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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. I, sentenza 27/01/2026, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 57/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. RO Sezione 1, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
D'ADDEA ROSARIA, Presidente
PORRECA SONIA, RE
FREGNANI LORELLA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 314/2022 depositato il 08/03/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Forli' - Cesena
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.s. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 168/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FORLI' sez. 2 e pubblicata il 26/07/2021
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come a verbale di udienza del 19.1.2026
Resistente/Appellato: come a verbale di udienza del 19.1.2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 168/2021 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Forlì accoglieva il ricorso proposto da Resistente_1 s.s. (già Società_1 s.n.c., cessata in data 28.9.2017) avverso il provvedimento di diniego di rimborso IVA per l'anno di imposta 2017; diniego opposto dall'Amministrazione
Finanziaria in ragione del fatto che la società richiedente non era stata cancellata dal registro delle imprese e il credito vantato non era stato evidenziato nel bilancio finale di liquidazione. I giudici di prime cure ritenevano sussistenti nel caso di specie i presupposti di legge richiesti per l'accoglimento dell'istanza di rimborso come delineati dall'art. 30 DPR n. 633/1972 (ovvero la mera eccedenza di credito IVA in caso di cessazione di attività), rimanendo invece irrilevanti gli adempimenti formali della cancellazione della società da registro delle imprese come anche l'esposizione del credito nel bilancio finale di liquidazione di cui all'art. 5 DM
26.2.1992, norma di rango secondario, peraltro attuativa di un decreto legge non convertito.
Avverso la pronuncia ha proposto appello l'Ufficio dolendosi dell'erroneità in fatto e in diritto della decisione.
L'Ufficio ha lamentato, infatti, che l'Società_1 s.n.c. (richiedente rimborso IVA per l'anno 2017) ha acquisito veste di società semplice ma non è mai stata cancellata dal registro delle imprese con relativa liquidazione, formalità espressamente previste dall'art. 35, comma 4, DPR n. 633/1972 e la cui omissione determina l'assenza del presupposto della cessazione dell'attività di cui all'art. 30 DPR n.
633/1972; peraltro, l'Ufficio rimarca che l'attuale società Resistente_1 s.s. è iscritta al registro delle imprese con numero coincidente con la ex partita IVA della “precedente” snc (mai cancellata dal registro imprese e mai liquidata) ed è in regolare attività nel medesimo settore della precedente: in definitiva, secondo l'Ufficio, sono cambiati gli aspetti formali (denominazione, tipologia societaria), ma la società non ha mai cessato di operare in continuità e non è, pertanto, legittimata a chiedere il rimborso IVA per “cessazione attività”.
Si è costituita in fase di gravame la Resistente_1 s.s. per resistere e chiedere il rigetto dell'impugnazione. L'appellata ha insistito nel rimarcare la sussistenza del dato oggettivo e sostanziale della cessazione della attività della precedente s.n.c. quale presupposto necessario e sufficiente per l'ottenimento del rimborso del credito IVA, a nulla rilevando, al riguardo, gli aspetti meramente formali della cancellazione dal registro delle imprese come anche della relativa liquidazione societaria;
a sostegno delle proprie argomentazioni ha richiamato un precedente giurisprudenziale di legittimità (da intendesi con il numero corretto di Cass. n.
4234/2004) e la stessa Circolare n. 01/06/2016 n. 26/E, con cui è stato chiarito che con la trasformazione agevolata di una società commerciale in società semplice di mera gestione immobiliare cessa l'attività imprenditoriale.
L'Agenzia delle Entrate ha depositato memoria illustrativa nella quale, per la prima volta, ha contestato la sussistenza del credito IVA, rimarcando come la contribuente non abbia mai provato in giudizio di aver effettivamente maturato tale diritto.
La società appellata con propria memoria illustrativa ha replicato alle predette deduzioni di controparte eccependone la tardività, non avendo mai l'Ufficio in alcun modo contestato, né in primo grado né nell'atto di appello, l'esistenza del credito IVA per cui è causa.
All'udienza del 19.1.2026 , sulle conclusioni precisate in atti, il Collegio al termine della camera di consiglio ha deciso la vertenza come in dispositivo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35 D.Lgs. n. 546/1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, occorre evidenziare che, come fondatamente eccepito dalla difesa dell'appellata, la sussistenza di un credito IVA per € 8.328,00 in capo alla società Resistente_1 s.n.c. non è mai stata oggetto di contestazione da parte dell'Ufficio, che, a motivazione del proprio diniego di rimborso, ha addotto solo ed esclusivamente la ritenuta insussistenza del presupposto di cui all'art. 30 DPR n. 633/1972, ovvero quello della “cessazione dell'attività” della società richiedente.
Tanto premesso, si osserva che la nozione di “cessazione dell'attività economica” di cui all'art. 30 DPR cit.
è stata oggetto di un notevole dibattito giurisprudenziale, anche in sede di legittimità.
Da ultimo, decisivo deve ritenersi l'approdo a cui è pervenuta la Cassazione con la recente ordinanza n.
29257 del 20.10.2023, nella quale è stato osservato quanto segue:
“in tema di IVA, ai fini dell'insorgenza del diritto al rimborso dell'imposta in caso di cessazione dell'attività, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 30, occorre fare riferimento al dato, sostanziale e fattuale, rappresentato dalla cessazione effettiva della medesima - evento che costituisce titolo per il diritto al rimborso dell'eccedenza d'imposta, per l'evidente impossibilità di chiederne la detrazione in successive dichiarazioni
(cfr. anche Cass. n. 4234/2004, Cass. n. 5851/2012, Cass. n. 14858/2015, Cass. sez. 5-6, n. 5893/2019) potendo tale momento essere individuato con la messa in liquidazione della società e non con quelli dello scioglimento della società e/o della cancellazione, successivi alla data della domanda di rimborso (Cass.,
28 febbraio 2019, n. 5893; Cass., sez. 5, Ord. n. 20060 del 2023). Irrilevante è, invece, a detto fine, il mero elemento formale rappresentato dalla data di presentazione al competente ufficio tributario, citato D.P.R. n.
633 del 1972, ex art. 35, della dichiarazione di cessazione, che è finalizzata alla sola cancellazione della partita IVA (Cfr. anche Cass. n. 4234 del 2004). A norma del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, l'operatore economico ha diritto al rimborso dell'IVA versata in eccesso rispetto a quella da lui dovuta, nelle ipotesi previste nella predetta norma, e "comunque in caso di cessazione dell'attività", caso che deve ritenersi integrato, in relazione al dato sostanziale rappresentato dalla cessazione effettiva dell'attività economica, che segna il momento in cui si conclude la correlazione tra le operazioni imponibili e l'attività d'impresa, che,
a sua volta, costituisce il presupposto indefettibile per l'applicazione dell'imposta. Militano, in tal senso, sia il dato testuale che riferisce la "cessazione" "all'attività ovvero al compimento delle operazioni imponibili, di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 1, e non al soggetto che le pone in essere, sia i principi costituzionali della capacità contributiva e della correttezza dell'azione amministrativa, di cui all'art. 53 Cost., comma 1, e art. 97 Cost., comma 1, che escludono che la soggettività d'imposta possa ritenersi perdurante senza compimento di operazioni imponibili dovuta a chiusura dell'attività, sia i principi propri del sistema tributario relativi alla neutralità fiscale tipica del sistema dell'IVA. La portata precettiva dell'art. 35, comma 4, del d.P.
R. n. 633/72 si limita, invece, a fissare l'inizio del termine per la presentazione della dichiarazione della cessazione delle attività - trenta giorni dalla ultimazione della liquidazione dell'azienda - lasciando inalterati gli obblighi tributari derivanti dalle operazioni poste in essere in fase liquidatoria: non vi è alcuna indicazione in ordine al modo per far constare il momento in cui si realizza la "cessazione dell'attività", al cui effettivo verificarsi, e non alla mera relativa decisione, è, appunto, connesso, a norma del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, il sorgere del credito per il rimborso. Del resto, la stessa dichiarazione di cessazione dell'attività, che, nella sequenza prevista dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 35, è successiva al compimento delle operazioni di liquidazione, ha finalità, per così dire, di anagrafe tributaria e non ha valore costitutivo del credito per le restituzioni (in tal senso, Cass. n. 4234 del 2004 cit., ed in generale, Cass. n. 13920 del 2011), principio che trova conferma nell'interpretazione dell'art. 22, n. 1 della sesta direttiva - cui l'art. 35 del decreto IVA può senz'altro correlarsi - data dalla Corte di Giustizia (sent, 22 dicembre 2010 C-438/09, punto 34, e giurisprudenza ivi richiamata), secondo cui l'obbligo per i soggetti passivi di dichiarare l'inizio, la variazione e la cessazione delle loro attività "non autorizza affatto gli Stati membri, in mancanza di tale dichiarazione,
a posticipare l'esercizio del diritto alla detrazione sino all'inizio effettivo dello svolgimento abituale delle operazioni imponibili oppure a precludere al soggetto passivo l'esercizio di tale diritto" restando, così, confermato che il meccanismo dell'IVA si riconnette alla sussistenza dei presupposti materiali, e non di elementi formali (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 5851 del 2012, in consapevole contrapposizione con altro orientamento, Cass. Sez. 5 sentenza n. 10227 del 27.6.2003, ribadito poi da Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza
n. 5045 del 28/03/2012, ma che già aveva visto episodi di parziale ripensamento con Cass. Sez. 5, sentenza n. 4234 del 2.3.2004, sia pure in riferimento alla cessazione di attività di ente societario non tenuto all'espletamento di una fase liquidatoria, secondo cui il sorgere del diritto del contribuente al rimborso dell'eventuale eccedenza IVA, in caso di cessazione dell'attività, si verifica non già con la decisione, peraltro revocabile, di cessare l'attività, ma, solo, con la "ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell'azienda", e ciò in forza dell'art. 35, comma 4, del decreto IVA che, per dette operazioni, ha mantenuto " ferme le disposizioni relative al versamento dell'imposta, alla fatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione”); - questo approccio sostanzialistico della nozione di “cessazione dell'attività economica” è stato condiviso da Cass., sez. un., n. 8059 del 2016 (cui è stata rimessa da Cass., sez., 6-5, n. 24432 del
2014, la questione della imponibilità IVA dei compensi per prestazioni professionali percepiti dopo la cessazione dell'attività e la dismissione della partita IVA, evidenziando, nel corpo dell'ordinanza interlocutoria, anche il contrasto tra le sezioni semplici di questa Corte che si erano occupate, ai fini dell'applicazione del
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, di definire la nozione di "cessazione dell'attività economica”) secondo cui
“l'applicazione della disciplina iva, dipendendo unicamente dalla sussistenza dei presupposti di fatto del tributo (cfr. Corte giust. 6.9.2012, in C-324/2011, 21.10.2010, in C-385/2909; Cass. 4234/04), non può essere condizionata (a svantaggio come a vantaggio del contribuente) da fattori puramente formali;
in assenza di compiuto sostanziale esaurimento di tutte le operazioni fiscalmente rilevanti non possono assumere valore determinante, ai fini dell'esclusione dall'imposizione, il dato dell'intervenuta dichiarazione di cessazione dell'attività ex art. 35 d.p.r. 633/1972 e quello della dismissione della partita iva, atteso il carattere meramente formale (anzi: "anagrafico") della prima evenienza (cfr.; Corte giust. 22.12.2010, in 0-438/09; cass. 5851/12,
22774/06, 4234/04) e puramente strumentale della seconda”; -ne consegue l'enunciazione del seguente principio di diritto: «in tema di IVA, ai fini dell'insorgenza del diritto al rimborso dell'imposta in caso di cessazione dell'attività, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 30, occorre fare riferimento al dato, sostanziale e fattuale, rappresentato dalla cessazione effettiva della medesima potendo tale momento essere individuato con la messa in liquidazione della società e non con quelli dello scioglimento della società e/o della cancellazione, successivi alla data della domanda di rimborso»”.
Ciò posto in diritto, nel caso di specie dal Rogito notarile del 28.9.2017 di trasformazione della società in nome collettivo in società semplice risulta che l'originaria Società_1 s.n.c. di Nominativo_1 e Nominativo_2 era proprietaria di immobili nel Comune di Resistente_1 e svolgeva in via esclusiva
“attività di locazione immobiliare di propri beni immobili” (cfr. lett. b) delle premesse dell'atto notarile cit.) e che la società semplice in cui si è trasformata (ovvero la Resistente_1 s.s.) ha mantenuto come oggetto sociale
“la gestione e il godimento di beni immobili di ogni tipo e genere”.
È evidente, dunque, che la trasformazione dell'ente ha riguardato solo ed esclusivamente la “veste” giuridica del soggetto che ha mantenuto, senza soluzione di continuità, la stessa attività sociale: è pacifico ed incontroverso che non vi è mai stata cancellazione dal registro delle imprese come anche nessuna fase liquidatoria della precedente società, indice, quest'ultimo, sintomatico della oggettiva insussistenza di qualsivoglia reale cessazione della originaria attività economica.
Alla luce delle considerazioni che precedono, proprio in applicazione del principio giurisprudenziale affermato da ultimo dalla Cassazione con ordinanza n. 29257 del 20.10.2023 cit., deve concludersi nel senso che, nella vicenda in esame, manca oggettivamente il presupposto sostanziale richiesto dall'art. 30 DPR n.
633/1972 per l'accoglimento del rimborso IVA di cui si tratta.
L'appello dell'Ufficio è, in definitiva, fondato e va accolto, con conseguente riforma della decisione di primo grado.
Tenuto conto del contrasto giurisprudenziale che ha riguardato la materia, sussistono i presupposti per una integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
- accoglie l'appello;
- compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio. Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione Prima della Corte di Giustizia Tributaria di
II grado dell'EM RO in data 19.1.2026.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
dott.ssa Sonia Porreca dott.ssa Rosaria D'Addea
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. RO Sezione 1, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
D'ADDEA ROSARIA, Presidente
PORRECA SONIA, RE
FREGNANI LORELLA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 314/2022 depositato il 08/03/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Forli' - Cesena
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.s. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 168/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FORLI' sez. 2 e pubblicata il 26/07/2021
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come a verbale di udienza del 19.1.2026
Resistente/Appellato: come a verbale di udienza del 19.1.2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 168/2021 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Forlì accoglieva il ricorso proposto da Resistente_1 s.s. (già Società_1 s.n.c., cessata in data 28.9.2017) avverso il provvedimento di diniego di rimborso IVA per l'anno di imposta 2017; diniego opposto dall'Amministrazione
Finanziaria in ragione del fatto che la società richiedente non era stata cancellata dal registro delle imprese e il credito vantato non era stato evidenziato nel bilancio finale di liquidazione. I giudici di prime cure ritenevano sussistenti nel caso di specie i presupposti di legge richiesti per l'accoglimento dell'istanza di rimborso come delineati dall'art. 30 DPR n. 633/1972 (ovvero la mera eccedenza di credito IVA in caso di cessazione di attività), rimanendo invece irrilevanti gli adempimenti formali della cancellazione della società da registro delle imprese come anche l'esposizione del credito nel bilancio finale di liquidazione di cui all'art. 5 DM
26.2.1992, norma di rango secondario, peraltro attuativa di un decreto legge non convertito.
Avverso la pronuncia ha proposto appello l'Ufficio dolendosi dell'erroneità in fatto e in diritto della decisione.
L'Ufficio ha lamentato, infatti, che l'Società_1 s.n.c. (richiedente rimborso IVA per l'anno 2017) ha acquisito veste di società semplice ma non è mai stata cancellata dal registro delle imprese con relativa liquidazione, formalità espressamente previste dall'art. 35, comma 4, DPR n. 633/1972 e la cui omissione determina l'assenza del presupposto della cessazione dell'attività di cui all'art. 30 DPR n.
633/1972; peraltro, l'Ufficio rimarca che l'attuale società Resistente_1 s.s. è iscritta al registro delle imprese con numero coincidente con la ex partita IVA della “precedente” snc (mai cancellata dal registro imprese e mai liquidata) ed è in regolare attività nel medesimo settore della precedente: in definitiva, secondo l'Ufficio, sono cambiati gli aspetti formali (denominazione, tipologia societaria), ma la società non ha mai cessato di operare in continuità e non è, pertanto, legittimata a chiedere il rimborso IVA per “cessazione attività”.
Si è costituita in fase di gravame la Resistente_1 s.s. per resistere e chiedere il rigetto dell'impugnazione. L'appellata ha insistito nel rimarcare la sussistenza del dato oggettivo e sostanziale della cessazione della attività della precedente s.n.c. quale presupposto necessario e sufficiente per l'ottenimento del rimborso del credito IVA, a nulla rilevando, al riguardo, gli aspetti meramente formali della cancellazione dal registro delle imprese come anche della relativa liquidazione societaria;
a sostegno delle proprie argomentazioni ha richiamato un precedente giurisprudenziale di legittimità (da intendesi con il numero corretto di Cass. n.
4234/2004) e la stessa Circolare n. 01/06/2016 n. 26/E, con cui è stato chiarito che con la trasformazione agevolata di una società commerciale in società semplice di mera gestione immobiliare cessa l'attività imprenditoriale.
L'Agenzia delle Entrate ha depositato memoria illustrativa nella quale, per la prima volta, ha contestato la sussistenza del credito IVA, rimarcando come la contribuente non abbia mai provato in giudizio di aver effettivamente maturato tale diritto.
La società appellata con propria memoria illustrativa ha replicato alle predette deduzioni di controparte eccependone la tardività, non avendo mai l'Ufficio in alcun modo contestato, né in primo grado né nell'atto di appello, l'esistenza del credito IVA per cui è causa.
All'udienza del 19.1.2026 , sulle conclusioni precisate in atti, il Collegio al termine della camera di consiglio ha deciso la vertenza come in dispositivo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35 D.Lgs. n. 546/1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, occorre evidenziare che, come fondatamente eccepito dalla difesa dell'appellata, la sussistenza di un credito IVA per € 8.328,00 in capo alla società Resistente_1 s.n.c. non è mai stata oggetto di contestazione da parte dell'Ufficio, che, a motivazione del proprio diniego di rimborso, ha addotto solo ed esclusivamente la ritenuta insussistenza del presupposto di cui all'art. 30 DPR n. 633/1972, ovvero quello della “cessazione dell'attività” della società richiedente.
Tanto premesso, si osserva che la nozione di “cessazione dell'attività economica” di cui all'art. 30 DPR cit.
è stata oggetto di un notevole dibattito giurisprudenziale, anche in sede di legittimità.
Da ultimo, decisivo deve ritenersi l'approdo a cui è pervenuta la Cassazione con la recente ordinanza n.
29257 del 20.10.2023, nella quale è stato osservato quanto segue:
“in tema di IVA, ai fini dell'insorgenza del diritto al rimborso dell'imposta in caso di cessazione dell'attività, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 30, occorre fare riferimento al dato, sostanziale e fattuale, rappresentato dalla cessazione effettiva della medesima - evento che costituisce titolo per il diritto al rimborso dell'eccedenza d'imposta, per l'evidente impossibilità di chiederne la detrazione in successive dichiarazioni
(cfr. anche Cass. n. 4234/2004, Cass. n. 5851/2012, Cass. n. 14858/2015, Cass. sez. 5-6, n. 5893/2019) potendo tale momento essere individuato con la messa in liquidazione della società e non con quelli dello scioglimento della società e/o della cancellazione, successivi alla data della domanda di rimborso (Cass.,
28 febbraio 2019, n. 5893; Cass., sez. 5, Ord. n. 20060 del 2023). Irrilevante è, invece, a detto fine, il mero elemento formale rappresentato dalla data di presentazione al competente ufficio tributario, citato D.P.R. n.
633 del 1972, ex art. 35, della dichiarazione di cessazione, che è finalizzata alla sola cancellazione della partita IVA (Cfr. anche Cass. n. 4234 del 2004). A norma del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, l'operatore economico ha diritto al rimborso dell'IVA versata in eccesso rispetto a quella da lui dovuta, nelle ipotesi previste nella predetta norma, e "comunque in caso di cessazione dell'attività", caso che deve ritenersi integrato, in relazione al dato sostanziale rappresentato dalla cessazione effettiva dell'attività economica, che segna il momento in cui si conclude la correlazione tra le operazioni imponibili e l'attività d'impresa, che,
a sua volta, costituisce il presupposto indefettibile per l'applicazione dell'imposta. Militano, in tal senso, sia il dato testuale che riferisce la "cessazione" "all'attività ovvero al compimento delle operazioni imponibili, di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 1, e non al soggetto che le pone in essere, sia i principi costituzionali della capacità contributiva e della correttezza dell'azione amministrativa, di cui all'art. 53 Cost., comma 1, e art. 97 Cost., comma 1, che escludono che la soggettività d'imposta possa ritenersi perdurante senza compimento di operazioni imponibili dovuta a chiusura dell'attività, sia i principi propri del sistema tributario relativi alla neutralità fiscale tipica del sistema dell'IVA. La portata precettiva dell'art. 35, comma 4, del d.P.
R. n. 633/72 si limita, invece, a fissare l'inizio del termine per la presentazione della dichiarazione della cessazione delle attività - trenta giorni dalla ultimazione della liquidazione dell'azienda - lasciando inalterati gli obblighi tributari derivanti dalle operazioni poste in essere in fase liquidatoria: non vi è alcuna indicazione in ordine al modo per far constare il momento in cui si realizza la "cessazione dell'attività", al cui effettivo verificarsi, e non alla mera relativa decisione, è, appunto, connesso, a norma del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, il sorgere del credito per il rimborso. Del resto, la stessa dichiarazione di cessazione dell'attività, che, nella sequenza prevista dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 35, è successiva al compimento delle operazioni di liquidazione, ha finalità, per così dire, di anagrafe tributaria e non ha valore costitutivo del credito per le restituzioni (in tal senso, Cass. n. 4234 del 2004 cit., ed in generale, Cass. n. 13920 del 2011), principio che trova conferma nell'interpretazione dell'art. 22, n. 1 della sesta direttiva - cui l'art. 35 del decreto IVA può senz'altro correlarsi - data dalla Corte di Giustizia (sent, 22 dicembre 2010 C-438/09, punto 34, e giurisprudenza ivi richiamata), secondo cui l'obbligo per i soggetti passivi di dichiarare l'inizio, la variazione e la cessazione delle loro attività "non autorizza affatto gli Stati membri, in mancanza di tale dichiarazione,
a posticipare l'esercizio del diritto alla detrazione sino all'inizio effettivo dello svolgimento abituale delle operazioni imponibili oppure a precludere al soggetto passivo l'esercizio di tale diritto" restando, così, confermato che il meccanismo dell'IVA si riconnette alla sussistenza dei presupposti materiali, e non di elementi formali (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 5851 del 2012, in consapevole contrapposizione con altro orientamento, Cass. Sez. 5 sentenza n. 10227 del 27.6.2003, ribadito poi da Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza
n. 5045 del 28/03/2012, ma che già aveva visto episodi di parziale ripensamento con Cass. Sez. 5, sentenza n. 4234 del 2.3.2004, sia pure in riferimento alla cessazione di attività di ente societario non tenuto all'espletamento di una fase liquidatoria, secondo cui il sorgere del diritto del contribuente al rimborso dell'eventuale eccedenza IVA, in caso di cessazione dell'attività, si verifica non già con la decisione, peraltro revocabile, di cessare l'attività, ma, solo, con la "ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell'azienda", e ciò in forza dell'art. 35, comma 4, del decreto IVA che, per dette operazioni, ha mantenuto " ferme le disposizioni relative al versamento dell'imposta, alla fatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione”); - questo approccio sostanzialistico della nozione di “cessazione dell'attività economica” è stato condiviso da Cass., sez. un., n. 8059 del 2016 (cui è stata rimessa da Cass., sez., 6-5, n. 24432 del
2014, la questione della imponibilità IVA dei compensi per prestazioni professionali percepiti dopo la cessazione dell'attività e la dismissione della partita IVA, evidenziando, nel corpo dell'ordinanza interlocutoria, anche il contrasto tra le sezioni semplici di questa Corte che si erano occupate, ai fini dell'applicazione del
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, di definire la nozione di "cessazione dell'attività economica”) secondo cui
“l'applicazione della disciplina iva, dipendendo unicamente dalla sussistenza dei presupposti di fatto del tributo (cfr. Corte giust. 6.9.2012, in C-324/2011, 21.10.2010, in C-385/2909; Cass. 4234/04), non può essere condizionata (a svantaggio come a vantaggio del contribuente) da fattori puramente formali;
in assenza di compiuto sostanziale esaurimento di tutte le operazioni fiscalmente rilevanti non possono assumere valore determinante, ai fini dell'esclusione dall'imposizione, il dato dell'intervenuta dichiarazione di cessazione dell'attività ex art. 35 d.p.r. 633/1972 e quello della dismissione della partita iva, atteso il carattere meramente formale (anzi: "anagrafico") della prima evenienza (cfr.; Corte giust. 22.12.2010, in 0-438/09; cass. 5851/12,
22774/06, 4234/04) e puramente strumentale della seconda”; -ne consegue l'enunciazione del seguente principio di diritto: «in tema di IVA, ai fini dell'insorgenza del diritto al rimborso dell'imposta in caso di cessazione dell'attività, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 30, occorre fare riferimento al dato, sostanziale e fattuale, rappresentato dalla cessazione effettiva della medesima potendo tale momento essere individuato con la messa in liquidazione della società e non con quelli dello scioglimento della società e/o della cancellazione, successivi alla data della domanda di rimborso»”.
Ciò posto in diritto, nel caso di specie dal Rogito notarile del 28.9.2017 di trasformazione della società in nome collettivo in società semplice risulta che l'originaria Società_1 s.n.c. di Nominativo_1 e Nominativo_2 era proprietaria di immobili nel Comune di Resistente_1 e svolgeva in via esclusiva
“attività di locazione immobiliare di propri beni immobili” (cfr. lett. b) delle premesse dell'atto notarile cit.) e che la società semplice in cui si è trasformata (ovvero la Resistente_1 s.s.) ha mantenuto come oggetto sociale
“la gestione e il godimento di beni immobili di ogni tipo e genere”.
È evidente, dunque, che la trasformazione dell'ente ha riguardato solo ed esclusivamente la “veste” giuridica del soggetto che ha mantenuto, senza soluzione di continuità, la stessa attività sociale: è pacifico ed incontroverso che non vi è mai stata cancellazione dal registro delle imprese come anche nessuna fase liquidatoria della precedente società, indice, quest'ultimo, sintomatico della oggettiva insussistenza di qualsivoglia reale cessazione della originaria attività economica.
Alla luce delle considerazioni che precedono, proprio in applicazione del principio giurisprudenziale affermato da ultimo dalla Cassazione con ordinanza n. 29257 del 20.10.2023 cit., deve concludersi nel senso che, nella vicenda in esame, manca oggettivamente il presupposto sostanziale richiesto dall'art. 30 DPR n.
633/1972 per l'accoglimento del rimborso IVA di cui si tratta.
L'appello dell'Ufficio è, in definitiva, fondato e va accolto, con conseguente riforma della decisione di primo grado.
Tenuto conto del contrasto giurisprudenziale che ha riguardato la materia, sussistono i presupposti per una integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
- accoglie l'appello;
- compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio. Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione Prima della Corte di Giustizia Tributaria di
II grado dell'EM RO in data 19.1.2026.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
dott.ssa Sonia Porreca dott.ssa Rosaria D'Addea