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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 13/02/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2131/2022 R.G.
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. Angela Di Girolamo Presidente rel.
2) Dr. Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Luca Bordin Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di prima istanza iscritta al n. 2131/2022 R.G., promossa
DA
rappresentato e difeso dall'Avv. Ciarrocchi Parte_1
Antonietta, giusta procura allegata al ricorso,
Ricorrente
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'Avv. Lupi Edoardo, giusta CP_1
procura allegata alla comparsa di costituzione.
Resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M. OGGETTO: divorzio – cessazione effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: all'udienza in data 27/11/2024, sostituita dal deposito di “note di trattazione scritta” ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno concordemente chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, come da accordo sottoscritto in data 17/05/2024 e depositato in data 17/06/2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11/07/2022 - premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario a Teramo in data 28/12/1961 con CP_1
da cui erano nati 4 figli, tutti maggiorenni ed economicamente
[...]
indipendenti, e che, con sentenza n. 794/06 in data 08/11/2005, questo Tribunale aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi e posto a suo carico la l'assegno mensile di € 550,00 a titolo di mantenimento della moglie - ha chiesto di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza ulteriori statuizioni.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto che, con scrittura privata stipulata nel 2010, le parti avevano stabilito che non era più dovuto l'assegno di mantenimento in favore della moglie, poiché i coniugi erano entrambi pensionati ed economicamente indipendenti.
Con comparsa in data 24/01/2023, si è costituita in giudizio la resistente la quale, pur aderendo alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha contestato la ricostruzione della vicenda ed ha chiesto di porre a carico del marito l'assegno divorzile di € 500,00.
A sostegno della richiesta, ha dedotto che:
-la scrittura privata del 2010, citata dal ricorrente, era un mero atto ricognitivo della situazione di fatto già verificatasi – la mancata corresponsione da parte del coniuge dell'assegno di mantenimento – e non l'espressione della volontà abdicativa del diritto al mantenimento;
- inoltre, aveva sottoscritto l'atto al solo fine di dimostrare all la mancata CP_2
percezione dell'assegno di mantenimento, per poter accedere al beneficio dell'assegno sociale;
-il marito percepiva un reddito annuo di circa € 13.000,00 ed era titolare di una impresa individuale dall'anno 2017 mentre lei percepiva soltanto l'assegno mensile di € 368,00 . CP_2
All'udienza presidenziale del 25/11/2022, svolta in assenza della resistente, il
Presidente – sentitolo il ricorrente, il quale ha dichiarato di non volersi riconciliare e di essere rimasto ininterrottamente separato dalla moglie fin dal tempo della separazione- ha emesso i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti ai sensi dell'art. 4, comma 8, legge 1/12/1970 n. 898 e succ. modificazioni:
• Conferma le condizioni della separazione giudiziale di cui alla sentenza del
10/10/06 del Tribunale di Teramo, ad eccezione di quelle relative al mantenimento della Sig.ra CP_1
Passato il procedimento alla fase contenziosa e svolta l'istruttoria, all'udienza del
27/11/2024 - sostituita dal deposito di “note di trattazione scritta” ex art. 127 ter c.p.c. – le parti hanno concordemente chiesto di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio senza ulteriori statuizioni, come da accordo sottoscritto in data 27/05/2024 e depositato in data 17/06/2024.
Pertanto, la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio, senza i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e pertanto deve essere accolta.
Ricorrono, infatti, tutte le condizioni previste dalla legge per l'invocata pronuncia dato che, innanzitutto, è abbondantemente maturato il termine di ininterrotta separazione dei coniugi dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nel procedimento di separazione, di cui all'art. 3 l. n. 898/1970. Inoltre, è certa la mancanza di volontà delle parti di ricostruire la convivenza matrimoniale, intesa quale comunione materiale e spirituale, come dalle stesse dichiarato.
Sussistendo, dunque, il requisito temporale ed essendo venuta meno l'affectio coniugalis, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ricorrendo tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2, e 3 lett. b della legge n. 898/1970
e succ. mod.., senza altre statuizioni di carattere economico, come concordemente richiesto .
Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge.
Infine, avuto riguardo alla natura della controversia ed all'accordo raggiunto tra le parti, sussistono i presupposti per dichiarare integralmente compensate le spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Teramo in data 28/12/1961 da e Parte_1 CP_1
[...]
2) dichiara integralmente compensate le spese processuali;
3) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Teramo, 5 febbraio 2025
Il Presidente est.
(dott.ssa Angela Di Girolamo)
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. Angela Di Girolamo Presidente rel.
2) Dr. Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Luca Bordin Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di prima istanza iscritta al n. 2131/2022 R.G., promossa
DA
rappresentato e difeso dall'Avv. Ciarrocchi Parte_1
Antonietta, giusta procura allegata al ricorso,
Ricorrente
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'Avv. Lupi Edoardo, giusta CP_1
procura allegata alla comparsa di costituzione.
Resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M. OGGETTO: divorzio – cessazione effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: all'udienza in data 27/11/2024, sostituita dal deposito di “note di trattazione scritta” ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno concordemente chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, come da accordo sottoscritto in data 17/05/2024 e depositato in data 17/06/2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11/07/2022 - premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario a Teramo in data 28/12/1961 con CP_1
da cui erano nati 4 figli, tutti maggiorenni ed economicamente
[...]
indipendenti, e che, con sentenza n. 794/06 in data 08/11/2005, questo Tribunale aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi e posto a suo carico la l'assegno mensile di € 550,00 a titolo di mantenimento della moglie - ha chiesto di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza ulteriori statuizioni.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto che, con scrittura privata stipulata nel 2010, le parti avevano stabilito che non era più dovuto l'assegno di mantenimento in favore della moglie, poiché i coniugi erano entrambi pensionati ed economicamente indipendenti.
Con comparsa in data 24/01/2023, si è costituita in giudizio la resistente la quale, pur aderendo alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha contestato la ricostruzione della vicenda ed ha chiesto di porre a carico del marito l'assegno divorzile di € 500,00.
A sostegno della richiesta, ha dedotto che:
-la scrittura privata del 2010, citata dal ricorrente, era un mero atto ricognitivo della situazione di fatto già verificatasi – la mancata corresponsione da parte del coniuge dell'assegno di mantenimento – e non l'espressione della volontà abdicativa del diritto al mantenimento;
- inoltre, aveva sottoscritto l'atto al solo fine di dimostrare all la mancata CP_2
percezione dell'assegno di mantenimento, per poter accedere al beneficio dell'assegno sociale;
-il marito percepiva un reddito annuo di circa € 13.000,00 ed era titolare di una impresa individuale dall'anno 2017 mentre lei percepiva soltanto l'assegno mensile di € 368,00 . CP_2
All'udienza presidenziale del 25/11/2022, svolta in assenza della resistente, il
Presidente – sentitolo il ricorrente, il quale ha dichiarato di non volersi riconciliare e di essere rimasto ininterrottamente separato dalla moglie fin dal tempo della separazione- ha emesso i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti ai sensi dell'art. 4, comma 8, legge 1/12/1970 n. 898 e succ. modificazioni:
• Conferma le condizioni della separazione giudiziale di cui alla sentenza del
10/10/06 del Tribunale di Teramo, ad eccezione di quelle relative al mantenimento della Sig.ra CP_1
Passato il procedimento alla fase contenziosa e svolta l'istruttoria, all'udienza del
27/11/2024 - sostituita dal deposito di “note di trattazione scritta” ex art. 127 ter c.p.c. – le parti hanno concordemente chiesto di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio senza ulteriori statuizioni, come da accordo sottoscritto in data 27/05/2024 e depositato in data 17/06/2024.
Pertanto, la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio, senza i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e pertanto deve essere accolta.
Ricorrono, infatti, tutte le condizioni previste dalla legge per l'invocata pronuncia dato che, innanzitutto, è abbondantemente maturato il termine di ininterrotta separazione dei coniugi dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nel procedimento di separazione, di cui all'art. 3 l. n. 898/1970. Inoltre, è certa la mancanza di volontà delle parti di ricostruire la convivenza matrimoniale, intesa quale comunione materiale e spirituale, come dalle stesse dichiarato.
Sussistendo, dunque, il requisito temporale ed essendo venuta meno l'affectio coniugalis, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ricorrendo tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2, e 3 lett. b della legge n. 898/1970
e succ. mod.., senza altre statuizioni di carattere economico, come concordemente richiesto .
Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge.
Infine, avuto riguardo alla natura della controversia ed all'accordo raggiunto tra le parti, sussistono i presupposti per dichiarare integralmente compensate le spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Teramo in data 28/12/1961 da e Parte_1 CP_1
[...]
2) dichiara integralmente compensate le spese processuali;
3) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Teramo, 5 febbraio 2025
Il Presidente est.
(dott.ssa Angela Di Girolamo)