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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 20/10/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 693/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Alessandro Colnaghi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. r.g. 693/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GRAZIA Parte_1 C.F._1
SCURRIA contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NICOLETTA SPAGNOLO CP_1 P.IVA_1
CONCLUSIONI
Per “Voglia il Tribunale di Lecco, in funzione di giudice di Parte_1 appello, in riforma della sentenza n. 105/2024 R.S. del Giudice di Pace di Lecco del 1° aprile 2024, depositata in pari data NON NOTIFICATA:
IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO: RIFORMARE INTEGRALMENTE la sentenza impugnata per tutti i motivi esposti e, per l'effetto, REVOCARE il decreto ingiuntivo opposto n. 188/2023 DI del Giudice di Pace di Lecco, ACCERTARE E DICHIARARE che nulla è dovuto a dalla sig.ra nella sua qualità di titolare dell'omonima ditta CP_1 Parte_1 individuale.
CONDANNARE in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla CP_1 rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in favore dell'appellante
[...]
[...]
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lecco, in funzione di giudice di appello Parte_2
NEL MERITO: respingere l'appello della Sig.ra nella sua qualità di titolare Parte_1 della ditta individuale contro la sentenza n. 105/2024 R.S. (Rep. n. Parte_1
251/2024), emessa e pubblicata, in data 1.04.2024, dal Giudice di Pace di Lecco, a definizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo R.G. n. 661/2023, in quanto infondato in fatto e diritto per le ragioni ampiamente esposte in atti, che si richiamano, confermando la decisione appellata;
IN VIA ISTRUTTORIA, SE DEL CASO:
1) nella denegata e non creduta ipotesi in cui sia ritenuto ammissibile il disconoscimento effettuato da parte opponente/appellante della scrittura privata costituita da Contratto di Elaborazione Dati del 13.06.2019, depositata sub. doc. n. 3 del ricorso per decreto ingiuntivo e sub. 6 della comparsa di costituzione in primo grado, l'odierna appellata reitera la propria istanza di verificazione, ai sensi e per gli effetti degli art. 216 e segg., c.p.c., di predetta scrittura, della quale dichiara di volersi avvalere.
Al fine di poter meglio provare l'autenticità della firma apposta dalla Sig.ra Parte_1
A) si offrono in comunicazione le seguenti scritture di comparazione (cfr. doc. n. 9):
- carta d'identità della Sig.ra Parte_1
- incarico professionale di consulenza conferito al Dott. Commercialista e Revisore Contabile Nicoletta Spagnolo in data 13.09.2019;
- raccomandata a.r. del 23.12.2019;
- contratto di locazione commerciale del 13.07.2014;
B) si insiste, ove occorra, nella richiesta di consulenza tecnica grafologica al fine di accertare e dichiarare, ex art. 216 c.p.c., l'autenticità della sottoscrizione apposta in calce alla scrittura privata disconosciuta, utilizzando succitate scritture di comparazione;
2) nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenga che l'odierna appellata non abbia documentalmente assolto al proprio onere probatorio, si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie, così come formulate in primo grado di giudizio, con comparsa di costituzione e risposta del 27.07.2023; e nello specifico, per l'accoglimento della prova per interrogatorio formale e per testi sui capitoli di prova ivi articolati, con i testimoni già indicati.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso forfettario del 15%, I.V.A. e C.P.A. comprese sulle somme imponibili”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio involge l'appello proposto dalla sig.ra avverso la Parte_1 sentenza del Giudice di Pace di Lecco n. 105/2024, pronunciata all'esito del procedimento RG n. 661/2023 depositata in data 01.04.2024, non notificata, con la quale era stata rigettata la domanda di opposizione a decreto ingiuntivo n.188/2023 emesso dal Giudice di Pace di Lecco;
con tale provvedimento era stato ingiunto alla sig.ra il pagamento della somma di Euro Pt_1
5.490,00, oltre interessi e spese del giudizio monitorio in favore di . Con la CP_1 sentenza di primo grado era stato quindi confermato il decreto opposto e l'odierna appellante era stata condannata al pagamento delle spese del giudizio;
statuizione della quale viene chiesta ora l'integrale riforma.
Giova brevemente riassumere l'oggetto e lo svolgimento del giudizio di primo grado.
pagina 2 di 8 Il primo grado di giudizio era promosso dalla sig.ra in opposizione a decreto Pt_1 ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Lecco, avente ad oggetto il pagamento in favore di
, dell'importo di Euro 5.490,00 per avere eseguito la seconda, in favore della prima, CP_1 attività di elaborazione di dati contabili e di consulenza del lavoro per le annualità indicate nelle fatture azionate in via monitoria.
A sostegno dell'istanza di ingiunzione, in sede monitoria era prodotto, oltre alle fatture elettroniche (cfr. doc. 2 fascicolo monitorio), un contratto di elaborazione dati datato 13.06.2019 (cfr. doc. 3 fascicolo monitorio).
L'opposizione si fondava sulla mancanza di conferimento di incarico professionale alla società
, in quanto era argomentato che i) mai fosse stato firmato il contratto prodotto sub CP_1 doc. 3, di cui era disconosciuta la sottoscrizione e ii) le fatture erano intestate alla persona fisica e non all'azienda (impresa individuale ndr.). Alcuna contestazione era mossa in merito all'espletamento ed al contenuto dell'attività svolta da , di cui, appunto, alle fatture CP_1 azionate in via monitoria.
Si costituiva in giudizio contestando le difese dell'opponente sia in punto di CP_1 mancata sottoscrizione del contratto di elaborazione dati, formulando istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. e offrendo le scritture comparative, sia in punto di corretta intestazione delle fatture alla sig.ra in quanto l'impresa individuale non godrebbe di personalità giuridica Pt_1 propria;
sia, infine, argomentando la mancata contestazione dell'opponente allo svolgimento dell'attività di elaborazione dati da parte di , prodromica alla tenuta della CP_1 contabilità, di cui alle fatture azionate in via monitoria nel periodo 2017/2019. A tal fine produceva documentazione sub. docc. 10 A-B relativa alle “attività di caricamento dati/elaborazione paghe eseguite dal 2017 al 2019” (cfr. pag. 10 comparsa di costituzione in primo grado).
Alla prima udienza, la difesa dell'opponente contestava genericamente il contenuto della comparsa, riportandosi al contenuto del ricorso in opposizione a decreto, si opponeva alla concessione della provvisoria esecutorietà sulla scorta della mancanza di prova scritta, e eccepiva la prescrizione dei crediti vantati. L'opposta insisteva per le istanze istruttorie formulate, in specie istanza di verificazione ed escussione testi.
Il Giudice di Pace non concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e, con ordinanza del 26.09.2023, formulava proposta conciliativa alle parti ai sensi dell'art. 91 c.p.c. All'udienza del 30.10.2023 le parti davano atto di non accettare la proposta transattiva ed insistevano per le rispettive istanze.
Con ordinanza del 03.11.2023, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni al 22.03.2024 e, quindi, trattenuta in decisione.
La sentenza di rigetto, superata l'eccezione preliminare di tardività della svolta opposizione, si fonda, nel merito, sulla formulazione in termini generici, da parte dell'opponente, del disconoscimento di firma che non sarebbe quindi stata apposta dalla al doc. 3 della Pt_1 ricorrente in sede monitoria (il contratto ndr.), sulla analogia tra tale documento e le altre scritture pagina 3 di 8 e documenti offerti in comparazione dall'opposta, nonché, infine, sull'assolvimento dell'onere della prova da parte dall'opposta in merito all'attività svolta in favore della sig.ra Pt_1 Con (cfr. docc. 10 ).
Quanto allo svolgimento del giudizio di secondo grado dinanzi al suintestato Tribunale, si premette che è stato instaurato il contraddittorio tra le parti sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza del Giudice di Pace proposta dalla parte appellante;
detta istanza è stata rigettata con ordinanza del 05/06/2024.
Alla prima udienza per la trattazione del merito del 08/10/2024 entrambe le parti hanno insistito nelle rispettive istanze, reiterate anche in sede di precisazione delle conclusioni.
Il Giudice, a scioglimento della riserva, ritenuta la causa matura per la decisione ed in ragione della ridotta complessità della controversia, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies CPC, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter CPC entro il termine del 29.09.2025, e, infine, è stata trattenuta in decisione.
Il proposto appello si fonda su quattro motivi:
1) motivazione insufficiente e illogica;
2) errore di fatto e di diritto riguardo agli effetti processuali del disconoscimento della sottoscrizione di scrittura privata;
erronea e carente motivazione;
3) errore di fatto e di diritto riguardo al coordinamento delle norme codicistiche con la disciplina del processo civile telematico, erronea e illogica motivazione;
4) erronea e omessa motivazione in relazione all'onere probatorio incombente sull'opposta/attrice sostanziale nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo. Insufficiente esame ed erronea valutazione dei documenti di causa a sostegno della pretesa creditoria.
Nelle proprie difese l'appellata ha argomentato, in primis, che il contraddittorio CP_1 debba essere circoscritto alle circostanze ed alle eccezioni sollevate dalla sig.ra in Pt_1 primo grado, quindi, al disconoscimento di firma ed alla asserita errata intestazione alla persona fisica piuttosto che all'omonima impresa individuale, opponendosi all'istanza di Pt_1 sospensione della esecutività della sentenza appellata. Ha contestato altresì il secondo ed il terzo motivo di appello, in quanto l'opponente avrebbe sollevato eccezione di disconoscimento di un documento prodotto in copia fotostatica e non dell'originale.
Nel merito, l'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Parte_1
Pace di Lecco n. 105/2024 non è fondato e deve dunque essere rigettato, per le ragioni che di seguito si espongono.
Preliminarmente giova rammentare che, in applicazione del principio della cd. “ragione più liquida”, unanimemente recepito dalla giurisprudenza, il Giudice non è tenuto a rispettare rigorosamente l'ordine logico delle questioni da trattare ove si ritenga più rapido ed agevole risolvere la vertenza sulla base di una questione che, pur logicamente subordinata alle altre, sia pagina 4 di 8 più evidente e rapidamente risolvibile. In altri termini è consentito al giudicante di analizzare gli elementi della fattispecie secondo l'evidenza dirimente.
Anche questo Tribunale condivide infatti, il principio che la controversia debba essere definita sulla base delle considerazioni che, per esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento. Con l'effetto di ritenere implicitamente disattesi gli altri argomenti ed elementi che sono logicamente incompatibili con la decisione adottata, anche ove non espressamente disattesi.
Passando al merito, il primo ed il quarto motivo possono essere trattati congiuntamente, e gli stessi sono ad avviso dello scrivente infondati avendo correttamente il Giudice di prime cure espletato, seppur in forma sintetica, il proprio iter logico argomentativo.
Sostiene l'appellante che il giudice avrebbe “omesso di esercitare il necessario esame degli elementi probatori a sostegno della domanda creditoria, limitandosi all'esame del disconosciuto incarico e omettendo di valutare la fondatezza della domanda creditoria sulla base della documentazione agli atti” (cfr. pagg. 5-6). E, ancora, argomenta che avrebbe valutato in modo superficiale l'assolvimento dell'onere probatorio in capo alla convenuta opposta nella misura in Con cui avrebbe considerato i documenti prodotti sub. docc. 10 quale “prova dell'attività di caricamento dati/elaborazione paghe eseguite dal 2017 al 2019” da (cfr. pag.11). CP_1
Il Tribunale ritiene che, dalle argomentazioni spese in primo grado dalla parte opponente, sia icto oculi evidente che questa abbia fondato la propria contestazione dell'an debeatur solo ed esclusivamente sul disconoscimento della firma del documento sottoscritto, senza mai avere contestato in maniera specifica l'esecuzione delle prestazioni eseguite in suo favore dalla società
dal 2017 al 2019. CP_1
Si consideri che l'art. 167 c.p.c. fa carico al convenuto (nel caso di specie l'attore opponente, che è convenuto sostanziale ndr.) di “prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda”, mentre l'art. 416 c.p.c., esprimendo un principio di carattere generale, chiarisce che tale presa di posizione deve essere effettuata “in maniera precisa, e non limitata ad una generica contestazione”. Contestazione nel caso di specie non avvenuta, non avendo mai l'attrice opponente contestato il fatto principale, ovverosia l'avvenuta esecuzione delle prestazioni oggetto di ingiunzione di pagamento in suo favore.
Ne deriva che il giudice può porre a fondamento del proprio convincimento l'avvenuta esecuzione della prestazione di attività di elaborazione dati, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., in quanto fatto principale non contestato.
Quanto alla valutazione del materiale probatorio, operata dal giudice di prime cure, il Tribunale ritiene che, anche volendo non fondare il proprio convincimento sul valore probatorio del pagina 5 di 8 contratto prodotto sub. doc.3 in sede monitoria, il creditore abbia comunque CP_1 assolto al proprio onere probatorio.
Si consideri infatti che, in punto di diritto, il contratto di prestazione d'opera non richiede la forma scritta ad substantiam, né ad probationem. Ne consegue che la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, quando il diritto al compenso è oggetto di contestazione sotto il profilo della mancata instaurazione del rapporto – nel caso di specie la mancanza di un contratto scritto in ragione del disconoscimento di firma –, può essere data dall'attore sostanziale ( CP_1 ndr.) con ogni mezzo istruttorio, quindi anche per presunzioni.
[...]
Compete invece al giudice di merito valutare se, nel caso concreto, questa prova possa o meno ritenersi fornita, nell'esercizio della sua discrezionalità nell'apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti, esplicitando il criterio logico posto a base del suo convincimento.
Il Tribunale condivide pertanto che, i documenti prodotti sub. 10 A-B in primo grado siano idonei a fondare il convincimento del giudice sulla debenza delle somme azionate in via monitoria. Convincimento corroborato dalla non contestazione da parte dell'opponente della valenza probatoria degli stessi nel corso del medesimo giudizio di primo grado, dalla mancanza di una contestazione specifica circa lo svolgimento dell'attività di elaborazione dati, oltre che dalla circostanza che l'attività di elaborazione dati è un'attività accessoria a quella di “contabilità ordinaria, dichiarazione e consulenza generica” di cui al doc. 9 allegato alla comparsa di costituzione di primo grado;
documento quest'ultimo non disconosciuto.
Possono essere trattati congiuntamente anche il secondo ed il terzo motivo di appello, in parte fondati, ma che comunque non inficiano la decisione del giudice di primo grado.
Vero è che il Giudice di Pace è incorso in errore nella valutazione della corretta formulazione del disconoscimento di forma, nella misura in cui la sig.ra ha disconosciuto la firma Pt_1 apposta su un contratto prodotto in copia fotostatica in giudizio, sicché era onere della parte che intende avvalersi del documento esibire l'originale.
È infatti principio pacifico che il disconoscimento dell'autenticità della firma di una scrittura privata comporta che la parte che se ne voglia avvalere debba produrre l'originale per ottenerne la verificazione. Diversamente quest'ultima potrà offrire prova con i mezzi ordinari del contenuto del documento, ma non della firma (ex plurimis Cass. Civ. 8304/2024).
Nemmeno è pienamente condivisibile il richiamo formulato nella sentenza di primo grado al Giudice di Pace alla disciplina sulle modalità di deposito telematico degli atti e alla attestazione di conformità delle copie informatiche che ne consegue, in quanto, ad avviso dello scrivente, pacifico è che, ai fini dell'istanza di verificazione formulata dall'opposta , sarebbe stata CP_1 necessaria la produzione del documento in originale.
Cionondimeno, si rileva il Giudice di primo grado ha ritenuto non fosse necessario disporre la richiesta verificazione a mezzo CTU, laddove ha considerato sufficiente la comparazione tra la firma contestata e le altre firme prodotte in comparazione, pacificamente attribuibili alla sig.ra e prodotte in giudizio (cfr. “Nel caso in esame ad avviso del sottoscritto giudicante Pt_1
pagina 6 di 8 l'esame delle scritture di comparazione prodotte quale documento n. 9 e quindi delle firme apposte sulla carta d'identità, sulla copia del contratto di locazione del 13 luglio 2014 e sulla accomandata del 23 dicembre 2019 non lasciano dubbi sulla autenticità della firma […]”).
Il Giudice ha quindi ritenuto che tali sottoscrizioni fossero fonte di prova sufficiente per desumere, tramite un confronto diretto, che anche la firma sul contratto fosse autentica. Per l'effetto, ha ritenuto superfluo disporre la perizia calligrafica e, secondo un iter argomentativo condiviso dal Tribunale e nell'ambito del suo potere discrezionale di valutazione delle prove, ha ritenuto di avere già a disposizione elementi sufficienti per formare il proprio convincimento.
In altri termini, se nel processo esistono altri documenti con firme certe e non contestate (e nel caso di specie pacifico è che la sottoscrizione prodotta sub. doc. 9 non fosse contestata dalla sig.ra della medesima parte, il giudice ha, nell'ambito del proprio potere discrezione Pt_1 di valutazione del materiale probatorio, il potere di utilizzarli come termine di paragone. Questa valutazione comparativa può portare a ritenere superflua l'istanza di verificazione, ove comunque sia diversamente assolto l'onere probatorio del diritto fatto valere in giudizio.
L'appello deve pertanto essere rigettato, con integrale conferma della sentenza di primo grado, anche in punto di spese di lite.
Nel presente grado di giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, l'appellante deve essere condannata a rifondere in favore dell'appellata le spese di lite, liquidate ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, nella misura indicata in dispositivo, attenendosi ai valori medi, con esclusione dei compensi per la fase istruttoria, non espletata, e con riduzione di quelli previsti per la fase decisionale, quest'ultima svoltasi senza deposito delle memorie conclusive.
Dal rigetto dell'appello consegue, inoltre, che devono ritenersi sussistenti i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 per dichiarare la parte appellante tenuta “a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Parte_1
Pace di Lecco n. 105/2024 che, per l'effetto, conferma integralmente;
2) Condanna a rifondere in favore di le spese di lite Parte_1 CP_1 per il grado di appello, che liquida in € 2.547,00 per compensi, oltre al 15% rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, per dichiarare la parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
pagina 7 di 8 Lecco, 20 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Alessandro Colnaghi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Alessandro Colnaghi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. r.g. 693/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GRAZIA Parte_1 C.F._1
SCURRIA contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NICOLETTA SPAGNOLO CP_1 P.IVA_1
CONCLUSIONI
Per “Voglia il Tribunale di Lecco, in funzione di giudice di Parte_1 appello, in riforma della sentenza n. 105/2024 R.S. del Giudice di Pace di Lecco del 1° aprile 2024, depositata in pari data NON NOTIFICATA:
IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO: RIFORMARE INTEGRALMENTE la sentenza impugnata per tutti i motivi esposti e, per l'effetto, REVOCARE il decreto ingiuntivo opposto n. 188/2023 DI del Giudice di Pace di Lecco, ACCERTARE E DICHIARARE che nulla è dovuto a dalla sig.ra nella sua qualità di titolare dell'omonima ditta CP_1 Parte_1 individuale.
CONDANNARE in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla CP_1 rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in favore dell'appellante
[...]
[...]
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lecco, in funzione di giudice di appello Parte_2
NEL MERITO: respingere l'appello della Sig.ra nella sua qualità di titolare Parte_1 della ditta individuale contro la sentenza n. 105/2024 R.S. (Rep. n. Parte_1
251/2024), emessa e pubblicata, in data 1.04.2024, dal Giudice di Pace di Lecco, a definizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo R.G. n. 661/2023, in quanto infondato in fatto e diritto per le ragioni ampiamente esposte in atti, che si richiamano, confermando la decisione appellata;
IN VIA ISTRUTTORIA, SE DEL CASO:
1) nella denegata e non creduta ipotesi in cui sia ritenuto ammissibile il disconoscimento effettuato da parte opponente/appellante della scrittura privata costituita da Contratto di Elaborazione Dati del 13.06.2019, depositata sub. doc. n. 3 del ricorso per decreto ingiuntivo e sub. 6 della comparsa di costituzione in primo grado, l'odierna appellata reitera la propria istanza di verificazione, ai sensi e per gli effetti degli art. 216 e segg., c.p.c., di predetta scrittura, della quale dichiara di volersi avvalere.
Al fine di poter meglio provare l'autenticità della firma apposta dalla Sig.ra Parte_1
A) si offrono in comunicazione le seguenti scritture di comparazione (cfr. doc. n. 9):
- carta d'identità della Sig.ra Parte_1
- incarico professionale di consulenza conferito al Dott. Commercialista e Revisore Contabile Nicoletta Spagnolo in data 13.09.2019;
- raccomandata a.r. del 23.12.2019;
- contratto di locazione commerciale del 13.07.2014;
B) si insiste, ove occorra, nella richiesta di consulenza tecnica grafologica al fine di accertare e dichiarare, ex art. 216 c.p.c., l'autenticità della sottoscrizione apposta in calce alla scrittura privata disconosciuta, utilizzando succitate scritture di comparazione;
2) nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenga che l'odierna appellata non abbia documentalmente assolto al proprio onere probatorio, si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie, così come formulate in primo grado di giudizio, con comparsa di costituzione e risposta del 27.07.2023; e nello specifico, per l'accoglimento della prova per interrogatorio formale e per testi sui capitoli di prova ivi articolati, con i testimoni già indicati.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso forfettario del 15%, I.V.A. e C.P.A. comprese sulle somme imponibili”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio involge l'appello proposto dalla sig.ra avverso la Parte_1 sentenza del Giudice di Pace di Lecco n. 105/2024, pronunciata all'esito del procedimento RG n. 661/2023 depositata in data 01.04.2024, non notificata, con la quale era stata rigettata la domanda di opposizione a decreto ingiuntivo n.188/2023 emesso dal Giudice di Pace di Lecco;
con tale provvedimento era stato ingiunto alla sig.ra il pagamento della somma di Euro Pt_1
5.490,00, oltre interessi e spese del giudizio monitorio in favore di . Con la CP_1 sentenza di primo grado era stato quindi confermato il decreto opposto e l'odierna appellante era stata condannata al pagamento delle spese del giudizio;
statuizione della quale viene chiesta ora l'integrale riforma.
Giova brevemente riassumere l'oggetto e lo svolgimento del giudizio di primo grado.
pagina 2 di 8 Il primo grado di giudizio era promosso dalla sig.ra in opposizione a decreto Pt_1 ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Lecco, avente ad oggetto il pagamento in favore di
, dell'importo di Euro 5.490,00 per avere eseguito la seconda, in favore della prima, CP_1 attività di elaborazione di dati contabili e di consulenza del lavoro per le annualità indicate nelle fatture azionate in via monitoria.
A sostegno dell'istanza di ingiunzione, in sede monitoria era prodotto, oltre alle fatture elettroniche (cfr. doc. 2 fascicolo monitorio), un contratto di elaborazione dati datato 13.06.2019 (cfr. doc. 3 fascicolo monitorio).
L'opposizione si fondava sulla mancanza di conferimento di incarico professionale alla società
, in quanto era argomentato che i) mai fosse stato firmato il contratto prodotto sub CP_1 doc. 3, di cui era disconosciuta la sottoscrizione e ii) le fatture erano intestate alla persona fisica e non all'azienda (impresa individuale ndr.). Alcuna contestazione era mossa in merito all'espletamento ed al contenuto dell'attività svolta da , di cui, appunto, alle fatture CP_1 azionate in via monitoria.
Si costituiva in giudizio contestando le difese dell'opponente sia in punto di CP_1 mancata sottoscrizione del contratto di elaborazione dati, formulando istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. e offrendo le scritture comparative, sia in punto di corretta intestazione delle fatture alla sig.ra in quanto l'impresa individuale non godrebbe di personalità giuridica Pt_1 propria;
sia, infine, argomentando la mancata contestazione dell'opponente allo svolgimento dell'attività di elaborazione dati da parte di , prodromica alla tenuta della CP_1 contabilità, di cui alle fatture azionate in via monitoria nel periodo 2017/2019. A tal fine produceva documentazione sub. docc. 10 A-B relativa alle “attività di caricamento dati/elaborazione paghe eseguite dal 2017 al 2019” (cfr. pag. 10 comparsa di costituzione in primo grado).
Alla prima udienza, la difesa dell'opponente contestava genericamente il contenuto della comparsa, riportandosi al contenuto del ricorso in opposizione a decreto, si opponeva alla concessione della provvisoria esecutorietà sulla scorta della mancanza di prova scritta, e eccepiva la prescrizione dei crediti vantati. L'opposta insisteva per le istanze istruttorie formulate, in specie istanza di verificazione ed escussione testi.
Il Giudice di Pace non concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e, con ordinanza del 26.09.2023, formulava proposta conciliativa alle parti ai sensi dell'art. 91 c.p.c. All'udienza del 30.10.2023 le parti davano atto di non accettare la proposta transattiva ed insistevano per le rispettive istanze.
Con ordinanza del 03.11.2023, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni al 22.03.2024 e, quindi, trattenuta in decisione.
La sentenza di rigetto, superata l'eccezione preliminare di tardività della svolta opposizione, si fonda, nel merito, sulla formulazione in termini generici, da parte dell'opponente, del disconoscimento di firma che non sarebbe quindi stata apposta dalla al doc. 3 della Pt_1 ricorrente in sede monitoria (il contratto ndr.), sulla analogia tra tale documento e le altre scritture pagina 3 di 8 e documenti offerti in comparazione dall'opposta, nonché, infine, sull'assolvimento dell'onere della prova da parte dall'opposta in merito all'attività svolta in favore della sig.ra Pt_1 Con (cfr. docc. 10 ).
Quanto allo svolgimento del giudizio di secondo grado dinanzi al suintestato Tribunale, si premette che è stato instaurato il contraddittorio tra le parti sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza del Giudice di Pace proposta dalla parte appellante;
detta istanza è stata rigettata con ordinanza del 05/06/2024.
Alla prima udienza per la trattazione del merito del 08/10/2024 entrambe le parti hanno insistito nelle rispettive istanze, reiterate anche in sede di precisazione delle conclusioni.
Il Giudice, a scioglimento della riserva, ritenuta la causa matura per la decisione ed in ragione della ridotta complessità della controversia, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies CPC, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter CPC entro il termine del 29.09.2025, e, infine, è stata trattenuta in decisione.
Il proposto appello si fonda su quattro motivi:
1) motivazione insufficiente e illogica;
2) errore di fatto e di diritto riguardo agli effetti processuali del disconoscimento della sottoscrizione di scrittura privata;
erronea e carente motivazione;
3) errore di fatto e di diritto riguardo al coordinamento delle norme codicistiche con la disciplina del processo civile telematico, erronea e illogica motivazione;
4) erronea e omessa motivazione in relazione all'onere probatorio incombente sull'opposta/attrice sostanziale nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo. Insufficiente esame ed erronea valutazione dei documenti di causa a sostegno della pretesa creditoria.
Nelle proprie difese l'appellata ha argomentato, in primis, che il contraddittorio CP_1 debba essere circoscritto alle circostanze ed alle eccezioni sollevate dalla sig.ra in Pt_1 primo grado, quindi, al disconoscimento di firma ed alla asserita errata intestazione alla persona fisica piuttosto che all'omonima impresa individuale, opponendosi all'istanza di Pt_1 sospensione della esecutività della sentenza appellata. Ha contestato altresì il secondo ed il terzo motivo di appello, in quanto l'opponente avrebbe sollevato eccezione di disconoscimento di un documento prodotto in copia fotostatica e non dell'originale.
Nel merito, l'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Parte_1
Pace di Lecco n. 105/2024 non è fondato e deve dunque essere rigettato, per le ragioni che di seguito si espongono.
Preliminarmente giova rammentare che, in applicazione del principio della cd. “ragione più liquida”, unanimemente recepito dalla giurisprudenza, il Giudice non è tenuto a rispettare rigorosamente l'ordine logico delle questioni da trattare ove si ritenga più rapido ed agevole risolvere la vertenza sulla base di una questione che, pur logicamente subordinata alle altre, sia pagina 4 di 8 più evidente e rapidamente risolvibile. In altri termini è consentito al giudicante di analizzare gli elementi della fattispecie secondo l'evidenza dirimente.
Anche questo Tribunale condivide infatti, il principio che la controversia debba essere definita sulla base delle considerazioni che, per esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento. Con l'effetto di ritenere implicitamente disattesi gli altri argomenti ed elementi che sono logicamente incompatibili con la decisione adottata, anche ove non espressamente disattesi.
Passando al merito, il primo ed il quarto motivo possono essere trattati congiuntamente, e gli stessi sono ad avviso dello scrivente infondati avendo correttamente il Giudice di prime cure espletato, seppur in forma sintetica, il proprio iter logico argomentativo.
Sostiene l'appellante che il giudice avrebbe “omesso di esercitare il necessario esame degli elementi probatori a sostegno della domanda creditoria, limitandosi all'esame del disconosciuto incarico e omettendo di valutare la fondatezza della domanda creditoria sulla base della documentazione agli atti” (cfr. pagg. 5-6). E, ancora, argomenta che avrebbe valutato in modo superficiale l'assolvimento dell'onere probatorio in capo alla convenuta opposta nella misura in Con cui avrebbe considerato i documenti prodotti sub. docc. 10 quale “prova dell'attività di caricamento dati/elaborazione paghe eseguite dal 2017 al 2019” da (cfr. pag.11). CP_1
Il Tribunale ritiene che, dalle argomentazioni spese in primo grado dalla parte opponente, sia icto oculi evidente che questa abbia fondato la propria contestazione dell'an debeatur solo ed esclusivamente sul disconoscimento della firma del documento sottoscritto, senza mai avere contestato in maniera specifica l'esecuzione delle prestazioni eseguite in suo favore dalla società
dal 2017 al 2019. CP_1
Si consideri che l'art. 167 c.p.c. fa carico al convenuto (nel caso di specie l'attore opponente, che è convenuto sostanziale ndr.) di “prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda”, mentre l'art. 416 c.p.c., esprimendo un principio di carattere generale, chiarisce che tale presa di posizione deve essere effettuata “in maniera precisa, e non limitata ad una generica contestazione”. Contestazione nel caso di specie non avvenuta, non avendo mai l'attrice opponente contestato il fatto principale, ovverosia l'avvenuta esecuzione delle prestazioni oggetto di ingiunzione di pagamento in suo favore.
Ne deriva che il giudice può porre a fondamento del proprio convincimento l'avvenuta esecuzione della prestazione di attività di elaborazione dati, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., in quanto fatto principale non contestato.
Quanto alla valutazione del materiale probatorio, operata dal giudice di prime cure, il Tribunale ritiene che, anche volendo non fondare il proprio convincimento sul valore probatorio del pagina 5 di 8 contratto prodotto sub. doc.3 in sede monitoria, il creditore abbia comunque CP_1 assolto al proprio onere probatorio.
Si consideri infatti che, in punto di diritto, il contratto di prestazione d'opera non richiede la forma scritta ad substantiam, né ad probationem. Ne consegue che la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, quando il diritto al compenso è oggetto di contestazione sotto il profilo della mancata instaurazione del rapporto – nel caso di specie la mancanza di un contratto scritto in ragione del disconoscimento di firma –, può essere data dall'attore sostanziale ( CP_1 ndr.) con ogni mezzo istruttorio, quindi anche per presunzioni.
[...]
Compete invece al giudice di merito valutare se, nel caso concreto, questa prova possa o meno ritenersi fornita, nell'esercizio della sua discrezionalità nell'apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti, esplicitando il criterio logico posto a base del suo convincimento.
Il Tribunale condivide pertanto che, i documenti prodotti sub. 10 A-B in primo grado siano idonei a fondare il convincimento del giudice sulla debenza delle somme azionate in via monitoria. Convincimento corroborato dalla non contestazione da parte dell'opponente della valenza probatoria degli stessi nel corso del medesimo giudizio di primo grado, dalla mancanza di una contestazione specifica circa lo svolgimento dell'attività di elaborazione dati, oltre che dalla circostanza che l'attività di elaborazione dati è un'attività accessoria a quella di “contabilità ordinaria, dichiarazione e consulenza generica” di cui al doc. 9 allegato alla comparsa di costituzione di primo grado;
documento quest'ultimo non disconosciuto.
Possono essere trattati congiuntamente anche il secondo ed il terzo motivo di appello, in parte fondati, ma che comunque non inficiano la decisione del giudice di primo grado.
Vero è che il Giudice di Pace è incorso in errore nella valutazione della corretta formulazione del disconoscimento di forma, nella misura in cui la sig.ra ha disconosciuto la firma Pt_1 apposta su un contratto prodotto in copia fotostatica in giudizio, sicché era onere della parte che intende avvalersi del documento esibire l'originale.
È infatti principio pacifico che il disconoscimento dell'autenticità della firma di una scrittura privata comporta che la parte che se ne voglia avvalere debba produrre l'originale per ottenerne la verificazione. Diversamente quest'ultima potrà offrire prova con i mezzi ordinari del contenuto del documento, ma non della firma (ex plurimis Cass. Civ. 8304/2024).
Nemmeno è pienamente condivisibile il richiamo formulato nella sentenza di primo grado al Giudice di Pace alla disciplina sulle modalità di deposito telematico degli atti e alla attestazione di conformità delle copie informatiche che ne consegue, in quanto, ad avviso dello scrivente, pacifico è che, ai fini dell'istanza di verificazione formulata dall'opposta , sarebbe stata CP_1 necessaria la produzione del documento in originale.
Cionondimeno, si rileva il Giudice di primo grado ha ritenuto non fosse necessario disporre la richiesta verificazione a mezzo CTU, laddove ha considerato sufficiente la comparazione tra la firma contestata e le altre firme prodotte in comparazione, pacificamente attribuibili alla sig.ra e prodotte in giudizio (cfr. “Nel caso in esame ad avviso del sottoscritto giudicante Pt_1
pagina 6 di 8 l'esame delle scritture di comparazione prodotte quale documento n. 9 e quindi delle firme apposte sulla carta d'identità, sulla copia del contratto di locazione del 13 luglio 2014 e sulla accomandata del 23 dicembre 2019 non lasciano dubbi sulla autenticità della firma […]”).
Il Giudice ha quindi ritenuto che tali sottoscrizioni fossero fonte di prova sufficiente per desumere, tramite un confronto diretto, che anche la firma sul contratto fosse autentica. Per l'effetto, ha ritenuto superfluo disporre la perizia calligrafica e, secondo un iter argomentativo condiviso dal Tribunale e nell'ambito del suo potere discrezionale di valutazione delle prove, ha ritenuto di avere già a disposizione elementi sufficienti per formare il proprio convincimento.
In altri termini, se nel processo esistono altri documenti con firme certe e non contestate (e nel caso di specie pacifico è che la sottoscrizione prodotta sub. doc. 9 non fosse contestata dalla sig.ra della medesima parte, il giudice ha, nell'ambito del proprio potere discrezione Pt_1 di valutazione del materiale probatorio, il potere di utilizzarli come termine di paragone. Questa valutazione comparativa può portare a ritenere superflua l'istanza di verificazione, ove comunque sia diversamente assolto l'onere probatorio del diritto fatto valere in giudizio.
L'appello deve pertanto essere rigettato, con integrale conferma della sentenza di primo grado, anche in punto di spese di lite.
Nel presente grado di giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, l'appellante deve essere condannata a rifondere in favore dell'appellata le spese di lite, liquidate ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, nella misura indicata in dispositivo, attenendosi ai valori medi, con esclusione dei compensi per la fase istruttoria, non espletata, e con riduzione di quelli previsti per la fase decisionale, quest'ultima svoltasi senza deposito delle memorie conclusive.
Dal rigetto dell'appello consegue, inoltre, che devono ritenersi sussistenti i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 per dichiarare la parte appellante tenuta “a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Parte_1
Pace di Lecco n. 105/2024 che, per l'effetto, conferma integralmente;
2) Condanna a rifondere in favore di le spese di lite Parte_1 CP_1 per il grado di appello, che liquida in € 2.547,00 per compensi, oltre al 15% rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, per dichiarare la parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
pagina 7 di 8 Lecco, 20 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Alessandro Colnaghi
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