gli opponenti hanno chiesto che venga dichiarata l’inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio conclusosi con la sentenza n. 9488 del 2024 per difetto di interesse, non essendo stata data la c.d. prova di resistenza in quanto gli originari ricorrenti, nell’ambito della graduatoria di cui hanno chiesto lo scorrimento, risultano collocati in posizioni “ molto basse ”, sicché, secondo gli opponenti, sarebbe difficile ipotizzare che lo scorrimento di tale graduatoria possa consentire l’assunzione della totalità dei ricorrenti medesimi, fermo restando che la domanda diretta a ottenere l’annullamento dei due bandi in questione sarebbe comunque inammissibile, poiché i candidati risultati idonei per il profilo concorsuale di funzionario amministrativo non potrebbero trarre alcun vantaggio dall’annullamento di una selezione per profili specialistici, come quelli di tecnico idraulico, psicologo e veterinario, non contemplate dal bando UF.
5.2.2. Con il secondo motivo rescissorio hanno dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui non è stata rilevata la disomogeneità delle posizioni concorsuali messe a concorso.
5.3. Con il ricorso R.G. n. 1069 del 2025 (RI IO e altri) è stata proposta un’ulteriore opposizione di terzo avverso la sentenza n. 9488 del 2024, da parte di altri soggetti che hanno affermato di essere controinteressati pretermessi, trattandosi di candidati risultati del pari idonei nei due concorsi annullati dal Consiglio di Stato. Ad avviso degli opponenti, il T.a.r. Lazio e il Consiglio di Stato avrebbero dovuto rilevare l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica ad almeno un controinteressato o, in alternativa, sarebbe stato necessario disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli odierni opponenti, sicché l’opposizione di terzo sarebbe pienamente ammissibile.
Sotto un diverso profilo, il ricorso sarebbe comunque ammissibile perché gli odierni opponenti sarebbero titolari di una situazione giuridica autonoma e incompatibile rispetto a quella della parte risultata vittoriosa all’esito del giudizio conclusosi con la sentenza opposta.
5.3.1. Sul piano rescissorio, poi, hanno chiesto che venga dichiarata l’inammissibilità del ricorso originario per le medesime ragioni prospettate nel ricorso R.G. n. 1067 del 2025.
6. In ciascuno dei tre giudizi per opposizione di terzo si sono costituite le amministrazioni, limitandosi al deposito di un mero atto di costituzione formale, nonché gli originari ricorrenti (MI Al UR e altri), i quali hanno eccepito l’infondatezza o, comunque, l’inammissibilità dei ricorsi per opposizione di terzo per plurimi profili, sostenendo che l’odierna opponente AN LI e tutti gli altri partecipanti ai concorsi indetti coi bandi annullati non avrebbero dovuto essere evocati nel giudizio definito con la pronuncia impugnata, in quanto, come si evince dalla stessa sentenza n. 9488 del 2024, la Sezione ha trattenuto l’appello in decisione all’udienza pubblica del 26 settembre 2024, ma, a quella data, non era ancora stata pubblicata alcuna graduatoria, sicché, a loro dire, fino all’approvazione e alla pubblicazione della graduatoria definitiva non sarebbe stato possibile ritenere che vi fossero controinteressati in senso tecnico ai quali doveva essere notificato il ricorso.
Le parti resistenti hanno, poi, eccepito plurimi profili di inammissibilità dei distinti ricorsi per opposizione di terzo, osservando, anzitutto, che, secondo la giurisprudenza amministrativa: “ Nel processo amministrativo, pur nel vigente assetto regolatorio quale desumibile dall'attuale versione dell'articolo 108 del c.p.a., occorre differenziare la posizione del litisconsorte necessario pretermesso da quella degli altri terzi legittimati a proporre opposizione di terzo ai sensi dell'art. 108 c.p.a.: mentre il litisconsorte pretermesso tout court può limitarsi ad allegare la violazione del proprio diritto processuale presidiato dal codice di rito, il terzo, il quale faccia valere un diritto sostanziale incompatibile con l'assetto di interessi confluito nella sentenza passata in giudicato, non può limitarsi ad invocare la rescissione della pronuncia lesiva ma deve, altresì, qualificare il proprio interesse ad impugnare mediante l'allegazione di motivi di merito da cui dovrebbe evincersi la prevalenza della propria posizione rispetto a quella già regolata in sentenza a favore dell'originario ricorrente ” (e, in proposito, hanno richiamato, Cons. Stato, sez. III, 4 febbraio 2019, n. 861).
Hanno, poi, eccepito ulteriori profili di inammissibilità di ciascuno dei ricorsi per opposizione di terzo, deducendo l’eterogeneità delle posizioni oggetto dei concorsi in questione, la sussistenza di un conflitto d’interessi tra i ricorrenti e la mancata impugnazione della sentenza n. 9489 del 2024 di questa Sezione, con conseguente difetto d’interesse ad impugnare la sentenza n. 9488 del 2024, in quanto la sentenza non opposta continuerebbe a produrre l’effetto di annullamento dei bandi.
7. Con ulteriori memorie le parti hanno insistito nelle rispettive tesi difensive.
8. All’udienza pubblica del 3 luglio 2025, il Collegio ha rilevato d’ufficio – dandone comunicazione alle parti ai sensi dell’art. 73 c.p.a., come risulta dal verbale – un profilo di possibile improcedibilità dei ricorsi per opposizione di terzo, derivante dai sopra menzionati provvedimenti di riedizione dei bandi annullati; i ricorsi, quindi, sono stati introitati in decisione.
9. Deve essere preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi per opposizione di terzo indicati in epigrafe, in quanto proposti avverso la medesima sentenza. In proposito, il Collegio osserva che vi sono ulteriori ricorsi avverso la medesima sentenza, parimenti decisi nell’odierna camera di consiglio da diverso Collegio: la questione non ridonda in irregolarità processuale, alla luce sia della contestualità della decisione, sia, comunque, del principio sotteso all’art. 96, comma 6, c.p.a..
10. I ricorsi sono improcedibili.
Come già rilevato, con i provvedimenti sopra richiamati l’amministrazione ha riadottato i medesimi bandi precedentemente annullati, integrando la motivazione della scelta di optare per la pubblicazione dei nuovi bandi in luogo dello scorrimento della graduatoria già esistente.
Dall’adozione di tali provvedimenti, aventi natura tecnico-giuridica di conferma, deriva, pertanto, l’improcedibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, dei ricorsi in trattazione, in quanto gli odierni opponenti non potrebbero oggettivamente trarre alcun vantaggio dal relativo accoglimento.
Con maggiore sforzo motivazionale, il Collegio osserva che, a seguito della riedizione dei bandi:
- viene oggettivamente meno l’interesse alla trattazione dell’opposizione di terzo avverso la sentenza n. 9488, che ha annullato gli originari bandi, nelle more, tuttavia, sostituiti da quelli sopravvenuti, emanati nell’esercizio di un potere di conferma;
- l’interesse degli odierni opponenti si sposta e concentra, dunque, sulla resistenza ai ricorsi avverso tali nuovi bandi, a quanto consta pendenti avanti il T.a.r. Lazio (R.G. n. 5025 del 2025 e n. 5053 del 2025, con merito già fissato al 23 settembre 2025).
In sostanza, i nuovi bandi, espressione di un potere di conferma, si sostituiscono a quelli precedenti, i quali dunque perdono ogni possibile rilievo: la procedura concorsuale trova (ora e allora) la propria fonte esclusivamente nei nuovi bandi, sì che gli opponenti non hanno più alcun interesse a, per così dire, “salvare” i vecchi bandi.
Di converso, come stabilito nell’odierna camera di consiglio in relazione ai ricorsi in ottemperanza avanzati dagli odierni resistenti, i nuovi bandi non sono nulli per violazione od elusione del giudicato, posto che il vincolo conformativo derivante dalla richiamata sentenza n. 9488 e dalla speculare pronuncia n. 9489 consiste esclusivamente nell’imposizione in capo all’amministrazione di un più approfondito onere di motivazione, nella specie debitamente assolto.
Qualora, poi, i nuovi bandi dovessero essere annullati in sede giurisdizionale in esito ai pendenti giudizi, non si verificherebbe alcuna ipotesi di “reviviscenza” dei bandi annullati – oramai definitivamente venuti meno, in quanto integralmente sostituiti dai provvedimenti di riedizione – e le procedure concorsuali verrebbero tout court travolte.
A mero titolo di completezza motivazionale, il Collegio osserva incidentalmente che dal d.l. n. 25 del 14 marzo 2025, convertito con l. n. 69 del 9 maggio 2025, si trae il principio, di valenza sistematica, secondo cui il concorso pubblico è il veicolo ordinario di assunzione ai pubblici uffici.
11. Dalle considerazioni che precedono discende l’improcedibilità dei ricorsi per opposizione di terzo, proposti ai sensi dell’art. 108 c.p.a..
12. Le spese processuali del presente giudizio sono integralmente compensate, tenuto conto della peculiarità e complessità della vicenda.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sui ricorsi in opposizione di terzo riuniti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili.
Compensa integralmente le spese processuali del presente giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
IG Carbone, Presidente
Luca Lamberti, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Eugenio Tagliasacchi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Eugenio Tagliasacchi | IG Carbone |
IL SEGRETARIO