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Sentenza 2 aprile 2024
Sentenza 2 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/04/2024, n. 1429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1429 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE di APPELLO di NAPOLI
Sesta Sezione civile composta dai magistrati:
1) dr.ssa Assunta d'Amore - Presidente
2) dott. Francesco Notaro - Consigliere
3) dr.ssa Ada Meterangelis - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 3386 R.G.A.C. per l'anno 2015, riservata in decisione all'udienza cartolare del
16.11.2023 (svolta con le modalità previste dall'art. 127 ter cpc), vertente
T R A
(cod. fisc. e P. IVA n. , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio, per mandato in atti, dagli avv.ti Emanuele Vitobello e Francesco
Vitobello, presso il cui studio in Napoli, centro direzionale Is. E/1, è elettivamente domiciliata;
Appellante principale
CONTRO
( ), Controparte_1 C.F._1 CP_2
( ) e
[...] C.F._2 CP_3
( ), rappresentati e difesi in giudizio,
[...] C.F._3 per mandato in atti, dagli avv.ti Giuseppe Di Monda ed Enrico Mauro, con i quali sono elettivamente domiciliati in Napoli, via Loggia dei
Pisani n. 25, presso lo studio dell'avv. Antonio De Sarno;
Appellati/appellanti incidentali
E
(cod. fisc. e P. IVA Controparte_4
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 quale incorporante la (cod. fisc. e P. IVA Controparte_5
), come da atto di fusione per notar del P.IVA_3 Persona_1
18.12.2013, Rep. n. 132519;
Appellata contumace
OGGETTO: appello contro la sentenza del tribunale di Nola n.
64/2015, pubblicata in data 8.1.2015.
1 CONCLUSIONI: per “- estromettere dal presente giudizio CP_6 la richiesta congiuntamente dalle Controparte_4 parti con istanza del 4 febbraio 2020, …; - in forza della transazione per
Notaio revocare la sentenza n. 64/2015, resa dal Tribunale di Per_1
Nola, …, nel giudizio R.G. 5905/2010, …, depositata in cancelleria e resa pubblica in data 8 gennaio 2015, con contestuale ordine al Conservatore dei
RR.II. tenuti dalla di Caserta, di Organizzazione_1 annotamento della cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di esecuzione in forma specifica a favore di , nata Controparte_2
a Caserta il 6 dicembre 1972 e contro la società con Controparte_5 sede in Nola, codice fiscale;
- in considerazione del P.IVA_3 comportamento contrario alla buona fede tenuto da controparte, connotato anche da colpa grave, nonostante la intervenuta transazione, condannare gli appellati, in solido tra loro, alle spese di lite del doppio grado di giudizio, nonché, a sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da liquidarsi, anche d'ufficio e equitativamente, nella emananda sentenza. In caso contrario, qualora si ritenesse … (ma davvero non vediamo come, stante la già ribadita chiara ed espressa natura novativa dell'atto) si possa delibare sul proposto appello, così si precisano le conclusioni: Voglia l'Ecc.ma Corte
d'Appello, sempre previa estromissione della Controparte_4
A. NEL MERITO - Riformare integralmente, in
[...] accoglimento del proposto appello, la sentenza n. 64/2015, resa dal
Tribunale di Nola, …, accogliendo i motivi, anche subordinati, dedotti nell'atto introduttivo, e modificando la pronunzia medesima nel senso richiesto nella parte espositiva dell'atto di appello, contestualmente rigettando le domande proposte dalla sig.ra perché infondate e CP_2 comunque non provate, in uno all'avverso appello incidentale, perché inammissibile e, comunque, infondato, con contestuale ordine al
Conservatore dei RR.II. tenuti dalla Organizzazione_2
di Caserta, di annotamento della cancellazione della
[...] trascrizione della domanda giudiziale di esecuzione in forma specifica a favore di , nata a [...] il [...] e Controparte_2 contro la società con sede in Nola, codice fiscale Controparte_5
; B. SPESE DI LITE Con vittoria di spese ed onorari di causa, P.IVA_3 oltre accessori di legge secondo la seguente liquidazione a parametri legali medi, da intendersi qui richiamate e trascritte”.
Per e Controparte_1 Controparte_2 [...]
“Si conclude per l'accoglimento dell'appello Controparte_3 incidentale proposto dagli odierni Concludenti e il rigetto di quello proposto da “ o, in subordine, qualora si attribuisse valore ed efficacia Parte_1 novativa alla – nonostante l'obbligo di rimozione delle vedute, Parte_2 che è, sostanzialmente, quello al quale “ era tenuta in forza Parte_1 della Sentenza N. 108/18 (mancanza di aliquid novi sul punto) – recepire gli accordi, dichiarare cessata la materia del contendere e, in conformità a quanto statuito nell'Atto di transazione, compensare tra le Parti le spese. Chiede, pertanto, riservare la causa a Sentenza, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per scambio di Comparse e Note di replica”.
2 IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 6.7.2015, CP_6 proponeva appello contro la sentenza del Tribunale di Nola n.
64/2015, pubblicata in data 8.1.2015, che, nel definire il giudizio proposto da nei confronti della Controparte_2 [...]
originaria promittente venditrice, nella cui posizione CP_5 succedeva, ex art. 111 cpc, (interventrice volontaria in prime Parte_1 cure), con la chiamata in causa di e Controparte_3 CP_1
così statuiva: “Accoglie la domanda principale e la domanda
[...] riconvenzionale per quanto di ragione e per l'effetto: 1) dispone il trasferimento ex art. 2932 cc a favore di dei Controparte_2 cespiti facenti parte del fabbricato sito in Nola via Polveriera n. 17/19 riportati al catasto f.lo 17 p.lla 703 sub 4, 6, 11, 13, 15, 16, 17, 19 e 21 giusto contratto del 5.6.2007, come meglio individuati e trascritti in atto di citazione a cui testualmente ci si riporta, onerando l'odierna attrice ad assolvere agli oneri ed incombenti di natura fiscale e tributaria connessi al trasferimento;
2) condanna e Controparte_2 CP_3
da una parte e la in solido con
[...] Controparte_7 questa ultima per quanto di ragione, al risarcimento dei danni per le due diverse causali esposte in parte motiva, compensando tra tutte le parti citate dette voci risarcitorie;
3) dichiara inammissibile ogni ulteriore domanda di parte attrice;
4) compensa tra tutte le parti in causa le spese di lite di questo giudizio”. chiedeva la riforma della pronuncia gravata sulla base Parte_1 di cinque motivi di censura, con i quali denunziava: 1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 2932, 2° comma, c.c. - Inaccoglibilità della domanda di trasferimento per assenza dell'offerta di adempimento alle obbligazioni che conseguono al trasferimento del bene quale “corrispettivo” - Omessa pronunzia; 2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 2932 c.c. - carenza della condizione dell'azione costituita dall'inadempimento del venditore; 3) In subordine: error in iudicando (per non aver il tribunale esplicitamente condizionato il trasferimento del bene, a titolo di corrispettivo, all'assolvimento degli oneri e degli incombenti di natura fiscale e tributaria gravanti sullo stesso); 4) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1241 e 1243 c.c.
– Compensazione erronea di crediti sorti tra soggetti diversi e per fattispecie diverse – Omessa pronunzia; 5) erroneo governo delle spese di lite.
Radicato il contraddittorio, si costituivano tempestivamente in giudizio, con comparsa depositata in data 30.12.2015, CP_1
e ,
[...] Controparte_2 Controparte_3 insistendo per il rigetto dell'avverso gravame, inammissibile per difetto di specificità, in violazione dell'art. 342 cpc, ed infondato nel merito, contestualmente spiegando appello incidentale limitatamente
3 al capo sub 2 del dispositivo della sentenza gravata, di cui invocavano la riforma, con condanna dell al risarcimento di tutti i CP_6 danni subiti da . Vinte le spese del doppio Controparte_2 grado di giudizio, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Disposta (con ordinanza del 15-27.11.2019) l'integrazione del contraddittorio nei confronti della (parte Controparte_5 convenuta, costituita in prime cure e non espressamente estromessa dal giudizio), entrambe le parti ottemperavano all'ordine con atti ritualmente notificati (rispettivamente il 9.1.2020 l'appello principale ed il 13.1.2020 quello incidentale) alla Controparte_4 quale incorporante la
[...] Controparte_5
(giusta allegato atto di fusione per notar del Persona_1
18.12.2013), che, benché ritualmente citata, non si costituiva in giudizio.
Con successiva istanza congiunta del 4.2.2020, le parti chiedevano l'estromissione, ex art. 111 cpc, della Controparte_4 nell'indicata qualità, essendo essa del tutto
[...] estranea al giudizio pendente, giusta assegnazione ad CP_6 dell'immobile per cui è causa e di tutti i rapporti di natura patrimoniale ad esso relativi in forza dell'atto di scissione per notar di Napoli, n. 131156 rep. e 34498 racc., del 13 marzo 2013 Per_1
(che allegavano).
Assegnata nelle more la procedura al Giudice ausiliario relatore, avv.
Andrea Emilio Falcetta, la corte, con ordinanza del 9.12.2020, riservato in sede decisoria l'esame dell'istanza congiunta di estromissione, invitava le parti ad interloquire in merito agli aspetti relativi alla conformità catastale dell'immobile oggetto di causa, di poi nominando, a tal fine, quale CTU, l'ing. Persona_2
All'udienza del 10.9.2021, fissata per la formulazione dei quesiti al
CTU (che rinunziava all'incarico), le parti chiedevano concordemente rinvio per la pendenza di trattative di bonario componimento, di poi rappresentando, con istanza congiunta del 22.2.2022, che, con atto per notar del 15 dicembre 2021, avevano raggiunto una Per_1 transazione sull'intero contenzioso tra loro in essere, ancora in corso di esecuzione, chiedendo pertanto un ulteriore rinvio.
Con successive note ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 27.4.2023,
l'appellante allegava l'atto per notar del CP_6 Per_1
15.12.2021, rep. n. 142138, comprovando che le parti avevano rinunziato ai rispettivi atti di giudizio, sia in primo grado che in appello che in cassazione, comprese le pretese sostanziali in essi contenute, nulla eccettuato e (o) escluso e ciascuna di esse, per quanto di ragione, aveva accettato, in modo reciproco, le rinunzie operate dall'altra, e che, in forza del medesimo atto transattivo, le parti avevano, nel contempo, rinunciato alle (varie) statuizioni adottate
4 dalle Autorità Giudiziarie adite ed agli effetti da esse prodotti, in termini reali ed obbligatori, così come espresse nelle sentenze citate nella premessa del rogito, tra le quali la sentenza n. 64/2015, resa dal
Tribunale di Nola, oggetto del giudizio di appello. Con le stesse note, deduceva altresì di aver adempiuto a tutte le obbligazioni su di essa gravanti in forza della citata transazione, avendo integralmente corrisposto la somma di € 320.000,00, concordata all'art. 3
(offrendone prova documentale), nonché provveduto, a sua cura e spese, all'attuazione delle opere tali “…da non consentire 'l'inspectio' limitatamente alle vedute poste sul prospetto ovest del fabbricato costituente la parete ricostruita sul confine tra le attuali proprietà e Parte_1 [...]
”. Pt_3
Di contro, gli appellati , nelle proprie note ex Controparte_8 art. 127 ter c.p.c., pur riconoscendo che la transazione era stata parzialmente eseguita (non contestando l'avvenuto pagamento della somma di € 320.000,00), assumevano che l'accordo raggiunto non poteva ancora legittimare la rinunzia agli atti di causa, in considerazione dell'inadempimento di all'obbligazione di CP_6 rimuovere le vedute accertate come illegittime attraverso l'esecuzione di opere che impediscano la inspectio, non risultando al fine idonei i lavori peraltro tardivamente eseguiti.
Acquisto il fascicolo d'ufficio di primo grado e riassegnata la causa, in data 26.10.2023, all'attuale originario relatore, dr.ssa Ada
Meterangelis, per le sopravvenute dimissioni del GACA, avv. Andrea
Emilio Falcetta, all'udienza cartolare del 16.11.2023, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte autorizzate, la causa veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini di legge ex art. 190 cpc per il deposito di comparse e repliche.
*********
I. Preliminarmente, in rito, va dichiarata la contumacia della
[...] quale incorporante la Controparte_4 [...]
non costituitasi in giudizio, benché ritualmente Controparte_5 citata a seguito dell'ordine di integrazione del contraddittorio disposto dalla Corte, con provvedimento del 15-27.11.2019, per ragioni di litisconsorzio necessario processuale.
Va altresì dichiarata (ex art. 111, comma 3, cpc), data la concorde richiesta delle parti, l'estromissione dal giudizio dell'anzidetta società, estranea alla lite, in virtù dell'assegnazione ad CP_6 dell'immobile per cui è causa e di tutti i rapporti di natura patrimoniale ad esso relativi in forza dell'atto di scissione per notar di Per_1
Napoli del 13 marzo 2013, Rep. n. 131156/Racc. n. 34498.
Nulla va disposto sulle spese di lite nei rapporti con l'appellata società, rimasta contumace.
5 II. Tanto chiarito, osserva subito la Corte che va dichiarata cessata la materia del contendere su tutte le domande originariamente formulate dalle parti nel presente giudizio.
Nella fase di gravame, infatti, le parti raggiungevano un accordo conciliativo, formalizzato nell'allegato contratto di transazione e consenso a cancellazione di domande giudiziali per notar Per_1 del 15.12.2021, Rep. n. 142138/Racc. n. 41517, con cui
[...] definivano tutti i rapporti controversi tra loro in essere, ivi compreso quello per cui è causa.
Al riguardo, giova premettere che l'accordo transattivo di carattere novativo, stipulato tra le parti in causa ed avente ad oggetto il rapporto obbligatorio dedotto in giudizio, determina la cessazione della materia del contendere, atteso che da detto negozio derivano obbligazioni oggettivamente diverse da quelle preesistenti (Cass. n.
4257/2017; cfr., nello stesso senso, Cass. n. 1950/2003, Cass. n.
4008/2006 e Cass. n. 32109/2019, che ribadisce, in motivazione, che
“la transazione novativa, stipulata tra le parti in causa e avente ad oggetto il rapporto obbligatorio dedotto in giudizio, determina la cessazione della materia del contendere, appunto per l'effetto estintivo che essa ordinariamente dispiega sul rapporto originario”).
Orbene, per consolidato insegnamento giurisprudenziale, l'efficacia novativa della transazione discende dalla situazione di oggettiva incompatibilità che viene a crearsi tra il rapporto preesistente e quello avente causa nell'accordo transattivo (cfr., ex multis, Cass. n.
7194/2019, Cass. n. 15444/2011, Cass. n. 13717/2006, Cass. n.
7830/2003 e Cass. n. 4811/1999), con l'ulteriore precisazione che se le parti hanno inteso dar vita ad un nuovo rapporto in sostituzione di quello precedente, tale volontà necessita di una manifestazione espressa (Cass. n. 1946/2003), ma può desumersi anche da fatti concludenti (Cass. n. 11330/1997), dovendo comunque essere sempre accertata dal giudice, con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione (Cass. n. 27448/2005).
Si è altresì affermato che nell'ipotesi in cui un rapporto costituisca oggetto di una transazione e questa non abbia carattere novativo, la mancata estinzione del rapporto originario significa non già che la posizione delle parti sia regolata contemporaneamente dall'accordo originario e da quello transattivo, bensì soltanto che l'eventuale venir meno di quest'ultimo fa rivivere l'accordo originario, al contrario di quanto accade nella transazione novativa, implicante il venir meno in via definitiva dell'accordo originario, per la quale l'art. 1976 c.c. esclude la risoluzione, salvo che le parti abbiano espressamente stipulato il diritto alla risoluzione, a norma dell'inciso finale dell'anzidetta disposizione ("La risoluzione della transazione per inadempimento non può essere richiesta se il rapporto preesistente è stato
6 estinto per novazione, salvo che il diritto alla risoluzione sia stato espressamente stipulato").
Invero, come precisato dalla Suprema Corte: “se il rapporto preesistente è stato estinto per novazione", la transazione è novativa, elide il rapporto originario e quindi "la risoluzione della transazione per inadempimento non può essere richiesta". Con la clausola di chiusura "salvo che il diritto alla risoluzione sia stato espressamente stipulato", il legislatore ha inteso tuttavia precisare che
l'inadempimento della transazione novativa "non può far rivivere rapporti definitivamente estinti se non quando la volontà di entrambe le parti abbia subordinato all'effettivo adempimento l'estinzione medesima" (Relazione c.c., n. 773); in dottrina, il patto di risolubilità della transazione novativa è inteso come un accordo di "quiescenza", diretto a tenere in sospeso il rapporto originario, sino all'effettivo adempimento della transazione novativa, quiescenza che si correla ad una condizione sospensiva, giacchè il rapporto originario si estingue solo se, e quando, la transazione novativa è adempiuta (cfr., in motivazione, Cass. n. 32109/2019, cit.).
La giurisprudenza di legittimità ha anche chiarito che: “l'effetto novativo della transazione può essere ritenuto sussistente solo allorquando esso discenda direttamente dal negozio transattivo che tale effetto contempla, mentre non può ritenersi immediatamente novativa la transazione che colleghi l'effetto novativo eventualmente contemplato, non alla conclusione in sé della transazione medesima, ma alla sua regolare esecuzione, ponendo quest'ultima come condizione dello stesso effetto novativo che, quindi, deve ritenersi precluso in caso di mancato avverarsi della suindicata condizione”
(così, Cass. n. 6821/2023).
Tanto premesso in linea generale, e tornando all'esame del contratto di transazione e consenso a cancellazione di domande giudiziali per notar del 15.12.2021, intercorso tra le parti in causa, Persona_1 deve evidenziarsi, per quel che qui interessa, che, con l'indicato rogito, premessa l'indicazione dei (cinque) giudizi civili pendenti tra le parti costituite (tra i quali l'appello in esame: “… b) R.G. 3386/15, dinanzi alla Corte di Appello di Napoli (Sezione II-bis), per la riforma della
Sentenza N. 64/2015 del Tribunale di Nola, pronunciata nel giudizio R.G.
5905/10;…”) e delle questioni controverse (tra le quali: “a) il trasferimento coattivo delle consistenze immobiliari oggetto di Contratto preliminare (R.G.: 3386/15) disposto con la Sentenza del Tribunale di Nola
N. 64/2015, per la quale è stato emesso avviso di liquidazione n.ro
2015/001/sc/000000064/0/005 del 6 novembre 2015;….”), all'art. 2
(“Rinunzie, accettazioni e riconoscimenti reciproci”), si prevedeva che:
“
2.1. Le Parti rinunciano ai rispettivi atti di giudizio, sia in primo grado che in appello che in cassazione, comprese le pretese sostanziali in Essi
7 contenute, nulla eccettuato e (o) escluso e ciascuna di esse, per quanto di ragione, accetta, in modo reciproco, le rinunzie che sono state operate dall'altra.
2.2. Le Parti, nel contempo, rinunciano, altresì, alle statuizioni adottate dalle Autorità Giudiziarie adite ed agli effetti da Esse prodotti, in termini reali ed obbligatori, così come espresse nelle sentenze citate in premessa.
2.3. Le Parti, rispetto al Punto 2.2., ciascuna per quanto di rispettiva ragione e competenza, accettano, reciprocamente, ad ogni effetto di legge, le rinunzie operate dall'altra.
2.4. Tali rinunzie, per i Sigg.
[...]
e , si CP_1 Controparte_2 Controparte_3 sostanziano: a) nella rinunzia, al trasferimento coattivo delle consistenze immobiliari, riportate in Catasto al foglio 17, p.lla 1803, subb 17, 13, 39, disposto con la Sentenza N. 64/2015, prestando il proprio consenso alla cancellazione, a cura e spese di " , di tutte le trascrizioni Parte_1 eseguite in forza delle domande da essi proposte come di seguito meglio specificato; ...”. Con l'art. 3 (“Oggetto”), si stabiliva poi, a tacitazione delle reciproche pretese, l'assunzione, in capo ad dell'obbligo Parte_1
(pacificamente adempiuto) di corrispondere, a favore dei sigg.ri
[...]
, e , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 la omnicomprensiva somma di € 320.000,00 (di cui € 100.000,00, imputata al ristoro del danno da omesso trasferimento di tutte le consistenze immobiliari oggetto del Contratto preliminare, questione allo stato sub iudice dinanzi alla Corte di appello di Napoli (R.G.:
3386/15)), con le modalità e per le causali ivi specificamente indicate.
Ancora, nell'art. 4 (“Modalità di estinzione dei giudizi”), le parti stabilivano che: “…4.4. I giudizi pendenti dinanzi alla Corte di appello di
Napoli ed al Tribunale di Nola, dunque, saranno abbandonati e fatti estinguere ai sensi del disposto degli artt. 307 e 309 Cod. Proc. Civ., mentre, per quello pendente dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione, le Parti avranno cura di depositare rinunzia ai rispettivi Atti. Ove, per il raggiungimento dei fini del presente atto, non sia consigliabile la estinzione del giudizio come sopra prevista, le parti si impegnano a prestarsi reciprocamente collaborazione per l'ottenimento della riforma delle sentenze già emesse con sentenza di cessata materia del contendere a spese compensate…”, ulteriormente precisando, all'art. 5 (“Compensi professionali”), che: “
5.1. I compensi professionali (maturati e maturandi)
a favore dei rispettivi difensori, fatto salvo per quelli che sono stati già corrisposti in esecuzione dei titoli esecutivi rappresentati dalle Sentenze di volta in volta pubblicate, che le Parti, di comune accordo, dichiarano essere irripetibili, sono integralmente compensati tra le Parti costituite, nel senso che ciascuna di Esse procederà, per quanto di rispettiva competenza, al pagamento ai rispettivi Difensori, con rinunzia alla solidarietà professionale.
5.2. Sottoscrivono, all'uopo, ad ogni effetto di legge, anche i
Difensori delle Parti.”.
Orbene, dall'attento esame dell'atto di transazione emerge come le parti, con l'accordo raggiunto, abbiano inteso estinguere il
8 precedente rapporto obbligatorio, creandone uno completamente nuovo, caratterizzato da nuovi, reciproci obblighi e pretese.
Riprova ne è la pattuizione contenuta nell'art. 6 del rogito (“Clausola di decadenza dal beneficio del termine – Inadempimento”), ove si legge:
“6.1. Il mancato pagamento anche di una sola tranche alla scadenza convenuta determinerà, ipso iure, la decadenza dal beneficio del termine, con facoltà per i Sig. e Controparte_1 Controparte_2 [...]
di agire per l'intero. Controparte_3
6.2. Allo stesso modo, il mancato adempimento degli altri obblighi convenuti nel presente Contratto di transazione, compreso quello di rimuovere le vedute accertate come illegittime attraverso l'esecuzione di opere che impediscano la inspectio (es. chiusura delle finestre con vetro-cemento), costituirà nuovo titolo per le (correlate) azioni da inadempimento contrattuale, dovendo riconoscersi al presente atto natura e valore di novazione rispetto agli obblighi ab origine convenuti”.
Alcun dubbio, dunque, può seriamente sussistere sulla natura novativa dell'intercorsa transazione, i cui effetti, contrariamente a quanto dedotto dagli appellati (che, a partire dalle note scritte del 25.1.2023 e da ultimo con quelle del 15.11.2023, lamentavano che la transazione era stata eseguita solo in parte, non essendo state effettuate, a loro dire, tutte le opere necessarie alla rimozione delle vedute accertate come illegittime;
questione, peraltro, estranea al presente giudizio), non risultano affatto condizionati all'adempimento degli obblighi reciprocamente assunti dalle parti (ivi compreso quello, a carico di di rimozione delle anzidette vedute come precisato CP_6 nell'art. 2.5, sub a) del rogito), risultando, al contrario, l'effetto novativo ricollegato alla conclusione in sé della transazione e non già alla sua regolare esecuzione, non essendo stato espressamente stipulato - e risultando anzi escluso - il diritto alla risoluzione a norma dell'inciso finale dell'art. 1976 c.c..
In altri termini, come correttamente evidenziato dall'appellante
(da ultimo nelle repliche del 3.2.2024), con la pattuizione CP_6 contenuta nell'art. 6, non si è affatto condizionato l'effetto novativo all'adempimento delle obbligazioni, bensì esattamente il contrario, abilitando le parti della transazione, non a rimettere in gioco le precedenti recriminazioni (gli … obblighi ab origine convenuti…), ma esclusivamente a poter agire per ottenere l'adempimento delle obbligazioni contratte con la transazione, esplicitando l'effetto novativo dell'accordo, così precludendo la possibilità di una sua risoluzione ai sensi del disposto dell'art. 1976 c.c..
Il che trova ulteriore conferma nell'art. 7 del rogito (“Disposizione finale”), ove si legge: “
7.1. Le parti dichiarano di essere soddisfatte del presente accordo e di non avere, salvo l'adempimento degli obblighi convenuti, null'altro a pretendere l'una dall'altra…”.
9 In definitiva, dunque, sulla scorta di quanto precede, in virtù dell'intercorsa transazione per notar del 15.12.2021, va Per_1 dichiarata cessata la materia del contendere su tutte le domande originariamente formulate dalle parti e revocata l'impugnata sentenza del tribunale di Nola n. 64/2015, pubblicata in data 8.1.2015.
III. Quanto, infine, alle spese di lite, tenuto conto del complessivo comportamento delle parti e del laborioso accordo transattivo dalle stesse faticosamente raggiunto su tutte le questioni controverse, si ritiene, in conformità a quanto previsto nello stesso atto di transazione del 15.12.2021, di dover disporre l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
Visto l'art. 2668 c.c., va, infine, ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di esecuzione in forma specifica n.ri 31946/21583 del 2 agosto 2010 eseguita presso l'
[...]
di Caserta, a favore di Organizzazione_3 CP_2
nata a [...] il [...], e contro la società
[...] [...]
Controparte_5
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, VI sezione civile, definitivamente pronunziando nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 3386
R.G.A.C. per l'anno 2015, tra le parti indicate in epigrafe, contro la sentenza del tribunale di Nola n. 64/2015, pubblicata in data 8.1.2015, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
-- dichiara la contumacia della Controparte_4
e la estromette dal giudizio;
[...]
-- dichiara cessata la materia del contendere su tutte le domande originariamente formulate dalle parti e, per l'effetto, revoca la sentenza del tribunale di Nola n. 64/2015, pubblicata in data 8.1.2015;
-- dispone l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio nei rapporti tra le parti costituite;
-- nulla sulle spese nei rapporti con la Controparte_4
[...]
-- ordina al competente conservatore la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di esecuzione in forma specifica n.ri 31946/21583 del 2 agosto 2010 eseguita presso l'
[...]
di Caserta, a favore di Organizzazione_3 CP_2
nata a [...] il [...], e contro la società
[...] [...]
Controparte_5
Così deciso in Napoli in data 21.3.2024.
L'ESTENSORE La PRESIDENTE
dr.ssa Ada Meterangelis dr.ssa Assunta d'Amore
10