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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/11/2025, n. 4797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4797 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico Dr.ssa SS ARAGNO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 8353/25 promossa da:
nato a [...] il [...], (CF Parte_1
, assistito e rappresentato dall'Avv. Gianni Boidi del Foro C.F._1
di Roma
PARTE ATTRICE
Contro
, in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di , presso cui è domiciliato;
CP_1
PARTE CONVENUTA
Conclusioni di parte ricorrente:
“Previa audizione dell'interessato, l'esame delle prove documentali che si offrono in comunicazione, l'esame dei testi da sentire sui seguenti capi di prova:
1. Vero che il ricorrente convive con la sig.ra dal 2021 2. Vero che dalla Parte_2
loro unione è nata la figlia 3. Vero che la sig.ra e Persona_1 Parte_3
il ricorrente hanno intenzione di unirsi in matrimonio 4. Vero che la sig.ra non ha intenzione di trasferirsi in Marocco con la figlia 5. Vero Parte_3
che la coppia intende far crescere la figlia minore dandole un'educazione che rispecchi la cultura italiana 6. Vero che il ricorrente non ha più alcun familiare e/o interesse affettivo e/o economico in Marocco Si indicano a testimoni: Parte_3
nata a [...] il [...], residente a [...],
[...] CP_1
convivente del ricorrente;
Voglia il Tribunale di Torino,
In via principale, nel merito: accogliere il presente ricorso e per l'effetto riconoscere la sussistenza delle dedotte violazioni e l'insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'adozione del provvedimento questorile impugnato, e quindi annullarlo e/o dichiararlo nullo o inefficace, con contestuale riconoscimento del diritto del ricorrente all'ottenimento del rinnovo del permesso di soggiorno ex art. 10,13,14 D.L.vo n. 30/2007 o art 30 c. 4 D.Lvo 286/1998, in quanto padre convivente di minore italiana (figlia), e per l'effetto ordinare alla competente Questura di il rilascio del sopradetto titolo di soggiorno. Con CP_1
vittoria di compensi e spese di giudizio.”
Conclusioni parte resistente:
“Respingersi il ricorso poiché infondato. Vinte le spese.”
Motivi in fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 18.4.25 il ricorrente ha impugnato il provvedimento emesso dal Questore della Provincia di in data 30.12.24 e notificato il CP_1
24.2.25 che ha respinto la sua domanda volta ad ottenere l'aggiornamento del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo a lui rilasciato nell'ottobre 2011 per motivi familiari.
Ha allegato il ricorrente di avere fatto ingresso in Italia nel 2007, ottenendo, dapprima, un permesso di soggiorno per motivi familiari a seguito di domanda di ricongiungimento familiare e successivamente nel 2011 un permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo;
di convivere e risiedere con la cittadina italiana dal 2021; di essere padre di una minore italiana, Parte_2 nata a [...] [...], avuta dall'unione con la sig.ra Persona_2 CP_1
di vivere, con la sua famiglia, in affitto in una casa il cui contratto Parte_2
di locazione è intestato al padre della compagna, sig.ra Parte_4
Riferiva di avere, nel 2023, presentato domanda di aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, domanda respinta a causa di pregresse condanne penali.
In particolare, il provvedimento impugnato rileva che “a carico del richiedente risultano le seguenti sentenze di condanne: 08.08.2017 emessa dal
Tribunale ordinario di Torino alla pena di mesi 4 di reclusione ed euro 80,00di multa, per violazione di cui agli artt. 56, 624 e 625 n.2, 5, 7 c.p.” “21.09.2017
emessa dalla Corte d'appello di Torino alla pena di mesi 8 e giorni 20 di reclusione ed euro 140 di multa per i reati di cui agli articoli 110, 56, 624 625 numero 2 e
7”; “26.05.2018 emessa dal Tribunale di Torino alla pena di mesi 5 e gg. 10 di reclusione ed Euro 180,00 di multa per la violazione di cui agli art. 56, 628 II co.
c.p.”; “ 11.06.2018 emessa dal Tribunale di Torino alla pena di anni 1 mesi 2 di reclusione ed Euro 320,00 di multa per i reati di cui agli art. 110,56, 624 bis co.1
e 3 in relazione all'art. 625 nr.2 ipotesi prima c.p.”; “28.02.2023 emessa dalla
Corte d'Appello di Torino alla pena di anni 1 mesi 6 gg. 20 di reclusione ed Euro
240,00 di multa per i reati di cui agli art. 81 cpv, 110,628 co.1 e co.3 n.1 c.p”.
Il Questore precisava che le predette condanne sono causa di revoca del titolo di soggiorno, ai sensi dell'art. 9 co. 4 e 7 lett. c) D.L.vo n. 286/98 e che la condotta tenuta dal ricorrente denota l'assoluta assenza di positiva integrazione sociale, con conseguente pericolosità per la sicurezza e l'ordine pubblico.
Concludeva pertanto dichiarando la sussistenza delle condizioni indicate all'art. 9
co. 4 e 7 lett. c del D.L.vo n. 286/98 ai fini della revoca del titolo di soggiorno posseduto: respingeva quindi la domanda avanzata e revocava il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo intestato al ricorrente.
Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'atto impugnato con il quale la p.a.
ha respinto la domanda avanzata e ha revocato il suo permesso, evidenziando che non è comunque consentita l'espulsione dello straniero che convive con parenti entro il secondo grado o con il coniuge di nazionalità italiana, salvo che non ricorrano i presupposti di cui all'art. 13 co.1 D.L.gs. n. 286/98.
In ogni caso, l'art. 9 co. 4 D.L.gs n.286/98 afferma che “ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero”.
Il Tribunale ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto opposto.
Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del Controparte_1
ricorso evidenziando che la presenza di condanne per reati che assumono una rilevanza di pericolosità per l'ordine pubblico rappresenta una condizione ostativa al rilascio e al mantenimento del titolo di cui era in possesso il ricorrente;
evidenziava inoltre che, oltre a quelle già elencate nel provvedimento impugnato, risultavano ulteriori 3 sentenze di condanna sempre per reati contro il patrimonio e sempre riferibili al medesimo periodo temporale.
Alla fissata udienza del 16.10.25 compariva il ricorrente personalmente che dichiarava: “Parlo italiano;
sono in Italia dal 2005. Voglio dire innanzi tutto che io e la mia compagna ci siamo sposati qui in Italia. Inizialmente ho vissuto con la mia famiglia di origine e lì ho fatto tutte le scuole sino alla 3° superiore, qualifica di metalmeccanico. Quando ho smesso di studiare avevo circa 16-17 anni. Mi sono legato a delle persone sbagliate e ho commesso furti e rapine;
ho scontato tutto,
a volte in carcere a volte ai domiciliari. Sto ancora pagando le spese processuali e ho intenzione di chiedere la riabilitazione. Adesso mi sento completamente diverso;
sono fidanzato con la mia attuale moglie da 5-6 anni;
adesso abbiamo una bimba;
lavoro come gommista, sono un dipendente;
lavoro lì da circa 5-6 anni.
Mia moglie lavorava sino a prima di partorire. Vedremo in seguito. Io sono assunto a tempo indeterminato. La casa in cui viviamo è in affitto. Tutta la mia famiglia è in Italia: sono tutti regolari e 2 miei fratelli sono cittadini italiani ”. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo può essere revocato in presenza dei presupposti evidenziati dalla legge, indicati, per quanto interessa in questa sede, dal comma 7 dell'art. 9 TUI. In particolare, secondo il disposto della norma, la revoca del permesso di soggiorno può essere disposta quando vengano a mancare le condizioni per il rilascio di cui al comma 4 dell'art.
9. Detto comma dispone che il permesso di soggiorno “non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, precisando che per valutare la pericolosità si tiene conto anche di eventuali condanne non definitive per alcune tipologie di reati. Il legislatore chiarisce inoltre che “ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno…. il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale familiare e lavorativo dello straniero”.
Dalla stessa lettura della norma risulta evidente che il legislatore ha previsto la necessità di contemperare, con un adeguato giudizio di bilanciamento, le esigenze di tutela dello Stato con il diritto dello straniero, così come riconosciuto dall'art. 8 CEDU, a non essere sradicato dal luogo in cui intrattiene la parte più significativa dei propri rapporti sociali, lavorativi, familiari, affettivi.
Nel caso in esame, il giudizio di bilanciamento appare di non difficile attuazione poiché, a parere del giudicante, non può affermarsi che vi sia una attuale pericolosità sociale del ricorrente e che il medesimo rappresenti un pericolo per l'ordine pubblico dello Stato.
I reati dal medesimo commessi, reati contro il patrimonio di diversa gravità, risalgono, tutti, a molti anni fa e sono circoscrivibili ad un determinato spazio temporale (circa dal 2017 al 2018). Il ricorrente ha scontato tutte le pene e non ha da allora – e , cioè, da 7 anni – commesso ulteriori reati. Nel
contempo il ricorrente, e lui stesso fa risalire da allora il suo cambio vita, ha posto una cesura, che, ad oggi, pare radicale, con il suo passato, fidanzandosi,
prima, poi sposandosi e poi diventando padre e svolgendo continuativa e regolare attività lavorativa. Nel richiamato giudizio di bilanciamento deve pertanto prevalere la tutela ed il rispetto per la vita privata e familiare che il ricorrente ha costruito sul territorio nazionale.
La domanda avanzata deve pertanto essere accolta poiché non sussistono i presupposti per la revoca del permesso di soggiorno il cui aggiornamento è stato richiesto dal ricorrente.
Le spese di lite vanno compensate in ragione del fatto che la domanda è stata accolta, anche, sulla base di nuova documentazione depositata in giudizio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
Accoglie il ricorso e riconosce in favore del ricorrente il diritto al rinnovo
(aggiornamento) del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo.
Compensa le spese di lite.
Torino, 16.10.25
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Il Giudice
SS RA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico Dr.ssa SS ARAGNO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 8353/25 promossa da:
nato a [...] il [...], (CF Parte_1
, assistito e rappresentato dall'Avv. Gianni Boidi del Foro C.F._1
di Roma
PARTE ATTRICE
Contro
, in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di , presso cui è domiciliato;
CP_1
PARTE CONVENUTA
Conclusioni di parte ricorrente:
“Previa audizione dell'interessato, l'esame delle prove documentali che si offrono in comunicazione, l'esame dei testi da sentire sui seguenti capi di prova:
1. Vero che il ricorrente convive con la sig.ra dal 2021 2. Vero che dalla Parte_2
loro unione è nata la figlia 3. Vero che la sig.ra e Persona_1 Parte_3
il ricorrente hanno intenzione di unirsi in matrimonio 4. Vero che la sig.ra non ha intenzione di trasferirsi in Marocco con la figlia 5. Vero Parte_3
che la coppia intende far crescere la figlia minore dandole un'educazione che rispecchi la cultura italiana 6. Vero che il ricorrente non ha più alcun familiare e/o interesse affettivo e/o economico in Marocco Si indicano a testimoni: Parte_3
nata a [...] il [...], residente a [...],
[...] CP_1
convivente del ricorrente;
Voglia il Tribunale di Torino,
In via principale, nel merito: accogliere il presente ricorso e per l'effetto riconoscere la sussistenza delle dedotte violazioni e l'insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'adozione del provvedimento questorile impugnato, e quindi annullarlo e/o dichiararlo nullo o inefficace, con contestuale riconoscimento del diritto del ricorrente all'ottenimento del rinnovo del permesso di soggiorno ex art. 10,13,14 D.L.vo n. 30/2007 o art 30 c. 4 D.Lvo 286/1998, in quanto padre convivente di minore italiana (figlia), e per l'effetto ordinare alla competente Questura di il rilascio del sopradetto titolo di soggiorno. Con CP_1
vittoria di compensi e spese di giudizio.”
Conclusioni parte resistente:
“Respingersi il ricorso poiché infondato. Vinte le spese.”
Motivi in fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 18.4.25 il ricorrente ha impugnato il provvedimento emesso dal Questore della Provincia di in data 30.12.24 e notificato il CP_1
24.2.25 che ha respinto la sua domanda volta ad ottenere l'aggiornamento del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo a lui rilasciato nell'ottobre 2011 per motivi familiari.
Ha allegato il ricorrente di avere fatto ingresso in Italia nel 2007, ottenendo, dapprima, un permesso di soggiorno per motivi familiari a seguito di domanda di ricongiungimento familiare e successivamente nel 2011 un permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo;
di convivere e risiedere con la cittadina italiana dal 2021; di essere padre di una minore italiana, Parte_2 nata a [...] [...], avuta dall'unione con la sig.ra Persona_2 CP_1
di vivere, con la sua famiglia, in affitto in una casa il cui contratto Parte_2
di locazione è intestato al padre della compagna, sig.ra Parte_4
Riferiva di avere, nel 2023, presentato domanda di aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, domanda respinta a causa di pregresse condanne penali.
In particolare, il provvedimento impugnato rileva che “a carico del richiedente risultano le seguenti sentenze di condanne: 08.08.2017 emessa dal
Tribunale ordinario di Torino alla pena di mesi 4 di reclusione ed euro 80,00di multa, per violazione di cui agli artt. 56, 624 e 625 n.2, 5, 7 c.p.” “21.09.2017
emessa dalla Corte d'appello di Torino alla pena di mesi 8 e giorni 20 di reclusione ed euro 140 di multa per i reati di cui agli articoli 110, 56, 624 625 numero 2 e
7”; “26.05.2018 emessa dal Tribunale di Torino alla pena di mesi 5 e gg. 10 di reclusione ed Euro 180,00 di multa per la violazione di cui agli art. 56, 628 II co.
c.p.”; “ 11.06.2018 emessa dal Tribunale di Torino alla pena di anni 1 mesi 2 di reclusione ed Euro 320,00 di multa per i reati di cui agli art. 110,56, 624 bis co.1
e 3 in relazione all'art. 625 nr.2 ipotesi prima c.p.”; “28.02.2023 emessa dalla
Corte d'Appello di Torino alla pena di anni 1 mesi 6 gg. 20 di reclusione ed Euro
240,00 di multa per i reati di cui agli art. 81 cpv, 110,628 co.1 e co.3 n.1 c.p”.
Il Questore precisava che le predette condanne sono causa di revoca del titolo di soggiorno, ai sensi dell'art. 9 co. 4 e 7 lett. c) D.L.vo n. 286/98 e che la condotta tenuta dal ricorrente denota l'assoluta assenza di positiva integrazione sociale, con conseguente pericolosità per la sicurezza e l'ordine pubblico.
Concludeva pertanto dichiarando la sussistenza delle condizioni indicate all'art. 9
co. 4 e 7 lett. c del D.L.vo n. 286/98 ai fini della revoca del titolo di soggiorno posseduto: respingeva quindi la domanda avanzata e revocava il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo intestato al ricorrente.
Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'atto impugnato con il quale la p.a.
ha respinto la domanda avanzata e ha revocato il suo permesso, evidenziando che non è comunque consentita l'espulsione dello straniero che convive con parenti entro il secondo grado o con il coniuge di nazionalità italiana, salvo che non ricorrano i presupposti di cui all'art. 13 co.1 D.L.gs. n. 286/98.
In ogni caso, l'art. 9 co. 4 D.L.gs n.286/98 afferma che “ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero”.
Il Tribunale ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto opposto.
Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del Controparte_1
ricorso evidenziando che la presenza di condanne per reati che assumono una rilevanza di pericolosità per l'ordine pubblico rappresenta una condizione ostativa al rilascio e al mantenimento del titolo di cui era in possesso il ricorrente;
evidenziava inoltre che, oltre a quelle già elencate nel provvedimento impugnato, risultavano ulteriori 3 sentenze di condanna sempre per reati contro il patrimonio e sempre riferibili al medesimo periodo temporale.
Alla fissata udienza del 16.10.25 compariva il ricorrente personalmente che dichiarava: “Parlo italiano;
sono in Italia dal 2005. Voglio dire innanzi tutto che io e la mia compagna ci siamo sposati qui in Italia. Inizialmente ho vissuto con la mia famiglia di origine e lì ho fatto tutte le scuole sino alla 3° superiore, qualifica di metalmeccanico. Quando ho smesso di studiare avevo circa 16-17 anni. Mi sono legato a delle persone sbagliate e ho commesso furti e rapine;
ho scontato tutto,
a volte in carcere a volte ai domiciliari. Sto ancora pagando le spese processuali e ho intenzione di chiedere la riabilitazione. Adesso mi sento completamente diverso;
sono fidanzato con la mia attuale moglie da 5-6 anni;
adesso abbiamo una bimba;
lavoro come gommista, sono un dipendente;
lavoro lì da circa 5-6 anni.
Mia moglie lavorava sino a prima di partorire. Vedremo in seguito. Io sono assunto a tempo indeterminato. La casa in cui viviamo è in affitto. Tutta la mia famiglia è in Italia: sono tutti regolari e 2 miei fratelli sono cittadini italiani ”. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo può essere revocato in presenza dei presupposti evidenziati dalla legge, indicati, per quanto interessa in questa sede, dal comma 7 dell'art. 9 TUI. In particolare, secondo il disposto della norma, la revoca del permesso di soggiorno può essere disposta quando vengano a mancare le condizioni per il rilascio di cui al comma 4 dell'art.
9. Detto comma dispone che il permesso di soggiorno “non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, precisando che per valutare la pericolosità si tiene conto anche di eventuali condanne non definitive per alcune tipologie di reati. Il legislatore chiarisce inoltre che “ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno…. il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale familiare e lavorativo dello straniero”.
Dalla stessa lettura della norma risulta evidente che il legislatore ha previsto la necessità di contemperare, con un adeguato giudizio di bilanciamento, le esigenze di tutela dello Stato con il diritto dello straniero, così come riconosciuto dall'art. 8 CEDU, a non essere sradicato dal luogo in cui intrattiene la parte più significativa dei propri rapporti sociali, lavorativi, familiari, affettivi.
Nel caso in esame, il giudizio di bilanciamento appare di non difficile attuazione poiché, a parere del giudicante, non può affermarsi che vi sia una attuale pericolosità sociale del ricorrente e che il medesimo rappresenti un pericolo per l'ordine pubblico dello Stato.
I reati dal medesimo commessi, reati contro il patrimonio di diversa gravità, risalgono, tutti, a molti anni fa e sono circoscrivibili ad un determinato spazio temporale (circa dal 2017 al 2018). Il ricorrente ha scontato tutte le pene e non ha da allora – e , cioè, da 7 anni – commesso ulteriori reati. Nel
contempo il ricorrente, e lui stesso fa risalire da allora il suo cambio vita, ha posto una cesura, che, ad oggi, pare radicale, con il suo passato, fidanzandosi,
prima, poi sposandosi e poi diventando padre e svolgendo continuativa e regolare attività lavorativa. Nel richiamato giudizio di bilanciamento deve pertanto prevalere la tutela ed il rispetto per la vita privata e familiare che il ricorrente ha costruito sul territorio nazionale.
La domanda avanzata deve pertanto essere accolta poiché non sussistono i presupposti per la revoca del permesso di soggiorno il cui aggiornamento è stato richiesto dal ricorrente.
Le spese di lite vanno compensate in ragione del fatto che la domanda è stata accolta, anche, sulla base di nuova documentazione depositata in giudizio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
Accoglie il ricorso e riconosce in favore del ricorrente il diritto al rinnovo
(aggiornamento) del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo.
Compensa le spese di lite.
Torino, 16.10.25
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Il Giudice
SS RA