Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 07/03/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1463/2022 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LA SPEZIA
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Gabriele Giovanni
Gaggioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale indicato in epigrafe,
promossa da:
P.I. , rappresentata e difesa anche disgiuntamente dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
Alfredo De Filippis del Foro di Napoli e dall'avv. Alessandro Cardosi, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in La Spezia, Viale Italia 381,
-attore-
Contro
P.I. , rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2
dall'avv. Andrea Mencarelli del Foro di Roma, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma, Via Carlo Caneva 58,
-convenuto-
***
CONCLUSIONI
*TARROS precisa le conclusioni come in foglio di pc: Pt_1
1
così provvedere:
1. accertare e dichiarare che la è tenuta Controparte_1
nei confronti della al pagamento della somma di Euro 995,00 oltre iva [di cui Parte_1
Euro 660,00 oltre iva a titolo di corrispettivo per allaccio del container reefer 9018334 CP_2
dal 10/02/2022 al 21/02/2022; Euro 85,00 oltre iva a titolo di corrispettivo per scarico dati
computer del container reefer 9018334, Euro 250,00 oltre iva a titolo di corrispettivo CP_2
per svuotamento container reefer 9018334 e ricarico merce con cassoni autorizzati CP_2
CER per l'invio alla distruzione] o quella diversa ritenuta di giustizia;
2. per l'effetto, condannare la al Controparte_1
pagamento in favore della della somma di Euro 995,00 oltre iva [di cui Euro Parte_1
660,00 oltre iva a titolo di corrispettivo per allaccio del container reefer 9018334 dal CP_2
10/02/2022 al 21/02/2022; Euro 85,00 oltre iva a titolo di corrispettivo per scarico dati
computer del container reefer 9018334, Euro 250,00 oltre iva a titolo di corrispettivo CP_2
per svuotamento container reefer 9018334 e ricarico merce con cassoni autorizzati CP_2
CER per l'invio alla distruzione] o quella diversa ritenuta di giustizia;
3. accertare e dichiarare che la è tenuta Controparte_1
nei confronti della al pagamento dell'importo di Euro 7.575,00 [di cui Euro Parte_1
6.710,00 per spese smaltimento merce, Euro 685,00 per spese peritali, Euro 180,00 a titolo di
corrispettivo per trasferimento del container reefer SEGU 9018334 al Terminal Amoruso oltre
lavaggio e disinfezione] o quella diversa ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento danni;
4. per l'effetto, condannare la al Controparte_1
pagamento in favore della dell'importo di Euro 7.575,00 [di cui Euro 6.710,00 Parte_1
per spese smaltimento merce, Euro 685,00 per spese peritali, Euro 180,00 a titolo di
2 corrispettivo per trasferimento del container reefer SEGU 9018334 al Terminal Amoruso oltre
lavaggio e disinfezione] o quella diversa ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento danni;
5. accertare e dichiarare che la è tenuta nei Controparte_1
confronti della al pagamento della somma di Euro 1.840,00 o quella diversa Parte_1
ritenuta di giustizia, a titolo di corrispettivo per controstallie (demurrages) del contenitore
9018334 maturate alla data del 22 febbraio 2022; CP_2
6. per l'effetto, condannare la al CP_1 CP_1 Controparte_1
pagamento in favore della dell'importo della somma di Euro 1.840,00 o quella Parte_1
diversa ritenuta di giustizia, a titolo di corrispettivo per controstallie (demurrages) del
contenitore 9018334 maturate alla data del 22 febbraio 2022; CP_2
7. accertare e dichiarare che la è tenuta Controparte_1
nei confronti della al pagamento della somma di Euro 410,00 o quella diversa Parte_1
ritenuta di giustizia, a titolo di corrispettivo per soste portuali (port storages) del contenitore
9018334 maturate alla data del 22 febbraio 2022; CP_2
8. per l'effetto, condannare la al Controparte_1
pagamento della somma di Euro 410,00 o quella diversa ritenuta di giustizia, a titolo di
corrispettivo per soste portuali (port storages) del contenitore SEGU 9018334 maturate alla
data del 22 febbraio 2022. Con maggiorazione degli interessi ai sensi del D. Lgs n. 231/2002,
o in via subordinata di quelli legali, della rivalutazione e del maggior danno ex art. 1224 cod.
civ. relativamente agli importi di cui alle domande svolte ai punti 1, 2, 5, 6, 7 e 8.
Con maggiorazione degli interessi legali relativamente agli importi di cui alle domande svolte
ai punti 3 e 4 che precedono. Sulla domanda riconvenzionale:
- rigettare la stessa perché inammissibile, improcedibile ed assolutamente infondata e non
provata;
3 - in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche soltanto parziale della
stessa, ridurre la condanna alla minor somma che il Tribunale ritenesse di giustizia in ragione
di quanto dedotto dalla Si chiede che la causa sia introitata a sentenza con Parte_1
l'assegnazione dei termini ordinari per il deposito della comparsa conclusionale e della
memoria di replica.
In via istruttoria, nell'ipotesi la causa venisse rimessa in istruttoria, si insta per l'ammissione
alla prova per testi diretta e contraria così come articolata con le memorie ex art. 183 c.p.c.,
sesto comma, secondo e terzo termine depositate e con i testi ivi indicati.
Con vittoria di spese e compenso di giudizio”.
*C. precisa le conclusioni come in memoria Controparte_3
ex art. 183 co. 6 n. 1cpc:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contariis reiectis,
A) NEL MERITO:
1) dichiarare, in via preliminare, il difetto di competenza territoriale;
2) dichiarare, in via preliminare, il difetto di legittimazione – attiva;
3) rigettare, in via principale, la richiesta di restituzione delle somme, così come formulate e
quantificate nell'atto di citazione da parte attrice;
4) accogliere la domanda riconvenzionale;
B) IN VIA ISTRUTTORIA, con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare,
precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei
termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte;
C)Spese, diritti ed onorari interamente rifusi”.
***
Premesso
4 *Con atto di citazione regolarmente notificato nel rispetto del termine, Parte_1
allegava di aver concordato con lo spedizioniere egiziano PT ST for STment and
Trading Development, per conto della la fornitura di un Persona_1
contenitore refrigerato 40 piedi nonché il trasporto, dal porto di Alessandria d'Egitto al porto di
Salerno a bordo della nave “Vento di Maestrale”, di una partita di patate dolci.
Lo spedizioniere aveva indicato al trasportatore i seguenti dati di settaggio del contenitore:
+13° temperatura, 85% umidità, 30 cbm ventilazione (doc. n. 1 citazione) e il vettore egiziano
RO (RO ED PT) aveva emesso il documento a conferma della prenotazione ricevuta che conteneva i dati del caricatore e del trasporto richiesto (doc. n. 2 citazione).
*Parte attrice riferiva di aver ricevuto il contenitore, contraddistinto dalla matricola e numero
SEGU 9018334, già riempito delle merci, chiuso e sigillato, dal caricatore al porto di
Alessandria e provvedeva quindi al trasporto del container a carico pieno (FCL/FCL) come da polizza n. 601TALESAL035 emessa in data 3 febbraio 2022 (doc. n. 3 citazione).
Aggiungeva che, detta polizza di carico, nello specifico, conteneva l'indicazione della società
egiziana “ quale caricatore della ricevitrice/destinataria Persona_1
C.T.O. nonché la riserva “SHIPPER'S STOW LOAD AND COUNT” (stivaggio, caricazione e conteggio a cura del caricatore), impedendo al vettore di verificare il contenuto e le condizioni del carico stivato all'interno del contenitore (doc. n. 3 citazione).
L'attrice spiegava poi che, ad avvenuto sbarco in data 7.02.22, la RO SU S.r.l. di Salerno,
agente del Gruppo RO, provvedeva ad emettere l'ordine di rilascio dei contenitori in favore della convenuta (doc. n. 4 citazione), in cui erano indicati franchigia entro cui ritirare il container (“free time”), controstallie e tempo di stazionamento in terminal fino al 11.02.22.
In data 8.02.2022 la convenuta informava RO SU del deperimento della merce,
riscontrata durante la visita con il fitopatologo, addebitandola al mancato funzionamento dell'impianto di refrigerazione del contenitore e invitando il vettore ad accertamenti su di esso;
5 inoltre, comunicava di procedere allo sdoganamento con consegna della merce presso i depositi della ditta Fabozzo Antonio di Aversa (doc. n. 5 citazione).
Il perito incaricato dalla , a seguito dell'ispezione, redigeva rapporto di indagine del Pt_1
16.03.22, concludendo che il “reefer” aveva funzionato correttamente durante tutto il trasporto e che la causa del danneggiamento della merce era riconducibile ad un difetto d'origine della stessa (doc. n. 6 citazione).
RO SU, in data 10.02.22, informava la convenuta che “data l'impossibilità di scaricare i
pallets in sicurezza [ .. ] il cntr è stato richiuso e riportato sul piazzale del Vs. trasportatore
(terrestre). Al momento stiamo verificando la possibilità di procedere con lo smaltimento della
merce presso uno stabilimento autorizzato che possa rilasciare un regolare certificato di
distruzione merce. Appena il cntr sarà svuotato dovrà essere riportato presso il Terminal
Amoruso per lo scarico dei dati dal computer di bordo al fine di capire se il reefer ha
funzionato bene o meno” (doc. n. 7 citazione).
Parte attrice argomentava che, in considerazione dell'avanzato stato di decomposizione,
provvedeva a far smaltire e distruggere la merce sostenendo un costo di Euro 6.710,00 (doc.
n. 8 citazione), informando la convenuta che, in data 21.2.22, il container era stato liberato e che sarebbe stato trasferito presso il Terminal Amoruso al fine di procedere al download dei dati (doc. n. 9 citazione).
In data 23.02.22 inviava a C.T.O. i dati estratti dal computer del contenitore reefer, Pt_1
facendo presente che l'impianto aveva funzionato correttamente mantenendo la temperatura richiesta e riportata sulla polizza di carico (doc. n. 10 citazione).
In data 9.03.22 RO SU inviava alla convenuta (doc. n. 11 citazione) richiesta di pagamento dei corrispettivi maturati e delle spese sostenute in relazione a:
- allaccio reefer dal 10 al 21 febbraio (euro 660,00 oltre iva);
- scarico dati computer del reefer (euro 85,00 oltre iva);
6 - svuotamento container e ricarico merce con cassoni autorizzati CER per l'invio alla distruzione (euro 250,00 oltre iva);
- trasferimento del container al Terminal Amoruso oltre lavaggio e disinfezione (euro
180,00 oltre iva);
- smaltimento merce (euro 6710,00);
- pagamento delle “port storages” e “demurrages” dal 12 al 22 febbraio (euro 2.322,00).
In data 26.04.22 , a mezzo p.e.c. del difensore, sollecitava la convenuta al pagamento Pt_1
dell'importo totale della fattura di Euro 6.675,00 oltre iva nonché della somma indicata di Euro
2.250,00 per storages e demurrages in conseguenza della immobilizzazione dal 12 al 22
febbraio del contenitore all'interno del porto di Salerno (doc. n. 12 citazione).
Infine, parte attrice precisava di aggiungere al totale anche la fattura del 17.03.22 per i costi peritali sostenuti dalla pari ad euro 685,00 oltre iva (doc. n. 13 citazione). Pt_1
Sulla base di tali premesse, spetterebbe alla convenuta, secondo la ricostruzione di parte attrice, il pagamento della fattura n. 90 del 28.02.22 di Ecologia Euroambiente Snc per l'importo di Euro 6.710,00 (doc. n. 8 citazione) oltre alla corresponsione della somma prevista in polizza di carico per ogni giorno in più (cd. demurrages/detentions) in virtù delle condizioni in “Bill of lading” (doc. n. 3 citazione), così tradotte liberamente: “dopo un periodo gratuito di 5
giorni dalla data di scaricazione dalla nave i ricevitori sono tenuti a pagare i seguenti
corrispettivi euro/giorno per detenzione: [ .. ]”, prevedendo quindi un termine di franchigia di 5
giorni per ritirare il contenitore al porto di destino, per svuotarlo e per riconsegnarlo vuoto al vettore marittimo. Nel caso di specie, maturava, relativamente a tale container da 40', Pt_1
le spettanze per ogni giorno aggiuntivo di Euro 100,00 dal sesto fino al settimo, Euro 160,00
dall'ottavo al dodicesimo, Euro 200,00 dal tredicesimo in poi;
la giacenza del contenitore in porto generava, secondo parte attrice, anche le “port storages” pari ad Euro 410,00 (cd. soste portuali).
7 Secondo tali calcoli, alla data del 22.02.22 l'importo totale maturato era di Euro 2.250,00 di cui Euro 1.840,00 a titolo di controstallie ed Euro 410,00 di port storages.
Nel merito del quantum del credito asseritamente vantato da e circa la debenza degli Pt_1
importi richiesti alla convenuta, in atto introduttivo l'attrice richiedeva che questi ultimi fossero maggiorati degli interessi ai sensi del D. Lgs n. 231/2002, della rivalutazione e del maggior danno ex art. 1224 c.c. mentre su quelli specificatamente richiesti a titolo di risarcimento (per smaltimento merce, spese peritali, lavaggio, disinfezione e trasferimento container)
domandava maggiorazione degli interessi legali, come in conclusioni.
*Si costituiva in giudizio contestando le Controparte_1
difese attoree, la quale forniva una diversa ricostruzione fattuale di quanto accaduto tra le parti.
Parte convenuta reclamava che il contenitore contraddistinto da matricola e numero,
contrariamente da quanto esposto da parte attrice, non poteva arrivare in porto già chiuso e sigillato;
difatti, segnalava che “la chiusura del contenitore può essere effettuata solo dopo
l'ispezione del fitopatologo presente in porto e solo dopo che lo stesso abbia rilasciato idonea
documentazione”. Tale attestazione era quindi avvenuta, a seguito dell'ispezione, con il rilascio del certificato fitosanitario n. 1149224 che indicava tra l'altro la data in cui venne ispezionata la merce (27 JAN 2022) alla presenza degli ispettori egiziani fitopatologi (doc. n. 3
comparsa).
La convenuta sosteneva che alla suddetta ispezione erano presenti anche lo spedizioniere
Ismail Mostafa LE e il sig. , nella sua propria qualità di “RO-vessel CP_4
planner” (pianificatore di navi) e in rappresentanza del vettore.
Secondo tale ricostruzione, soltanto dopo il già menzionato controllo, il carico veniva chiuso e sigillato, direttamente in porto, il giorno 27 gennaio 2022 e così consegnato nella responsabilità del vettore.
8 A riprova di tale ragionamento parte convenuta scriveva in atto di costituzione che “se la
merce avesse avuto all'origine un qualsiasi difetto, così come affermato da parte attrice, non
si sarebbe potuta né stivare, né tantomeno imbarcare, in quanto i fitopatologi non avrebbero
rilasciato la certificazione necessaria all'imbarco ed all'esportazione della merce”.
Parte convenuta argomentava altresì che la merce era un enorme quantitativo di patate dolci che, per caratteristiche intrinseche, non era facilmente deteriorabile, se le condizioni di trasporto fossero state esattamente rispettate.
La convenuta contestava che la nave “Vento di Maestrale” avrebbe dovuto attraccare e caricare a bordo il container il giorno 29 gennaio 2022 ma le operazioni di carico venivano svolte solo il 3.02.2022 a causa del ritardo della nave stessa.
Ne conseguiva che, in attesa della nave, il carico di patate dolci restava parcheggiato presso il porto alla mercé di violenti temporali verificatisi tra la fine di gennaio e i primi di febbraio,
come segnalato anche nella p.e.c. del 5.05.22 (doc. n. 4 comparsa).
In data 7.02.22, il contenitore veniva sbarcato dal vettore nel porto di Salerno: a seguito del pagamento della fattura di RO SU per le spese portuali, quest'ultima provvedeva ad emettere l'ordine di rilascio contenitori in favore della e, lo stesso giorno, si procedeva CP_1
allo sdoganamento con apertura del container alla presenza del fitopatologo italiano e dello spedizioniere Vitale S.r.l., i quali trovavano la merce trasportata completamente rovinata da un quantitativo enorme di acqua fuoriuscito dal contenitore una volta aperto.
Al riguardo, parte convenuta evidenziava come controparte nulla avesse detto in merito a come il contenitore si fosse riempito di acqua;
pertanto, la C.T.O., visto il deterioramento del carico, invitava RO SU a nominare un commissario di avaria per accertare il danno subito.
Parte convenuta precisava che, all'esito dell'apertura del contenitore, la C.T.O. richiedeva esplicitamente la non distruzione e/o il non respingimento della merce, cercando di salvare
9 quanto più carico possibile dal macero, per evitare anche maggiori costi (pag. 10 doc. n. 9
comparsa di costituzione).
In data 10.02.22 RO SU informava la convenuta della verifica in corso per la possibilità di smaltire la merce presso uno stabilimento autorizzato e chiedeva alla C.T.O. se la temperatura riportata sulla polizza era quella corretta di prassi.
La convenuta specificava che il valore di 13° rientrava nel range adeguato alla conservazione delle patate ma occorreva anche una giusta ventilazione per la merce.
Parte convenuta lamentava che RO SU, senza alcuna comunicazione, provvedeva direttamente a far distruggere l'intero carico, informandola solo successivamente, a smaltimento già eseguito, nonostante le chiare precedenti indicazioni in merito di Vitale.
Sulla contestazione sollevata da controparte per l'asserita inerzia di C.T.O., la convenuta produceva comunicazioni e solleciti (allegando anche fotografie), ripetuti nel mese di febbraio e in quello di marzo 2022 (doc. n. 9 comparsa di 10/10 pag.) e dava atto di aver risposto,
nello specifico, alla mail del 9.03.22 inviata da RO SU, comunicandole di aver incaricato lo studio legale (pag. 1 doc. n. 9 comparsa) che difatti procedeva con la richiesta di risarcimento danni per la somma complessiva di Euro 21.418,71 (iva esclusa), comprensiva delle spese di sdoganamento, portuali e di quelle alle fatture di controparte (doc. n. 8
comparsa).
Oggetto del presente giudizio, per la convenuta, è esclusivamente il contratto di trasporto e,
nella fattispecie in esame, la C.T.O. riteneva che l'onere probatorio dell'asserito diritto di parte attrice non sia stato dimostrato.
A conferma di tale ricostruzione, la convenuta ribadiva che non era sufficiente affermare che la merce fosse difettosa all'origine in quanto se così fosse stato il carico non avrebbe ottenuto la certificazione necessaria all'imbarco; d'altro canto, avrebbe dovuto dare spiegazioni Pt_1
10 valide sul fatto che il container, sotto la responsabilità del vettore, giunto a destinazione,
risultava colmo d'acqua.
Invocando la presunzione di “responsabilità ex recepto” nonché quella per inadempimento contrattuale del vettore, C.T.O. svolgeva domanda riconvenzionale per risarcimento del danno, quantificandolo, ai sensi dell'art. 1696 c.c., nel prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della consegna, per l'importo globale e complessivo di Euro 13.770,71,
oltre iva ed interessi di legge, come da fatture prodotte (docc. nn. 10 e 11), comprensivo inoltre di un ritenuto mancato guadagno liberamente stimato in Euro 1.400,00.
Parte convenuta, sulla base delle su esposte considerazioni, domandava come in conclusioni.
*All'udienza del 1.12.2022, il Giudice assegnava alle parti i termini ex art. 183 co. 6 nn. 1, 2 e
3 e fissava udienza per la discussione delle istanze istruttorie.
*In corso di causa non veniva svolta istruttoria.
All'udienza del 3.10.2024 le parti precisavano le conclusioni ed il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 cpc.
Solo parte attrice depositava comparsa conclusionale e memoria di replica.
Osservato
*Questo Giudice deve preliminarmente precisare quanto segue sul piano processuale.
Sul difetto di competenza territoriale sollevato da l'eccezione deve essere rigettata in CP_1
quanto formulata genericamente senza contestazione di tutti i criteri facoltativi di collegamento di cui agli artt. 18, 19 e 20 cpc (come rilevato da alle pagine 15 e Parte_1
16 della comparsa conclusionale).
Parimenti e preliminarmente, deve essere esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di sollevata dalla convenuta. Parte_1
11 Secondo consolidato principio giurisprudenziale, il difetto di titolarità deve essere provato da chi lo eccepisce e deve formare oggetto di specifica e tempestiva deduzione in sede di merito;
nel caso di specie, la difesa di parte convenuta ha inviato in data 19.04.22 diffida e costituzione in mora all'istante , senza nessuna contestazione della sua Parte_1
legittimazione ad agire.
Deve quindi rilevarsi come le circostanze allegate dalla convenuta non integrino un'eccezione di difetto di legittimazione attiva, anzi, incoerentemente, ne avvalorano la posizione giuridica.
Di fatto, poi, RO SU è agente marittimo del Gruppo RO S.p.A. ed è noto che, nella prassi commerciale, sia la Società Capogruppo che detiene la maggioranza delle quote delle
Agenzie ad occuparsi delle eventuali vertenze legali dedicate ad uffici ad hoc.
L'eccezione deve senz'altro essere rigettata, in quanto non documentalmente provata.
*Ferme tali premesse in rito, nel merito la domanda svolta da parte attrice è infondata, per i motivi di seguito indicati.
La nave “Vento di Maestrale” avrebbe dovuto arrivare a destinazione ad Alessandria d'Egitto
in data 27.01.2022 (ETA – tempo stimato per l'arrivo) come risulta dalla richiesta di fornitura contenitore e prenotazione trasporto della PT ST (doc. 1 prodotto da parte attrice).
In effetti, per quella stessa data era stata coerentemente concordata ed eseguita l'ispezione sulla merce e, per questo motivo, il contenitore già fornito da RO ED PT, carico di patate, e necessariamente aperto, veniva ispezionato in porto, a ridosso della imminente partenza, dagli ispettori fitopatologi che rilasciavano idonea certificazione fitosanitaria con riferimento a tale momento di osservazione (27.01.2022).
Il certificato sanitario non solo attesta che il contenuto del carico sia esente da organismi nocivi ma accompagna la merce certificandola conforme ai requisiti fitosanitari;
pertanto,
dopo tale controllo, il container veniva richiuso in attesa del successivo imbarco. Pt_1
12 Anche se ha precisato in comparsa conclusionale che la nave in questione svolge un Pt_1
trasporto di linea per cui l'ETA “è meramente indicativo e può variare in base ad eventi
esterni”, la data per l'arrivo a destinazione non può certamente variare di oltre un paio di gg e non addirittura di ben sette giorni che ovviamente hanno posticipato la ripartenza per Salerno.
La prova del ritardo della nave è avvalorata dalla “lista partenze nave” prodotta da parte attrice dove, alle date del 22 e del 25 gennaio, viene indicato “delay due to port congestion”
(doc. n. 25 memoria art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c.).
Il differimento (della partenza e dell'arrivo a destino della nave, come da programma) dovuto alla congestione del porto non può certo ricadere sulla corretta conservazione della merce.
conosceva la natura del carico: 25 tonnellate di patate dolci (docc. 1,2 e 3 in Pt_1
citazione).
Le condizioni FCL/FCL della polizza di carico non modificano la sorte del contenitore che è
rimasto in piazzale, a causa del ritardo della nave, per oltre una settimana durante la quale il porto di Alexandria fu esposto a violenti temporali.
La nave, giunta il 2 febbraio, ripartiva il 3 con destinazione Salerno e ovviamente la polizza di carico veniva emessa in pari data come, del resto, la certificazione che doveva accompagnarla, riferita alla data di ispezione del 27.01.2022 (doc. n. 3 comparsa di costituzione).
A conferma di ciò, nelle osservazioni (remarks) si legge “ISSUED RETRO SPECTIVEL”.
D'altronde, gli accordi presi tra lo spedizioniere egiziano e l'agenzia egiziana della Pt_1
includevano nel servizio richiesto sia la fornitura del contenitore che la prenotazione del trasporto, con presumibile ETA della nave in data 27.01.2022 per l'imbarco del carico.
non può esimere la sua responsabilità limitandola dal momento della consegna a Pt_1
bordo avvenuta in data 3.02.22, tanto è vero che il rapporto di controllo del contenitore parte
13 proprio dal giorno 27.01.2022 che è indicato come “data di utilizzo” nella polizza di carico
(doc. n. 26 prodotto da parte attrice con memoria 183 co. 6 n.2).
Difatti, il contenitore, seppur munito di formale sigillo di chiusura, è stato sottoposto a forte pioggia prolungata per diversi giorni, passibile di essersi infiltrata all'interno (giunture non stagne, minime fessure o guarnizioni non ermeticamente chiuse) e aver fatto trasudare la tipologia di merce, indipendentemente dalla temperatura settata a monte nel reefer, incidendo tutto ciò considerevolmente ai fini di una corretta conservazione del carico e ricadendo fortemente anche sulla giusta ventilazione necessaria per esso.
Ciò spiegherebbe perché, all'apertura del container, i cartoni risultavano completamente bagnati dall'acqua presente internamente;
inoltre, con riguardo al settaggio dei dati di funzionamento del contenitore, il setpoint alla temperatura di 13° risulta così impostato solo a partire dal 29.01.2022, con oscillazioni superiori, lo stesso anche con riferimento al valore
RH.
Alla data del 27 gennaio 2022 (order date) non risulta, dal report del container reefer, che il
setpoint indicasse 13.00 ma addirittura 20.00 fino alle ore 11:27 di una data non visibile in cui viene effettuata la modifica selezionabile dall'utente tramite tastiera a 13.00, segue immediatamente nel report la data del 29 gennaio dalle ore 21, senza alcuna indicazione del giorno 28 e del relativo setpoint nonché delle ore precedenti le 21 del 29 gennaio, facendo così presumere che la modifica sia stata fatta tardivamente il 28 o nelle ore diurne del 29.
A riprova di tale circostanza, anche il setpoint riferito al punto di regolazione dell'umidità
modificato all'85% risulta, alla data del 30.01.2022, “Active from Previous Day” (attivo dal giorno precedente) e quindi a partire del 29 gennaio, trascorsi quasi due giorni dall'ispezione.
Il rilevante ritardo della nave rispetto alla prenotazione, il settaggio non tempestivo del reefer
(probabilmente non avvenuto all'imbarco stimato ma solo successivamente) e l'esposizione del contenitore alle perturbazioni in porto hanno determinato il deperimento della merce
14 chiusa dal 27 gennaio, alle condizioni interne ed esterne, e riaperta soltanto dopo una dozzina di giorni.
All'arrivo al porto di Salerno, la convenuta pagava la fattura per il trasporto a RO SU la quale rilasciava il contenitore e, a seguito delle operazioni di sdoganamento e di apertura del medesimo, si appurava l'effettivo deperimento della merce con le vicende successive.
La domanda riconvenzionale svolta da C.T.O. è fondata, per gli stessi motivi di cui sopra, non avendo adempiuto correttamente alle obbligazioni di trasportare a destino il Pt_1
contenitore nelle stesse condizioni (certificate il giorno 27 gennaio) nelle quali lo aveva preso in carico.
Sotto il profilo del quantum, contrariamente a quanto asserito da parte attrice in conclusionale, controparte ha fornito la prova del pagamento della merce che corrisponde altresì nel valore indicato dal perito in euro 9.000,00 oltre trasporto, spese portuali e Pt_1
dello spedizioniere per un totale di Euro 12.376,71. Sul mancato guadagno, non è stata fornita prova.
*Questo Giudice, alla luce delle suesposte considerazioni, deve decidere il merito del procedimento n. RG 1463/2022.
Questo Giudice deve condannare in persona del legale rappresentante pro- Parte_1
tempore, al risarcimento del danno nei confronti della convenuta per l'importo complessivo di
12.376,71, oltre iva ed interessi di legge.
In riferimento al presente procedimento RG n.1463/2022, gli onorari vengono liquidati in Euro
1.950,40, in applicazione dei parametri medi di cui al DM 55/2014, tenuto conto del valore della causa (Euro 12.376,71), del tipo di procedimento (cognizione ordinaria), dell'Autorità
Giudiziaria adita (Tribunale), delle attività processuali effettivamente svolte dalla difesa di
CTO (studio, introduttiva).
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P.Q.M.
A) Rigetta la domanda di in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1
per la richiesta di restituzione delle somme, così come formulate e quantificate nell'atto di citazione da parte attrice.
B) Accoglie la domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta e condanna Parte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento del danno nei confronti di per l'importo complessivo di 12.376,71, Controparte_1 Controparte_1
oltre iva ed interessi di legge.
C) Condanna in persona del legale rappresentante pro-tempore, al Parte_1
pagamento a favore di delle spese Controparte_1
processuali del presente procedimento, liquidandole in Euro 1.950,40 a titolo di onorari, oltre accessori di legge.
La Spezia, 06.03.2025
Il Giudice,
dott. Gabriele Giovanni Gaggioli
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