TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 24
TAR
Sentenza 19 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Tardività dell'impugnazione

    Il decreto di divieto di detenzione armi, autonomamente lesivo, è stato notificato in data 8.3.2023, mentre il ricorso è stato notificato solo il 25.9.2024, superando ampiamente i termini di legge per la sua impugnazione.

  • Rigettato
    Insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per il riesame

    L'istanza di riesame non è stata accolta in quanto non sono emersi elementi di novità tali da superare le criticità derivanti da due deferimenti all'Autorità Giudiziaria: uno del 2017 per reati di uccisione di animali, ricettazione e associazione a delinquere, e uno del 2022 per attività venatoria con utilizzo di richiamo elettromagnetico. Il deferimento del 2017, in particolare, è considerato ostativo alla prognosi di affidabilità alla detenzione di armi, indipendentemente dalla sua anteriorità al rilascio della licenza o dall'esito del procedimento penale.

  • Rigettato
    Conferma del diniego definitivo

    Il rigetto dell'istanza di riesame è confermato in quanto le criticità derivanti dai deferimenti all'Autorità Giudiziaria non sono state superate da elementi di novità presentati dal ricorrente. In particolare, il deferimento del 2017 per reati gravi è considerato ostativo alla prognosi di affidabilità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 24
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
    Numero : 24
    Data del deposito : 19 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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