Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00024/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00537/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 537 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Rocco Duardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l'annullamento
- del Decreto prot. n. -OMISSIS-^bis – Fasc. n. -OMISSIS- emesso dalla Prefettura di Reggio Calabria e notificato in data 8.3.2023, recante il divieto di detenere armi e munizioni;
- della comunicazione ai sensi dell’art. 10 bis L. 241/90 prot. n. -OMISSIS- notificata il 4.12.2023 recante il parere contrario al riesame del divieto detenzione armi e munizioni di cui al decreto prot. n. -OMISSIS-^bis – Fasc. n. -OMISSIS-;
- del provvedimento di diniego definitivo prot. n.-OMISSIS- notificato il 31.7.2024 recante la conferma del parere contrario all’accoglimento dell’istanza di riesame del divieto detenzione armi e munizioni di cui al decreto prot. n. -OMISSIS-^bis – Fasc. n. -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2026 il dott. IC GA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1- Con ricorso notificato il 25.9.2024 e depositato in pari data, -OMISSIS- ha esposto:
-) con decreto prot. n. -OMISSIS-^bis – Fasc. n. -OMISSIS-, notificato l’8.3.2023, la Prefettura di Reggio Calabria aveva disposto nei suoi confronti il divieto di detenere armi e munizioni, sulla scorta di due deferimenti all’Autorità Giudiziaria, avvenuti rispettivamente l’8.1.2017 (successivamente archiviato e peraltro antecedente al rilascio della licenza di porto di fucile di cui egli era titolare dal 22.4.2022) e il 29.10.2022 (successivamente definito con sentenza di proscioglimento, per come evidenziato nell’istanza di riesame di cui appresso);
-) il successivo 1.8.2024 egli presentava istanza di riesame di cui, con comunicazione del 30.11.2023 notificata il 4.12.2023 la Prefettura preannunciava il rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, adducendo le medesime controindicazioni poste a fondamento dell’originario divieto;
-) nonostante il deposito di osservazioni, con provvedimento prot. n.-OMISSIS- l’istanza di riesame veniva rigettata.
1.1- Ritenendo illegittimi tanto l’originario divieto quanto il successivo rigetto dell’istanza di riesame, se ne chiede l’annullamento per il seguente articolato motivo: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 11, 39 e 43 del R.D. n. 773/1931 (c.d. T.U.L.P.S.) - Insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto addotti dall’amministrazione - Eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà ed illogicità manifesta - Difetto di istruttoria e di motivazione - Travisamento dei fatti ed ingiustizia grave e manifesta.
Afferma il ricorrente che:
-) i provvedimenti impugnati si fondano su elementi non idonei a comprovare la sua inaffidabilità alla detenzione di armi;
-) quanto al primo deferimento nell’anno 2017, di gran lunga risalente al rilascio della licenza di porto di fucile di cui è titolare, la sua posizione - a seguito dell’avvio del relativo procedimento penale- è stata subito archiviata, come dimostrato dalla certificazione del casellario e dei carichi pendenti;
-) quanto al deferimento intervenuto nell’anno 2022, il procedimento si è concluso con sentenza di proscioglimento n. -OMISSIS- depositata il 19.5.2023 per intervenuta oblazione ad estinzione del reato; in ogni caso, tale episodio non avrebbe potuto fondare l’inaffidabilità alla detenzione di armi, trattando la contestazione di esercizio dell’attività venatoria mediante l'ausilio di un richiamo acustico elettromagnetico, che non implicherebbe affatto l’uso delle armi e che, ai sensi dell’art. 32 comma 1, lett. a) della L. n. 157/1992, consentirebbe solo in caso di recidiva, nella fattispecie insussistente, l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione temporanea della licenza di porto di fucile per uso di caccia.
2- Il 3.1.2025 si sono costituite le amministrazioni resistenti mediante il deposito di memoria di stile e di documenti.
3- All’udienza pubblica del 9.1.2026 il Collegio ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., l’inammissibilità dell’impugnazione quanto all’originario decreto recante divieto di detenzione armi del 10.2.2023 e, dopo la discussione di rito, il ricorso è stato spedito in decisione.
DIRITTO
4- Il ricorso è inammissibile per tardività quanto all’impugnazione del divieto di detenzione di armi munizioni ed esplosivi del 10.2.2023, stante che tale atto –autonomamente lesivo- risulta notificato l’1.3.2023, a fronte di un ricorso notificato solo il successivo 25.9.2024.
La consolidazione del suddetto provvedimento comporta che alcuna contestazione può svolgersi, nel presente giudizio, avverso le valutazioni svolte a tal fine nei confronti del ricorrente e dunque della pregnanza degli elementi posti a base di tale divieto, potendo il ricorrente, in questa sede, dolersi al più della decisione dell’amministrazione di considerare gli elementi dedotti in sede di riesame non idonei a superare il divieto in sé comunque consolidato.
5- Alla luce di quanto ora esposto, deve ritenersi infondata l’impugnazione dell’esito dell’istanza di riesame del 31.7.2024.
6- Si osserva anzitutto che, per costante giurisprudenza, in presenza di un’istanza di riesame del divieto di detenzione di armi che adduce, a distanza di tempo, fatti nuovi assumendo che abbiano fatto venir meno le ragioni del divieto, sussiste l’obbligo per l’amministrazione di procedere alla relativa valutazione e pronunciarsi sull'istanza stessa, fermi restando i consolidati principi in tema di insussistenza di un diritto soggettivo a detenere e portare armi e di ampiezza della valutazione discrezionale in questi casi esercitata dall'Amministrazione stessa ( ex plurimis, Consiglio di Stato, Sez. III, 10.4.2025, n. 3081).
In altri termini, a fronte di un obbligo dell’Amministrazione di avviare la disamina delle sopravvenienze enunciate dal richiedente residua comunque, in capo alla stessa, l’ampia discrezionalità valutativa nel rispetto dei noti canoni per cui:
-) l'Autorità di pubblica sicurezza può apprezzare discrezionalmente, quali indici rivelatori della possibilità d'abuso delle armi, fatti o episodi anche privi di rilievo penale, indipendentemente dalla riconducibilità degli stessi alla responsabilità dell'interessato, purché l'apprezzamento non sia irrazionale e sia motivato in modo congruo (Consiglio di Stato, sez. VI, n. 107 del 2017; sez. III, n. 2974 del 2018; n. 3502 del 2018), trattandosi di un provvedimento, privo di intento sanzionatorio o punitivo, avente natura cautelare al fine di prevenire possibili abusi nell'uso delle armi a tutela delle esigenze di incolumità di tutti i consociati (Cons. Stato, sez. III, n. 2974 del 2018);
-) il giudizio di affidabilità previsto dal T.U.L.P.S. nell'uso delle armi è differente, quanto a presupposti e funzioni, rispetto a quello effettuato dal giudice in sede di accertamento della responsabilità penale. Il primo si effettua in base ad un giudizio prognostico e ha una precipua funzione precauzionale; l'altro, invece, è improntato a un rigoroso principio di tassatività, svolge una funzione repressiva e sanzionatoria, incidendo su diritti fondamentali della persona, presuppone un accertamento, al di sopra di ogni ragionevole dubbio, dei fatti che giustificano la reazione punitiva. Ciò spiega perché l'Autorità di P.A. possa valutare nell'oggettività storica i fatti di reato e legittimamente prescindere dagli esiti del procedimento, a maggior ragione se questi si sostanziano in sentenze di non luogo a procedere per ritiro della querela o di estinzione del reato per prescrizione che lasciano impregiudicato l'accertamento dei fatti che confortano l'inaffidabilità del richiedente e il concreto pericolo di abuso di armi (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 9.5.2022, n.3137).
7- Nel caso controverso, il ricorrente ha allegato in sede di riesame, quale sopravvenienza, l’intervenuta pronuncia di “non luogo a procedere” disposta il 19.5.2023 dal Tribunale di -OMISSIS- in relazione al reato oggetto di deferimento del 29.10.2022, ribadendo altresì di risultare immune da condanne penali e di non aver alcun procedimento pendente.
8- Vi è però da considerare che, come osservato dalla Regione Carabinieri Forestale “Calabria” nella nota del 15.12.2023 –confermata nella successiva nota del 5.7.2024 quale supplemento di istruttoria a seguito delle deduzioni pervenute dal ricorrente successivamente al preavviso di rigetto– oltre al deferimento del 29.1.2022 per attività venatoria con utilizzo di richiamo elettromagnetico (art. 30, comma 1, lettera h) della legge n. 157/1992), residua l’ulteriore deferimento del 8.1.2017 all’Autorità Giudiziaria per i reati di uccisione di animali, ricettazione ed associazione a delinquere (artt. 544 bis, 648 e 416 c.p.).
9- In sostanza, anche tralasciando la più recente controindicazione - in relazione alla quale, isolatamente considerata, potrebbero anche mutuarsi le considerazioni già svolte in vicende analoghe da questo Tribunale (v. sentenze n.18/2024 e n. 19/2024) - non risulta superata la criticità costituita dal deferimento dell’8.1.2017, peraltro relativa ad ipotesi di reato cariche di significato in ordine alla prognosi di affidabilità, o meno, alla detenzione di armi.
Su tale vicenda, infatti, nulla il ricorrente ha evidenziato a suo discarico nella pertinente sede procedimentale come pure, si soggiunge, del tutto generiche –ed in ogni caso insufficienti- sono le affermazioni contenute nelle difese processuali, dal momento che [a] la mera assenza di condanne o la non sottoposizione a processo penale non è circostanza che, in sé considerata e in assenza di più pregnanti dati di contesto, possa essere considerata sufficiente per “sterilizzare” il dato fattuale del deferimento e [b] l’anteriorità della vicenda al primigenio rilascio del porto d’armi nell’anno 2022 è circostanza irrilevante alla luce del già evidenziato consolidamento dell’originario divieto che aveva appunto valorizzato tale controindicazione.
10- Per quanto sopra, risulta immune da mende la conclusione dell’autorità prefettizia che –richiamando il preavviso di rigetto del 30.11.2023 e la precitata nota della Regione Carabinieri Forestale “Calabria” del 5.7.2024- ha ritenuto non ravvisabile la sussistenza di elementi di novità tali da mutare avviso rispetto all’originario decreto.
11- In conclusione, relativamente al provvedimento di rigetto dell’istanza di riesame il ricorso va rigettato in quanto infondato.
12- Le spese di lite possono essere compensate in virtù delle difese di stile delle amministrazioni resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
-) lo dichiara inammissibile quanto all’impugnazione del Decreto prefettizio prot. n. -OMISSIS-^bis – Fasc. n. -OMISSIS-;
-) lo rigetta quanto al provvedimento prot. n. -OMISSIS- di rigetto dell’istanza di riesame.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI CR, Presidente
IC GA, Primo Referendario, Estensore
Giuseppe Nicastro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IC GA | RI CR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.