Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 29/01/2026, n. 610
CGT1
Sentenza 29 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Eccezione di prescrizione del credito

    Il giudice ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione, dato che il contribuente non ha ricevuto atti interruttivi della prescrizione prima della notifica della cartella di pagamento e l'ente impositore (ON CA) non si è costituito in giudizio per fornire prova contraria. Pertanto, l'assunto del contribuente è stato ritenuto provato per principio di non contestazione.

  • Accolto
    Eccezione di prescrizione del credito

    Il giudice ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione, dato che il contribuente non ha ricevuto atti interruttivi della prescrizione prima della notifica della cartella di pagamento e l'ente impositore (ON CA) non si è costituito in giudizio per fornire prova contraria. Pertanto, l'assunto del contribuente è stato ritenuto provato per principio di non contestazione.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 29/01/2026, n. 610
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 610
    Data del deposito : 29 gennaio 2026

    Testo completo