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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 18/04/2025, n. 990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 990 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2724/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carolina Gentili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2724/2023 promossa da:
C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. PASTORE LOREDANA, elettivamente C.F._2 domiciliato in VIA SAFFI 16 BOLOGNA presso il difensore avv. PASTORE LOREDANA
ATTORI contro
(C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._3 Controparte_2
) e (C.F. ), con il C.F._4 Controparte_3 C.F._5 patrocinio dell'avv. MALAGOLI SERENA, elettivamente domiciliato in VIA SAN VITALE 40/3A BOLOGNA presso il difensore avv. MALAGOLI SERENA
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Per e come da foglio depositato in data Parte_1 Parte_2
5.12.2024:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, azione ed eccezione disattesa, con sentenza immediatamente esecutiva nel merito:
- Accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2051 c.c. e/o 2043 c.c. dei Sig.ri CP_1
e , quali proprietari del compendio immobiliare sito in Alto Controparte_2 Controparte_3
Reno Terme, località Gaggiano di Sopra 49 (catastalmente n. 60), ed individuato al Catasto dei
Fabbricati di detto comune al Foglio 17 particella 544 sub 5 (Cat. A3 – 9 vani) e sub 6 (Cat. C/6 37 mq) nella causazione dei danni dedotti in atti, documentati ed accertati anche a mezzo della esperita CTU, e per l'effetto: 1) ordinare ai convenuti l'abbattimento dell'albero frassino esistente sul terreno sito nel comune di Alto Reno Terme, località Gaggiano di Sopra fg. 17 particella 544, invadente con rami e radici la proprietà il sottosuolo e l'area soprastante del mappale 1211 stesso foglio 17, con ripristino di tutta l'area che pagina 1 di 10 risulterà danneggiata, fissando altresì ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. la somma di denaro ritenuta di giustizia e che sarà dovuta dagli obbligati convenuti per il ritardo nell'esecuzione del provvedimento, determinandone la decorrenza, e/o autorizzando, in difetto di esecuzione entro il fissando termine, il
Sig. a provvedere a spese dei convenuti;
ordinare altresì ai convenuti, accertate le relative Parte_2 violazioni di legge, la rimozione della staccionata posta tra l'albero frassino e il muro di proprietà
e consentire il libero accesso di parte attrice per le necessarie manutenzioni, ai sensi Parte_1 dell'art. 843 c.c.. o, in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Il.mo Tribunale dovesse ritenere di non poter accogliere la superiore richiesta di abbattimento dell'albero frassino, ordinare ai convenuti, ai sensi dell'art. 896 c.c., di tagliare tutti i rami e tutte le radici dell'albero frassino esistente sul terreno sito nel comune di Alto Reno Terme, località Gaggiano di Sopra fg. 17 particella 544, che invadono la proprietà il sottosuolo e l'area soprastante del mappale 1211 stesso foglio 17, con ripristino di tutta l'area che risulterà danneggiata nonché predisporre opere dirette al contenimento delle radici protese verso la proprietà attorea e provvedere al taglio ogni qual volta si verifichi lo sconfinamento di rami e radici nella proprietà attorea, fissando altresì ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. la somma di denaro ritenuta di giustizia e che sarà dovuta dagli obbligati convenuti per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento, determinata nel minimo in € 643,00 qualora non vengano tagliati i rami (parametrato all'esborso per la pulizia del tetto) e quella che si riterrà di giustizia qualora non vengano tagliate le radici, e/o autorizzando, in difetto di esecuzione entro il fissando termine, il Sig. a provvedere a spese e Parte_2 rischio dei convenuti;
ordinare altresì ai convenuti, accertate le relative violazioni di legge, la rimozione della staccionata posta tra l'albero frassino e il muro di proprietà e consentire il Parte_1 libero accesso di parte attrice per le necessarie manutenzioni, ai sensi dell'art. 843 c.c.; CP_ 2) condannare i convenuti, a corrispondere a parte attrice, ed in particolare alla
[...]
, in persona del titolare Sig. (tenuto a provvedere alla manutenzione Parte_2 Parte_2 ordinaria e straordinaria dell'immobile in comodato alla sua ditta e che insiste sulla particella 1211 fg
17), a titolo di risarcimento di tutti danni derivanti dalla violazione degli obblighi di manutenzione, in specie sia dall'omessa potatura di rami e radici dell'albero frassino, sia dall'omessa pulizia del tetto dalle foglie, sia dall'omessa esecuzione degli interventi edilizi volti ad eliminare i fenomeni di infiltrazione/percolazione d'acqua, come descritti e documentati in atti e quantificati dal CTU, l'importo di € 26.100,00 per gli interventi di ripristino sia edilizi che di taglio radici invadenti (€
18.000,00 per rimozione radici - € 1.400,00 per eliminazione infiltrazione angolo sud-ovest - 1.200,00 per eliminazione umidità parete sud - € 5.500,00 per rifacimento coperto) nonché la somma di €
6.436,00, esborsata dal Sig. per la pulizia del tetto negli ultimi dieci anni (643,60 x10), da Parte_2 riconoscersi anche ex art. 2041 c.c., nonché, a titolo di danno emergente la somma spesa per l'onorario del perito Geom. pari ad € 500,00, e dunque complessivamente la somma di € Controparte_5
33.036,00 o quella diversa somma, minore ma anche maggiore, che sarà ritenuta di giustizia;
3) in ogni caso con vittoria di spese, anche di CTP e CTU, e compensi del presente giudizio, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.”
Per e CP_1 Controparte_2 Controparte_3
“Voglia il Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, Nel merito: rigettare, tutte le domande formulate nel presente giudizio dagli odierni attori per tutti i motivi di cui in narrativa, con ogni consequenziale statuizione.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa. Si reiterano le richieste istruttorie non accolte in corso di causa. pagina 2 di 10 In particolare, si chiede l'ammissione di prova testimoniale sui seguenti capitoli: 1) Vero che l'accesso sito tra il muro perimetrale di proprietà e l'albero frassino di proprietà Parte_1 dal 1966 ad oggi è sempre stato chiuso? Controparte_6
2) Vero che le foto di cui al doc. 12-bis allegati 6 e 7 che si rammostrano sono state scattate rispettivamente negli anni 1968-1972-1984 e 2005?
3) Vero che, nell'anno 1993, nel corso dei lavori di trasformazione dalla stalla al fabbricato rurale da parte del sig. (padre della sig.ra , la recinzione con rete metallica e siepe Persona_1 Pt_1 sita nella proprietà al confine con la limitrofa proprietà è stata tagliata e Parte_3 Parte_1 distrutta e al suo posto la famiglia ha installato un pannello in legno? Parte_3
Si indicano come testi la sig.ra residente a [...], il sig. Testimone_1 Tes_2
residente a [...]2, la sig.ra , residente a [...],
[...] Testimone_3
Via del Partigiano 2/2.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
nella qualità di proprietaria di unità immobiliari ad uso studio privato-magazzino Parte_1 site nel Comune di Alto Reno Terme, e l'impresa di , quale comodatario dei Pt_2 Parte_2 suddetti beni con obbligo di manutenzione anche straordinaria, con citazione notificata nel febbraio
2023 convenivano in giudizio i proprietari degli immobili confinanti.
Gli attori esponevano che i convenuti, utilizzando gli immobili e la corte comune di cui erano proprietari unicamente come casa vacanza per l'estate e le festività, senza occuparsi della relativa manutenzione per gran parte dell'anno, avevano causato loro danni, dovuti sia ad infiltrazioni (da cui derivavano formazioni di umidità per via della errata pendenza della pavimentazione della corte e del ristagno d'acqua creatosi nell'aiuola collocata in prossimità della parete del magazzino, oltre che percolazioni di acqua dal terrazzo sul lato Sud-Ovest), sia e soprattutto alla presenza di un altissimo albero di frassino di ben 14 metri, posto in adiacenza alla linea di confine tra le proprietà, in violazione delle distanze. In particolare, l'albero avrebbe provocato problemi sia per le radici, che stavano incominciando a danneggiare il pozzetto di raccolta delle acque piovane e le tubazioni dell'acquedotto comunale, sia per le foglie, che di anno in anno otturavano i canali di scolo, costringendo parte attrice a dover sostenere i costi di pulizia per circa € 640,00 annui.
Gli attori davano atto di aver esperito dapprima numerosi tentativi bonari di risolvere la vicenda, anche tramite il proprio legale, e successivamente il procedimento di negoziazione assistita, durato tre mesi e conclusosi con esito negativo il 24.10.22, posto che i convenuti non avevano provveduto ad eseguire alcun intervento di manutenzione diretto al miglioramento delle cause dei lamentati pregiudizi.
Per tali motivi era stato incaricato un perito, dapprima il Geom. che era stato Persona_2 denunciato da parte convenuta per asserita violazione di domicilio, e in seguito il Geom. CP_5
al fine di descrivere i luoghi ed i problemi riscontrati;
questi individuava le relative cause,
[...] quantificando altresì gli interventi da eseguire per risolvere i danni per oltre 22mila Euro, oltre al costo sostenuto per la redazione della perizia (€ 500,00).
La pretesa di parte attrice, pertanto, era configurata, ex art. 896 c.c., nell'ordine verso i convenuti di tagliare tutti i rami e tutte le radici dell'albero, il tutto con l'aggiunta di specifica domanda ex art. 614 bis c.p.c. per ogni violazione/inosservanza/ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
in secondo luogo, si estrinsecava nella condanna dei convenuti ex artt. 2043 e 2051 c.c. al risarcimento dei danni subiti, oltre al pagamento della somma per la pulizia del tetto sostenuta ogni dieci anni.
Parte attrice concludeva, domandando di: accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2051 cc e/o pagina 3 di 10 2043 c.c. dei convenuti;
ordinare ai convenuti di tagliare rami e radici dell'albero ex art. 896 c.c. con corredata domanda ex art. 614-bis c.p.c.; condannare i convenuti a corrispondere il risarcimento di tutti i danni subiti pari ad € 15.866,62, oltre alla somma di € 6.436 per le spese di pulizia sostenute negli ultimi 10 anni per il tetto (nel complesso €22.802,62); il tutto con vittoria di spese. In via istruttoria, chiedeva disporsi consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare la condizione degli immobili in oggetto, le cause dei danni e la quantificazione dei costi necessari per l'eliminazione.
e , premesso di essere comproprietari per CP_1 Controparte_2 Controparte_3 quote diverse dell'immobile sito in Alto Reno Terme, comprendente un fabbricato con annesso terreno e cortile, nel quale si ergeva un'alta pianta di frassino, evidenziavano, in via preliminare di rito, l'inammissibilità della domanda ex art. 896 c.c. per duplici motivi: il primo inerente al fatto che l'azione in questione prevede come legittimati attivi solo i proprietari che vantano il diritto di proprietà su un determinato fondo, per cui il non essendo proprietario, ne era carente, mentre la Parte_2 non aveva comunque dato prova di essere proprietaria;
il secondo, perché risultava mancare Parte_1 il presupposto imprescindibile della sussistenza di un inadempimento attuale, ossia di un obbligo inadempiuto o di una pretesa insoddisfatta. L'albero aveva sempre avuto un'altezza maggiore del magazzino ed i convenuti avevano regolarmente eseguito la potatura dei rami che si protendevano sul fondo altrui secondo le modalità indicate dagli esperti agronomi, che impedivano il taglio dei rami che oltrepassassero il limite di proprietà per ragioni di stabilità e sicurezza.
Sull'infondatezza delle domande attoree parte convenuta precisava come:
- in merito all'albero frassino, le distanze legali fossero sempre state rispettate, in quanto l'albero risultava – vedi perizia dott. ormai da anni nella piena maturità Persona_3 Persona_4 e non più in espansione quanto all'apparato radicale, in quanto presente da oltre 60 anni, mentre il magazzino era sorto successivamente negli anni '90 su sedime accatastato come terreno con tettoia ad uso pollaio;
- il pozzetto, realizzato in concomitanza con la costruzione del magazzino nel 1993, in violazione delle distanze in quanto a ridosso dell'albero, risultava ancora integro e non aveva subito danni dalle radici, come era evidente dalle foto;
- riguardo alle foglie, la caduta era un fenomeno naturale inoffensivo, dato che la casa era immersa in un contesto boschivo e dunque le foglie non potevano provenire solo dal frassino, escludendo comunque la loro pericolosità ed idoneità a cagionare un danno;
comunque la responsabilità della relativa pulizia restava in capo agli attori, che avevano convogliato tutte le acque piovane del coperto in un unico canale di gronda, mentre venivano suggerite soluzioni (parafoglie) per impedire l'ingresso del fogliame, che avrebbero dovuto essere adottate dalla già all'epoca della ristrutturazione;
Parte_1 evidenziava, inoltre, l'assurdità delle lamentele esposte dopo 20 anni dall'inizio del comodato del magazzino.
- in merito alle infiltrazioni/percolazioni d'acqua, si trattava di problema generale di tutta la zona in questione, dovuto alla presenza di lama d'acqua (falda superficiale), tanto che il locale magazzino era dotato di sistema di captazione e sollevamento tramite pompa, ragione per cui doveva escludersi la responsabilità dei convenuti per le infiltrazioni di umidità in risalita, risalenti alle opere di ristrutturazione operate da controparte nel 2005, e dei presunti ristagni d'acqua nell'aiuola, presente da oltre 60 anni e con pendenza ad est rispetto al fabbricato posto a monte;
escludeva poi alcuna servitù di passaggio in favore della proprietà limitrofa.
Sul quantum debeatur, nella denegata ipotesi di riconoscimento della fondatezza della domanda avversaria, parte convenuta contestava l'assenza di prove a dimostrazione delle somme pretese;
pagina 4 di 10 soprattutto eccepiva: l'aver formulato una richiesta eccessiva avente ad oggetto una nuova pavimentazione, anziché la sola eliminazione delle infiltrazioni;
il non aver precisato a chi andassero risarciti i danni, se alla Bicchecchi o al la carenza probatoria delle spese sostenute dagli Parte_2 attori;
la prescrizione per le somme di pulizia anteriori ai 5 anni – come richieste da controparte- vista l'esperibilità entro 5 anni dell'azione; la esorbitanza dei costi per l'esecuzione di alcuni dei lavori, ben oltre i prezzi medi.
Concludeva per rigetto delle domande ex adverso formulate e per la vittoria di spese
Depositate le memorie ex art.183 co. 6 c.p.c., la causa veniva istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio e trattenuta in decisione all'udienza del 12.12.2024 sulle conclusioni in epigrafe indicate e previa concessione dei termini ex art.190 c.p.c.
***
1. Domande non riproposte o nuove
Parte attrice formula tre ordini di domande:
a) quelle legate alla presenza dell'albero di frassino, che contemplano sia le richieste ex art.896 c.c. sia la domanda di abbattimento ed il rimborso dei costi per le opere di manutenzione del tetto del magazzino eseguite dal nel corso degli anni;
Parte_2
b) la domanda di rimozione della staccionata posta tra l'albero di frassino ed il muro di proprietà
affinché sia consentito il libero accesso della parte sul lato sud/ovest dell'edificio (entrata Parte_1 civico 49-catastalmente 60);
c) il risarcimento dei danni per i fenomeni di umidità e di infiltrazione/percolazione d'acqua.
1.a
La domanda di abbattimento dell'albero di frassino è stata formulata da parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni (come da foglio depositato in data 5.12.2024), che si sono in epigrafe riportate, mentre sia nell'atto introduttivo sia nella prima memoria ex art.183 c.p.c. era stata azionata la disposizione di cui all'art.896 c.c..
La scrivente osserva che tale domanda rappresenta l'esecuzione in forma specifica dell'azione ex art.2051 c.c., esercitata da parte attrice sin dall'atto introduttivo, e costituisce il naturale ampiamento della domanda ex art.896 c.c. ritualmente proposta, alla luce delle verifiche ed in generale delle indagini svolte nell'ambito della consulenza tecnica d'ufficio.
Il CTU, Dott. ha infatti riscontrato i danni alla proprietà lamentati da per Per_5 Parte_1 via della presenza del frassino a ridosso del proprio fabbricato, sul quale si protendono le ramificazioni;
tali fronde causano la caduta sul coperto del magazzino di copioso fogliame, tale da ostruire le gronde di scarico e da costringere parte attrice ad intervenire ogni anno al termine della filloptosi per rimuoverle e ripristinare il normale deflusso delle acque.
Il suddetto consulente ha, infatti, escluso, quale soluzione al problema sopra illustrato, eventuali ulteriori potature delle ramificazioni aeree dell'albero, tali da evitare qualsiasi sormonto sulla copertura di parte attrice, in quanto ne verrebbe compromessa ulteriormente l'armonia, la staticità e la stessa sopravvivenza, finendo per costituire un potenziale pericolo per le persone e le cose sottostanti.
Parimenti sconsigliata dal CTU la potatura delle radici dell'albero in questione sottostanti il magazzino di parte attrice, sia in quanto esse non incidono sulla stabilità del fabbricato sia in quanto il rimedio risulterebbe eccessivamente oneroso, quindi antieconomico. pagina 5 di 10 Di conseguenza, dal punto di vista della rappresentazione dei fatti, la pretesa di abbattimento si pone come semplice adattamento del petitum della domanda originaria in aderenza agli accertamenti ed alle considerazioni conclusive del CTU;
essa non costituisce domanda nuova, bensì una mera modifica, imposta dagli esiti della CTU (principio di acquisizione processuale), a fondamento dello stesso diritto fatto valere con la domanda introduttiva, tale da non costituire violazione alcuna del regime delle preclusioni (da ultimo Cassazione civile, sez. III, ordinanza 16 maggio 2024, n. 13622).
Anche secondo Cass. ord.n.2038/2019: Non costituisce domanda nuova, e deve ritenersi ammessa nel corso di tutto il giudizio di primo grado e finché non si precisano le conclusioni, la modificazione quantitativa del risarcimento del danno in origine richiesto, intesa non esclusivamente come modifica della valutazione economica del danno costituito dalla perdita o dalla diminuzione di valore di una cosa determinata, ma anche come richiesta dei danni, provocati dallo stesso fatto che ha dato origine alla causa, che si manifestano solo nel corso del giudizio.
Nello stesso senso Cass. sent. 26782/2016: La modificazione della domanda ammessa ex art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali.
Se è vero che la pretesa non rientra propriamente nell'alveo dell'art.896 c.c., i fatti sottostanti sono i medesimi, in quanto rappresentati dai pregiudizi di vari tipo lamentati dalla proprietà per la Parte_1 presenza dell'albero e delle sue ramificazioni, fatti rientranti nella richiesta di risarcimento dei danni ex art.2051 o 2043 c.c.; peraltro, si rileva che già nella missiva stragiudiziale inviata dall'Avv.to Pastore nel marzo/aprile 2022 (doc.3 attoreo) si chiedeva la risoluzione definitiva di tutti i disagi sopportati mediante “estirpazione immediata dell'albero”.
La domanda è quindi ammissibile.
Quanto alla legittimazione attiva, essa spetta a chi abbia subito il pregiudizio, soggetto che, nel caso di specie, è da individuarsi sia nella proprietaria dei fabbricati interessati quanto alle lesioni lamentate, sia nel comodatario del magazzino, tenuto alle opere di manutenzione anche straordinaria in Parte_2 forza del contratto di comodato concluso con la proprietà (doc. 1 regolarmente registrato); il comodatario ha del resto dimostrato di avervi provveduto, quantomeno nel 2022.
Nel merito si osserva che le conclusioni cui è pervenuto il Dott. sono Parte_4 condivisibili, essendo fondate su argomentazioni fattuali e logiche inoppugnabili.
Posto che la norma invocata dagli attori, art.896 c.c., imponeva al CTU di vagliare la percorribilità della recisione dei rami protesi e delle radici, questi si è interrogato correttamente sulla possibilità di praticare tale minore rimedio al fine di permettere agli attori il godimento degli immobili, a vario titolo limitato dalla pianta.
Il Dott. ha, quindi, verificato che si tratta di pianta spontanea, stabile, ma debole nel vigore Per_5 per difetti morfologici e strutturali dovuti ad incomprensibili ed anomali interventi cesorei, che fanno temere l'efficacia alla resistenza alle forti folate di vento, giungendo ad affermare che essa rappresenta un potenziale pericolo per le persone e le cose, avendo molti punti di fragilità corrispondenti alle zone dello sbracamento e della capitozzatura.
Appurata, inoltre, la presenza di ramificazioni protese e di radici che si estendono nella proprietà attorea (pur non danneggiando la pavimentazione del magazzino, danneggiamento peraltro mai esplicitamente lamentato), il cui taglio comporterebbe costi onerosi e forti disagi al comodatario, il pagina 6 di 10 CTU ritiene la pianta irrimediabilmente compromessa e che l'unica risoluzione della causa idonea a risolvere i danni al coperto del magazzino sia il suo abbattimento.
Tale rimedio rappresenta l'unico in grado di evitare rischi a persone e manufatti oggetto del quesito riguardante le conseguenze delle interazioni della pianta rispetto ai manufatti finitimi.
Sempre a tal proposito, parte attrice ha documentato che il procedimento aperto nel 2022 presso la
Regione Emilia Romagna, su istanza dei convenuti e volto al riconoscimento della monumentalità dell'albero, si è concluso con esito negativo, come da comunicazione a mezzo pec in data 12 febbraio 2025; la missiva, la cui produzione è stata autorizzata dalla scrivente, è stata indirizzata a tutte le parti del giudizio e per conoscenza anche ai Carabinieri Forestali Emilia Romagna ed al Controparte_7
per cui nulla osta al suo abbattimento.
[...]
Di conseguenza, i convenuti vanno solidalmente condannati all'abbattimento dell'albero entro il termine di mesi due dalla pubblicazione della presente sentenza;
in difetto di spontanea esecuzione entro il termine suddetto, gli attori sono autorizzati ad eseguire l'intervento a cura e spese di parte convenuta e, prima di allora, a richiedere a parte convenuta l'importo di € 50,00 per ogni giorno di ritardo a partire dal 60° giorno successivo alla pubblicazione della presente decisione.
Gli attori hanno diritto, altresì, di essere risarciti per aver dovuto provvedere autonomamente agli interventi di pulizia del coperto e delle gronde, avendo il CTU accertato che la vicinanza del frassino al magazzino e la copiosa caduta del fogliame, il quale si annida tra le tegole e costituisce un ostacolo al naturale deflusso dell'acqua piovana, costituisce causa del deperimento dei coppi, mantenendo l'umidità per un tempo maggiore.
La prova dei costi sostenuti da parte attrice a tal fine è stata fornita documentalmente per l'anno 2022 mediante produzione della fattura n.5 del 16.2.2022, emessa da C.S.R. a carico di (doc.4), Parte_1 per € 601,46; si può, inoltre, presumere la necessità di aver dovuto provvedere annualmente alla pulizia del coperto anche negli anni precedenti, quantomeno nell'anno 2021 a fronte delle fotografie (n.1-5) prodotte di settembre 2021 e novembre 2021 da parte attrice, che dimostrano rispettivamente il tetto pulito e la seconda il tetto pieno di fogliame, stimando un costo analogo per tale anno (€ 600,00), in quanto in condizioni analoghe all'anno successivo (foto 8 e ss.); in assenza di ulteriore documentazione, si stima equo riconoscere almeno altri due anni di pulizie per complessivi € 2.500,00, liquidando il danno all'attualità.
I convenuti vanno condannati al risarcimento del danno per mancata pulizia delle foglie dal coperto di controparte per complessivi € 2.500,00.
Non è invece risultato provato il danneggiamento ad opera del frassino del pozzetto posto in prossimità dell'angolo nord-est del magazzino e a lato della strada vicinale;
il CTU, confrontato tale pozzetto con altro del tutto simile posto pochi metri più in alto lungo la striscia di terreno lastricato lungo la strada nella medesima posizione, ha ritenuto che la fessurazione longitudinale delle pareti interne non sia dovuta alla presenza di radici che sarebbero penetrate attraverso le due fenditure, come sostenuto dagli attori, ma verosimilmente ad altre ragioni o all'azione di schiacciamento dei veicoli o del gelo e disgelo unito all'alternanza delle escursioni termiche, in quanto la base interna del pozzetto è apparsa intatta ed in piano;
da ciò consegue che l'acqua che entra dal pluviale possa uscire normalmente dallo scarico e che lo smaltimento delle acque piovane appaia ancora regolare.
b) domanda di rimozione della staccionata posta tra l'albero di frassino ed il muro di proprietà in modo da consentire il libero accesso della parte sul lato sud/over dell'edificio (entrata Parte_1 civico 49-catastalmente 60).
pagina 7 di 10 La questione non può prescindere dalla qualificazione della pretesa, che la parte attrice nella prima memoria ex art.183 c.p.c. ha inteso inquadrare nell'art.843 c.c., chiedendo la rimozione della staccionata, mentre nell'atto introduttivo afferiva al deflusso delle acque, posto che si sosteneva che detto manufatto creasse ristagno d'acqua a ridosso della parete del fabbricato attoreo.
Premesso che l'art.843 c.c. consente al proprietario del fondo finitimo di chiedere l'accesso ed il passaggio nel fondo altrui confinante per ragioni di necessità, al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune, salva la corresponsione di adeguata indennità se cagiona danno, non sono state addotte ragioni che consentano di ravvisare un interesse attuale all'esercizio di tale azione, se qualificata in base alle conclusioni precisate, che ricalcano quelle della prima memoria.
Infatti, né prima né nel corso del giudizio gli attori hanno manifestato alcuna esigenza in proposito, avendo escluso che si trattasse di accertare una servitù di passaggio.
Quanto, invece, al danno cagionato da tale staccionata e dal cumulo di terra su cui è posta, collocati tra l'albero e il muro del fabbricato attoreo, che alterano il deflusso delle acque meteoriche, la richiesta risarcitoria è sicuramente legittima, posto che il manufatto, proprio in quanto collocato in maniera del tutto precaria ed approssimativa a ridosso del muro del magazzino di parte attrice, risulta idoneo a provocare ristagni idrici e non rappresenta una modalità ammessa per la recinzione della proprietà. Tale manufatto va pertanto rimosso, dovendosi realizzare una struttura idonea sia a recingere il fondo dei convenuti sia a fare defluire le acque meteoriche;
per ogni giorno di ritardo dalla rimozione (richiesto nella memoria ex art.183 comma 6 n.1 c.p.c.), vanno riconosciuti € 5,00, ai sensi dell'art.614 bis c.p.c.
c) Domande di risarcimento danni da scolo acque e fenomeni di infiltrazioni di umidità.
Gli attori hanno lamentato la presenza di formazioni di umidità derivanti dall'errata pendenza della pavimentazione della corte privata di proprietà (c.1) nonché percolazioni di Controparte_6 acqua lungo la fessura tra il muretto che delimita tale terrazzo e la parte ovest del fabbricato parte
(c.2). Parte_2
Anche in questo caso, si rileva che l'azione proposta rientra a pieno titolo nel disposto dell'art.2051 c.c., in forza del quale ciascuno è responsabile del danno provocato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
La norma non richiede, infatti, che la cosa sia suscettibile di produrre danni per sua natura (Cass.
25214/2014; 21212/2015), cioè per suo intrinseco potere, in quanto, anche in relazione alle cose prive di un dinamismo proprio, sussiste il dovere di controllo e di custodia, allorquando il fortuito o il fatto dell'uomo possono prevedibilmente intervenire, nel processo obbiettivo di produzione dell'evento dannoso, eccitando lo sviluppo di un agente, di un elemento o di un carattere che conferiscono alla cosa l'idoneità al nocumento.
Nel caso in esame, il danno lamentato riguarda il deflusso delle acque dalle proprietà dei convenuti a quella dell'attrice, usata anche dal comodatario, deflusso che, in tesi attorea, è stato alterato dall'opera dei convenuti a seguito della realizzazione di pavimentazione che reca una pendenza verso la proprietà attorea, con conseguente inapplicabilità dell'art.913 c.c.
c.1 Il CTU ha riscontrato che la pavimentazione antistante le due proprietà, ma collocata su quella dei convenuti, non è perfettamente in piano, in quanto parte di essa mostra una pendenza verso la parete degli attori, per cui l'acqua piovana nel defluire scorre prima contro la parete degli attori e poi segue la pendenza verso il prato esterno.
c.2 Inoltre all'interno del fabbricato degli attori, in prossimità della finestra a lato del pluviale pagina 8 di 10 discendente, dove si trova la doccia, si rilevano tracce di umidità in diversi punti, in particolare sullo spessore del muro (foto n.
9-10 citate a pag. 24 relazione).
Quanto al c.2, ad avviso del CTU, la diffusione delle tracce di umidità che interessano gli immobili di entrambe le parti è dovuta non solo all'acqua piovana proveniente dal corsello di ingresso dei convenuti, ma dalla presenza sottostante di una lama d'acqua prossima al terreno interessato, che per capillarità supera le fondamenta della struttura.
Ne consegue che il rifacimento parziale del lastricato non sarebbe risolutivo, occorrendo, altresì, prevedere l'impermeabilizzazione del corsello con stuccatura delle fessure dalle quali entra l'acqua che scende anche a lato dell'ufficio del l'applicazione di una bandinella in rame e cemento ai Parte_2 piedi del muretto in sasso, demolizione della pavimentazione dei punti in cui è ammalorata con eliminazione degli avvallamenti e l'impiego di malte osmotiche, per un costo medio stimato a corpo di
€ 1400,00, nonché l'applicazione di bandinella in rame e cemento lungo la base del muro intonacato dagli attori, rasatura dell'area pavimentata antistante, per un costo di circa €1.200,00.
A tal proposito il CTP di parte attrice afferma che i convenuti, nell'ambito degli accordi stragiudiziali promossi dal CTU, si erano dichiarati disponibili ad intervenire a proprie spese, impermeabilizzando la pavimentazione del proprio corsello di ingresso, chiudendo le diverse fessurazioni ed intervenendo alla base della parete intonacata dall'attore, posando un cordolo in sasso e cemento a protezione dell'umidità che si origina dall'acqua piovana in lento scorrimento.
Infatti, come individuato dal CTU al punto 6 della perizia, sono colpite dal fenomeno dell'umidità anche le pareti dell'abitazione di poste sul lato strada e che non affacciano Controparte_6 sul corsello in questione.
Sono, invece, venute meno in corso di causa le pretese attoree afferenti la presenza di ristagni e percolazione d'acqua in corrispondenza del posizionamento dei vasi di piante in aderenza alla parete attorea, in quanto rimossi dai convenuti.
c.1 Quanto alle errate pendenze della pavimentazione lastricata posta nella corte sottostante di proprietà esclusiva dei convenuti, si ritiene che, in questo caso, a differenza di quanto concluso dal CTU, la realizzazione di drenaggio e di impermeabilizzazione sulla parete che si affaccia sulla corte da parte dell'attrice nell'ambito delle opere risanamento conservativo dei propri fabbricati nel 2005-2006 (dimostrata dalla fotografia a pag. 19 della CTU nelle osservazioni del CTP Geom. faccia sì Per_6 che non possa attribuirsi unicamente alla falda acquifera presente del terreno il fenomeno di umidità emergente sull'intonaco della parete antistante il fabbricato dei convenuti (proprio per via del drenaggio e della impermeabilizzazione eseguita), ma anche e soprattutto al non corretto deflusso ed alla dannosa regimazione delle acque meteoriche.
La scrivente ritiene di poter formulare una proposta di risoluzione che, seppur non grado di eliminare completamente l'umidità di risalita, potrà essere, tuttavia, idonea a limitarla fortemente;
occorre procedere ad un cambio della pendenza della corte, che contempli una parziale demolizione e successiva ricostruzione -ad una altezza analoga a quella della parete frontistante dei convenuti- della pavimentazione sul lato ove confina con il fabbricato in modo tale da evitare il deflusso Parte_1 delle acque verso la parete medesima, con successiva realizzazione di un tombino caditoia/griglia di scarico acque circa a metà della distanza tra le facciate di attori e convenuti;
in sostanza, la pavimentazione della corte, da inclinata verso il fabbricato attoreo, dovrebbe divenire concava per consentire lo scolo delle acque al centro, mediante lieve sollevamento della pavimentazione intercorrente tra la facciata attorea ed il tombino/griglia, in modo da evitare che l'acqua meteorica defluisca verso la proprietà attorea e scorra invece a metà della distanza tra le due facciate per poi finire pagina 9 di 10 sul manto erboso;
tale soluzione non risulta eccessivamente onerosa per i convenuti ed è idonea a scongiurare gli effetti più dannosi delle acque meteoriche, la cui entità diviene ogni anno sempre più improvvisa e ingente.
I convenuti vanno pertanto condannati ad eseguire sia le opere proposte dal CTU a pag.38 sia quelle di cui sopra;
anche in questo caso, va disposta una penale ex art.614 bis c.p.c. di € 50,00 per ogni giorno di ritardo a partire dal 60° giorno successivo alla pubblicazione della presente decisione.
2. Le spese di lite vanno poste a carico dei convenuti in solido tra loro (stante l'interesse comune), in ragione della loro prevalente soccombenza su tutte le domande attoree, ad eccezione soltanto della pretesa riguardante il pozzetto.
I compensi sono liquidati secondo i valori medi delle tariffe di cui al D.M. 147/2002, applicando lo scaglione da € 5.200,00 ad € 26.000,00, considerato, da un lato, quanto riconosciuto a titolo risarcitorio a parte attrice e, dall'altro, il quantum previsto per ogni giorno di ritardo ed il costo complessivo delle opere che i convenuti dovranno eseguire per risarcire i danni patiti da parte attrice;
essi spettano per tutte le fasi del giudizio ed ammontano ad € 5.077,00, oltre spese generali, iva e cpa.
Vanno altresì rimborsate le anticipazioni sostenute per contributo unificato e marca (€ 264,00), notifica (€ 47,09), consulenti tecnici di parte (€ 2384,30).
Vanno, infine, posti definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro, i compensi liquidati al
CTU con decreto 5.7.2024.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara tenuti e condanna i convenuti, in solido tra loro, a risarcire il danno patito da parte attrice per la pulizia del tetto e liquidato in complessivi € 2500,00, oltre interessi dalla domanda al saldo;
dichiara tenuti e condanna i convenuti, in solido tra loro, ad eseguire le opere stabilite dal CTU a pag.
38 della relazione di cui ai punti 1 e 2; dichiara tenuti e condanna i convenuti, in solido tra loro, ad eseguire le opere indicate al punto c.1 della motivazione;
assegna termine di giorni 60 dalla pubblicazione della presente decisione per l'esecuzione di quanto sopra;
in difetto, condanna i convenuti, in solido tra loro, a versare agli attori l'importo di € 50,00 per ogni giorno di ritardo;
condanna i convenuti, in solido tra loro, a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 2695,09 per spese, € 5.077,00 per compenso, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali;
pone definitivamente a carico di parte convenuta il pagamento delle spese di CTU, liquidate come da decreto 5.7.2024.
Bologna, 18 aprile 2025
Il Giudice
dott. Carolina Gentili
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carolina Gentili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2724/2023 promossa da:
C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. PASTORE LOREDANA, elettivamente C.F._2 domiciliato in VIA SAFFI 16 BOLOGNA presso il difensore avv. PASTORE LOREDANA
ATTORI contro
(C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._3 Controparte_2
) e (C.F. ), con il C.F._4 Controparte_3 C.F._5 patrocinio dell'avv. MALAGOLI SERENA, elettivamente domiciliato in VIA SAN VITALE 40/3A BOLOGNA presso il difensore avv. MALAGOLI SERENA
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Per e come da foglio depositato in data Parte_1 Parte_2
5.12.2024:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, azione ed eccezione disattesa, con sentenza immediatamente esecutiva nel merito:
- Accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2051 c.c. e/o 2043 c.c. dei Sig.ri CP_1
e , quali proprietari del compendio immobiliare sito in Alto Controparte_2 Controparte_3
Reno Terme, località Gaggiano di Sopra 49 (catastalmente n. 60), ed individuato al Catasto dei
Fabbricati di detto comune al Foglio 17 particella 544 sub 5 (Cat. A3 – 9 vani) e sub 6 (Cat. C/6 37 mq) nella causazione dei danni dedotti in atti, documentati ed accertati anche a mezzo della esperita CTU, e per l'effetto: 1) ordinare ai convenuti l'abbattimento dell'albero frassino esistente sul terreno sito nel comune di Alto Reno Terme, località Gaggiano di Sopra fg. 17 particella 544, invadente con rami e radici la proprietà il sottosuolo e l'area soprastante del mappale 1211 stesso foglio 17, con ripristino di tutta l'area che pagina 1 di 10 risulterà danneggiata, fissando altresì ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. la somma di denaro ritenuta di giustizia e che sarà dovuta dagli obbligati convenuti per il ritardo nell'esecuzione del provvedimento, determinandone la decorrenza, e/o autorizzando, in difetto di esecuzione entro il fissando termine, il
Sig. a provvedere a spese dei convenuti;
ordinare altresì ai convenuti, accertate le relative Parte_2 violazioni di legge, la rimozione della staccionata posta tra l'albero frassino e il muro di proprietà
e consentire il libero accesso di parte attrice per le necessarie manutenzioni, ai sensi Parte_1 dell'art. 843 c.c.. o, in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Il.mo Tribunale dovesse ritenere di non poter accogliere la superiore richiesta di abbattimento dell'albero frassino, ordinare ai convenuti, ai sensi dell'art. 896 c.c., di tagliare tutti i rami e tutte le radici dell'albero frassino esistente sul terreno sito nel comune di Alto Reno Terme, località Gaggiano di Sopra fg. 17 particella 544, che invadono la proprietà il sottosuolo e l'area soprastante del mappale 1211 stesso foglio 17, con ripristino di tutta l'area che risulterà danneggiata nonché predisporre opere dirette al contenimento delle radici protese verso la proprietà attorea e provvedere al taglio ogni qual volta si verifichi lo sconfinamento di rami e radici nella proprietà attorea, fissando altresì ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. la somma di denaro ritenuta di giustizia e che sarà dovuta dagli obbligati convenuti per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento, determinata nel minimo in € 643,00 qualora non vengano tagliati i rami (parametrato all'esborso per la pulizia del tetto) e quella che si riterrà di giustizia qualora non vengano tagliate le radici, e/o autorizzando, in difetto di esecuzione entro il fissando termine, il Sig. a provvedere a spese e Parte_2 rischio dei convenuti;
ordinare altresì ai convenuti, accertate le relative violazioni di legge, la rimozione della staccionata posta tra l'albero frassino e il muro di proprietà e consentire il Parte_1 libero accesso di parte attrice per le necessarie manutenzioni, ai sensi dell'art. 843 c.c.; CP_ 2) condannare i convenuti, a corrispondere a parte attrice, ed in particolare alla
[...]
, in persona del titolare Sig. (tenuto a provvedere alla manutenzione Parte_2 Parte_2 ordinaria e straordinaria dell'immobile in comodato alla sua ditta e che insiste sulla particella 1211 fg
17), a titolo di risarcimento di tutti danni derivanti dalla violazione degli obblighi di manutenzione, in specie sia dall'omessa potatura di rami e radici dell'albero frassino, sia dall'omessa pulizia del tetto dalle foglie, sia dall'omessa esecuzione degli interventi edilizi volti ad eliminare i fenomeni di infiltrazione/percolazione d'acqua, come descritti e documentati in atti e quantificati dal CTU, l'importo di € 26.100,00 per gli interventi di ripristino sia edilizi che di taglio radici invadenti (€
18.000,00 per rimozione radici - € 1.400,00 per eliminazione infiltrazione angolo sud-ovest - 1.200,00 per eliminazione umidità parete sud - € 5.500,00 per rifacimento coperto) nonché la somma di €
6.436,00, esborsata dal Sig. per la pulizia del tetto negli ultimi dieci anni (643,60 x10), da Parte_2 riconoscersi anche ex art. 2041 c.c., nonché, a titolo di danno emergente la somma spesa per l'onorario del perito Geom. pari ad € 500,00, e dunque complessivamente la somma di € Controparte_5
33.036,00 o quella diversa somma, minore ma anche maggiore, che sarà ritenuta di giustizia;
3) in ogni caso con vittoria di spese, anche di CTP e CTU, e compensi del presente giudizio, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.”
Per e CP_1 Controparte_2 Controparte_3
“Voglia il Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, Nel merito: rigettare, tutte le domande formulate nel presente giudizio dagli odierni attori per tutti i motivi di cui in narrativa, con ogni consequenziale statuizione.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa. Si reiterano le richieste istruttorie non accolte in corso di causa. pagina 2 di 10 In particolare, si chiede l'ammissione di prova testimoniale sui seguenti capitoli: 1) Vero che l'accesso sito tra il muro perimetrale di proprietà e l'albero frassino di proprietà Parte_1 dal 1966 ad oggi è sempre stato chiuso? Controparte_6
2) Vero che le foto di cui al doc. 12-bis allegati 6 e 7 che si rammostrano sono state scattate rispettivamente negli anni 1968-1972-1984 e 2005?
3) Vero che, nell'anno 1993, nel corso dei lavori di trasformazione dalla stalla al fabbricato rurale da parte del sig. (padre della sig.ra , la recinzione con rete metallica e siepe Persona_1 Pt_1 sita nella proprietà al confine con la limitrofa proprietà è stata tagliata e Parte_3 Parte_1 distrutta e al suo posto la famiglia ha installato un pannello in legno? Parte_3
Si indicano come testi la sig.ra residente a [...], il sig. Testimone_1 Tes_2
residente a [...]2, la sig.ra , residente a [...],
[...] Testimone_3
Via del Partigiano 2/2.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
nella qualità di proprietaria di unità immobiliari ad uso studio privato-magazzino Parte_1 site nel Comune di Alto Reno Terme, e l'impresa di , quale comodatario dei Pt_2 Parte_2 suddetti beni con obbligo di manutenzione anche straordinaria, con citazione notificata nel febbraio
2023 convenivano in giudizio i proprietari degli immobili confinanti.
Gli attori esponevano che i convenuti, utilizzando gli immobili e la corte comune di cui erano proprietari unicamente come casa vacanza per l'estate e le festività, senza occuparsi della relativa manutenzione per gran parte dell'anno, avevano causato loro danni, dovuti sia ad infiltrazioni (da cui derivavano formazioni di umidità per via della errata pendenza della pavimentazione della corte e del ristagno d'acqua creatosi nell'aiuola collocata in prossimità della parete del magazzino, oltre che percolazioni di acqua dal terrazzo sul lato Sud-Ovest), sia e soprattutto alla presenza di un altissimo albero di frassino di ben 14 metri, posto in adiacenza alla linea di confine tra le proprietà, in violazione delle distanze. In particolare, l'albero avrebbe provocato problemi sia per le radici, che stavano incominciando a danneggiare il pozzetto di raccolta delle acque piovane e le tubazioni dell'acquedotto comunale, sia per le foglie, che di anno in anno otturavano i canali di scolo, costringendo parte attrice a dover sostenere i costi di pulizia per circa € 640,00 annui.
Gli attori davano atto di aver esperito dapprima numerosi tentativi bonari di risolvere la vicenda, anche tramite il proprio legale, e successivamente il procedimento di negoziazione assistita, durato tre mesi e conclusosi con esito negativo il 24.10.22, posto che i convenuti non avevano provveduto ad eseguire alcun intervento di manutenzione diretto al miglioramento delle cause dei lamentati pregiudizi.
Per tali motivi era stato incaricato un perito, dapprima il Geom. che era stato Persona_2 denunciato da parte convenuta per asserita violazione di domicilio, e in seguito il Geom. CP_5
al fine di descrivere i luoghi ed i problemi riscontrati;
questi individuava le relative cause,
[...] quantificando altresì gli interventi da eseguire per risolvere i danni per oltre 22mila Euro, oltre al costo sostenuto per la redazione della perizia (€ 500,00).
La pretesa di parte attrice, pertanto, era configurata, ex art. 896 c.c., nell'ordine verso i convenuti di tagliare tutti i rami e tutte le radici dell'albero, il tutto con l'aggiunta di specifica domanda ex art. 614 bis c.p.c. per ogni violazione/inosservanza/ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
in secondo luogo, si estrinsecava nella condanna dei convenuti ex artt. 2043 e 2051 c.c. al risarcimento dei danni subiti, oltre al pagamento della somma per la pulizia del tetto sostenuta ogni dieci anni.
Parte attrice concludeva, domandando di: accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2051 cc e/o pagina 3 di 10 2043 c.c. dei convenuti;
ordinare ai convenuti di tagliare rami e radici dell'albero ex art. 896 c.c. con corredata domanda ex art. 614-bis c.p.c.; condannare i convenuti a corrispondere il risarcimento di tutti i danni subiti pari ad € 15.866,62, oltre alla somma di € 6.436 per le spese di pulizia sostenute negli ultimi 10 anni per il tetto (nel complesso €22.802,62); il tutto con vittoria di spese. In via istruttoria, chiedeva disporsi consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare la condizione degli immobili in oggetto, le cause dei danni e la quantificazione dei costi necessari per l'eliminazione.
e , premesso di essere comproprietari per CP_1 Controparte_2 Controparte_3 quote diverse dell'immobile sito in Alto Reno Terme, comprendente un fabbricato con annesso terreno e cortile, nel quale si ergeva un'alta pianta di frassino, evidenziavano, in via preliminare di rito, l'inammissibilità della domanda ex art. 896 c.c. per duplici motivi: il primo inerente al fatto che l'azione in questione prevede come legittimati attivi solo i proprietari che vantano il diritto di proprietà su un determinato fondo, per cui il non essendo proprietario, ne era carente, mentre la Parte_2 non aveva comunque dato prova di essere proprietaria;
il secondo, perché risultava mancare Parte_1 il presupposto imprescindibile della sussistenza di un inadempimento attuale, ossia di un obbligo inadempiuto o di una pretesa insoddisfatta. L'albero aveva sempre avuto un'altezza maggiore del magazzino ed i convenuti avevano regolarmente eseguito la potatura dei rami che si protendevano sul fondo altrui secondo le modalità indicate dagli esperti agronomi, che impedivano il taglio dei rami che oltrepassassero il limite di proprietà per ragioni di stabilità e sicurezza.
Sull'infondatezza delle domande attoree parte convenuta precisava come:
- in merito all'albero frassino, le distanze legali fossero sempre state rispettate, in quanto l'albero risultava – vedi perizia dott. ormai da anni nella piena maturità Persona_3 Persona_4 e non più in espansione quanto all'apparato radicale, in quanto presente da oltre 60 anni, mentre il magazzino era sorto successivamente negli anni '90 su sedime accatastato come terreno con tettoia ad uso pollaio;
- il pozzetto, realizzato in concomitanza con la costruzione del magazzino nel 1993, in violazione delle distanze in quanto a ridosso dell'albero, risultava ancora integro e non aveva subito danni dalle radici, come era evidente dalle foto;
- riguardo alle foglie, la caduta era un fenomeno naturale inoffensivo, dato che la casa era immersa in un contesto boschivo e dunque le foglie non potevano provenire solo dal frassino, escludendo comunque la loro pericolosità ed idoneità a cagionare un danno;
comunque la responsabilità della relativa pulizia restava in capo agli attori, che avevano convogliato tutte le acque piovane del coperto in un unico canale di gronda, mentre venivano suggerite soluzioni (parafoglie) per impedire l'ingresso del fogliame, che avrebbero dovuto essere adottate dalla già all'epoca della ristrutturazione;
Parte_1 evidenziava, inoltre, l'assurdità delle lamentele esposte dopo 20 anni dall'inizio del comodato del magazzino.
- in merito alle infiltrazioni/percolazioni d'acqua, si trattava di problema generale di tutta la zona in questione, dovuto alla presenza di lama d'acqua (falda superficiale), tanto che il locale magazzino era dotato di sistema di captazione e sollevamento tramite pompa, ragione per cui doveva escludersi la responsabilità dei convenuti per le infiltrazioni di umidità in risalita, risalenti alle opere di ristrutturazione operate da controparte nel 2005, e dei presunti ristagni d'acqua nell'aiuola, presente da oltre 60 anni e con pendenza ad est rispetto al fabbricato posto a monte;
escludeva poi alcuna servitù di passaggio in favore della proprietà limitrofa.
Sul quantum debeatur, nella denegata ipotesi di riconoscimento della fondatezza della domanda avversaria, parte convenuta contestava l'assenza di prove a dimostrazione delle somme pretese;
pagina 4 di 10 soprattutto eccepiva: l'aver formulato una richiesta eccessiva avente ad oggetto una nuova pavimentazione, anziché la sola eliminazione delle infiltrazioni;
il non aver precisato a chi andassero risarciti i danni, se alla Bicchecchi o al la carenza probatoria delle spese sostenute dagli Parte_2 attori;
la prescrizione per le somme di pulizia anteriori ai 5 anni – come richieste da controparte- vista l'esperibilità entro 5 anni dell'azione; la esorbitanza dei costi per l'esecuzione di alcuni dei lavori, ben oltre i prezzi medi.
Concludeva per rigetto delle domande ex adverso formulate e per la vittoria di spese
Depositate le memorie ex art.183 co. 6 c.p.c., la causa veniva istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio e trattenuta in decisione all'udienza del 12.12.2024 sulle conclusioni in epigrafe indicate e previa concessione dei termini ex art.190 c.p.c.
***
1. Domande non riproposte o nuove
Parte attrice formula tre ordini di domande:
a) quelle legate alla presenza dell'albero di frassino, che contemplano sia le richieste ex art.896 c.c. sia la domanda di abbattimento ed il rimborso dei costi per le opere di manutenzione del tetto del magazzino eseguite dal nel corso degli anni;
Parte_2
b) la domanda di rimozione della staccionata posta tra l'albero di frassino ed il muro di proprietà
affinché sia consentito il libero accesso della parte sul lato sud/ovest dell'edificio (entrata Parte_1 civico 49-catastalmente 60);
c) il risarcimento dei danni per i fenomeni di umidità e di infiltrazione/percolazione d'acqua.
1.a
La domanda di abbattimento dell'albero di frassino è stata formulata da parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni (come da foglio depositato in data 5.12.2024), che si sono in epigrafe riportate, mentre sia nell'atto introduttivo sia nella prima memoria ex art.183 c.p.c. era stata azionata la disposizione di cui all'art.896 c.c..
La scrivente osserva che tale domanda rappresenta l'esecuzione in forma specifica dell'azione ex art.2051 c.c., esercitata da parte attrice sin dall'atto introduttivo, e costituisce il naturale ampiamento della domanda ex art.896 c.c. ritualmente proposta, alla luce delle verifiche ed in generale delle indagini svolte nell'ambito della consulenza tecnica d'ufficio.
Il CTU, Dott. ha infatti riscontrato i danni alla proprietà lamentati da per Per_5 Parte_1 via della presenza del frassino a ridosso del proprio fabbricato, sul quale si protendono le ramificazioni;
tali fronde causano la caduta sul coperto del magazzino di copioso fogliame, tale da ostruire le gronde di scarico e da costringere parte attrice ad intervenire ogni anno al termine della filloptosi per rimuoverle e ripristinare il normale deflusso delle acque.
Il suddetto consulente ha, infatti, escluso, quale soluzione al problema sopra illustrato, eventuali ulteriori potature delle ramificazioni aeree dell'albero, tali da evitare qualsiasi sormonto sulla copertura di parte attrice, in quanto ne verrebbe compromessa ulteriormente l'armonia, la staticità e la stessa sopravvivenza, finendo per costituire un potenziale pericolo per le persone e le cose sottostanti.
Parimenti sconsigliata dal CTU la potatura delle radici dell'albero in questione sottostanti il magazzino di parte attrice, sia in quanto esse non incidono sulla stabilità del fabbricato sia in quanto il rimedio risulterebbe eccessivamente oneroso, quindi antieconomico. pagina 5 di 10 Di conseguenza, dal punto di vista della rappresentazione dei fatti, la pretesa di abbattimento si pone come semplice adattamento del petitum della domanda originaria in aderenza agli accertamenti ed alle considerazioni conclusive del CTU;
essa non costituisce domanda nuova, bensì una mera modifica, imposta dagli esiti della CTU (principio di acquisizione processuale), a fondamento dello stesso diritto fatto valere con la domanda introduttiva, tale da non costituire violazione alcuna del regime delle preclusioni (da ultimo Cassazione civile, sez. III, ordinanza 16 maggio 2024, n. 13622).
Anche secondo Cass. ord.n.2038/2019: Non costituisce domanda nuova, e deve ritenersi ammessa nel corso di tutto il giudizio di primo grado e finché non si precisano le conclusioni, la modificazione quantitativa del risarcimento del danno in origine richiesto, intesa non esclusivamente come modifica della valutazione economica del danno costituito dalla perdita o dalla diminuzione di valore di una cosa determinata, ma anche come richiesta dei danni, provocati dallo stesso fatto che ha dato origine alla causa, che si manifestano solo nel corso del giudizio.
Nello stesso senso Cass. sent. 26782/2016: La modificazione della domanda ammessa ex art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali.
Se è vero che la pretesa non rientra propriamente nell'alveo dell'art.896 c.c., i fatti sottostanti sono i medesimi, in quanto rappresentati dai pregiudizi di vari tipo lamentati dalla proprietà per la Parte_1 presenza dell'albero e delle sue ramificazioni, fatti rientranti nella richiesta di risarcimento dei danni ex art.2051 o 2043 c.c.; peraltro, si rileva che già nella missiva stragiudiziale inviata dall'Avv.to Pastore nel marzo/aprile 2022 (doc.3 attoreo) si chiedeva la risoluzione definitiva di tutti i disagi sopportati mediante “estirpazione immediata dell'albero”.
La domanda è quindi ammissibile.
Quanto alla legittimazione attiva, essa spetta a chi abbia subito il pregiudizio, soggetto che, nel caso di specie, è da individuarsi sia nella proprietaria dei fabbricati interessati quanto alle lesioni lamentate, sia nel comodatario del magazzino, tenuto alle opere di manutenzione anche straordinaria in Parte_2 forza del contratto di comodato concluso con la proprietà (doc. 1 regolarmente registrato); il comodatario ha del resto dimostrato di avervi provveduto, quantomeno nel 2022.
Nel merito si osserva che le conclusioni cui è pervenuto il Dott. sono Parte_4 condivisibili, essendo fondate su argomentazioni fattuali e logiche inoppugnabili.
Posto che la norma invocata dagli attori, art.896 c.c., imponeva al CTU di vagliare la percorribilità della recisione dei rami protesi e delle radici, questi si è interrogato correttamente sulla possibilità di praticare tale minore rimedio al fine di permettere agli attori il godimento degli immobili, a vario titolo limitato dalla pianta.
Il Dott. ha, quindi, verificato che si tratta di pianta spontanea, stabile, ma debole nel vigore Per_5 per difetti morfologici e strutturali dovuti ad incomprensibili ed anomali interventi cesorei, che fanno temere l'efficacia alla resistenza alle forti folate di vento, giungendo ad affermare che essa rappresenta un potenziale pericolo per le persone e le cose, avendo molti punti di fragilità corrispondenti alle zone dello sbracamento e della capitozzatura.
Appurata, inoltre, la presenza di ramificazioni protese e di radici che si estendono nella proprietà attorea (pur non danneggiando la pavimentazione del magazzino, danneggiamento peraltro mai esplicitamente lamentato), il cui taglio comporterebbe costi onerosi e forti disagi al comodatario, il pagina 6 di 10 CTU ritiene la pianta irrimediabilmente compromessa e che l'unica risoluzione della causa idonea a risolvere i danni al coperto del magazzino sia il suo abbattimento.
Tale rimedio rappresenta l'unico in grado di evitare rischi a persone e manufatti oggetto del quesito riguardante le conseguenze delle interazioni della pianta rispetto ai manufatti finitimi.
Sempre a tal proposito, parte attrice ha documentato che il procedimento aperto nel 2022 presso la
Regione Emilia Romagna, su istanza dei convenuti e volto al riconoscimento della monumentalità dell'albero, si è concluso con esito negativo, come da comunicazione a mezzo pec in data 12 febbraio 2025; la missiva, la cui produzione è stata autorizzata dalla scrivente, è stata indirizzata a tutte le parti del giudizio e per conoscenza anche ai Carabinieri Forestali Emilia Romagna ed al Controparte_7
per cui nulla osta al suo abbattimento.
[...]
Di conseguenza, i convenuti vanno solidalmente condannati all'abbattimento dell'albero entro il termine di mesi due dalla pubblicazione della presente sentenza;
in difetto di spontanea esecuzione entro il termine suddetto, gli attori sono autorizzati ad eseguire l'intervento a cura e spese di parte convenuta e, prima di allora, a richiedere a parte convenuta l'importo di € 50,00 per ogni giorno di ritardo a partire dal 60° giorno successivo alla pubblicazione della presente decisione.
Gli attori hanno diritto, altresì, di essere risarciti per aver dovuto provvedere autonomamente agli interventi di pulizia del coperto e delle gronde, avendo il CTU accertato che la vicinanza del frassino al magazzino e la copiosa caduta del fogliame, il quale si annida tra le tegole e costituisce un ostacolo al naturale deflusso dell'acqua piovana, costituisce causa del deperimento dei coppi, mantenendo l'umidità per un tempo maggiore.
La prova dei costi sostenuti da parte attrice a tal fine è stata fornita documentalmente per l'anno 2022 mediante produzione della fattura n.5 del 16.2.2022, emessa da C.S.R. a carico di (doc.4), Parte_1 per € 601,46; si può, inoltre, presumere la necessità di aver dovuto provvedere annualmente alla pulizia del coperto anche negli anni precedenti, quantomeno nell'anno 2021 a fronte delle fotografie (n.1-5) prodotte di settembre 2021 e novembre 2021 da parte attrice, che dimostrano rispettivamente il tetto pulito e la seconda il tetto pieno di fogliame, stimando un costo analogo per tale anno (€ 600,00), in quanto in condizioni analoghe all'anno successivo (foto 8 e ss.); in assenza di ulteriore documentazione, si stima equo riconoscere almeno altri due anni di pulizie per complessivi € 2.500,00, liquidando il danno all'attualità.
I convenuti vanno condannati al risarcimento del danno per mancata pulizia delle foglie dal coperto di controparte per complessivi € 2.500,00.
Non è invece risultato provato il danneggiamento ad opera del frassino del pozzetto posto in prossimità dell'angolo nord-est del magazzino e a lato della strada vicinale;
il CTU, confrontato tale pozzetto con altro del tutto simile posto pochi metri più in alto lungo la striscia di terreno lastricato lungo la strada nella medesima posizione, ha ritenuto che la fessurazione longitudinale delle pareti interne non sia dovuta alla presenza di radici che sarebbero penetrate attraverso le due fenditure, come sostenuto dagli attori, ma verosimilmente ad altre ragioni o all'azione di schiacciamento dei veicoli o del gelo e disgelo unito all'alternanza delle escursioni termiche, in quanto la base interna del pozzetto è apparsa intatta ed in piano;
da ciò consegue che l'acqua che entra dal pluviale possa uscire normalmente dallo scarico e che lo smaltimento delle acque piovane appaia ancora regolare.
b) domanda di rimozione della staccionata posta tra l'albero di frassino ed il muro di proprietà in modo da consentire il libero accesso della parte sul lato sud/over dell'edificio (entrata Parte_1 civico 49-catastalmente 60).
pagina 7 di 10 La questione non può prescindere dalla qualificazione della pretesa, che la parte attrice nella prima memoria ex art.183 c.p.c. ha inteso inquadrare nell'art.843 c.c., chiedendo la rimozione della staccionata, mentre nell'atto introduttivo afferiva al deflusso delle acque, posto che si sosteneva che detto manufatto creasse ristagno d'acqua a ridosso della parete del fabbricato attoreo.
Premesso che l'art.843 c.c. consente al proprietario del fondo finitimo di chiedere l'accesso ed il passaggio nel fondo altrui confinante per ragioni di necessità, al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune, salva la corresponsione di adeguata indennità se cagiona danno, non sono state addotte ragioni che consentano di ravvisare un interesse attuale all'esercizio di tale azione, se qualificata in base alle conclusioni precisate, che ricalcano quelle della prima memoria.
Infatti, né prima né nel corso del giudizio gli attori hanno manifestato alcuna esigenza in proposito, avendo escluso che si trattasse di accertare una servitù di passaggio.
Quanto, invece, al danno cagionato da tale staccionata e dal cumulo di terra su cui è posta, collocati tra l'albero e il muro del fabbricato attoreo, che alterano il deflusso delle acque meteoriche, la richiesta risarcitoria è sicuramente legittima, posto che il manufatto, proprio in quanto collocato in maniera del tutto precaria ed approssimativa a ridosso del muro del magazzino di parte attrice, risulta idoneo a provocare ristagni idrici e non rappresenta una modalità ammessa per la recinzione della proprietà. Tale manufatto va pertanto rimosso, dovendosi realizzare una struttura idonea sia a recingere il fondo dei convenuti sia a fare defluire le acque meteoriche;
per ogni giorno di ritardo dalla rimozione (richiesto nella memoria ex art.183 comma 6 n.1 c.p.c.), vanno riconosciuti € 5,00, ai sensi dell'art.614 bis c.p.c.
c) Domande di risarcimento danni da scolo acque e fenomeni di infiltrazioni di umidità.
Gli attori hanno lamentato la presenza di formazioni di umidità derivanti dall'errata pendenza della pavimentazione della corte privata di proprietà (c.1) nonché percolazioni di Controparte_6 acqua lungo la fessura tra il muretto che delimita tale terrazzo e la parte ovest del fabbricato parte
(c.2). Parte_2
Anche in questo caso, si rileva che l'azione proposta rientra a pieno titolo nel disposto dell'art.2051 c.c., in forza del quale ciascuno è responsabile del danno provocato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
La norma non richiede, infatti, che la cosa sia suscettibile di produrre danni per sua natura (Cass.
25214/2014; 21212/2015), cioè per suo intrinseco potere, in quanto, anche in relazione alle cose prive di un dinamismo proprio, sussiste il dovere di controllo e di custodia, allorquando il fortuito o il fatto dell'uomo possono prevedibilmente intervenire, nel processo obbiettivo di produzione dell'evento dannoso, eccitando lo sviluppo di un agente, di un elemento o di un carattere che conferiscono alla cosa l'idoneità al nocumento.
Nel caso in esame, il danno lamentato riguarda il deflusso delle acque dalle proprietà dei convenuti a quella dell'attrice, usata anche dal comodatario, deflusso che, in tesi attorea, è stato alterato dall'opera dei convenuti a seguito della realizzazione di pavimentazione che reca una pendenza verso la proprietà attorea, con conseguente inapplicabilità dell'art.913 c.c.
c.1 Il CTU ha riscontrato che la pavimentazione antistante le due proprietà, ma collocata su quella dei convenuti, non è perfettamente in piano, in quanto parte di essa mostra una pendenza verso la parete degli attori, per cui l'acqua piovana nel defluire scorre prima contro la parete degli attori e poi segue la pendenza verso il prato esterno.
c.2 Inoltre all'interno del fabbricato degli attori, in prossimità della finestra a lato del pluviale pagina 8 di 10 discendente, dove si trova la doccia, si rilevano tracce di umidità in diversi punti, in particolare sullo spessore del muro (foto n.
9-10 citate a pag. 24 relazione).
Quanto al c.2, ad avviso del CTU, la diffusione delle tracce di umidità che interessano gli immobili di entrambe le parti è dovuta non solo all'acqua piovana proveniente dal corsello di ingresso dei convenuti, ma dalla presenza sottostante di una lama d'acqua prossima al terreno interessato, che per capillarità supera le fondamenta della struttura.
Ne consegue che il rifacimento parziale del lastricato non sarebbe risolutivo, occorrendo, altresì, prevedere l'impermeabilizzazione del corsello con stuccatura delle fessure dalle quali entra l'acqua che scende anche a lato dell'ufficio del l'applicazione di una bandinella in rame e cemento ai Parte_2 piedi del muretto in sasso, demolizione della pavimentazione dei punti in cui è ammalorata con eliminazione degli avvallamenti e l'impiego di malte osmotiche, per un costo medio stimato a corpo di
€ 1400,00, nonché l'applicazione di bandinella in rame e cemento lungo la base del muro intonacato dagli attori, rasatura dell'area pavimentata antistante, per un costo di circa €1.200,00.
A tal proposito il CTP di parte attrice afferma che i convenuti, nell'ambito degli accordi stragiudiziali promossi dal CTU, si erano dichiarati disponibili ad intervenire a proprie spese, impermeabilizzando la pavimentazione del proprio corsello di ingresso, chiudendo le diverse fessurazioni ed intervenendo alla base della parete intonacata dall'attore, posando un cordolo in sasso e cemento a protezione dell'umidità che si origina dall'acqua piovana in lento scorrimento.
Infatti, come individuato dal CTU al punto 6 della perizia, sono colpite dal fenomeno dell'umidità anche le pareti dell'abitazione di poste sul lato strada e che non affacciano Controparte_6 sul corsello in questione.
Sono, invece, venute meno in corso di causa le pretese attoree afferenti la presenza di ristagni e percolazione d'acqua in corrispondenza del posizionamento dei vasi di piante in aderenza alla parete attorea, in quanto rimossi dai convenuti.
c.1 Quanto alle errate pendenze della pavimentazione lastricata posta nella corte sottostante di proprietà esclusiva dei convenuti, si ritiene che, in questo caso, a differenza di quanto concluso dal CTU, la realizzazione di drenaggio e di impermeabilizzazione sulla parete che si affaccia sulla corte da parte dell'attrice nell'ambito delle opere risanamento conservativo dei propri fabbricati nel 2005-2006 (dimostrata dalla fotografia a pag. 19 della CTU nelle osservazioni del CTP Geom. faccia sì Per_6 che non possa attribuirsi unicamente alla falda acquifera presente del terreno il fenomeno di umidità emergente sull'intonaco della parete antistante il fabbricato dei convenuti (proprio per via del drenaggio e della impermeabilizzazione eseguita), ma anche e soprattutto al non corretto deflusso ed alla dannosa regimazione delle acque meteoriche.
La scrivente ritiene di poter formulare una proposta di risoluzione che, seppur non grado di eliminare completamente l'umidità di risalita, potrà essere, tuttavia, idonea a limitarla fortemente;
occorre procedere ad un cambio della pendenza della corte, che contempli una parziale demolizione e successiva ricostruzione -ad una altezza analoga a quella della parete frontistante dei convenuti- della pavimentazione sul lato ove confina con il fabbricato in modo tale da evitare il deflusso Parte_1 delle acque verso la parete medesima, con successiva realizzazione di un tombino caditoia/griglia di scarico acque circa a metà della distanza tra le facciate di attori e convenuti;
in sostanza, la pavimentazione della corte, da inclinata verso il fabbricato attoreo, dovrebbe divenire concava per consentire lo scolo delle acque al centro, mediante lieve sollevamento della pavimentazione intercorrente tra la facciata attorea ed il tombino/griglia, in modo da evitare che l'acqua meteorica defluisca verso la proprietà attorea e scorra invece a metà della distanza tra le due facciate per poi finire pagina 9 di 10 sul manto erboso;
tale soluzione non risulta eccessivamente onerosa per i convenuti ed è idonea a scongiurare gli effetti più dannosi delle acque meteoriche, la cui entità diviene ogni anno sempre più improvvisa e ingente.
I convenuti vanno pertanto condannati ad eseguire sia le opere proposte dal CTU a pag.38 sia quelle di cui sopra;
anche in questo caso, va disposta una penale ex art.614 bis c.p.c. di € 50,00 per ogni giorno di ritardo a partire dal 60° giorno successivo alla pubblicazione della presente decisione.
2. Le spese di lite vanno poste a carico dei convenuti in solido tra loro (stante l'interesse comune), in ragione della loro prevalente soccombenza su tutte le domande attoree, ad eccezione soltanto della pretesa riguardante il pozzetto.
I compensi sono liquidati secondo i valori medi delle tariffe di cui al D.M. 147/2002, applicando lo scaglione da € 5.200,00 ad € 26.000,00, considerato, da un lato, quanto riconosciuto a titolo risarcitorio a parte attrice e, dall'altro, il quantum previsto per ogni giorno di ritardo ed il costo complessivo delle opere che i convenuti dovranno eseguire per risarcire i danni patiti da parte attrice;
essi spettano per tutte le fasi del giudizio ed ammontano ad € 5.077,00, oltre spese generali, iva e cpa.
Vanno altresì rimborsate le anticipazioni sostenute per contributo unificato e marca (€ 264,00), notifica (€ 47,09), consulenti tecnici di parte (€ 2384,30).
Vanno, infine, posti definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro, i compensi liquidati al
CTU con decreto 5.7.2024.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara tenuti e condanna i convenuti, in solido tra loro, a risarcire il danno patito da parte attrice per la pulizia del tetto e liquidato in complessivi € 2500,00, oltre interessi dalla domanda al saldo;
dichiara tenuti e condanna i convenuti, in solido tra loro, ad eseguire le opere stabilite dal CTU a pag.
38 della relazione di cui ai punti 1 e 2; dichiara tenuti e condanna i convenuti, in solido tra loro, ad eseguire le opere indicate al punto c.1 della motivazione;
assegna termine di giorni 60 dalla pubblicazione della presente decisione per l'esecuzione di quanto sopra;
in difetto, condanna i convenuti, in solido tra loro, a versare agli attori l'importo di € 50,00 per ogni giorno di ritardo;
condanna i convenuti, in solido tra loro, a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 2695,09 per spese, € 5.077,00 per compenso, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali;
pone definitivamente a carico di parte convenuta il pagamento delle spese di CTU, liquidate come da decreto 5.7.2024.
Bologna, 18 aprile 2025
Il Giudice
dott. Carolina Gentili
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