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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 11/12/2025, n. 4771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4771 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia individuale
tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Parte_1 Luigi Carbone e dell'avv. Delia Vernia;
- ricorrente -
e
in persona del Controparte_1 Direttore pro tempore, con l'assistenza e difesa del dott. Michele Campanelli e dell'avv. Antonio Romanelli;
- resistente - e
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, con l'assistenza e difesa dell'avv. Stefano De Rosa;
- resistente -
a seguito della trattazione scritta della causa, ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierna opposizione spiegata in relazione all'intimazione di pagamento n. 01420249018168616000 (notificata dall'
[...]
in data 07.11.2024) limitatamente alle Controparte_2 poste raffigurate all'interno della cartella esattoriale n. 01420110090169661000 concernente le sanzioni amministrative e relative somme aggiuntive comminate dall' Controparte_3
e relative all'anno 2004, deve essere accolta.
[...] Venendo all'esame del merito, la Suprema Corte, con riferimento specifico alla durata del termine prescrizionale dei crediti in caso di mancata opposizione giudiziale delle relative cartelle esattoriali o dei relativi avvisi di addebito, ha condivisibilmente osservato che: <1)"la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' , che dal 1 gennaio 2011, ha CP_4 sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 30, convertito dalla L. n. 122 del 2010)"; 2) "è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie
o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo">> (si veda Cass. civ., S.U., 23397/2016). Ciò posto, a fronte della notifica della cartella esattoriale n. 01420110090169661000 in data 27.04.2012 (circostanza non contestata e documentata), nei successivi cinque anni non è documentata la notifica di alcun atto interruttivo. Difatti, l'intimazione di pagamento n. 01420179002160413000 non risulta né ricevuta dall'opponente né inviata all'indirizzo di residenza della ricorrente (si veda la certificazione di residenza depositata da quest'ultima in giudizio) sicché non può ritenersi effettivamente notificata alla sig.ra . Parte_1 Alla luce di quanto sopra esposto, le poste oggetto di causa vanno giudicate prescritte. Ogni altra questione è assorbita dalla presente decisione. Con riferimento alle spese di lite, l'impossibilità per l' di di notificare CP_1 Controparte_1 CP_1 atti interruttivi della prescrizione in epoca successiva alla notifica delle cartelle giustifica la compensazione integrale delle spese tra quest'ultimo e l'opponente. Quanto al rapporto processuale tra l'opponente ed
[...] le spese di lite seguono la Controparte_2 soccombenza con distrazione in favore dei difensori anticipatari.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
- accoglie integralmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'estinzione dei crediti raffigurati all'interno della cartella di pagamento n. 01420110090169661000;
- compensa le spese processuali tra l'opponente e l' Controparte_1
- condanna alla rifusione Controparte_2 spese di lite in favore dell'opponente che liquida complessivamente in Euro 3.727,00 oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e c.p.a. e contributo unificato con distrazione.
Bari, 11.12.2025 Il Giudice del lavoro (dott. Giuseppe Craca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia individuale
tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Parte_1 Luigi Carbone e dell'avv. Delia Vernia;
- ricorrente -
e
in persona del Controparte_1 Direttore pro tempore, con l'assistenza e difesa del dott. Michele Campanelli e dell'avv. Antonio Romanelli;
- resistente - e
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, con l'assistenza e difesa dell'avv. Stefano De Rosa;
- resistente -
a seguito della trattazione scritta della causa, ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierna opposizione spiegata in relazione all'intimazione di pagamento n. 01420249018168616000 (notificata dall'
[...]
in data 07.11.2024) limitatamente alle Controparte_2 poste raffigurate all'interno della cartella esattoriale n. 01420110090169661000 concernente le sanzioni amministrative e relative somme aggiuntive comminate dall' Controparte_3
e relative all'anno 2004, deve essere accolta.
[...] Venendo all'esame del merito, la Suprema Corte, con riferimento specifico alla durata del termine prescrizionale dei crediti in caso di mancata opposizione giudiziale delle relative cartelle esattoriali o dei relativi avvisi di addebito, ha condivisibilmente osservato che: <1)"la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' , che dal 1 gennaio 2011, ha CP_4 sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 30, convertito dalla L. n. 122 del 2010)"; 2) "è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie
o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo">> (si veda Cass. civ., S.U., 23397/2016). Ciò posto, a fronte della notifica della cartella esattoriale n. 01420110090169661000 in data 27.04.2012 (circostanza non contestata e documentata), nei successivi cinque anni non è documentata la notifica di alcun atto interruttivo. Difatti, l'intimazione di pagamento n. 01420179002160413000 non risulta né ricevuta dall'opponente né inviata all'indirizzo di residenza della ricorrente (si veda la certificazione di residenza depositata da quest'ultima in giudizio) sicché non può ritenersi effettivamente notificata alla sig.ra . Parte_1 Alla luce di quanto sopra esposto, le poste oggetto di causa vanno giudicate prescritte. Ogni altra questione è assorbita dalla presente decisione. Con riferimento alle spese di lite, l'impossibilità per l' di di notificare CP_1 Controparte_1 CP_1 atti interruttivi della prescrizione in epoca successiva alla notifica delle cartelle giustifica la compensazione integrale delle spese tra quest'ultimo e l'opponente. Quanto al rapporto processuale tra l'opponente ed
[...] le spese di lite seguono la Controparte_2 soccombenza con distrazione in favore dei difensori anticipatari.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
- accoglie integralmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'estinzione dei crediti raffigurati all'interno della cartella di pagamento n. 01420110090169661000;
- compensa le spese processuali tra l'opponente e l' Controparte_1
- condanna alla rifusione Controparte_2 spese di lite in favore dell'opponente che liquida complessivamente in Euro 3.727,00 oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e c.p.a. e contributo unificato con distrazione.
Bari, 11.12.2025 Il Giudice del lavoro (dott. Giuseppe Craca)