CA
Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/05/2025, n. 3043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3043 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Diego Rosario Antonio Pinto presidente dr. Maria Aversano consigliere dr. Enrico Colognesi consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, a seguito dell'udienza a trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. del 5 marzo 2025 ha emesso, la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 956 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022
TRA
c.f. ), con gli avv.ti Giovanni Desideri e Paola Ranieri Parte_1 P.IVA_1
(interveniente ex art. 111, comma 3 c.p.c. in primo grado)
appellante
E
(già , c.f. ), con l'avv. Stefano Controparte_1 CP_2 P.IVA_2
Merelli, Dirigente Avvocato in servizio presso l'Ufficio Legale,
(c.f. ), con l'avvocato Andrea Ferraguto, CP_3 P.IVA_3 c.f. ), n.c. in appello, Controparte_4 P.IVA_4
appellati
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 12014/2021 (R.G. 11710/2018) emessa dal Tribunale di Roma in data 12 luglio 2021, pubblicata in data
13.07.2021,
-conclusioni delle parti appellante: accertato e dichiarato che è creditrice dell'importo di Controparte_4
€. 573.186,12, condannare la in solido con la ovvero in CP_3 CP_5
subordine la , ovvero, in ulteriore subordine, la ognuna CP_3 CP_5
per quanto di rispettiva competenza ed obbligazione, al pagamento in favore della cessionaria e per essa della quale procuratrice speciale, ovvero in Parte_1
subordine di dell'importo di €. 573.186,12, per le motivazioni di Controparte_4
cui in premessa, oltre interessi ex artt. 4 e 5 D.Lgs. 231/2002 e succ mod e int. e d.lgs. 192/2012.
In via di subordine, condannare la in solido con la ovvero CP_3 CP_5
in subordine la , ovvero, in ulteriore subordine, la ognuna CP_3 CP_5
per quanto di rispettiva competenza ed obbligazione, al pagamento in favore della cessionaria e per essa della quale procuratrice speciale, ovvero in subordine Parte_1
di dell'importo di €. 573.186,12, o della diversa somma che Controparte_4
dovesse risultare di giustizia, a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 C.C., oltre interessi ex artt.4 e 5 D.Lgs. 231/2002 e succ mod e int. e D.lgs. 192/2012.
Con condanna altresì, in ogni caso, della in solido con la CP_3 CP_5
ovvero in subordine della , ovvero, in ulteriore subordine, della CP_3 [...]
ognuna per quanto di rispettiva competenza ed obbligazione, al pagamento CP_5
degli interessi moratori nella misura prevista dal decreto 231/2002 e dal decreto
192/2012 con decorrenza dal momento della proposizione della presente domanda giudiziale, ai sensi dell'art. 1284 C.C., oltre al pagamento degli interessi maturati sugli interessi scaduti nella misura legale ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.
1283 e 1224 C.C.
In via istruttoria, si chiede che la Corte di Appello, voglia ammettere le seguenti istanze istruttorie, tutte formulate nella seconda delle memorie ex art. 183 VI comma cod. proc. civ.:
Ordinare, ex art. 210 cpc, alla Regione , alla nonché CP_3 CP_5
all'AIOP ed a Confindustria, l'esibizione dei dati sintetici dei budget individuali assegnati ad ognuna delle strutture accreditate, come San Raffaele Montecompatri, per le prestazioni oggetto di causa, con l'indicazione del mese durante il quale il rispettivo budget si sia esaurito, e con indicazione del complessivo numero di prestazioni eseguite e di quelle coperte dai budget, ovvero voglia chiedere ex art. 213 cpc alla Regione Contr
ed alla pari informativa al riguardo. CP_3
Si chiede altresì che la Corte di Appello voglia disporre:
Consulenza tecnica d'ufficio per la verifica dei dati suddetti, ovvero per il loro accertamento ex novo, anche, ove occorra, tramite autorizzazione all'accesso ai pubblici uffici per le attività inerenti.
Consulenza tecnica d'ufficio sulla documentazione relativa alla natura delle prestazioni erogate, reputate necessarie dal SSR, secondo le richieste del fabbisogno territoriale.
Consulenza tecnica d'ufficio volta a verificare la percentuale di utile ricavabile dalla Parte_ tariffa a secondo i criteri di efficienza - fissati dalla Commissione Europea - dell'Azienda media come modello e dei costi standard come parametri, con conseguente determinazione dell'indennizzo posto a carico della Parte_3
autorizzando fin da ora il CTU all'accesso presso i pubblici uffici per le attività inerenti, e fermo restando che l'integrale documentazione amministrativa reputata necessaria verrà messa a disposizione del Consulente presso gli Uffici del San Raffaele.
Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore dei suoi avv.ti, che si dichiarano antistatari.
-appellate costituite:
la accertare e dichiarare che la non è la debitrice per il CP_3 CP_3
pagamento delle prestazioni sanitarie erogate dal S. Raffaele ovvero, in subordine, dichiarare la avvenuta prescrizione dei crediti reclamati dall'attrice, ovvero, in via ancora più subordinata, dichiarare l'infondatezza nel merito della sua richiesta di pagamento.
Contr la
• in via preliminare e pregiudiziale, accertare e dichiarare l'inammissibilità del così proposto gravame e per l'effetto rigettarlo, per le ragioni espresse in narrativa, risultando il gravame stesso integralmente carente rispetto ai tassativi requisiti previsti dal novellato art. 342 c.p.c. all'esito della L. 134/2012 e ss.mm.ii., relativa al cd. “filtro in appello”;
• nel merito, ed in via principale, ove ritenuto ammissibile, rigettare comunque l'appello in rubrica, poiché infondato sotto ogni e qualsiasi profilo in fatto e/o in diritto e comunque non provato in modo alcuno, confermando in via integrale la sentenza di primo grado in punto di merito;
• in via istruttoria, si chiede il rigetto di tutte le istanze istruttorie quali articolate dalla Società appellante e, ove eventualmente tali istanze siano accolte, si chiede sin d'ora termine sino all'inizio delle operazioni peritali per la nomina di uno o più
TT (Consulenti Tecnici di Parte), per l'appellata Amministrazione.
Il presente appello consta di n.4 motivi, avverso rispettivamente:
1). il capo di sentenza con il quale è stata esclusa la legittimazione passiva della in riferimento all'obbligazione di pagamento dedotta in giudizio, CP_3 2).la parte della sentenza con la quale è stata rigettata la domanda di pagamento dei corrispettivi maturati per le prestazioni sanitarie rese dalla Casa di Cura,
3). la parte della sentenza con il quale è stata rigettata –ritenendola infondata - la domanda subordinata di pagamento ex art. 2041 c.c. dei corrispettivi maturati per le prestazioni sanitarie rese dalla Casa di Cura,
4). la parte della sentenza con la quale il Giudice di prime cure ha omesso – ritenendola implicitamente assorbita –la pronuncia in relazione al tasso di interesse applicabile al caso di specie.
Alla udienza del 5 marzo 2025, sulla scorta delle conclusioni rassegnate in forma scritta dai procuratori delle parti il procedimento veniva trattenuto in decisione con concessione dei termini ex art.352 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente appello, sebbene ammissibile per rispetto limiti del c.d. “filtro” previsto dall'art.342 cpc , attesa la specifica indicazione dei motivi di gravame e delle parti della decisione di cui si chiede riforma, è però da considerarsi infondato.
Con la impugnata sentenza il Tribunale di Roma, nel decidere sul giudizio promosso da nei confronti della e della , per Controparte_4 CP_5 CP_3
ottenere il pagamento dell'importo di €. 573.186,12, oltre interessi ex D. Lgs. n.
231/2002 e 1284 c.c., a titolo di corrispettivi maturati a fronte dell'erogazione di prestazioni sanitarie rese dalla negli anni Controparte_6
2012, 2013, 2015 e 2016, in via subordinata anche ex art. 2041 c.c., ha rigettato la domanda dell'attrice, con compensazione delle spese di lite.
In relazione ai motivi di appello sopra evidenziati, osserva la Corte. 1).Il Tribunale statuiva anzitutto non correttamente la legittimazione al pagamento dell'eventuale dovuto in relazione al credito richiesto dalla , ceduto in Controparte_4
Contr corso di giudizio alla nella sua qualità, in capo alla sola in quanto: Pt_1
sul punto la pretesa legittimazione passiva della concorrente con quella della Pt_4
, si osserva che con la recentissima sentenza n. 2116/2025, specifica in CP_3
favore della emessa all'esito del giudizio di cui al Rgn 1993/2022, depositata Pt_4
il 03-04.04.2025, la Corte di Appello di Roma, Sez. 1^ Civile, ha confermato l'orientamento in base al quale costituisce “ius receptum il principio per cui la CP_3
è legittimata passiva rispetto ai crediti vantati dagli ospedali classificati e
[...]
comunque in casi di mancata designazione di altro soggetto pagatore”, e nel caso di specie la ha sin dall'inizio eccepito ed opposto che agli atti di causa non Pt_4
risultano provvedimenti amministrativi regionali che abbiano delegato la Pt_4
medesima ad effettuare il pagamento delle prestazioni contrattualizzate con la controparte attrice. La Corte di Appello di Roma, con la sopra detta sentenza, peraltro esattamente conforme a Corte di Appello, Sez. 2^, n. 8151/2024, esplicitamente aderendo a Cassazione n. 3676/2020, ha infatti stabilito che, sempre per quanto interessa, “…. non si può che prendere atto che nella fattispecie sia rimasto ignoto il soggetto in concreto individuato come ente pagatore, posto che l'attrice, cui avrebbe fatto carico il relativo onere probatorio, nulla ha anche solo allegato sul punto;
né è presente in atti alcuna delibera in tal senso della Giunta regionale. Manca dunque la prova della designazione da parte della di altro soggetto incaricato del CP_3
pagamento (o della stessa emissione di un provvedimento di designazione del soggetto Contr pagatore), prova che come detto, a fronte della formulazione da parte della dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva, avrebbe fatto carico all'attrice. Ne consegue l'impossibilità di accoglimento della domanda proposta nei confronti dell , e che correttamente è stato ritenuto quale solo soggetto Controparte_7
passivamente legittimato a contraddire nel presente giudizio la , con CP_3
Cont conseguente accoglibilità dell'eccezione preliminare già avanzata dell' Usl Roma
6, di carenza di sua legittimazione a contraddire nel presente giudizio.”. Doveva pertanto essere accolta l'eccezione preliminare e pregiudiziale di carenza di legittimazione passiva della in quanto non è stata fornita la prova contraria, Pt_4
ad esclusivo carico di parte attrice, del fatto che “….. in assenza di elementi specifici che consentano di individuare un soggetto particolare, vale la regola per cui le strutture sanitarie sono creditrici dell'ente “incaricato del pagamento”, da intendere come ente finanziatore delle aziende sanitarie” (cfr., Appello Roma, Sez. 2^, n.
8151/2024, pag. 9, II° cpv.).
Non vi è dunque prova della designazione da parte della di altro soggetto CP_3
Contr incaricato del pagamento, che a fronte della formulazione da parte della dell'eccezione di difetto di sua legittimazione passiva, faceva carico all'altra convenuta.
Ne consegue l'impossibilità di accoglimento del relativo motivo di gravame, e quindi Contr della domanda proposta nei confronti della perché va invece correttamente ritenuto quale solo soggetto passivamente legittimato a contraddire nel presente giudizio la , in quanto è da ritenersi invece fondata l'eccezione CP_3
Contr preliminare già avanzata in primo grado dalla difesa della di carenza di propria legittimazione a contraddire nel presente giudizio.
2).In ordine poi alla esigibilità del credito, trattandosi di prestazioni “extra budget”, come non contestato da alcuna delle parti, in ordine alla contestata, invece, legittimità di tale clausola convenzionale (sulla scorta della previa delibera regionale presupposta), il giudice di prime cure si esprimeva nel senso che: “in sostanza la pretesa in ordine alla errata quantificazione del tetto di spesa omnicomprensivo va inquadrata sotto la specie dell'interesse legittimo, con la conseguenza che il giudice ordinario non può giudicare, ai fini della loro eventuale disapplicazione, della legittimità o meno degli atti che determinano i tetti di spesa contestati, implicando tale disapplicazione non una mera cognizione incidentale, ma, necessariamente, un non consentito sindacato in via principale su tali atti (Cass.civ., sez.I, 27.09.2007, n.20321)”. La materia del contendere è costituita nella specie proprio dal pagamento di prestazioni rese “extra budget”.
La prova del raggiungimento del tetto di spesa, che incombe sul convenuto che l'ha eccepita, trattandosi di fatto impeditivo della pretesa azionata (v. Cass. n. 17437/2016),
è stata fornita per gli anni in contestazione sulla base del confronto tra il fatturato annuale e i budgets annuali risultanti dai decreti commissariali vigenti.
Ciò trova peraltro conferma nel secondo motivo di appello rubricato, che si fonda sostanzialmente sulla inadeguatezza dei tetti di spesa ovvero sulla non applicabilità dei tetti di spesa per le prestazioni erogate ricomprese nei livelli essenziali assistenziali.
“SUL TEMA FONDAMENTALE DELLA CAUSA: LA FONDATEZZA DEL CREDITO
AZIONATO DA SAN RAFFAELE PER LE PRESTAZIONI EROGATE RICOMPRESE
NEI LIVELLI ESSENZIALI ASSISTENZIALI. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 ED 8
QUINQUIES DEL D. LGS. N. 502/1992 E SMI, DEGLI ARTT. 41, 54 E 97 COST.,
DELL'ART. 2 COMMA 5 LETTERA B) DEL DPR 14 GENNAIO 1997 N. 37,
DELL'ART. 27 D. LGS. N. 68/2011, NONCHÉ DEGLI ARTT. 1418 E 1419 COD. CIV.
IN TEMA DI NULLITÀ DEL CONTRATTO”.
Va invece aggiunto rispetto a quanto notato dal Tribunale, ed a sostegno della impostazione dallo stesso seguita, che: “si ritiene che dopo l'entrata in vigore del D.L.
n. 248/2007 il vincolo di budget sia assoluto e non derogabile;
sussiste un meccanismo automatico che garantisce il rispetto del budget assegnato mediante una riduzione del volume delle prestazioni erogabili dalla struttura privata in caso di aumento della loro tariffa. In tale ottica, secondo la prevalente giurisprudenza (Cassazione civile, sez. III,
29 Ottobre 2019, n. 27608) con orientamento condiviso anche dalla giurisdizione amministrativa (Cons. Stato, sez. III, 08/01/2019; n. 184; Con. Stato, sez. III,
27/02/2018, n. 1206; Cons. St. Sez. III, 10/02/2016, n. 567;Cons.Stato, sez. III,
14/12/2012, n. 6432), l'osservanza del tetto di spesa in materia sanitaria rappresenta un vincolo ineludibile che costituisce la misura delle prestazioni sanitarie che il
Servizio sanitario nazionale può erogare e che può permettersi di acquistare da ciascun erogatore privato, con la conseguenza che deve considerarsi giustificata (anche) la mancata previsione di criteri di remunerazione delle prestazioni extra- budget per la necessità di dover comunque rispettare i tetti di spesa e, quindi, il vincolo delle risorse disponibili (Cons. Stato, sez. III 10/02/2016 n. 566; Con. Stato, sez. III,
10/04/2015, n. 1832). Alla base di tale conclusione, ritiene la giurisprudenza citata, vi sono alcuni stringenti indirizzi normativi - la L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 32, comma 8, il D.Lgs. 23 dicembre 1992, n. 502, art. 12, comma 3 e il D.Lgs. 15 dicembre
1997, n. 446, art. 39 (su cui Cons. Stato, Ad. Plen., 12/04/2012, n. 3; Cons. Stato,
02/05/ 2006, n. 8; Consiglio Stato, sez. V, 25/01/2002, n. 418; Corte Cost. 26/05/2005,
n. 200; Corte Cost. 28/07/1995, n. 416; Corte Cost. 23/07/1992, n. 356) - i quali hanno disposto che, in condizioni di scarsità di risorse e di necessario risanamento del bilancio, anche il sistema sanitario non può prescindere dall'esigenza di perseguire obiettivi di razionalizzazione finalizzati al raggiungimento di una situazione di equilibrio finanziario attraverso la programmazione e pianificazione autoritativa e vincolante dei limiti di spesa dei vari soggetti operanti nel sistema. Si tratta dell'esercizio di un potere connotato da ampi margini di discrezionalità, posto che deve bilanciare interessi diversi e per certi versi contrapposti, ovvero l'interesse pubblico al contenimento della spesa, il diritto degli assistiti alla fruizione di adeguate prestazioni sanitarie, le aspettative degli operatori privati che si muovono secondo una legittima logica imprenditoriale e l'assicurazione della massima efficienza delle strutture pubbliche che garantiscono l'assistenza sanitaria a tutta la popolazione secondo i caratteri tipici di un sistema universalistico.”
Non sono pertanto in alcun modo sindacabili dinanzi al giudice ordinario le scelte operate a livello regionale della determinazione dei tetti di spesa, la cui assoluta cogenza e vincolatività è ormai costantemente ribadita dalla Corte di Cassazione.
E ciò anche laddove si osserva dall'appellante che “alla tutela della salute non è posto un limite 'quantitativo' corrispondente ai tetti di spesa individuali ostativi all'erogazione di necessari servizi sanitari, ma un limite 'qualitativo' riguardante la scelta delle cure poste a carico dello Stato, rientranti in tal modo nei Livelli Essenziali
Assistenziali (LEA), di per sé, dunque, incomprimibili in quanto non altrimenti ovviabili da asserite carenze finanziarie o necessità di risparmio, stante l'intangibilità del nucleo essenziale di assistenza alla cura della salute collettiva e del singolo individuo che, quale diritto fondamentale riconosciuto in tali termini dalla
Costituzione, non è suscettibile di compressioni poste a livello locale dalle singole regioni”.
Si rileva infatti, come ha invece correttamente affermato il Tribunale:“dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 248/2007 il vincolo di budget è assoluto e non derogabile;
sussiste un meccanismo automatico che garantisce il rispetto del budget assegnato mediante una riduzione del volume delle prestazioni erogabili dalla struttura privata in caso di aumento della loro tariffa. In tale ottica, secondo la prevalente giurisprudenza
(Cassazione civile, sez. III, 29 Ottobre 2019, n. 27608) con orientamento condiviso anche dalla giurisdizione amministrativa (Cons. Stato, sez. III, 08/01/2019; n. 184;
Con. Stato, sez. III, 27/02/2018, n. 1206; Cons. St. Sez. III, 10/02/2016, n.
567;Cons.Stato, sez. III, 14/12/2012, n. 6432), l'osservanza del tetto di spesa in materia sanitaria rappresenta un vincolo ineludibile che costituisce la misura delle prestazioni sanitarie che il Servizio sanitario nazionale può erogare e che può permettersi di acquistare da ciascun erogatore privato, con la conseguenza che deve considerarsi giustificata (anche) la mancata previsione di criteri di remunerazione delle prestazioni extra-budget per la necessità di dover comunque rispettare i tetti di spesa e, quindi, il vincolo delle risorse disponibili (Cons. Stato, sez. III 10/02/2016 n.
566; Con. Stato, sez. III, 10/04/2015, n. 1832). Alla base di tale conclusione, ritiene la giurisprudenza citata, vi sono alcuni stringenti indirizzi normativi - la L. 27 dicembre
1997, n. 449, art. 32, comma 8, il D.Lgs. 23 dicembre 1992, n. 502, art. 12, comma 3
e il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art.39 i quali hanno disposto che, in condizioni di scarsità di risorse e di necessario risanamento del bilancio, anche il sistema sanitario non può prescindere dall'esigenza di perseguire obiettivi di razionalizzazione finalizzati al raggiungimento di una situazione di equilibrio finanziario attraverso la programmazione e pianificazione autoritativa e vincolante dei limiti di spesa dei vari soggetti operanti nel sistema. Si tratta dell'esercizio di un potere connotato da ampi margini di discrezionalità, posto che deve bilanciare interessi diversi e per certi versi contrapposti, ovvero l'interesse pubblico al contenimento della spesa, il diritto degli assistiti alla fruizione di adeguate prestazioni sanitarie, le aspettative degli operatori privati che si muovono secondo una legittima logica imprenditoriale e l'assicurazione della massima efficienza delle strutture pubbliche che garantiscono l'assistenza sanitaria a tutta la popolazione secondo i caratteri tipici di un sistema universalistico.”
Non sono pertanto in alcun modo sindacabili dinanzi al giudice ordinario le scelte operate a livello regionale della determinazione dei tetti di spesa, la cui assoluta cogenza e vincolatività è ormai costantemente ribadita dalla Corte di Cassazione con le decisioni sopra indicate, anche nel caso in cui le prestazioni sanitarie erogate (ma solo in parte, nella specie) possano essere ritenute da inserire tra quelle indifferibili ed essenziali (nell'ambito dei cc.dd. LEA).
C).applicabilità dell'art.2041 c.c.
Il motivo di appello concernente l'applicabilità dell'art 2041 c.c. è pure palesemente infondato.
A tale proposito si richiama da ultimo l'ordinanza della Corte di Cassazione 25514
/2024: “ In tema di prestazioni erogate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, ove l'azienda sanitaria comunichi alla struttura accreditata il limite di spesa stabilito per la loro erogazione, manifestando implicitamente la sua contrarietà ad una spesa superiore, l'arricchimento che la P.A. consegue dall'esecuzione di prestazioni extra budget assume un carattere "imposto" che preclude l'esperibilità nei suoi confronti dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c..”
Quanto alla domanda subordinata ex art. 2041 c.c., si ritiene, infatti, che l'arricchimento arrecato alla P.A. debba ritenersi imposto, nel senso che alla qualificazione “imposto” deve essere data alle stregua delle coordinate normative ed interpretative dianzi evidenziate. L'azienda sanitaria, comunicando alla struttura accreditata il limite di spesa stabilito per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, manifesta implicitamente la sua contrarietà ad una spesa superiore, ovvero a prestazioni ulteriori rispetto a quelle il cui corrispettivo sarebbe rientrato nel predetto limite. Pertanto, l'arricchimento che la P.A. consegue dall'esecuzione delle prestazioni “extra budget” assume un carattere
“imposto” che preclude l'esperibilità nei suoi confronti dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. (Corte di Cassazione, Sez.
3 - Sentenza n. 13884 del
06/07/2020, Rv. 658618 – 02).
D). Ogni altra domanda è assorbita, e le istanze istruttorie, alla stregua di quanto sopra esposto, sono a tal punto irrilevanti ai fini del decidere.
Consegue a tutte le argomentazioni di cui sopra che l'appello debba ritenersi infondato e vada quindi integralmente respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte appellata nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando,
respinge l'appello;
condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite nella misura di € 13.000,00, incluse spese generali, oltre rimborsi di legge, in favore di ciascuna delle appellate;
dà atto che sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater,
d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma, 14 maggio 2025
il consigliere estensore il Presidente dott. Enrico Colognesi
dott. Diego Rosario Antonio Pinto