Rigetto
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 18/09/2025, n. 7378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7378 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07378/2025REG.PROV.COLL.
N. 04515/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4515 del 2023, proposto da LT RI, rappresentato e difeso dagli avvocati Aldo Scipione, Luca Scipione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di IA, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di AT (Sezione Prima) n. 861/2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 luglio 2025 il Cons. Raffaello Sestini;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Il signor RI acquistava un appezzamento di terreno su cui insisteva un manufatto abusivo realizzato, secondo la sua prospettazione, dalla precedente proprietaria. In data 9 marzo 2011 la Polizia Municipale del Comune di IA, rilevando lavori eseguiti in assenza del permesso di costruire, disponeva ed eseguiva il sequestro preventivo del predetto manufatto. Con ordinanza n. 137 del 19 aprile 2011 il Dirigente del Settore Urbanistica ed Edilizia del Comune di IA disponeva la demolizione. Avverso tale ordinanza veniva proposto separato ricorso dinanzi al TAR.
In data 2 marzo 2012 veniva redatto dall’Ufficio Vigilanza Edilizia del Comune di IA il verbale prot. 336, col quale era accertata l’inottemperanza del ricorrente all’ordinanza di demolizione. Con ordinanza n. 431 del 21 novembre 2012 , a firma del Dirigente del V Settore Urbanistica ed Edilizia del Comune di IA , era quindi disposta l’acquisizione del bene e dell’area di sedime.
2 - Avverso la suddetta ordinanza il ricorrente proponeva ricorso al T.A.R. del Lazio, sezione staccata di AT. chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi di diritto:
1)illegittimità derivata dall’illegittimità dell’ordinanza n. 137 del 19.4.2011, impugnata con autonomo ricorso;
2) violazione dell’art. 15, commi 3 e 5, della legge regionale del Lazio n. 15 dell’11.8.2008, secondo i quali l’acquisizione gratuita delle aree su cui sono stati compiuti degli interventi edilizi abusivi non opera nei confronti del proprietario del terreno rimasto estraneo all’abuso, rimanendo in tali casi la funzione ripristinatoria dell’interesse pubblico violato ristretta alla sola demolizione, con il relativo potere-dovere degli organi comunali di dare esecuzione di ufficio e con la conseguenza che l’area di proprietà del terzo estraneo all’abuso resta nella sua titolarità anche dopo che sia stata eseguita d’ufficio la demolizione;
3) violazione dell’art. 15 della legge regionale citata nonché dell’art. 3 l. n. 241/1990, oltre a varie figure sintomatiche di eccesso di potere, in quanto era stata disposta l’acquisizione di un’intera particella di terreno, senza provvedere al previo frazionamento;
4) violazione dell’art. 31, comma 3, d.p.r. n.380/2001 e della legge n. 241/1990, oltre a eccesso di potere in varie forme, in quanto il Comune andava a acquisire una superficie di terreno superiore a dieci volte quella complessiva utile costruita abusivamente, con conseguente difetto di istruttoria e
motivazione sul punto.
3 - Il Comune di IA si costituiva in giudizio per resistere al ricorso, depositando documentazione. A seguito dell’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato dell’11 ottobre 2022, il T.A.R. premessa l’improcedibilità del primo motivo di ricorso per l’illegittimità derivata da quella dell’ordinanza di demolizione n. 137 del 19 aprile 2011 per sopravvenuto difetto di interesse, avendo nel frattempo la stessa Sezione del T.A.:R. respinto il ricorso con sentenza n. 281 del 4 maggio 2021, respingeva gli altri motivi d’impugnazione, compensando le spese di lite in ragione della costituzione solo formale del Comune.
4 - Il ricorrente soccombente in primo grado propone pertanto l’appello in epigrafe. Il Comune intimato non si è costituito.
5 - Vengono dedotti i motivi d’appello di seguito sintetizzati.
5.1 – Errore in iudicando – Violazione ed omessa applicazione dell’articolo 15, commi 3 e 5della L. Reg. Lazio n. 15 dell’11 agosto 2008”.
L’appellante rappresenta che, diversamente dalla affermazione del Comune di IA secondo cui egli era “ proprietario ed esecutore delle opere ”, condivisa dal T.A.R., la preesistenza del manufatto al suo acquisto risultava pacificamente provata dalle dichiarazioni rilasciate dalle ditte che avevano eseguito gli impianti e dalle aereo-foto antecedenti al 18 novembre 2010 (data del rogito ), per cui il Comune non poteva assolutamente procedere all’acquisizione dell’area su cui insiste il manufatto abusivo ai sensi dell’art. 15, comma 5 , della L.R. 11/8/2008 che ha sancito il divieto per gli Enti Locali di procedere all’acquisizione dell’area di sedime nel caso in cui il proprietario della stessa sia diverso dal responsabile dell’abuso.Da quanto sopra conseguirebbe, altresì, che il Comune non poteva neppure procedere all’applicazione della sanzione pecuniaria.
5.2 – “ Errore in iudicando -Violazione e falsa applicazione dell’art. 15 della L.R. n. 15 dell’11 agosto 2008 – Difetto di motivazione, difetto di istruttoria e manifesta ingiustizia ”.
L’appellante deduce inoltre che la planimetria allegata all’atto di acquisizione del bene faceva riferimento al catasto non quale mezzo per identificarne la posizione, come ritenuto dal T.A.R., bensì a fine di ricomprendere tutta la particella di terreno in questione, mentre al contrario l’art. 15, comma 3, della L.R Lazio n. 15 del 2008 imponeva che l’atto di accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione a demolire indicasse la consistenza dell’area da acquisire previo frazionamento catastale da parte dell’ufficio tecnico comunale, operazione mai svolta dal Comune.
5.3 - Errore in iudicando – Violazione e falsa applicazione dell’art. 31, comma 3, del d.p.r. n. 380 del 6.6.2001 – Violazione dell’art. 3 della Legge 7.8.1990 n. 241 -Eccesso di potere per difetto di motivazione, Manifesta ingiustizia ”.
Premesso che nella planimetria allegata all’atto impugnato l’acquisizione del bene e dell’area di sedime in catasto riguardava tutta la particella di terreno in questione, risulterebbe per ciò solo comprovato che l’area acquisita era superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita, in violazione dell’art.31, comma 3, del d.p.r. n. 380 del 6.6. 2001 .
6 – Le censure dedotte non sono fondate
6.1 – In primo luogo, l’individuazione del soggetto non committente dei lavori quale soggetto comunque responsabile dell’abuso edilizio può sempre essere desunta anche da elementi oggettivi di natura indiziaria circa la compartecipazione alla realizzazione del manufatto, dovendo il proprietario, in caso di abusi edilizi commessi da persona diversa, dimostrare in modo inequivocabile, la sua completa estraneità al compimento dell’opera abusiva, oppure il suo impegno, una volta venuto a conoscenza dell’abuso, per impedirlo o eliminarlo, per poter andare esente dalla misura consistente nell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’area di sedime sulla quale insiste il bene.
Quindi il T.A.R. ha esattamente respinto il secondo motivo del ricorso di primo grado, osservando che l’ordinanza di demolizione poneva l’ingiunzione in capo all’odierno ricorrente, definito come “ proprietario ed esecutore delle opere ”, che lo stesso era risultato presente “ in loco ” e aveva dichiarato di dimorare presso l’immobile abusivo, mentre secondo il verbale di sopralluogo le opere erano ancora “ in fase di realizzazione ”, che “ vi erano tracce di lavori recenti ” e che l’immobile abusivo era stato sottoposto a sequestro cautelativo ai sensi dell’art.321 c.p.p. , mancando pertanto ogni elemento idoneo a confermare quanto solo dichiarato dal ricorrente, circa la commissione dell’abuso ad esclusiva opera e responsabilità della precedente proprietaria,
6.2 - Per quanto riguarda l’estensione della acquisizione, di cui al terzo motivo, Il T.A.R. ha rilevato che la sola area di sedime era indicata “ in rosso ” nella planimetria allegata all’atto impugnato, dovendosi desumere che il riferimento agli estremi catastali era stato riportato solo per identificarne la posizione.
Come esattamente statuito dalla medesima sentenza appellata, la giurisprudenza ha comunque chiarito che la mancata precisa individuazione dell'area da acquisire impedisce l'acquisizione da parte dello Stato della sola area ulteriore, dato che per quanto riguarda l'area di sedime l'automatismo dell'effetto acquisitivo rende superflua ogni motivazione sul punto e l'individuazione della stessa può evincersi anche dalla descrizione degli interventi sanzionati. Ne consegue che la mancata esatta delimitazione dell’area ulteriore, se da un lato comporta l'impossibilità per l'Amministrazione comunale di acquisirla per mancata identificazione dell'oggetto, dall'altro riveste carattere aggiuntivo e del tutto eventuale rispetto all'acquisizione automatica delle opere abusive e della relativa area di sedime, e pertanto non produce l'illegittimità dell'intero provvedimento acquisitivo.
6.3 – Le pregresse considerazioni precludono anche l’accoglimento del quarto motivo, volto a far valere una non comprovata estensione dell’area da acquisire oltre i previsti limiti di legge.
7 – In conclusione l’appello deve essere respinto. Nulla per le spese, stante la mancata costituzione del Comune intimato.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese stante la mancata costituzione del Comune intimato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore
Laura Marzano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Sestini | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO