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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 14/07/2025, n. 1115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1115 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 797/2025
CORTE di APPELLO di BARI Prima Sezione Civile
*** REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott. Oronzo Putignano Consigliere rel. – est.
previo scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'8.7.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 797/2025 R.G.A.C.C., promossa da
rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Rosanna Adessi Parte_1
- Appellante -
nei confronti di rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Giuseppe Barile Controparte_1
- Appellato -
nonché di
Controparte_2
- Appellata -
OGGETTO: “Usucapione”. Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate in prossimità
dell'udienza dell'8.7.2025 all'esito della quale la causa è stata riservata per la decisione.
FATTO e DIRITTO
1. – Con sentenza n. 375/2025, pubblicata il 2.4.2025, il giudice del Tribunale di Trani,
definendo il giudizio n. 5468/2016 RG introdotto dal ricorrente nei confronti di Controparte_1
nonché di (erede dell'originario terzo chiamato Parte_1 Controparte_2 [...]
, ha: dichiarato inammissibile la domanda di condanna al pagamento dell'indennità di Per_1
occupazione senza titolo di una striscia di terreno rivendicata dal ricorrente (capo 1 del dispositivo); accolto la domanda ex art. 950 cod. civ. proposta da ed ha Controparte_1
dichiarato l'esatto confine tra i fondi rustici rispettivamente di proprietà di quest'ultimo e di
[...]
secondo le risultanze della relazione di ctu (capo 2); accolto la domanda del ricorrente Parte_1
e condannato a rilasciare la porzione di terreno indebitamente occupata (capo Parte_1
3); rigettato la domanda riconvenzionale di usucapione ordinaria formulata dal resistente (capo 4);
dichiarato assorbite le domande di manleva e di risarcimento del danno subordinatamente proposte dal ricorrente nei confronti del terzo chiamato (capo 5); condannato alla Parte_1
refusione delle spese di lite in favore delle controparti, liquidate in € 2.127,00 per compenso professionale, oltre Rsf ed accessori di legge, in favore del terzo chiamato, ed in € 286,00 per esborsi ed in € 2.978,00 per compenso professionale, oltre Rsf ed accessori di legge, in favore di con distrazione in favore del suo difensore dichiaratosi antistatario (capo 6); Controparte_1
posto le spese di ctu definitivamente a carico di (capo 7); Parte_1
2. – Avverso la sentenza quest'ultimo ha proposto appello con ricorso del 6.5.2025, sulla base di due motivi (così testualmente rubricati: “Richiesta di rivalutazione delle risultanze
istruttorie”; “violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c. o si impugna il capo della sentenza
della liquidazione delle competenze legali”), chiedendo la riforma della pronunzia nonché, ai sensi dell'art. 283 cpc, la sospensione della sua esecutività.
2 3. – L'appellato si è costituito in giudizio ed ha eccepito l'inammissibilità per tardività
dell'appello (proposto con ricorso), deducendone subordinatamente l'infondatezza nel merito e concludendo per la reiezione anche dell'istanza di sospensione.
4. – Il 4.7.2025 l'appellante ha depositato le note di trattazione scritta ex art. 127-ter cpc, le quali recano il seguente contenuto testuale: “l'Avv. Rosanna Adessi rinuncia all'appello con
compensazione delle spese atteso il mero errore di segreteria”.
5. – Con le note di trattazione scritta ex art. 127-ter cpc del 7.7.2025 l'appellato ha dichiarato di accettare la rinuncia all'appello, chiedendo, tuttavia, l'emissione di pronunzia di condanna dell'impugnante al pagamento delle spese del giudizio.
6. – All'udienza dell'8.7.2025 il Collegio ha riservato la causa in decisione.
7. – Invero, poiché la rinuncia all'appello, equivalendo alla rinuncia all'azione, implica un'attività dispositiva del diritto d'impugnazione e, quindi, indirettamente, del diritto fatto valere in giudizio (con il conseguente passaggio in giudicato della sentenza), il suo valido ed efficace compimento richiedeva una dichiarazione sottoscritta personalmente dalla parte interessata o la procura speciale idonea ad abilitare il difensore a porre in essere il medesimo atto abdicativo, nella specie entrambi mancanti. Pertanto, non può che dichiararsi l'inammissibilità per tardività del gravame, atteso che l'appellante – il quale ha espressamente dichiarato che la sentenza del
Tribunale di Trani gli è stata notificata il 7.4.2025 – non ha offerto alcun elemento in grado di provare che l'appello sia stato proposto nel rispetto del termine breve di cui all'art. 325 cpc.
8. – La regolamentazione delle spese del giudizio soggiace al criterio della soccombenza. Esse
sono liquidate in base al valore della controversia (scaglione da € 1.101,00 ad e 5.200,00),
escludendo dal computo il compenso relativo alla fase di trattazione/istruttoria (cfr., sul punto,
Cass. 19.3.2025 n. 7343, pagg. 10 e segg. e, in particolare, punto 3 della motivazione).
9. – Infine, occorre dare atto nel dispositivo della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 co. 1-quater Tusg.
P.Q.M.
3 Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , nei confronti di Parte_1
e avverso la sentenza del Tribunale di Trani n. 375/2025, Controparte_1 Controparte_2
pubblicata il 2.4.2025 e notificata il 7.4.2025, con ricorso del 6.5.2025 (notificato in data ignota),
così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore di delle spese del Controparte_1
giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.923,00 a titolo di compenso professionale, oltre Rsf,
Cpa ed Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore ai sensi dell'art. 93 cpc;
3) dà atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater Dpr n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato a norma dei co. 1 e 1-bis dello stesso art. 13; l'obbligo del pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio dell'8 luglio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dott. Oronzo Putignano
4
CORTE di APPELLO di BARI Prima Sezione Civile
*** REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott. Oronzo Putignano Consigliere rel. – est.
previo scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'8.7.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 797/2025 R.G.A.C.C., promossa da
rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Rosanna Adessi Parte_1
- Appellante -
nei confronti di rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Giuseppe Barile Controparte_1
- Appellato -
nonché di
Controparte_2
- Appellata -
OGGETTO: “Usucapione”. Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate in prossimità
dell'udienza dell'8.7.2025 all'esito della quale la causa è stata riservata per la decisione.
FATTO e DIRITTO
1. – Con sentenza n. 375/2025, pubblicata il 2.4.2025, il giudice del Tribunale di Trani,
definendo il giudizio n. 5468/2016 RG introdotto dal ricorrente nei confronti di Controparte_1
nonché di (erede dell'originario terzo chiamato Parte_1 Controparte_2 [...]
, ha: dichiarato inammissibile la domanda di condanna al pagamento dell'indennità di Per_1
occupazione senza titolo di una striscia di terreno rivendicata dal ricorrente (capo 1 del dispositivo); accolto la domanda ex art. 950 cod. civ. proposta da ed ha Controparte_1
dichiarato l'esatto confine tra i fondi rustici rispettivamente di proprietà di quest'ultimo e di
[...]
secondo le risultanze della relazione di ctu (capo 2); accolto la domanda del ricorrente Parte_1
e condannato a rilasciare la porzione di terreno indebitamente occupata (capo Parte_1
3); rigettato la domanda riconvenzionale di usucapione ordinaria formulata dal resistente (capo 4);
dichiarato assorbite le domande di manleva e di risarcimento del danno subordinatamente proposte dal ricorrente nei confronti del terzo chiamato (capo 5); condannato alla Parte_1
refusione delle spese di lite in favore delle controparti, liquidate in € 2.127,00 per compenso professionale, oltre Rsf ed accessori di legge, in favore del terzo chiamato, ed in € 286,00 per esborsi ed in € 2.978,00 per compenso professionale, oltre Rsf ed accessori di legge, in favore di con distrazione in favore del suo difensore dichiaratosi antistatario (capo 6); Controparte_1
posto le spese di ctu definitivamente a carico di (capo 7); Parte_1
2. – Avverso la sentenza quest'ultimo ha proposto appello con ricorso del 6.5.2025, sulla base di due motivi (così testualmente rubricati: “Richiesta di rivalutazione delle risultanze
istruttorie”; “violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c. o si impugna il capo della sentenza
della liquidazione delle competenze legali”), chiedendo la riforma della pronunzia nonché, ai sensi dell'art. 283 cpc, la sospensione della sua esecutività.
2 3. – L'appellato si è costituito in giudizio ed ha eccepito l'inammissibilità per tardività
dell'appello (proposto con ricorso), deducendone subordinatamente l'infondatezza nel merito e concludendo per la reiezione anche dell'istanza di sospensione.
4. – Il 4.7.2025 l'appellante ha depositato le note di trattazione scritta ex art. 127-ter cpc, le quali recano il seguente contenuto testuale: “l'Avv. Rosanna Adessi rinuncia all'appello con
compensazione delle spese atteso il mero errore di segreteria”.
5. – Con le note di trattazione scritta ex art. 127-ter cpc del 7.7.2025 l'appellato ha dichiarato di accettare la rinuncia all'appello, chiedendo, tuttavia, l'emissione di pronunzia di condanna dell'impugnante al pagamento delle spese del giudizio.
6. – All'udienza dell'8.7.2025 il Collegio ha riservato la causa in decisione.
7. – Invero, poiché la rinuncia all'appello, equivalendo alla rinuncia all'azione, implica un'attività dispositiva del diritto d'impugnazione e, quindi, indirettamente, del diritto fatto valere in giudizio (con il conseguente passaggio in giudicato della sentenza), il suo valido ed efficace compimento richiedeva una dichiarazione sottoscritta personalmente dalla parte interessata o la procura speciale idonea ad abilitare il difensore a porre in essere il medesimo atto abdicativo, nella specie entrambi mancanti. Pertanto, non può che dichiararsi l'inammissibilità per tardività del gravame, atteso che l'appellante – il quale ha espressamente dichiarato che la sentenza del
Tribunale di Trani gli è stata notificata il 7.4.2025 – non ha offerto alcun elemento in grado di provare che l'appello sia stato proposto nel rispetto del termine breve di cui all'art. 325 cpc.
8. – La regolamentazione delle spese del giudizio soggiace al criterio della soccombenza. Esse
sono liquidate in base al valore della controversia (scaglione da € 1.101,00 ad e 5.200,00),
escludendo dal computo il compenso relativo alla fase di trattazione/istruttoria (cfr., sul punto,
Cass. 19.3.2025 n. 7343, pagg. 10 e segg. e, in particolare, punto 3 della motivazione).
9. – Infine, occorre dare atto nel dispositivo della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 co. 1-quater Tusg.
P.Q.M.
3 Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , nei confronti di Parte_1
e avverso la sentenza del Tribunale di Trani n. 375/2025, Controparte_1 Controparte_2
pubblicata il 2.4.2025 e notificata il 7.4.2025, con ricorso del 6.5.2025 (notificato in data ignota),
così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore di delle spese del Controparte_1
giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.923,00 a titolo di compenso professionale, oltre Rsf,
Cpa ed Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore ai sensi dell'art. 93 cpc;
3) dà atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater Dpr n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato a norma dei co. 1 e 1-bis dello stesso art. 13; l'obbligo del pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio dell'8 luglio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dott. Oronzo Putignano
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