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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/06/2025, n. 1213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1213 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
TA IE Presidente
Filomena Albano Giudice
RI ES TT Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10496/2024, vertente
TRA
Parte_1 nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Sabatino Alessio Marrama
E
CP_1 nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Fabrizio Picchiotti
-ricorrenti -
NONCHÉ con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e chiedono al Tribunale di dichiarare la Parte_1 CP_1 cessazione degli effetti civili del loro matrimonio contratto in Roma in data 4 settembre 2021.
Le parti riferiscono di essersi separati nell'anno 2023 con accordo di separazione personale dei coniugi raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita del 17 febbraio 2023, con nulla osta della Procura di Roma del 22 febbraio 2023 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
a) ciascuna parte provvederà al proprio mantenimento, dichiarandosi autosufficiente;
b) non vi sono beni mobili, immobili o mobili registrati da dividere o disciplinare nel possesso e/o abitazione, uso od utilizzo.
c) Le spese legali sono compensate tra le parti
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in Roma in data 4 settembre 2021, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Ritenuto che nulla osti all'accoglimento della domanda congiunta come ora esposta, valutato quanto dedotto nel ricorso, può disporsi in conformità.
Spese compensate come da domanda congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10496/2024 R.G.A.C.:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma in data 4 settembre 2021 tra nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...], trascritto nel Registro degli CP_1
Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 00169, Parte 2, Serie A03, Anno
2023, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att. c.p.c.
Roma, 18 aprile 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
RI ES TT TA IE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
TA IE Presidente
Filomena Albano Giudice
RI ES TT Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10496/2024, vertente
TRA
Parte_1 nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Sabatino Alessio Marrama
E
CP_1 nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Fabrizio Picchiotti
-ricorrenti -
NONCHÉ con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e chiedono al Tribunale di dichiarare la Parte_1 CP_1 cessazione degli effetti civili del loro matrimonio contratto in Roma in data 4 settembre 2021.
Le parti riferiscono di essersi separati nell'anno 2023 con accordo di separazione personale dei coniugi raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita del 17 febbraio 2023, con nulla osta della Procura di Roma del 22 febbraio 2023 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
a) ciascuna parte provvederà al proprio mantenimento, dichiarandosi autosufficiente;
b) non vi sono beni mobili, immobili o mobili registrati da dividere o disciplinare nel possesso e/o abitazione, uso od utilizzo.
c) Le spese legali sono compensate tra le parti
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in Roma in data 4 settembre 2021, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Ritenuto che nulla osti all'accoglimento della domanda congiunta come ora esposta, valutato quanto dedotto nel ricorso, può disporsi in conformità.
Spese compensate come da domanda congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10496/2024 R.G.A.C.:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma in data 4 settembre 2021 tra nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...], trascritto nel Registro degli CP_1
Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 00169, Parte 2, Serie A03, Anno
2023, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att. c.p.c.
Roma, 18 aprile 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
RI ES TT TA IE