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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 04/12/2025, n. 1832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1832 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Andrea Palma, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1319 del R.G.A.C. dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 3.12.25, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Emanuele Cannarile;
Parte_1
ATTRICE
E
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Laura Carratelli e Nicola Abele;
CP_1
CONVENUTO
OGGETTO: proprietà.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
L'attrice, premesso di essere proprietaria dell'appartamento posto al secondo piano di Via
Macallè n. 23, identificato in catasto al Foglio 14 Particella 222 Sub 7, in forza di testamento della defunta genitrice , pubblicato in Cosenza in data 28.12.1999 dal Persona_1
Notaio , Racc. 7368 Rep. 161536, nel quale si legge: “a mia figlia Persona_2 Pt_1
l'intero piano secondo del fabbricato sito in Cosenza via Macallè 23 composto di due appartamenti, e il magazzino di via Macallè al numero civico 25.”, deduce che del suindicato appartamento risulta pertinenza il magazzino C/2, originariamente identificato al Foglio 14
Particella 222 Sub 11, alla particella del quale doveva essere unito per fusione, e che tuttavia
è stata soppressa la suindicata particella foglio 14 particella 222 sub 11 e ne sono state create due nuove, 222-86 sub 16-10 (corrispondenti all'immobile oggetto della presente causa) e , approfittando della confusione generatasi da tale evento, ha CP_1
provveduto illegittimamente, perché privo di titolo giustificativo, a intestarle a sé medesimo, con la dicitura “recupero UIU sfuggita alla meccanizzazione n. CS0174813 del 24-11-2023”,
pagina 1 di 3 in concreto autocertificando la proprietà di un bene non suo. Dunque, lamentando che il convenuto detiene illegittimamente il suddetto magazzino, rifiutandosi di restituirlo nonostante le numerose richieste in tal senso, chiede: “accertare e dichiarare che il magazzino identificato con le particelle 222-86 sub 16-10 di mq 20 posto al piano terra di Via Macallè n.
23, attualmente intestato al Sig. è in realtà di proprietà della Sig.ra CP_1 Pt_1
; - conseguentemente condannare il Sig. a consegnare immediatamente
[...] CP_1
il suddetto magazzino alla odierna attrice libero da ogni oggetto e eventuali formalità pregiudizievoli: - con condanna, altresì, del convenuto, al risarcimento dei danni in misura pari alla indennità di occupazione del medesimo immobile per ogni anno di illegittima detenzione, da determinarsi con apposita CTU, ovvero nella misura ritenuta di giustizia, con calcolo in via equitativa;
ed in ogni caso quantomeno a far data dalla proposizione della presente domanda giudiziale”.
Nella prima memoria ex art. 171-ter c.p.c. l'attrice ha chiesto accertarsi la proprietà del lastrico solare “insistente sull'immobile oggetto di causa” e, in caso di accertamento dell'appartenenza ad essa istante anche in comproprietà, condannare il convenuto a consegnarlo nonché a risarcire i danni per la illegittima detenzione.
Il convenuto resiste alla domanda.
La domanda formulata in citazione deve essere rigettata, non avendo l'attrice fornito prova della proprietà del bene rivendicato.
In particolare, incontroverso che l'attrice possieda “il magazzino di via Macallè al numero civico 25”, non è dimostrato il carattere pertinenziale dell'unità immobiliare in oggetto rispetto agli appartamenti ubicati al secondo piano del fabbricato di via Macallè n. 23, di cui la stessa
è divenuta proprietaria iure successionis.
Non risultano infatti neanche enunciati i presupposti del relativo vincolo, che, per costante giurisprudenza, postula l'esistenza, oltre che di un unico proprietario, di un elemento oggettivo, consistente nella oggettiva destinazione del bene accessorio ad un rapporto funzionale con quello principale, e di un elemento soggettivo, consistente nell'effettiva volontà, espressa o tacita, di destinazione della "res" al servizio o all'ornamento del bene principale, da parte di chi abbia la disponibilità giuridica ed il potere di disporre di entrambi i beni (cfr., tra le altre, Cass. 20911/21), non decisive profilandosi, invece, le risultanze catastali, quali forme di pubblicità prive di effetti costitutivi sulla titolarità del diritto dominicale
(cfr., tra le altre, Cass. 4547/25); e ciò, a prescindere dal rilievo che, in base alla ricostruzione operata nell'allegata “Relazione cronologica”, la particella originaria che si assume pagina 2 di 3 corrispondente al bene rivendicato ha una superficie (mq. 10) diversa da quella di quest'ultimo (20 mq.).
Alle rilevate lacune sul piano assertivo e probatorio non può ovviarsi attraverso il sollecitato ricorso a consulenza tecnica d'ufficio, la quale non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, e non può essere dunque utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume (cfr., tra le altre,
Cass. 8498/25).
La domanda proposta nella memoria ex art. 171 ter c.p.c. depositata in data 3.9.24 è inammissibile.
Infatti, a prescindere da ogni considerazione circa la portata esplorativa della stessa (la proprietà del lastrico solare in capo all'attrice neanche è prospettata come dato certo), trattasi di domanda nuova, che, aggiungendosi a quella originaria, è volta a conseguire un bene della vita ulteriore e diverso, e non è perciò proponibile nella detta memoria integrativa, destinata, oltre che alla proposizione di domande nuove conseguenti alle opzioni difensive del convenuto (ipotesi non ricorrente nel caso di specie, nel quale peraltro il convenuto non era all'epoca ancora costituito in giudizio), alla precisazione o modificazione delle domande, eccezioni e conclusioni “già proposte”.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia (€ 27.268,00) determinato ai sensi dell'art. 15 c.p.c. (€
136,34 x 200) e tenuto conto del basso grado di complessità della stessa che giustifica la commisurazione dei compensi ai minimi previsti dallo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- respinge la domanda;
- condanna l'attrice al rimborso delle spese processuali sostenute dal convenuto, che liquida in € 3.808,00 per compensi, coltre rimborso spese forfetarie, cpa e iva.
Cosenza, 4.12.2025
Il giudice dott. Andrea Palma
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Andrea Palma, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1319 del R.G.A.C. dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 3.12.25, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Emanuele Cannarile;
Parte_1
ATTRICE
E
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Laura Carratelli e Nicola Abele;
CP_1
CONVENUTO
OGGETTO: proprietà.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
L'attrice, premesso di essere proprietaria dell'appartamento posto al secondo piano di Via
Macallè n. 23, identificato in catasto al Foglio 14 Particella 222 Sub 7, in forza di testamento della defunta genitrice , pubblicato in Cosenza in data 28.12.1999 dal Persona_1
Notaio , Racc. 7368 Rep. 161536, nel quale si legge: “a mia figlia Persona_2 Pt_1
l'intero piano secondo del fabbricato sito in Cosenza via Macallè 23 composto di due appartamenti, e il magazzino di via Macallè al numero civico 25.”, deduce che del suindicato appartamento risulta pertinenza il magazzino C/2, originariamente identificato al Foglio 14
Particella 222 Sub 11, alla particella del quale doveva essere unito per fusione, e che tuttavia
è stata soppressa la suindicata particella foglio 14 particella 222 sub 11 e ne sono state create due nuove, 222-86 sub 16-10 (corrispondenti all'immobile oggetto della presente causa) e , approfittando della confusione generatasi da tale evento, ha CP_1
provveduto illegittimamente, perché privo di titolo giustificativo, a intestarle a sé medesimo, con la dicitura “recupero UIU sfuggita alla meccanizzazione n. CS0174813 del 24-11-2023”,
pagina 1 di 3 in concreto autocertificando la proprietà di un bene non suo. Dunque, lamentando che il convenuto detiene illegittimamente il suddetto magazzino, rifiutandosi di restituirlo nonostante le numerose richieste in tal senso, chiede: “accertare e dichiarare che il magazzino identificato con le particelle 222-86 sub 16-10 di mq 20 posto al piano terra di Via Macallè n.
23, attualmente intestato al Sig. è in realtà di proprietà della Sig.ra CP_1 Pt_1
; - conseguentemente condannare il Sig. a consegnare immediatamente
[...] CP_1
il suddetto magazzino alla odierna attrice libero da ogni oggetto e eventuali formalità pregiudizievoli: - con condanna, altresì, del convenuto, al risarcimento dei danni in misura pari alla indennità di occupazione del medesimo immobile per ogni anno di illegittima detenzione, da determinarsi con apposita CTU, ovvero nella misura ritenuta di giustizia, con calcolo in via equitativa;
ed in ogni caso quantomeno a far data dalla proposizione della presente domanda giudiziale”.
Nella prima memoria ex art. 171-ter c.p.c. l'attrice ha chiesto accertarsi la proprietà del lastrico solare “insistente sull'immobile oggetto di causa” e, in caso di accertamento dell'appartenenza ad essa istante anche in comproprietà, condannare il convenuto a consegnarlo nonché a risarcire i danni per la illegittima detenzione.
Il convenuto resiste alla domanda.
La domanda formulata in citazione deve essere rigettata, non avendo l'attrice fornito prova della proprietà del bene rivendicato.
In particolare, incontroverso che l'attrice possieda “il magazzino di via Macallè al numero civico 25”, non è dimostrato il carattere pertinenziale dell'unità immobiliare in oggetto rispetto agli appartamenti ubicati al secondo piano del fabbricato di via Macallè n. 23, di cui la stessa
è divenuta proprietaria iure successionis.
Non risultano infatti neanche enunciati i presupposti del relativo vincolo, che, per costante giurisprudenza, postula l'esistenza, oltre che di un unico proprietario, di un elemento oggettivo, consistente nella oggettiva destinazione del bene accessorio ad un rapporto funzionale con quello principale, e di un elemento soggettivo, consistente nell'effettiva volontà, espressa o tacita, di destinazione della "res" al servizio o all'ornamento del bene principale, da parte di chi abbia la disponibilità giuridica ed il potere di disporre di entrambi i beni (cfr., tra le altre, Cass. 20911/21), non decisive profilandosi, invece, le risultanze catastali, quali forme di pubblicità prive di effetti costitutivi sulla titolarità del diritto dominicale
(cfr., tra le altre, Cass. 4547/25); e ciò, a prescindere dal rilievo che, in base alla ricostruzione operata nell'allegata “Relazione cronologica”, la particella originaria che si assume pagina 2 di 3 corrispondente al bene rivendicato ha una superficie (mq. 10) diversa da quella di quest'ultimo (20 mq.).
Alle rilevate lacune sul piano assertivo e probatorio non può ovviarsi attraverso il sollecitato ricorso a consulenza tecnica d'ufficio, la quale non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, e non può essere dunque utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume (cfr., tra le altre,
Cass. 8498/25).
La domanda proposta nella memoria ex art. 171 ter c.p.c. depositata in data 3.9.24 è inammissibile.
Infatti, a prescindere da ogni considerazione circa la portata esplorativa della stessa (la proprietà del lastrico solare in capo all'attrice neanche è prospettata come dato certo), trattasi di domanda nuova, che, aggiungendosi a quella originaria, è volta a conseguire un bene della vita ulteriore e diverso, e non è perciò proponibile nella detta memoria integrativa, destinata, oltre che alla proposizione di domande nuove conseguenti alle opzioni difensive del convenuto (ipotesi non ricorrente nel caso di specie, nel quale peraltro il convenuto non era all'epoca ancora costituito in giudizio), alla precisazione o modificazione delle domande, eccezioni e conclusioni “già proposte”.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia (€ 27.268,00) determinato ai sensi dell'art. 15 c.p.c. (€
136,34 x 200) e tenuto conto del basso grado di complessità della stessa che giustifica la commisurazione dei compensi ai minimi previsti dallo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- respinge la domanda;
- condanna l'attrice al rimborso delle spese processuali sostenute dal convenuto, che liquida in € 3.808,00 per compensi, coltre rimborso spese forfetarie, cpa e iva.
Cosenza, 4.12.2025
Il giudice dott. Andrea Palma
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