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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 03/10/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 805 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel. Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 805 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] ( ) Parte_1 CodiceFiscale_1 con il patrocinio dell'Avv. URBINATI ARMIDA ( ) CodiceFiscale_2
e nato a [...] il [...] (C.F. Parte_2
) con il patrocinio dell'Avv. URBINATI ARMIDA (C.F. C.F._3
) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 29/04/2025 con il quale e Parte_1 Parte_2 hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio
[...] celebrato in data 15.10.2005, a Montescudo (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati i figli e , entrambi maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2 autosufficienti;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 29.08.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto, astenendosi da qualsiasi vicendevole riferimento malevolo e ciò tantomeno in presenza dei figli e i quali sono già Per_1 Per_2 consapevoli della intervenuta separazione di fatto dei genitori;
2) il figlio rimarrà ad abitare nella casa coniugale fino a quando il predetto immobile non verrà Per_2 venduto, come da volontà di entrambi i ricorrenti, comproprietari in pari quota del bene sito nel
Comune di Montescudo, alla via Ospedale Vecchio n. 11, acquistato in comunione, meglio identificato al NCEU del C.F. del predetto Comune al foglio 11, particella 1198, sub 1, categoria A/4, classe 3, vani 7, rendita catastale € 506,13, con appezzamento di terreno pertinenziale di mq 230 censito al Catasto Terreni del predetto Comune al foglio 11 particella 1198 di qualità seminativo di
Ha 00.02.30 e centiare trenta, reddito dominicale € 1,07; gravato da ipoteca a garanzia del mutuo contratto con la Credite Agricole sede di Coriano;
3) che i ricorrenti sono concordi ed intendono collaborare al buon fine della vendita della casa e si obbligano a firmare il mandato o i mandati ai professionisti del settore e ad acquisire i documenti necessari ai fini della vendita;
4) che per tale ragione la casa resterà nella disponibilità di entrambi i coniugi fino alla avvenuta vendita, con espresso divieto ad ospitare soggetti estranei al nucleo, ma il sig. si obbliga a Pt_2 sostenere le spese delle utenze, Tari e manutenzione necessaria;
5) I coniugi si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti, rinunciando espressamente a qualsivoglia forma di mantenimento economico e si impegnano, come avvenuto fino ad oggi, a continuare a pagare i debiti contratti per l'acquisto e la ristrutturazione della casa coniugale che di seguito si riassumono sinteticamente, e ciò fino all' avvenuta vendita del predetto bene, allor quando,
a seguito della verifica dei pagamenti effettuati da ciascuno per il mutuo e per i finanziamenti ecc, divideranno quanto ricavato dalla vendita, previo conguaglio e rendicontazione: elenco debiti ammontanti a circa 250.000,00:
• residuo mutuo € 144.000,00 compresi interessi (rata mensile € 748,00 + 35,00 per assicurazione);
• finanziamento Agos € 46.150,00 (rata mensile € 558,00);
• finanziamento Findomestic residuo € 1.000,00 ( rata mensile € 150 + € 80,00); • cessione del 5° dello stipendio di per finanziamento di € 22.000,00 detrazione Parte_1 mensile € 281,00;
• debito contratto con idraulico somma residua € 4.000,00 c.a.;
• debito con architetto somma residua € 5.000,00 c.a.;
• prestiti conferiti dai parenti di di € 8.400,00 + 6.000,00 ( mamma sig.ra Parte_1 Persona_3
+ € 20.000,00 (fratello ) somme da restituire entro due anni e mezzo dalla
[...] Persona_4 firma del presente ricorso, salvo anticipare la restituzione integrale degli importi a seguito della vendita della casa;
oltre ad altri piccoli debiti che stanno per essere estinti.
6) La sig.ra svolge attività di O.S.S. presso la R.s.a./ casa di Riposo Fantini sita in Parte_1
Montescudo, mentre il sig. gestisce una attività di bar- tavola calda sita in località Parte_2
Fiorentino, (Repubblica di San Marino) in Via del Passetto n. 60/B, attività che gestisce a mezzo della società “SRL Punto e A Capo” (cod. O.E 07545) ove l'attuale amministratore è , il CP_1 quale ha anticipato la volontà di dimettersi dalla predetta carica che verrà assunta dal sig. Parte_2
entro la data del 30/06/2025;
[...]
7) che detta attività, seppur, ricadente in comunione di beni fra i coniugi, all'esito della avvenuta vendita dell'immobile casa coniugale e all'esito dell' estinzione dei debiti ancora esistenti, resterà interamente nella proprietà e gestione esclusiva del sig. , come pure i guadagni, Parte_2 purché si siano verificate le condizioni sopra precisate ovvero che siano stati saldati ed estinti tutti i debiti contratti insieme alla moglie per l'acquisto e ristrutturazione della casa coniugale, derivanti dal progetto assunto dai coniugi in comunione di acquisto e ristrutturazione dell'immobile che verrà invece venduto con divisione del ricavato;
8) che in separata sede i ricorrenti hanno provveduto a stilare un inventario dei beni mobili presenti nella casa al fine della divisione degli stessi, facendo salvo l'accordo che i beni mobili eventualmente richiesti dall'acquirente, potranno essere venduti ed il prezzo ricavato diviso in pari quota salvo conguaglio:
9) che in caso di necessità dei figli i ricorrenti si impegnano a corrispondere il 50 % delle spese straordinarie della prole;
10) che il marito si impegna a trasferire alla moglie la proprietà dell'auto targata CR113MB, dalla predetta già posseduta e già utilizzata in via esclusiva, con spese del cambio di proprietà, se ed in quanto dovute, nonché di manutenzione, bolli ed assicurazione ad esclusivo carico della signora che dichiara fin d'ora di accollarsi. Pt_1
Il sig. è proprietario in via esclusiva del motociclo tg CJ60007 acquistato in data Parte_2
4/04/2025, mentre altri mezzi in uso al predetto sono di proprietà della società Srl Punto e a Capo con sede in Fiorentino ( R.S.M.) Via del Passetto n. 60/B. 11) Entrambi i coniugi si impegnano ed obbligano reciprocamente a comunicarsi le proprie variazioni anagrafiche.
12) Entrambi i coniugi si impegnano a comportarsi in modo corretto con riferimento alla rendicontazione dei pagamenti dei debiti e alla gestione dell'attività di bartavola calda, al fine di evitare che eventuali pendenze possano ricadere sui due figli e si impegnano a chiudere il conto corrente acceso presso la Credite Agricoile sede di Coriano, non appena estinto il mutuo, unico conto utilizzato da entrambi.
13) Le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra per qualsivoglia ragione o titolo in conseguenza al rapporto di coniugio e con l'esatto adempimento delle condizioni sopra precisate.
14) Le spese della presente procedura devono intendersi integralmente compensate fra le parti.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1 Parte_2 lle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
[...]
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montescudo-Monte Colombo (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 9 Parte II Serie A Anno
2005 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 2.10.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel. Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 805 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] ( ) Parte_1 CodiceFiscale_1 con il patrocinio dell'Avv. URBINATI ARMIDA ( ) CodiceFiscale_2
e nato a [...] il [...] (C.F. Parte_2
) con il patrocinio dell'Avv. URBINATI ARMIDA (C.F. C.F._3
) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 29/04/2025 con il quale e Parte_1 Parte_2 hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio
[...] celebrato in data 15.10.2005, a Montescudo (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati i figli e , entrambi maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2 autosufficienti;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 29.08.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto, astenendosi da qualsiasi vicendevole riferimento malevolo e ciò tantomeno in presenza dei figli e i quali sono già Per_1 Per_2 consapevoli della intervenuta separazione di fatto dei genitori;
2) il figlio rimarrà ad abitare nella casa coniugale fino a quando il predetto immobile non verrà Per_2 venduto, come da volontà di entrambi i ricorrenti, comproprietari in pari quota del bene sito nel
Comune di Montescudo, alla via Ospedale Vecchio n. 11, acquistato in comunione, meglio identificato al NCEU del C.F. del predetto Comune al foglio 11, particella 1198, sub 1, categoria A/4, classe 3, vani 7, rendita catastale € 506,13, con appezzamento di terreno pertinenziale di mq 230 censito al Catasto Terreni del predetto Comune al foglio 11 particella 1198 di qualità seminativo di
Ha 00.02.30 e centiare trenta, reddito dominicale € 1,07; gravato da ipoteca a garanzia del mutuo contratto con la Credite Agricole sede di Coriano;
3) che i ricorrenti sono concordi ed intendono collaborare al buon fine della vendita della casa e si obbligano a firmare il mandato o i mandati ai professionisti del settore e ad acquisire i documenti necessari ai fini della vendita;
4) che per tale ragione la casa resterà nella disponibilità di entrambi i coniugi fino alla avvenuta vendita, con espresso divieto ad ospitare soggetti estranei al nucleo, ma il sig. si obbliga a Pt_2 sostenere le spese delle utenze, Tari e manutenzione necessaria;
5) I coniugi si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti, rinunciando espressamente a qualsivoglia forma di mantenimento economico e si impegnano, come avvenuto fino ad oggi, a continuare a pagare i debiti contratti per l'acquisto e la ristrutturazione della casa coniugale che di seguito si riassumono sinteticamente, e ciò fino all' avvenuta vendita del predetto bene, allor quando,
a seguito della verifica dei pagamenti effettuati da ciascuno per il mutuo e per i finanziamenti ecc, divideranno quanto ricavato dalla vendita, previo conguaglio e rendicontazione: elenco debiti ammontanti a circa 250.000,00:
• residuo mutuo € 144.000,00 compresi interessi (rata mensile € 748,00 + 35,00 per assicurazione);
• finanziamento Agos € 46.150,00 (rata mensile € 558,00);
• finanziamento Findomestic residuo € 1.000,00 ( rata mensile € 150 + € 80,00); • cessione del 5° dello stipendio di per finanziamento di € 22.000,00 detrazione Parte_1 mensile € 281,00;
• debito contratto con idraulico somma residua € 4.000,00 c.a.;
• debito con architetto somma residua € 5.000,00 c.a.;
• prestiti conferiti dai parenti di di € 8.400,00 + 6.000,00 ( mamma sig.ra Parte_1 Persona_3
+ € 20.000,00 (fratello ) somme da restituire entro due anni e mezzo dalla
[...] Persona_4 firma del presente ricorso, salvo anticipare la restituzione integrale degli importi a seguito della vendita della casa;
oltre ad altri piccoli debiti che stanno per essere estinti.
6) La sig.ra svolge attività di O.S.S. presso la R.s.a./ casa di Riposo Fantini sita in Parte_1
Montescudo, mentre il sig. gestisce una attività di bar- tavola calda sita in località Parte_2
Fiorentino, (Repubblica di San Marino) in Via del Passetto n. 60/B, attività che gestisce a mezzo della società “SRL Punto e A Capo” (cod. O.E 07545) ove l'attuale amministratore è , il CP_1 quale ha anticipato la volontà di dimettersi dalla predetta carica che verrà assunta dal sig. Parte_2
entro la data del 30/06/2025;
[...]
7) che detta attività, seppur, ricadente in comunione di beni fra i coniugi, all'esito della avvenuta vendita dell'immobile casa coniugale e all'esito dell' estinzione dei debiti ancora esistenti, resterà interamente nella proprietà e gestione esclusiva del sig. , come pure i guadagni, Parte_2 purché si siano verificate le condizioni sopra precisate ovvero che siano stati saldati ed estinti tutti i debiti contratti insieme alla moglie per l'acquisto e ristrutturazione della casa coniugale, derivanti dal progetto assunto dai coniugi in comunione di acquisto e ristrutturazione dell'immobile che verrà invece venduto con divisione del ricavato;
8) che in separata sede i ricorrenti hanno provveduto a stilare un inventario dei beni mobili presenti nella casa al fine della divisione degli stessi, facendo salvo l'accordo che i beni mobili eventualmente richiesti dall'acquirente, potranno essere venduti ed il prezzo ricavato diviso in pari quota salvo conguaglio:
9) che in caso di necessità dei figli i ricorrenti si impegnano a corrispondere il 50 % delle spese straordinarie della prole;
10) che il marito si impegna a trasferire alla moglie la proprietà dell'auto targata CR113MB, dalla predetta già posseduta e già utilizzata in via esclusiva, con spese del cambio di proprietà, se ed in quanto dovute, nonché di manutenzione, bolli ed assicurazione ad esclusivo carico della signora che dichiara fin d'ora di accollarsi. Pt_1
Il sig. è proprietario in via esclusiva del motociclo tg CJ60007 acquistato in data Parte_2
4/04/2025, mentre altri mezzi in uso al predetto sono di proprietà della società Srl Punto e a Capo con sede in Fiorentino ( R.S.M.) Via del Passetto n. 60/B. 11) Entrambi i coniugi si impegnano ed obbligano reciprocamente a comunicarsi le proprie variazioni anagrafiche.
12) Entrambi i coniugi si impegnano a comportarsi in modo corretto con riferimento alla rendicontazione dei pagamenti dei debiti e alla gestione dell'attività di bartavola calda, al fine di evitare che eventuali pendenze possano ricadere sui due figli e si impegnano a chiudere il conto corrente acceso presso la Credite Agricoile sede di Coriano, non appena estinto il mutuo, unico conto utilizzato da entrambi.
13) Le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra per qualsivoglia ragione o titolo in conseguenza al rapporto di coniugio e con l'esatto adempimento delle condizioni sopra precisate.
14) Le spese della presente procedura devono intendersi integralmente compensate fra le parti.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1 Parte_2 lle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
[...]
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montescudo-Monte Colombo (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 9 Parte II Serie A Anno
2005 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 2.10.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi