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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/10/2025, n. 3728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3728 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 4687/2020 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I TALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Maria Grazia Savastano, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 4687/2020 R.G.A.C., assegnata in decisione all'esito della scadenza delle note scritte ex art 127 ter c.p.c. fissata per il 15.5.2025 con la concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Giugliano in Campania alla via Fratelli Maristi n. 48, presso lo studio dell'Avv. D'ANDREA
EL (c.f.: ), dalla quale è rappresentato e difeso in virtù di C.F._2 procura in atti
APPELLANTE
E
(c.f.: ) Controparte_1 C.F._3
APPELLATO
E
c.f.: ), Controparte_2 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. CAIAFA
ME (c.f.: ) e dall'Avv. CAIAFA MASSIMO (c.f.: C.F._4
ed elettivamente domiciliata in Napoli alla via Pietro Castellino n. C.F._5
179, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Esposito, giusta procura in atti
APPELLATA
Oggetto: “Appello avverso la Sentenza n. 7938/19 resa dal Giudice di Pace di Napoli Nord in data 03.12.2018 depositata in Cancelleria in data 10 ottobre 2019 ”.
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Conclusioni: Come da atti introduttivi e comparse conclusionali
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Parte_1
Napoli Nord, la per Parte_2 sentire accertare l'esclusiva responsabilità di quest'ultimo nella causazione del sinistro occorso in data 29.09.2014 in Parete e, per l'effetto, per sentir condannare il responsabile civile unitamente e in solido alla compagnia assicurativa al risarcimento dei danni subiti dall'attore.
A sostegno della domanda deduceva che: in data 29.09.2014, alle ore 20:30 circa, in Parete,
camminava lungo la via Vittorio Emanuele, strada a senso unico di Parte_1 circolazione, con direzione periferia del paese, allorquando, veniva investito dall'autovettura
Daewoo Matiz, tg. BA982JW; il sinistro si verificava per esclusiva responsabilità del conducente della predetta autovettura, il quale, nel tentativo di effettuare una manovra di retromarcia, per immettersi nel flusso della circolazione (retrocedendo verso destra e quindi verso la periferia), non si avvedeva della presenza del pedone in transito, finendo, per l'effetto, per attingere quest'ultimo, con la ruota posteriore, all'arto inferiore destro;
in conseguenza della descritta dinamica, il veniva scaraventato al suolo, finendo per Parte_1 battere con il corpo contro l'asfalto; l'attore, riverso al suolo, veniva tempestivamente soccorso ed accompagnato al P. S. dell'Ospedale "Antonio Cardarelli" di Napoli;
i sanitari del detto P.O., dopo accertamenti agli arti interessati dal trauma, stilavano cartella clinica nr.
2014/71228 con prognosi di guarigione in gg. 5, salvo complicazioni;
il si Parte_1 sottoponeva ad ulteriori visite mediche e specialistiche;
l'autovettura investitrice, tg.
BA982JW, risultava di proprietà di , come da ispezione PRA versata in atti;
la Controparte_1 stessa, nell'occorso, esponeva valido contrassegno di copertura assicurativa, per la RCA, della compagnia " "; al predetto istituto Parte_3 assicuratore venivano rivolte, ex art. 148 D. Lgs. n°209/05, le missive A/R nn° 100558 dell'11.11.2014 e nr. 522893 del 09.12.2014, nonché richiesta ai sensi D.L. n. 132/2014, corredate ex art. 142 Cod. Ass. dal modello CAI (con assunzione della responsabilità dell'investitore), avente ad oggetto la richiesta di ristoro dei danni conseguiti alle lesioni scaturite, in danno del pedone, nel sinistro;
la richiesta risarcitoria, tuttavia, non sortiva l'esito del componimento bonario della vertenza. Incardinato il giudizio dinnanzi al Giudice di
Pace di Napoli Nord (R.G. 2522/16), si costituiva la Controparte_2
mentre rimaneva contumace il responsabile civile . Controparte_2 Controparte_1
Espletata la prova testimoniale, la causa veniva decisa con sentenza n. 7938/19 del Giudice di
Pace di Napoli Nord emessa in data 03.12.2018 e depositata il 10.10.2019, che dichiarava la contumacia di , rigettava la domanda risarcitoria avanzata da Controparte_1 Parte_1
e compensava le spese del giudizio.
[...]
Avverso detta sentenza ha proposto appello, dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, Parte_1
.
[...]
L'appellante ha impugnato la sentenza di primo grado lamentando una mala gestio delle risultanze processuali nonché per avere il primo Giudice rigettato la domanda attorea sulla base di una erronea valutazione delle dichiarazioni rese dai testi escussi e per l'omessa nomina di un consulente tecnico d'ufficio.
, in riforma della gravata sentenza, ha pertanto chiesto all'adito Tribunale Parte_1 di accogliere le seguenti conclusioni:
“- in via principale: in accoglimento dell'appello, riformare totalmente, per i motivi sopra esposti, la sentenza n. 7939/19, pronunciata dal Giudice di Pace di Napoli Nord e depositata in data 10/12/2019 e per l'effetto:
1) in via preliminare, accogliere la domanda proposta e dichiarare la esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Daewoo Matiz tg. BA9282JW;
2) per l'effetto, condannare, la ., e/o il sig. Controparte_3 CP_1
in qualità di solidalmente o alternativamente, tra loro al pagamento della somma
[...] entro i € 5.200,00 per il risarcimento delle lesioni fisiche e dei danni morali riportati dal sig. oltre interessi dall'evento al soddisfo oltre nonchè interessi a far data dal dì del Parte_1 sinistro,
3) condannare i convenuti in solido tra di loro al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, rimborso spese generali ex art.15 D.M. 55/2014, con attribuzione al procuratore anticipatario, ex art. 93 c.p.c., oltre Iva e Cра.”
Si è costituita in giudizio, in data 28.9.2020, la Controparte_2 eccependo l'inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza e per violazione
[...] dell'art. 342 c.p.c. stante l'omessa indicazione delle modifiche richieste alla ricostruzione dei fatti e delle circostanze dalle quali è dedotta la violazione di legge. Nel merito, l'appellata ha dedotto l'infondatezza del gravame alla luce della compiuta motivazione con la quale il giudice di prime cure aveva ritenuto le dichiarazioni rese dai testi escussi contraddittorie e lacunose e, pertanto, inidonee a dimostrare la verificazione del sinistro. La parte appellata ha poi contestato il motivo di gravame avente ad oggetto la mancata disposizione della ctu,
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sostenendo che la stessa non poteva essere disposta per sopperire a eventuali carenze probatorie della parte onerata, costituendo piuttosto uno strumento di ausilio tecnico per il giudicante. Ha impugnato la sentenza de qua nella parte in cui veniva disposta la compensazione delle spese anziché la condanna ex art. 91 c.p.c. secondo il principio della soccombenza. Da ultimo, ha ribadito le difese svolte nel giudizio di primo grado in relazione alla domanda attrice ovvero l'improponibilità della domanda attrice per violazione del combinato disposto degli artt. 145 e 148 C.d.A. e per violazione della normativa in materia di costituzione in mora.
La ha concluso chiedendo: Controparte_2
“Reiectis contrariis e tutt'altro impugnando, voglia l'adito Tribunale di Napoli Nord dichiarare, dichiarare inammissibile l'appello proposto dal sig. a norma Parte_1 dell'articolo 348-bis, primo comma c.p.c., con ordinanza, provvedendo sulle spese a norma dell'articolo 91 c.p.c..
Voglia dichiarare inammissibile l'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. così come novellato dalla Legge 134/12.
Voglia rigettare l'appello proposto dal sig. avverso la sentenza n. Parte_1
7938/19 del Giudice di Pace di Napoli Nord perché infondato in fatto e diritto.
Voglia nell'ambito della totale devoluzione dell'appello dichiarare la domanda avversa, improponibile per patente violazione della vigente normativa in materia di costituzione in mora.
Con tutte le conseguenziali declaratorie di legge e con vittoria delle spese, funzioni ed onorario del doppio grado giudizio.”
La causa veniva più volte rinviata per l'acquisizione del fascicolo di primo grado, non pervenuto dalla cancelleria del Giudice di Pace.
Assunta in decisione la causa, con ordinanza del 15.10.2024, veniva rimessa sul ruolo non essendovi agli atti prova della notifica della citazione in appello al responsabile civile.
Pertanto, l'appellante veniva onerato al deposito della relativa documentazione trattandosi di litisconsorte necessario.
All'esito della scadenza delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. fissata per il 15.5.2025, il
Giudice, rilevato che l'appellante non aveva provveduto al deposito della citazione del responsabile civile, riservava la causa in decisione con la concessione dei termini ex art. 190
c.p.c..
Preliminarmente va rilevata l'infondatezza dell'eccezione formulata dall'appellata relativa alla dedotta inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c..
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Il nuovo testo dell'art. 342 c.p.c. esige che le questioni ed i punti della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze, in modo che nell'atto di appello si affianchi alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti le ragioni addotte dal primo
Giudice, dimostrando di aver compreso quanto esposto da quest'ultimo ed offrendo spunti per una decisione diversa, individuando un percorso logico alternativo a quello del precedente
Giudice, senza che esso si traduca in un progetto alternativo di sentenza e senza che all'appellante sia richiesto il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate.
Nel caso di specie le censure svolte dall'appellante sono state espresse rispettando nella sostanza il requisito formale di cui si è detto, anche in considerazione della semplicità delle questioni trattate e della precisa individuazione delle problematiche dibattute, salvo a verificarne nel merito la fondatezza.
L'appello è tuttavia inammissibile per difetto di contraddittorio.
Con l'ordinanza di rimessione sul ruolo della presente causa con fissazione dell'udienza del
15.5.2025 era stata rilevata, ai fini della integrità del contraddittorio in appello, la necessità di fornire la prova della citazione in appello nei confronti del responsabile civile Controparte_1 in quanto dagli atti di causa non risultava che lo stesso fosse stato regolarmente citato.
Orbene, malgrado ciò, l'appellante è rimasto inerte e non ha ottemperato all'ordine del
Giudice non provvedendo alla prova della citazione in appello del responsabile civile nè alla integrazione del contraddittorio per l'udienza fissata, stante la valenza del rinvio ex art. 102
c.p.c. .
Nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, il responsabile del danno, che deve essere chiamato nel giudizio sin dall'inizio, assume la veste di litisconsorte necessario, poiché la controversia deve svolgersi ina maniera unitaria tra i tre soggetti del rapporto processuale (danneggiato, assicuratore e responsabile del danno) (Cass. civ. n. 25770/2019).
Poiché il giudizio di cui si tratta presuppone il litisconsorzio necessario tra l'assicurazione e il responsabile civile e perciò trattasi di causa inscindibile, l'impugnazione va dichiarata inammissibile per mancata integrazione del contraddittorio ex art. 331 co. 2 c.p.c..
Con riguardo alle spese del giudizio, la pronuncia di inammissibilità dell'appello configura una situazione di soccombenza (Cass. ord. n. 7024/2022); ne consegue che l'appellante deve essere condannato al pagamento delle spese del grado, che si liquidano come da dispositivo con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/14 tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata, in favore della parte appellata costituita in giudizio.
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Ricorrono i presupposti per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 co.1 quater T.U. n. 115/02 come mod. dall'art. 1 co.17
L. 228/12.
P Q M
Il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 7938/19 Parte_1 del Giudice di Pace di Napoli Nord emessa in data 03.12.2018 e depositata il 10.10.2019, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello;
- condanna la parte appellante al pagamento in favore della Controparte_2
delle spese di lite, che liquida in € 1.701,00 per compenso professionale,
[...] oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Aversa . 28.10.2025
IL GIUDICE
dott. Maria Grazia Savastano
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